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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17250/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Rivoli (TO), Corso Francia n. 139, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Manassero che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
ATTORE contro
, C.F. e c.f. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliate in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio professionale dell'avv. Marco Sartori, ed entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
ON TA giuste procure versate in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: risarcimento danni da prodotto difettoso ex artt. 114 e ss e 129 e ss d.lgs.
206/2005 (Codice del Consumo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
Nel merito,
- dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare in via tra loro solidalmente passiva la signora , nata a [...], il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 32 residente in [...], nella sua qualità di titolare della ditta individuale esercente l'impianto di rifornimento carburante Eni Station, con sede in Torino, Corso
Regina Margherita 18/a, e la con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, CP_2 partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €uro 7.250,00 a titolo di risarcimento del danno.
- Atteso il mancato riscontro all'invito di Negoziazione assistita regolarmente notificato dal ricorrente ad entrambe le resistenti, dichiarare tenute e condannare le stese, i via solidale tra di loro, ad ulteriore somma liquidata equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art. 96, 3° c., c.p.c..
- Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario, I.V.A. e cpa rifusi;
- Attesa la redazione degli atti di causa con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli atti, si insta per l'applicazione del comma 1 bis dell'art. 1 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del Dec. Min. Giust.
n. 37/2018.
Per le convenute:
Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di parte ricorrente ex art. 1495 c.c. dal diritto alla garanzia per non aver denunziato il vizio entro otto giorni dalla scoperta;
- nel merito:
- in via principale: respingersi le domande e richieste di parte ricorrente nei confronti delle resistenti/convenute in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte ricorrente, accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo alle convenute e limitarsi la condanna di queste ultime a risarcire il ricorrente nei soli limiti di quanto gli dovesse risultare giudizialmente dovuto tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 1227 c.c. e delle somme che dovessero essergli già state pagina 2 di 32 erogate e/o erogande in forza di polizza assicuratrice privata dello stesso, e comunque nei soli limiti dell'accertato grado di responsabilità delle convenute;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione delle istanze istruttorie chieste e formulate in comparsa di costituzione e risposta, in memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 1, in memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2, in memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi, iva, cpa e spese generali incluse;
- rigettarsi ogni domanda di condanna delle convenute alla rifusione al ricorrente di una somma liquidata equitativamente ex art. 96, III comma, c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.09.22 il sig. Parte_1
ha evocato in giudizio la sig.ra , quale titolare della ditta
[...] Controparte_1 individuale esercente l'impianto di rifornimento carburante Eni Station di Corso Regina
Margherita 18/a Torino, nonché , onde vederle condannare in solido al CP_2 risarcimento dei danni da lui patiti e, a suffragio delle proprie ragioni, ha allegato:
a) di aver effettuato rifornimento al proprio veicolo Caddy 2.0 TDI 102 CV Kombi Cont Business tg. FJ786GP presso la suddetta stazione di servizio alle ore 10.06 del 18.10.21, essendo l'auto in riserva, immettendo nel serbatoio una quantità di gasolio proporzionata ad una spesa di € 50,00;
b) che, ripartito alla volta della propria abitazione sita in Rivoli, a pochi chilometri dalla stazione di servizio, si avvedeva di alcune spie di emergenza sul cruscotto dell'auto che segnalavano anomalie;
c) che i tecnici della concessionaria e rivenditrice d'auto Volkswagen Rinaldi, sita in
Via Ferrero 6 in Rivoli, presso cui portava immediatamente l'auto, dopo alcuni accertamenti, concludevano che i malfunzionamenti del motore del veicolo erano da ricondursi alla presenza di una grande quantità di acqua nel carburante immesso pochi minuti prima;
pagina 3 di 32 d) che i tecnici dell'officina Rinaldi, presso cui veniva lasciata la vettura onde effettuare le necessarie riparazioni e sostituzioni, provvedevano ad inviare alla un campione del carburante estratto dal serbatoio del veicolo, Controparte_3 affinché fossero svolti i necessari accertamenti tecnici e che il tecnico Per_1
, Perito Industriale del laboratorio analisi firmatario del Rapporto di prova
[...]
n. 202111864G emesso il 08.11.2021 dalla accertava la presenza di CP_4 acqua nel gasolio, nonché una “contaminazione grave, condizione di prossimo blocco dei filtri”;
e) che l'immissione in circolo del gasolio impuro aveva provocato danni al sistema degli iniettori del motore del veicolo, oltre che alle pompe elettrica carburante ed alta pressione, alle valvole ed alle tubazioni del sistema di distribuzione e ad altri componenti, per la soluzione dei quali l'attore sosteneva una spesa pari ad €
7.250,00;
f) di aver formulato richiesta di risarcimento danni alle odierne convenute e, successivamente al diniego da parte della propria assicurazione, Controparte_5
- che opponeva la mancata prova della presenza di acqua o altre impurità
[...] nel carburante erogato -, di averle invitate alla stipula di una negoziazione assistita, invito tuttavia rimasto privo di riscontro alcuno.
Il sig. invocando la disciplina predisposta dall'ordinamento a tutela del Parte_1 consumatore, ritenendo la responsabilità dell'esercente il distributore del carburante e del produttore del carburante stesso, quest'ultimo ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 206/2005 per il difetto del prodotto immesso in circolazione, ha concluso instando, nel merito, per la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti succintamente esposti, determinati in € 7.250,00; ha altresì chiesto la condanna della controparte al pagamento di un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per il mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con comparsa di risposta del 22.11.22 si sono costituite in giudizio la sig.ra e la , eccependo in via preliminare: Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 32 • l'inapplicabilità della disciplina consumeristica al caso de qua, dal momento che il sig. svolge la professione di restauratore in forma di impresa Parte_1 individuale e che l'autovettura, più propriamente un furgoncino idoneo più al trasporto di materiale vario che di persone, con ogni probabilità, veniva adoperato in funzione della attività svolta;
• la decadenza dall'azione di garanzia per vizi del bene compravenduto, avendo l'attore denunciato alle convenute l'asserita vendita di gasolio inquinato solo in data 29.11.2021, ossia oltre il termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 c.c.; nonché contestando la pretesa avversaria sotto il profilo dell'an e del quantum e rilevando:
• che lo scontrino bancomat (doc. 3 fascicolo attoreo) prodotto dall'attore non prova l'avvenuto rifornimento di gasolio al veicolo Caddy 2.0 TDI 102 CV Kombi
Business tf. FJ786GP, anche considerato che detto documento, difformemente da quanto affermato dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio e da quanto risulta dai registri vendita della Stazione di Servizio (doc. 5 fascicolo parte convenuta), e conformemente, invece, a quanto riportato nella diffida del
29.11.2021/02.12.2021, riferisce di un rifornimento per euro 20,00 (e non 50,00);
• che, nessuno, fatta eccezione per l'odierno attore, ha segnalato problematiche a seguito del rifornimento presso il distributore de quo, nonostante le anomalie del carburante causino necessariamente episodi di danneggiamenti seriali;
• che la presenza di impurità/acqua nel serbatoio di vetture alimentate a gasolio non è infrequente, soprattutto laddove la vettura sia soggetta a sbalzi termici con relativo fenomeno di condensa che si verifica allorquando il serbatoio non sia pieno;
• che il veicolo attoreo, immatricolato a marzo 2017, aveva all'epoca già percorso circa 78.566 km ed il perito di che visionò il mezzo dopo la denuncia di CP_5 sinistro, ne descrisse le condizioni come “discrete”;
• che le analisi del carburante sono state svolte in assenza di contraddittorio e che, pertanto, la documentazione recante gli esiti cui sono pervenuti i tecnici aditi pagina 5 di 32 dall'attore sono privi di valenza probatoria, posto peraltro che nessun prelievo di carburante di raffronto è stato mai effettuato presso la stazione di servizio convenuta, di tal ché deve escludersi che vi sia la prova che il prodotto fosse difettoso ab origine;
• che l'attore non ha provato la quantità di carburante rifornito, lo stato di riserva in cui si trovava l'auto prima del rifornimento ed il numero di chilometri percorsi dal veicolo prima di manifestare criticità;
• che dai controlli periodici effettuati presso la Stazione di Servizio in questione non
è mai emersa la presenza di acqua o altre impurità sulle cisterne;
• che la richiesta di risarcimento del danno al mezzo non sia suffragata da elementi probatori in ordine alla natura, all'entità dei danni, alla congruità ed economicità delle riparazioni ed alla loro riferibilità causale al fatto lamentato, non essendovi documentazione fotografica dei lavori eseguiti, oltreché eccessiva, tenuto conto che la somma indicata ricomprende anche spese di noleggio vettura sostitutiva e analisi carburante, entrambe non dovute e, comunque, indimostrate;
• che non è dovuta l'IVA sugli importi indicati per le riparazioni posto che avendo l'attore partita IVA egli deve dimostrare di non poterla portare in detrazione;
• che a fronte dell'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita manifestato dall'attore, le odierne convenute, per il tramite del loro legale, hanno giustificato la loro mancata partecipazione invocando “l'infondatezza delle pretese
[ex adverso] avanzate” (doc. 6 fascicolo delle convenute).
