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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Silvia CONTE, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata a [...] il 26 Controparte_1 C.F._2
dicembre 1959;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 25 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno contratto matrimonio civile nel comune Parte_1 Controparte_1
di EL (BG) in data 28 giugno 1993.
Dalla loro unione è nato (23 agosto 1990), maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1
contratto con la moglie, senza proporre ulteriori domande. All'udienza del 25 marzo 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente e, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e ha disposto la discussione orale della causa, ritenuta matura per la decisione.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Bergamo in data 12 dicembre 2003
(doc. 4).
Pertanto, essendosi ininterrottamente protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi oltre il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in EL (BG) il 28 giugno 1993 tra
[...]
ed Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di EL (Atto n. 3, Parte I, Anno 1993); spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Silvia CONTE, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata a [...] il 26 Controparte_1 C.F._2
dicembre 1959;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 25 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno contratto matrimonio civile nel comune Parte_1 Controparte_1
di EL (BG) in data 28 giugno 1993.
Dalla loro unione è nato (23 agosto 1990), maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1
contratto con la moglie, senza proporre ulteriori domande. All'udienza del 25 marzo 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente e, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e ha disposto la discussione orale della causa, ritenuta matura per la decisione.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Bergamo in data 12 dicembre 2003
(doc. 4).
Pertanto, essendosi ininterrottamente protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi oltre il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in EL (BG) il 28 giugno 1993 tra
[...]
ed Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di EL (Atto n. 3, Parte I, Anno 1993); spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo