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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N. R.G. 2294/2023 promosso da:
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. GIOVANNELLI SILVIA;
- parte appellante - contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AMADORI CATERINA;
- parte appellata – per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pistoia 9 marzo 2023 n. 205.
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, in accoglimen- to dello spiegato appello, e in totale riforma della sentenza gravata, accogliere l'opposizione a verbale di contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi. Conclusione parte appellata: “l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni domanda ecce- zione e deduzione avversaria, Voglia respingere l'appello formulato dalla signora
[...]
e confermare la sentenza n. 205/2023 del Giudice di Pace di Pistoia. Con vit- Parte_2 toria di spese e competenze come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di avere impugnato il verbale n.
V/18654S/2022 del 26 luglio 2022 con cui l'Amministrazione comunale le aveva contestato la violazione dell'art. 30 c. 1 e 8 del codice della strada perché “omet- teva di conservare i muri fronteggianti la strada in modo tale da non compromette- re l'incolumità pubblica: quale proprietario del fabbricato fronteggiante la strada
1 via Cairoli identificato al civico 76 ometteva di compiere le opere di manutenzione necessarie per non compromettere l'incolumità pubblica;
su detto manufatto infatti si riscontrava in data 26/7/2022 alle ore 9,10 la caduta di intonaci sul marciapie- de sottostante”, deducendo che la sanzione era stata pagata da Controparte_2
coobbligato in solido con piena sua liberazione.
[...]
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che la norma si rivolge a “chiunque” indipendentemente dalla quota di proprietà posseduta con la conseguenza che ciascuno soggiace al paga- mento della sanzione ai sensi dell'art. 197 del codice della strada e l'art. 5 della legge 689/1981.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso.
Avverso detto provvedimento ha proposto appello la parte deducendo che la responsabilità avrebbe dovuto essere solidale e non concorsuale.
Il si è costituito i giudizio eccependo: Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'impugnazione per passaggio in giudicato della sen- tenza;
b) “ogni comproprietario, indipendente dalla quota posseduta, è ritenuto re- sponsabile della mancata conservazione di fabbricati e/o muri, che comprometta
l'incolumità pubblica, e pertanto ogni proprietario/comproprietario è responsabile in concorso con gli altri dell'illecito e soggiace alla sanzione quale coautore dell'illecito medesimo”.
2.- L'appello è infondato.
Infatti, il sistema sanzionatorio ha la funzione di indurre all'adempimento il soggetto onerato da uno specifico dovere di condotta e si rivolge a ciascuno che si trovi in quella situazione. Laddove l'obbligo non sia stato adempiuto, la san- zione scatta per tutti quei soggetti che ne rispondono in quanto specificamente ed individualmente onerati. Questa è la ratio dell'art. 3 della legge 689 del 1981 che infatti stabilisce in generale che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzio- ne amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, co- sciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Il diverso sistema di solidarietà passiva costituisce invece sistema improntato al risarcimento del danno che per definizione è lo stesso per tutti i coobbligati, trattandosi di una sola prestazione ma ripartita tra più soggetti. Nel caso delle sanzioni, invece, le prestazioni sono
2 pari al numero degli obbligati dai quali la norma pretende il facere con la conse- guenza anche la sanzione si moltiplica per tutti gli onerati. Quindi: da un lato un stessa prestazione divisa tra più soggetti e dall'altro più sanzioni per ogni singolo soggetto tenuto alla propria prestazione.
Inconferente è infine il richiamo alla solidarietà tra proprietario e utilizza- tore del veicolo in quanto a ben vedere l'unico soggetto obbligato al rispetto delle regole della circolazione è l'utilizzatore del veicolo risultando obbligato il proprie- tario solo per facilitare il recupero delle somme a titolo di sanzione
L'appello quindi non merita accoglimento.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio esse devono fare carico sull'appellante e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono le condizioni per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello svolto da che condanna alla rifusio- Parte_1 ne delle spese sostenute dal che si liquidano in € 400,00 oltre Controparte_1 accessori come per legge;
- condanna l'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Pistoia, 13/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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