Hanno concluso chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, la dichiarazione di intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c. della parte avversaria dal diritto di essere garantita per i vizi della cosa;
nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea ed, in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale delle pretese avversarie, il contenimento della somma eventualmente liquidata a titolo di risarcimento nei limiti del provato e del dovuto, anche in considerazione del disposto di cui l'art. 1227
c.c.
Previo mutamento del rito ed assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 7.7.2023 sono stati escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova pagina 6 di 32 ammessi ed in seguito, con ordinanza del 5.3.2024, è stata licenziata CTU volta ad accertare, tra l'altro, le cause o le concause dei danni lamentati dall'odierno attore e la congruità delle spese di riparazione.
Convocato il CTU a chiarimenti all'udienza del 26.2.2025, la causa è stata in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. al
6.6.2025 – hanno, quindi, precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
********************
1. Sull'applicabilità del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005)
La presente causa trae origine dalla domanda risarcitoria dispiegata da
[...] nei confronti di ed nella loro qualità, Parte_1 Controparte_1 CP_2 rispettivamente, di rivenditore e titolare della stazione di servizio presso la quale l'attore aveva effettuato il rifornimento e di produttore/fornitore del carburante acquistato, per i danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura a seguito dell'asserita immissione di gasolio “sporco”, frammisto ad acqua, nel serbatoio.
Ritiene questo giudice che al caso concreto vada fatta applicazione della disciplina consumeristica, invocata dall'attore a sostegno della propria domanda, quanto alla responsabilità del produttore, ex art. 114 e ss e del venditore ex art. 129 e ss d.lgs.
206/2005 in caso di prodotto difettoso.
E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
6578 del 10/03/2021, fattispecie nella quale la S.C. ha cassato la decisione di merito che pagina 7 di 32 aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente, dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura, conf. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013,
n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione,
Cass., 15/10/2019, n. 25914).
Deve, dunque, aversi riguardo allo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26292 del 08/10/2024), con la conseguenza che sono considerati professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019).
La funzionalizzazione del contratto all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, idonea ad escludere l'applicabilità della disciplina consumeristica, non può tuttavia, essere del tutto ipotetica e marginale, dovendo emergere dalle oggettive circostanze del contratto ed essere concreta ed attuale, non rilevando ipotetiche intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità di realizzazione
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05/05/2015, n. 8904).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame si osserva come l'istruttoria orale abbia consentito di appurare che il sig. al momento Parte_1 dell'effettuazione del rifornimento, stesse utilizzando il proprio mezzo – nonché unico – per raggiungere la propria abitazione (sita in Rivoli), avendo la notte precedente pernottato presso la casa della propria madre, in Torino (dich. , figlia Testimone_1 dell'attore, la quale ha riferito:“ mio padre non ha la disponibilità di altri veicoli oltre a quello di cui è causa”).
Egli, inoltre, pur essendo titolare dell'omonima impresa individuale – avente peraltro sede legale in luogo diverso rispetto all'indirizzo di residenza – svolge l'attività di restauratore di mobili, (cfr. doc. 4 fasc. attoreo Visura CCIAA), attività rispetto alla quale l'utilizzo del mezzo, a ben vedere, non risulta funzionale né indispensabile;
costituisce pagina 8 di 32 riscontro in tal senso, sia la circostanza che il veicolo fosse privo di richiami od insegne commerciali (cfr. doc. 5 fasc. convenuta) e sia l'esiguità del rifornimento effettuato (€
20) all'inizio della settimana lavorativa (lunedì mattina).
Proprio la circostanza dell'uso promiscuo dell'auto (per esigenze personali e lavorative), in quanto unico mezzo disponibile in capo all'attore, valorizzata in rapporto al fatto che non è stata dedotta né è altrimenti emersa in giudizio l'esistenza di precedenti impegni connessi allo svolgimento della propria attività imprenditoriale che il sig. avrebbe dovuto assolvere quella mattina, essendo di contro riferito e Parte_1 provato esclusivamente il rientro alla propria abitazione, induce ad escludere la finalità professionale del contratto oggetto di causa (cfr. in termini Tribunale Bergamo, Sez. IV,
Sent., 14/11/2023, n. 2440).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va ritenuta, quindi, la sussistenza di un rapporto di consumo.
2. Sull'eccezione di decadenza dall'azione sollevata da parti convenute
L'eccezione di decadenza sollevata da parti convenute deve essere disattesa, non trovando applicazione all'ipotesi in esame la disciplina generale della garanzia per vizi redibitori e conseguentemente il termine di decadenza previsto all'art. 1495 c.c., bensì la speciale disciplina delle responsabilità del produttore e venditore per prodotto difettoso ed i più ampi termini di decadenza e prescrizione dell'azione, previsti dalla disciplina consumeristica.
In relazione alla tempestività di tale denuncia, si osserva che il dies a quo, da considerare ai fini della decorrenza del termine di decadenza, sia che si tratti di vendita al consumo, sia che si tratti di vendita ordinaria, deve individuarsi nel momento della scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione, in capo all'acquirente, della consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta, seppure non necessariamente estesa alle possibili cause degli stessi (cfr.
Cass. 5732/2011, che fa risalire il "dies a quo" “al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”; conf. anche Cass. 40814/2021, secondo cui ”ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla pagina 9 di 32 consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”; cfr. anche Cass. 6169/2011, che ha affermato: “un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale”).
Nel caso di specie, la scoperta del vizio da parte del compratore deve individuarsi nella data del 17.11.2021, ossia quando l'attore ha ricevuto la dichiarazione rilasciata dall'officina di riparazione del veicolo, ove aveva portato il mezzo immediatamente dopo il manifestarsi dell'avaria al motore, nell'ambito della quale viene dato atto che “sono stati estratti n. 3 campioni di carburante, analizzati presso un laboratorio, rilevando lo stesso non conforme”, nonché indicata l'attività resasi necessaria per ripristinare il funzionamento del veicolo (“sono stati sostituiti la pompa ad alta pressione, la pompa carburante, 4 iniettori ed è stata effettuata la pulizia del serbatoio”) (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Unitamente alla predetta dichiarazione sono stati consegnati al sig. Parte_1 anche la fattura portante il costo delle riparazioni effettuate (doc. 5 fasc. Attoreo), nonché le risultanze degli esami chimici condotti sul campione prelevato da un laboratorio esterno all'officina stessa (cfr. doc. 4), dalle quali si evince che “il valore rilevato del contenuto di acqua risulta NON conforme alla norma EN 590:2017. La carica microbica risulta nella condizione di contaminazione grave” nonché una “condizione di prossimo blocco dei filtri” (cfr. doc. 4 fasc. attoreo, rapporto di prova n. 202111864G dell'8.11.2021).
Prima di tale data, infatti, la riconducibilità dei danni subiti dal veicolo di parte attrice al rifornimento effettuato in data 18.10.2021, nonché l'entità delle conseguenze negative sofferte, da identificarsi nei costi da sostenere per il ripristino del mezzo, poteva al massimo fondare un sospetto in capo all'acquirente, ma la certezza obiettiva circa l'esistenza di vizi nella cosa venduta (carburante) può dirsi raggiunta solo con la
“diagnosi” effettuata dai tecnici dell'autofficina.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere, nel caso specifico, in merito alla tempestività della denuncia effettuata dall'attore in data 2.12.2021 nei confronti del pagina 10 di 32 produttore (doc. 7 e 8 fasc. attoreo) ed in data 6.12.2021 nei confronti del CP_2 distributore (doc. 9 fasc. attoreo).
Risulta rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 126 d.lgs. 206/2005, di dieci anni che decorrono dal giorno in cui il produttore (o l'importatore nella Unione europea) ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (vale a dire, dal momento in cui il prodotto sia stato consegnato all'acquirente, a norma dell'art. 119 cod.
Consumo).
Parimenti, risulta rispettato il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 132 comma 2 cod. Consumo (ratione temporis applicabile, essendosi l'occorso verificatosi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina consumeristica dal d.lgs.
170/2021, che ha eliminato l'obbligo per il consumatore di denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta, il quale si applica i contratti conclusi dopo l'1.1.2022), per la denuncia del vizio al venditore, il quale decorre, appunto, dalla sua scoperta.
3. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sul riparto dell'onere probatorio
Come nelle vendite c.d. a catena, l'acquirente di un bene difettoso ha una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti dell'intermediario sia nei confronti del produttore
(Cass. n. 18610/2017: "Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa;
sicché il cliente finale
(consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa" e conf. Cass. 20460/2025
“Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto pagina 11 di 32 l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e,
a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa”).
La normativa sulla responsabilità da prodotto, pertanto, non pregiudica la possibilità di agire nei confronti del venditore diretto (a titolo contrattuale, ex art. 128 e ss cod.
Consumo) e nei confronti del produttore (a titolo extracontrattuale, ex art. 114 e ss Cod.
Consumo), onde ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della messa in circolazione del prodotto difettoso, facendo salva la possibilità per il soggetto condannato di agire in regresso contro gli atri (ex artt. 121 comma 2 e 131 cod. Consumo).
Ed invero, nel caso di specie, l'attore ha evocato in giudizio tanto il produttore/fornitore del carburante ( quanto il rivenditore (la sig.ra CP_2 [...]
, titolare dell'omonima impresa individuale gestore dell'impianto di CP_1 distribuzione del gasolio), instando per la condanna delle stesse, in solido tra loro.
La domanda attorea, dunque, mira a far valere tanto la responsabilità extracontrattuale del produttore o fornitore per difetto originario del bene prodotto ex art. 120 del Codice del Consumo, quanto la responsabilità contrattuale del venditore ex art. 132, comma 3, Codice del Consumo ratione temporis applicabile, in base alla quale si presume - salvo prova contraria - che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene a tale data fossero già esistenti, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità
(Cassazione civile sez. III - 22/05/2024, n. 14332).
a. Responsabilità del produttore/fornitore
Per quanto riguarda nello specifico, il rapporto tra il produttore e CP_2
l'attore, occorre far riferimento all'art. 120 del Codice del Consumo, il quale prevede che il danneggiato debba provare il danno, il difetto del carburante (che per assurgere a elemento idoneo a configurare la responsabilità del produttore, non deve rimanere in uno stato latente, ma, al contrario, deve provocare effetti di carattere materiale e fisico;
tali conseguenze concrete costituiscono la causa prossima del danno) e la connessione causale tra difetto e danno, ovverossia che il prodotto abbia evidenziato il difetto pagina 12 di 32 durante l'uso, che il veicolo colpito abbia subito un danno e che quest'ultimo sia eziologicamente derivante dal primo.
Sul soggetto danneggiato incombe, dunque, l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato (vedi ex plurimis
Cassazione Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ.n. 6007/2007,
Cassazione n. 12665/2013).
La prova della difettosità del prodotto può essere data dal soggetto danneggiato anche per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, ricomprendente quegli elementi che possano avere avuto un'influenza tale da escludere la configurazione della responsabilità ex art. 118 del Codice del Consumo ai sensi del quale tale responsabilità è esclusa: ”a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”.
Le esimenti previste dal suddetto articolo (oggetto della prova liberatoria) non possono ragionevolmente comportare la deresponsabilizzazione del produttore;
lo stesso, infatti, assumendo contezza del difetto, deve in ogni caso attivarsi con diligenza per evitare che si possano creare pregiudizi contro i consumatori-utilizzatori; ciò va fatto attraverso un monitoraggio continuo della sicurezza del prodotto, nonché un'adeguata informazione, in tutte le fasi della messa in circolazione (anche successive alla vendita)-
pagina 13 di 32 (Così Tribunale di Catania, terza Sezione civile sentenza n. 2940/2020 del 14 Settembre
2020, conf. Tribunale Patti, Sent., 09/12/2020, n. 730). b. Responsabilità del venditore
Il venditore è invece tenuto alla consegna di beni conformi al contratto di vendita
(art. 129) ed è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130), dovendosi infine presumere, salvo prova contraria che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data (art. 132 comma 3).
Nel caso in cui il venditore abbia consegnato al consumatore prodotti non conformi al contratto di vendita, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione e sostituzione (art. 130 sopra citato). Va rilevata inoltre l'applicabilità della norma residuale di cui all' art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice che così recita: "1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.
In virtù del richiamo previsto dal suddetto art. 135 nel caso di specie al rapporto tra compratore e venditore può essere applicato l'art. 1494 c.c. ai sensi del quale:"1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
2. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa".
Come noto, in materia di prova dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il creditore deve dimostrare la fonte del proprio diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore fornire la prova relativa all'avvenuto adempimento ovvero alla sussistenza di una causa estintiva o modificativa delle pretese avverse (cfr. Cass. Civ. SU 30.10.2001, n. 13533).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che: “In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di pagina 14 di 32 aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché
i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione” (cfr. Cass. civ. 15824/2014, conf. Tribunale di
Milano sez. IV, 6 Settembre 2014 n.10814, Tribunale Patti, Sent., 09/12/2020, n. 730, conf., Tribunale, Spoleto, 16/10/2019, n. 776, conf. Tribunale Rovigo sez. I,
21/01/2021, n.41 conf. Tribunale Potenza sez. I, 25/06/2024, (ud. 24/06/2024, dep.
25/06/2024), n.1057 e conf. Tribunale Savona sez. I, 11/01/2024, (ud. 10/01/2024, dep. 11/01/2024), n.10 e Tribunale Bergamo, Sez. IV, Sent., 14/11/2023, n. 2440).
Più in particolare, per ciò che attiene al c.d. danno da carburante sporco, è stato affermato che: “erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante" (cfr. Cass. civ. 3373/2010).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, per ciò che concerne la responsabilità del venditore, gestore della stazione di servizio, deve dunque essere condiviso il diffuso orientamento sopracitato a mente del quale l'attore non deve fornire la prova né del vizio del carburante né che l'acqua trovata nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento di carburante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni, mentre spetta al convenuto dimostrare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse immune da vizi, gravando sul titolare del rifornimento l'obbligo contrattuale di fornire all'utenza carburante privo di impurità o di sostanze estranee, con ulteriore onere di provare il proprio adempimento.
4. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
pagina 15 di 32 Così ricostruito il diverso titolo di responsabilità cui sono chiamate le odierne parti convenute ed i relativi oneri probatori, devono anzitutto essere confermate le ordinanze istruttorie emesse nel corso del giudizio che hanno escluso l'ammissibilità delle capitolazioni per prova orale indicate da parti convenute e degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. dalle stesse formulati (cfr. ord. 7.7.23), nonché ammesso la CTU tecnico- estimativa e disposto le successive integrazioni (cfr. ord. 5.3.2024, 29.10.2024 e
17.2.2025), ribadendone le motivazioni sottese, da intendersi qui integralmente richiamate.
Venendo quindi al merito della vertenza, dalla documentazione versata in atti dalle parti e dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio è, in primo luogo, emersa la prova del fatto storico del rifornimento effettuato dal sig. con il proprio veicolo - Caddy Parte_1
Cont
2.0 TDI 102 CV Kombi Business tg. FJ786GP -presso la suddetta stazione di servizio sita in Torino Corso Regina 18.
Ciò invero è confermato dalla produzione in giudizio della ricevuta pagobancomat del
18/10/2021 alle ore 10:06 per € 20 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), nonché desunto dall'estratto del registro vendite della stazione di servizio de quo ove risulta un rifornimento di gasolio, per lo stesso importo, alle ore 10.05 (cfr. doc. 6 fasc. convenute).
Può peraltro considerarsi frutto di un mero errore materiale l'indicazione in atto di citazione dell'importo di € 50,00, in luogo di € 20,00, tenuto conto di quanto emergente dal dato documentale (scontrino) e della circostanza che in sede di missiva il legale aveva indicato l'importo corretto (cfr. doc. 7 fasc. attoreo).
In secondo luogo, quanto all'insorgenza dei problemi meccanici involgenti il motore del veicolo attoreo, soccorrono tanto la documentazione prodotta dall'attore (cfr. doc. 4,
5 e 6), quanto le testimonianze assunte in giudizio, ove sono stati sentiti i dipendenti dell'officina Rinaldi di via Ferrero 6 a Rivoli, ove il sig. ha condotto la propria Parte_1 autovettura nel corso della mattina stessa in cui aveva effettuato il rifornimento e constatato il manifestarsi delle problematiche al motore.
Per un verso, infatti, sono state versate in atti il rapporto prova rilasciato in data
8.11.2021 da un laboratorio di analisi chimiche condotto sul campione di carburante pagina 16 di 32 prelevato dal serbatoio del veicolo attoreo dall'officina Rinaldi, il quale ha concluso accertando la presenza di una “contaminazione grave, condizione di prossimo blocco dei filtri” dovuta alla presenza di acqua nel campione di gasolio esaminato (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), nonché la fattura emessa dall'autofficina Rinaldi indicante le riparazioni effettuate ed i relativi costi (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Per altro verso, i testi escussi hanno confermato che il sig. si fosse recato Parte_1 presso l'autofficina lamentando un'avaria al motore, dopo aver effettuato, poco prima, un rifornimento (cfr. teste , meccanico responsabile tecnico presso Testimone_2
Officina Rinaldi Via Ferrero 6 Rivoli “ricordo il sig. ricordo che il suo veicolo Parte_1 aveva le spie accese, mi pare spia motore e spia candelette accese, il veicolo era un VW
Caddy; ricordo che ci ha detto che aveva queste spie accese, il veicolo mi pare fumasse anche dietro dallo scarico e non andava oltre una certa velocità. Il sig. ci ha Parte_1 detto che i problemi si erano manifestati da poco e se non ricordo male aveva appena eseguito un rifornimento, così aveva riferito il sig. in fase di accettazione “ e Parte_1 teste figlia dell'attore “Ricordo l'episodio perché quella mattina, quando Testimone_1 mio papà mi ha contattato per andarlo a prendere all'officina Rinaldi, io dovevo andare a
Torino all'Università per un corso ed ho ritardato perché sono andata prima a prendere mio papà”).
I dichiaranti hanno poi chiarito quali erano le problematiche riscontrate nel motore, le attività condotte per effettuare la diagnosi del malfunzionamento e comprenderne l'origine (dich. teste “abbiamo fatto la diagnosi con il nostro tester di Testimone_2 officina, avevamo rilevato problemi di pressione carburante… avevo detto al tecnico di officina di controllare il filtro carburante e non appena il tecnico aprì il filtro carburante si rilevò una specie di puzza acre del gasolio ed una colorazione strana, questo aprendo il filtro carburante. A quel punto abbiamo preso uno strumento, il cd. naso elettronico, per cui estraendo una quantità di gasolio dal serbatoio il naso elettronico analizza i vapori;
nel caso di specie il naso elettronico ha evidenziato una anomalia … per problemi di pressione intendo che il nostro tester ha analizzato le spie delle candelette, ha letto quello che la centralina motore aveva diagnosticato come errore e segnalava un abbassamento della pressione del carburante, ovvero la pressione agli iniettori non pagina 17 di 32 arrivava nella maniera corretta, quindi dava problemi di marcia e di fumosità e il motore girava male … abbiamo smontato le parti del circuito di alimentazione, negli iniettori abbiamo trovato tracce leggere di limatura, ossia materiale che si era danneggiato ed era entrato in circolo nell'impianto, il che avviene quando il gasolio è contaminato, ossia quando il gasolio viene contaminato ad es. da acqua, l'olio viene a mancare e quindi i vari componenti non sono più lubrificati dall'olio contenuto nel carburante, quindi il materiale stesso non viene lubrificato ed inizia a 'macinare'; come detto abbiamo trovato del pulviscolo, derivante dai componenti non più lubrificati, non solo gli iniettori, ma anche pompa del carburante, prepompa nel serbatoio, rail e relativi sensori elettromeccanici” e teste ex dipendente della medesima officina, “noi Testimone_3 come prassi per prima cosa facciamo la diagnosi con un tester della VW, posso dire che quando si verificano queste problematiche il tester indica pressione bassa dell'alimentazione; abbiamo una attrezzattura in officina per estrarre il gasolio e fare quindi la diagnosi con un naso elettronico, prelevando il gasolio, mettendolo in un bicchiere e utilizzando questo naso elettronico: nel caso di specie l'esito ha evidenziato anomalia nel gasolio, essendo accesa la spia rossa….confermo i problemi di pressione del carburante nel circuito motore, mi pare di ricordare che il veicolo avesse la spia motore accesa, 'avaria motore'…., abbiamo smontato i particolari meccanici, in particolare la pompa alta pressione: smontata la pompa ho notato del materiale ferroso, truciolini all'interno dell'alimentazione, materiale che arrivava dalla pompa ad alta pressione in quanto quando nella pompa c'è dell'acqua il rotante va a sfregare sul materiale e provoca questo danno, il gasolio è oleoso, con l'acqua crea il danno”).
I testi hanno quindi precisato l'iter di svolgimento dei test chimici sul campione di carburante prelevato dal serbatoio del Caddy dell'attore, il suo invio ad un laboratorio di analisi (la ) che ha svolto l'indagine e ne ha chiarito l'esito, riconoscendo il CP_3 contenuto del rapporto di prova prodotto dall'attore quale doc. 4 (cfr. dich. teste
“…ci siamo fermati, abbiamo contattato il cliente: considerato l'esito Testimone_2 del naso elettronico e i problemi di pressione già evidenziati, abbiamo detto al cliente che se voleva la certezza dell'analisi del gasolio dovevamo mandare un campione al laboratorio chimico;
il cliente ha accettato, sostenendo una ulteriore spesa, quindi con pagina 18 di 32 lui presente abbiamo estratto il carburante, ricordo che era presente un dipendente del laboratorio: abbiamo sigillato il contenitore e mandato al laboratorio analisi, abbiamo suddiviso il carburante in tre contenitori, uno rimasto in officina, l'altro mandato al laboratorio analisi e l'altro al proprietario del veicolo … uno dei tre contenitori è stato mandato alla il laboratorio chimico, che ha sede in Campania, e lì nella loro sede CP_3 centrale è stato fatto l'esame. Riconosco nel doc. 4 che mi si esibisce (fasc. attoreo)
l'esito dell'esame chimico effettuato dalla Successivamente, avuto l'esito del CP_3 laboratorio, abbiamo mandato una mail al proprietario con l'esito e il preventivo della riparazione del veicolo… Rispetto al momento in cui abbiamo comunicato al cliente l'esito delle nostre indagini iniziali, abbiamo estratto i campioni uno o due giorni dopo, preciso che la diagnosi è stata fatta il giorno stesso in cui è arrivato il veicolo...” e dich. teste “ Io ho fatto queste analisi e ne ho poi parlato al capo officina, Testimone_3
. A quel punto abbiamo prelevato più gasolio mettendolo in due o tre Testimone_2 barattoli non contaminati, da portare ad analizzare;
io ho dato i barattoli in magazzino, so che sono andati nel centro per le analisi, non so dove, se ne è occupato il capo officina … so che arrivato l'esito che c'era dell'acqua”).
Hanno da ultimo confermato lo svolgimento delle attività di riparazione indicate nella fattura prodotta, n. 211fw015817 del 17/11/2021 (doc. 5 fasc. attoreo) ed il suo pagamento (cfr. dich. teste “Una volta che il proprietario dà il proprio Testimone_2 consenso, inizia la fase di sostituzione dei componenti e nel caso di specie abbiamo smontato completamente il serbatoio, svuotato, lavato, pulite tutte le tubazioni e sostituiti tutti i componenti di alta e bassa pressione … confermo che sono stati eseguiti i lavori di cui alla fattura, non ricordo con esattezza la durata dei lavori, ricordo però che il veicolo è rimasto in officina per un po', del resto abbiamo dovuto ordinare i ricambi e la sola analisi del carburante richiede circa 10 giorni lavorativi. Letta la fattura, il
18.10.2021 è la data di ricovero dell'auto e la data della fattura è quella in cui effettuato il pagamento il cliente ritira il mezzo, in assenza di pagamento il veicolo non può essere riconsegnato” e dich. “ho eseguito io le riparazioni, confermo i lavori Testimone_3 di cui alla fattura che mi si esibisce (doc. 5 fasc. attoreo), non ricordo quanto tempo il veicolo è rimasto in officina, posso dire che è un lavoro lungo)”).
pagina 19 di 32 Ora nessun dubbio può sussistere in ordine all'attendibilità dei testi escussi e ): trattasi di soggetti estranei alle parti e privi di un Testimone_2 Testimone_3 interesse anche di fatto all'esito del giudizio, avendo peraltro l'attore già saldato la fattura di riparazione;
ciò consente di non dubitare, conseguentemente, dello svolgimento delle operazioni condotte sul motore attoreo, con riferimento alla problematica riscontrata (problemi di pressione del carburante e al sistema di alimentazione), alla diagnosi effettuata (attraverso l'utilizzo del “naso elettronico”), alle modalità di prelievo e conservazione del carburante ed all'invio al laboratorio per le analisi successive.
Al fine di comprendere l'eziologia delle problematiche riscontrate nel veicolo attoreo, come emergenti dalla documentazione sopracitata e dall'istruttoria orale condotta, nonché onde vagliare la riconducibilità dell'avaria del motore ad altre eventuali concorrenti cause (come dedotte da parti convenute, ed in particolare legate a condizioni intrinseche del veicolo o del serbatoio del Caddy) è stata licenziata ed espletata CTU tecnica.
Il Consulente, nell'ambito dell'accertamento effettuato ha in, primo luogo, rilevato che “non esistendo rapporti di diagnosi né gli elementi di impianto sostituiti non è possibile risalire allo stato degli stessi e stabilire la causa dei loro danneggiamenti”, concludendo nel senso di non poter attribuire efficacia causale determinante ed esclusiva alla immissione nel serbatoio del veicolo attoreo di“ carburante inquinato”; in particolare il consulente ha affermato “Attribuire la causa dei danni alla presenza di acqua nel carburante rimane dunque un'ipotesi, ovvero una delle varie condizioni possibili che possono aver causato i danni, ma non l'unica” (CTU pag. 30), poiché “le anomalie di funzionamento occorse al mezzo potrebbero aver avuto origine non solo da presenza di acqua, ma anche dalla concomitanza o dalla sola presenza di danni ad elementi meccanici” (pag. 33).
Egli, in particolare ha osservato mancare “un confronto tra il gasolio contenuto nel serbatoio –di cui esiste un'analisi –e quello contenuto nella cisterna del distributore, del quale non esiste campione disponibile per un'analisi”, nonché riferito trovarsi nell'impossibilità di esaminare i pezzi sostituiti (non più disponibili) ed in particolare la pagina 20 di 32 pompa ad alta pressione, la quale avrebbe potuto essere altra “possibile causa –in caso di malfunzionamento –della produzione di limatura ferrosa con conseguente contaminazione del circuito e insorgenza delle anomalie al funzionamento del motore”
(CTU pag. 35).
Va poi aggiunto che il CTU ha condotto per il tramite di un laboratorio esterno
(laboratorio INNOVHUB), due indagini sul campione prelevato dal serbatoio attoreo, conservato presso l'autofficina Rinaldi, allegando i relativi rapporti di prova all'elaborato.
Il primo rapporto di prova relativo alle analisi inviate nel mese di giugno 2024, ha dato conto del fatto che “il campione si presentava separato in due fasi: quella superiore torbida costituita da gasolio e quella inferiore acquosa con presenza di sedimenti. La fase acquosa, separata per decantazione dalla fase gasolio, costituiva il 12% v/v del campione. E' stato determinato il contenuto di acqua della fase gasolio…ottenendo un valore di 1,181% m/m (810 mg/kg). Il limite di specifica per il contenuto di acqua, riportato nella norma UNI EN 590:2022 (combustibili per autotrazione – Gasolio per motori diesel – requisiti e metodi di prova) è 1,020% m/m (200 mg/kg). Il contenuto totale di acqua del campione è ampiamente non conforme” (cfr. all. 25- 2 CTI).
Successivamente all'invio alle parti della bozza, essendo emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente le analisi del campione di gasolio, il CTU ha richiesto al laboratorio di analisi alcune precisazioni ed un supplemento di indagine concernente l'analisi della “fase acquosa” del liquido e dei sedimenti ivi presenti (cfr. CTU pagg. 19 e ss.); la stessa ha evidenziato la “significativa” presenza di ferro (pari a 76,1 g per kg)
“generalmente originato da fenomeni di corrosione” (cfr. CTU pag. 21 e all. 29).
Il Consulente ha poi ulteriormente precisato che “Pur essendo tra le casistiche noti danneggiamenti della pompa alta pressione per vizio intrinseco (generalmente con rilascio di residui metallici) la presenza di ferro rilevata dal laboratorio HU (analisi rif All. 29) non può con certezza essere imputata alla pompa stessa, NON essendo stata conservata quella sostituita e permetterne una verifica. Stessa situazione vale per gli altri elementi metallici del circuito sostituiti, anch'essi non più disponibili per una verifica dello stato”.
pagina 21 di 32 In estrema sintesi il consulente tecnico ha concluso affermando non trovarsi nelle condizioni di poter “determinare con certezza le cause e/o concause dei danni lamentati”¸in quanto seppur “I risultati delle analisi confermano la presenza di elementi anomali (acqua, ferro)” non è stato possibile “rilevare la loro incidenza sui danni (per esempio: corrosione su elementi, stato del filtro, condizione della pompa alta pressione) senza poter esaminare gli elementi che sono stati oggetto di intervento” (CTU pagg. 36-
28).
Ora a fronte delle contestazioni sollevate in particolare da parte attrice alle risultanze dell'accertamento tecnico poc'anzi sintetizzato, è stata dapprima formulata una richiesta di chiarimenti (con ordinanza in data 29.10.2024), evidenziandosi come il CTU avesse omesso di considerare anche le prove testimoniali assunte e, depositata la relazione integrativa in data 27.11.2024, non ritenuta la stessa esaustiva e completa, è stata quindi disposta la convocazione del CTU a chiarimenti, nel contraddittorio tecnico con le parti ed i rispettivi CTP all'udienza del 26.3.2025.
In quella sede il CTU, interrogato dal giudice in merito alle condizioni di funzionamento del veicolo al momento dell'arrivo in officina nonché quali parti fossero danneggiate, in base alla documentazione versata in atti dalle parti e dalle testimonianze assunte, ha chiarito che: “il veicolo al momento dell'arrivo in officina presentava fumo dallo scarico e poi nel tragitto fino all'officina ha presentato degli strappi di funzionamento che si possono manifestare quando il funzionamento del motore non è costante, è strattona, ciò lo desumo in base ai documenti ed alle testimonianze. Sempre da un punto di vista delle testimonianze assunte è stata individuata della limatura di ferro nei componenti, in particolare nel filtro, ancorché nessuno di essi era più disponibile alla visione al momento delle OOPP. Le parti danneggiate riguardavano il circuito di alimentazione ed in particolare l'impianto di alimentazione che è costituito dal serbatoio, da una pompa di prelievo di carburante dal serbatoio, da un filtro che può trattenere eventuali impurità presenti nel serbatoio, da una pompa ad alta pressione che invia il carburante a degli ugelli o iniettori che hanno un'uscita molto piccola per nebulizzare il carburante. Preciso che io non ho potuto analizzare detti componenti ed in particolare la pompa ad alta pressione che è un pagina 22 di 32 elemento molto importante che gira ad una velocità molto alta, preciso che la pompa può danneggiarsi per un problema intrinseco come un difetto di costruzione o per usura o per la combinazione di entrambi i fattori. La presenza di acqua o di altri contaminanti nel gasolio riduce la capacità lubrificante del gasolio e aumenta
l'usura della pompa perché i componenti meccanici sfregano e l'attrito può portare alla formazione di pulviscolo metallico che può intasare gli ugelli finali di cui ho detto e che determinano il malfunzionamento dell'alimentazione del carburante”.
Richiesto, dunque se i danni riscontrati al veicolo fossero compatibili con l'immissione in serbatoio di gasolio contenente acqua, il CTU ha risposto affermativamente, chiarendo che gli stessi sono però compatibili anche con altre cause o concause, quali il malfunzionamento della pompa stessa ed affermando di non poter escludere un problema intrinseco del motore del componente, non avendone potuto prender visione.
Richiesto di chiarire se vi fossero altri malfunzionamenti nel motore del veicolo attoreo, egli ha chiarito essersi solo un “problema all'impianto di alimentazione” .
Quindi, facendo riferimento al caso concreto, avuto riguardo alle condizioni del veicolo al momento dell'arrivo (anche legate all'anno di immatricolazione e al numero di km percorsi) ed al breve lasso di tempo intercorso tra il rifornimento (provato dallo scontrino 18.10.2021 ore 10.06) e l'arrivo in officina (18.10.2021 ore 11.21, come ordine di servizio), richiesto di chiarire quale tra le cause sopra indicate fosse la meno improbabile, il CTU ha ribadito che il malfunzionamento dell'impianto di alimentazione del Caddy potesse essere imputato tanto alla presenza di contaminanti nel serbatorio (e dunque a. c.d. carburante sporco) quanto ad un difetto intrinseco della pompa, pur affermando come quest'ultima ipotesi, rapportata all'anno di immatricolazione del veicolo e al numero di km percorsi, si verifichi raramente, perché “Normalmente i problemi sul motore si manifestano intorno ai
100.000 km e ipotizzando circa 25.000 km percorsi all'anno, si potrebbero manifestare intorno ai 5 anni, salvo situazioni particolari”.
Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione agli atti che il veicolo attoreo sia stato immatricolato il 29.3.2017 (cfr. libretto di circolazione, doc. 2 attoreo) e al pagina 23 di 32 momento del fatto contestato 18.12.2021) avesse percorso n. 76576 km (cfr. rapporto di prova esami laboratorio dell'8.11.2021, doc. 4 fasc. attoreo).
Il CTU, richiesto infine di spiegare la significativa presenza di acqua nel serbatoio del
Caddy, evincibile dalle analisi effettuate sia prima che durante le OOPP, in base alle quali il 12% del volume del campione era costituito da acqua e, dunque, se riconducibile a fattori intrinseci del funzionamento del circuito di alimentazione o a fattori estrinseci esterni, ha affermato che “la quantità di acqua riscontrata nel caso specifico è dovuta a fattori esterni; piccole quantità di acqua potrebbero essere legate a fenomeni di condensazione che potrebbe anche verificarsi ma non certo nella quantità accertata nel caso di specie”.
5. In particolare, sul nesso di causalità
Giova a questo punto ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Resta ferma, a tal riguardo, la diversità del regime probatorio applicabile in ambito civile e in ambito penale.
Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Sez. III, 6 luglio 2020
n.13872; Sez.III, 26.05.2020 n.9696, conf. Cass. Sez. III Civile, sentenza n. 23933 del
22 ottobre 2013).
Nell'accertamento del nesso causale secondo la regola della preponderanza dell'evidenza lo standard di cd. certezza probabilistica non è legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).
pagina 24 di 32 Ne consegue che il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25884 del 02/09/2022, conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5922 del
05/03/2024, conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024, conf. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024).
Infine, va chiarito che la prova del nesso di causalità può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (così ad es. Cass. Sez. III, 11.11.2019 n. 28991, conf. Cass.
27142/2024, conf. Cass. 26907/20, in materia di diligenza professionale sanitaria).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, può ragionevolmente affermarsi che il malfunzionamento del veicolo attoreo sia dovuto alla presenza di acqua che si è infiltrata nel serbatoio, in seguito al rifornimento di carburante contaminato, fornito dalla ed effettuato presso il distributore Eni Station di Corso Regina CP_2
Margherita 18/a Torino, gestito dall'impresa individuale di . Controparte_1
Detta causa, invero, è risultata all'esito del giudizio e dell'istruttoria condotta, la meno improbabile, consentendo quindi di escludere le altre cause/concause, pur prospettate dalle parti convenute e dal CTU, le quali non hanno trovato sufficienti riscontri in sede di giudizio.
Invero, l'autoproduzione di acqua nel serbatoio attoreo, per effetto di un fenomeno di condensa, è stata esclusa dal CTU sulla scorta del significativo quantitativo di acqua riscontrata nelle analisi di laboratorio effettuate sul campione prelevato che lo ha portato a concludere per un'origine esogena.
Un malfunzionamento della pompa ad alta pressione, pur indicata dal CTU quale possibile concausa dell'avaria del sistema di alimentazione del motore, non può che pagina 25 di 32 ritenersi recessiva rispetto alla immissione di un significativo quantitativo di acqua esterna nel serbatoio, avendo, lo stesso CTU, ammesso che, stanti le condizioni del veicolo – che all'epoca dell'occorso non aveva ancora raggiunto i 5 anni dall'immatricolazione e percorso i menzionati 100.000 km –, la rottura dell'elemento per un difetto intrinseco doveva considerarsi ipotesi rara.
Di contro l'immissione dell'acqua a seguito del rifornimento di carburante inquinato risulta avvalorata considerando anzitutto il breve lasso di tempo intercorso rispetto all'insorgenza dell'avaria al motore, posto che il sig. ebbe ad immettere il Parte_1 gasolio nel proprio veicolo alle ore 10.06 del 18.10.2021 (cfr. scontrino, doc. 3 fasc. attoreo) ed a lasciare l'auto presso l'officina in riparazione, lo stesso giorno circa un'ora dopo, alle 11.21 (orario comprovato dall'ordine di servizio doc. 19 fasc. attoreo).
Il malfunzionamento si è, dunque, verificato così velocemente, rispetto al momento del rifornimento, da non lasciar dubbi sul nesso collegante i due eventi, sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista logico, posto che problematiche del genere, poiché idonee a cagionare danni permanenti al motore, non possono verificarsi a distanza di lunghi periodi.
In secondo luogo la detta eziologia risulta ulteriormente suffragata dalla tipologia di guasto riscontrato in sede di controllo da parte dei meccanici della predetta officina, malfunzionamento che aveva coinvolto esclusivamente il sistema di alimentazione (cosi come confermato dai testi escussi, accertato dalla CTU ed evincibile dalla tipologia di riparazioni indicate nella fattura agli atti, doc. 4 fasc. attoreo), non essendosi rilevate altre problematiche connesse ad esempio alle cattive condizioni di tenuta del mezzo od alla sua vetustà od involgenti altre componenti diverse dai circuito di alimentazione.
Infine, occorre considerare quanto riferito dai testi escussi nonché accertato dalla
CTU anche a seguito dei controlli chimici effettuati dal laboratorio cui egli si è rivolto nel corso delle OOPP (cfr. all. 29), avendo tutti dato atto dell'esistenza di residui ferrosi,fornitore/ nel circuito di alimentazione e nel campione di carburante analizzato, che si spiega proprio con l'immissione di gasolio impuro o frammisto ad acqua: il carburante, perdendo la sua caratteristica oleosità, non è più in grado di garantire la necessaria lubrificazione dei componenti del motore, favorendo il loro sfregamento e la pagina 26 di 32 formazione di sfridi o residui metallici che entrano in circolo intasando gli augelli e gli iniettori e determinando il blocco del motore (cfr. dich. testimoniali e CTU sentito all'udienza del 26.3.25).
Si ritiene, conclusivamente che le circostanze fattuali inducano a ritenere che l'acqua si sia infiltrata nel serbatoio della vettura proprio a causa del carburante fornito/venduto dalle società convenute.
6. Conclusioni
Ebbene, tutte le descritte circostanze paiono sufficienti ad affermare la responsabilità contrattuale di quanto quella extracontrattuale di atteso Controparte_1 CP_2 che la prova della presenza delle necessarie qualità nel prodotto erogato, idonee a renderlo conforme all'utilizzo, all'esito del giudizio e dell'istruttoria svolta, non può dirsi raggiunta.
Sotto il primo profilo, la titolare dell'impresa che ha in gestione la pompa non ha provato di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e dunque che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse immune da vizi, mentre sotto il secondo profilo va rilevato che il produttore non ha offerto idonea prova liberatoria secondo quanto previsto dal citato art. 118 del Codice del Consumo, ed in particolare, alla luce delle difese concretamente svolte nel giudizio, che il difetto che ha cagionato il danno non esistesse quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione.
Parti convenute hanno dedotto che il guasto occorso al veicolo attoreo sarebbe potuto non dipendere dal carburante rifornito presso la propria stazione di servizio, e ciò in ragione dell'assenza di segnalazioni di danneggiamenti da parte di altri clienti, ascrivendo la possibile genesi del guasto nelle condizioni del mezzo stesso (giudicate appena “discrete” dal perito di ), nonché osservando come non sia stato CP_5 prelevato un campione dal serbatoio servente la pompa di distribuzione al fine di compararlo con quello del serbatoio attoreo.
In realtà, tali deduzioni si rilevano del tutto neutre ed arrestano il loro valore su un piano meramente indiziario, non potendo certamente assurgere, in assenza di ulteriori elementi fattuali o documentali di sostegno, a prova dell'esclusione di responsabilità del pagina 27 di 32 fornitore/distributore di carburante, atteso che nulla dimostrano in ordine all'assenza di vizi o impurità del prodotto venduto.
Peraltro, il fatto che non vi siano state segnalazioni analoghe da parte di altri automobilisti, non può considerarsi circostanza dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità del produttore e del venditore del carburante, poiché tale circostanza ben può addebitarsi, astrattamente, ad altre ragioni - quali la tipologia di autovettura, il quantitativo di gasolio rifornito ecc.
A ciò si aggiunga che pur avendo parti convenute affermato di svolgere controlli periodici presso la Stazione di Servizio, i quali avrebbero sempre dato esito positivo, escludendo la presenza di acqua ed altre impurità nelle cisterne, nulla hanno documentato in merito.
Infine, nessun concorso di colpa è configurabile a carico del danneggiato, il quale al manifestarsi dell'avaria al motore ha immediatamente condotto l'auto presso un'officina per i relativi controlli e riparazioni, così evitando, a ben vedere, anche di aggravare le conseguenze economiche del danno già prodotto.
Atteso il raggiungimento della prova sul nesso eziologico tra il difetto del carburante ed i danni lamentati dall'attore va sicuramente affermata la responsabilità di entrambi i convenuti (contrattuale per il venditore ed extra-contrattuale per il produttore), con applicazione delle norme sopra riportate.
7. Sul quantum debeatur
Parte attrice ha domandato il ristoro del danno subito coincidente con il costo delle riparazioni eseguite dell'officina Rinaldi presso la quale aveva condotto il mezzo in varia, nonché delle spese sostenute per il test chimico atto a formulare la corretta diagnosi della problematica al motore e delle spese per noleggio del veicolo sostitutivo, voci tutte meglio indicate nella fattura n. 211FW015817 del 17.11.2021 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Il CTU ha riscontrato la congruità degli importi ivi indicati (cfr. CTU pag. 18), circostanza poi confermata dallo stesso all'udienza di disamina (cfr. verbale del 26.2.25).
Nonostante le contestazioni avanzate da parti convenute, in particolare, si ritengono dovuti anche i costi indicati per lo svolgimento dei test chimici ed per il noleggio di un veicolo sostitutivo, essendo emerso in giudizio come i lavori di riparazione abbiano pagina 28 di 32 richiesto un certo periodo anche connesso alla necessità di svolgere gli approfondimenti sul campione di carburante prelevato per effettuare la corretta diagnosi dell'avaria (cfr. teste “la sola analisi del carburante richiede circa 10 giorni lavorativi. Testimone_2
Letta la fattura, il 18.10.2021 è la data di ricovero dell'auto e la data della fattura è quella in cui effettuato il pagamento il cliente ritira il mezzo”) e tenuto altresì conto dell'indisponibilità, in capo al sig. di un altro veicolo da impiegare nel Parte_1 periodo.
Venendo agli oneri accessori, parti convenute hanno eccepito la non debenza dell'IVA applicata sulla somma portata dalla fattura emessa dall'officina Rinaldi, per essere il sig. titolare dell'omonima impresa commerciale e dunque soggetto commerciale Parte_1 che potrebbe portare l'imposta in detrazione.
Come già chiarito dalla Suprema Corte, “Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione” (cfr. Cass. n. 33369/22).
Ora, seppur come già rilevato, il sig. sia pacificamente titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, si è accertato nel presente giudizio che egli abbia agito in veste di consumatore al momento della stipulazione del contratto di rifornimento, in considerazione dell'utilizzo del veicolo per scopi non direttamente connessi all'attività commerciale.
Anche la fattura è stata intestata al sig. e reca l'indicazione del suo Parte_1 codice fiscale e non della Partita Iva relativa all'impresa individuale (cfr. visura camerale doc. 4 fasc. convenute).
Non si ritiene dunque che debba essere scomputata, dall'importo dovuto a titolo di risarcimento, l'IVA applicata dal riparatore.
Parti convenute vengono quindi condannate in solido (art. 121 cod. consumo) al risarcimento del danno subito dall'attore e quantificato nella somma capitale di €
7.250,00.
pagina 29 di 32 Su detta somma deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, giacché il risarcimento danno, sia che derivi da fatto illecito extracontrattuale sia che derivi da responsabilità contrattuale, tendendo a riportare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza il verificarsi dell'evento dannoso, ha natura di debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, applicabile invece nel caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Pertanto, poiché l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta non costituisce una modificazione della domanda rivolta al conseguimento della reintegrazione, ma realizza in sostanza il petitum originario, la rivalutazione monetaria può essere concessa di ufficio dal giudice (Cass. 890/1984), mentre sono dovuti esclusivamente gli interessi nella misura al tasso legale, dalla liquidazione al saldo, in quanto “qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (Cass.
7948/2020 conf. Cass. 9039/2016).
E' onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur pagina 30 di 32 costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Sviluppando dunque il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, applicando la sola rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso (cfr. fattura del 17.11.2021),
l'importo oggi dovuto è pari a € 8.352,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in via definitiva a carico di parti convenute in solido.
Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca e intimazione testi € 165,90) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta, nonché della nota spese depositata, così applicandosi i valori medi per tutte le fasi, con aumento del
30% giusta previsione di cui all'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 e ss. Modif.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 17.10.2024, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parti convenute nella misura del
50% ciascuna.
Non si ritiene di addivenire alla condanna di parti convenute al risarcimento ex art. 96 c.p.c. avendo le stesse motivato il proprio rifiuto a stipulare a convenzione di negoziazione assistita richiesta dall'attore (doc. 6 fasc. convenute).
pagina 31 di 32 Inoltre, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass. n.
13859/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna ed , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno subito da che liquida in € 8.352,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.400,00, oltre € Parte_1
165,90 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del
17.10.2024, a carico di parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Torino, il 13/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17250/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Rivoli (TO), Corso Francia n. 139, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Manassero che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
ATTORE contro
, C.F. e c.f. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliate in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio professionale dell'avv. Marco Sartori, ed entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
ON TA giuste procure versate in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: risarcimento danni da prodotto difettoso ex artt. 114 e ss e 129 e ss d.lgs.
206/2005 (Codice del Consumo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
Nel merito,
- dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare in via tra loro solidalmente passiva la signora , nata a [...], il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 32 residente in [...], nella sua qualità di titolare della ditta individuale esercente l'impianto di rifornimento carburante Eni Station, con sede in Torino, Corso
Regina Margherita 18/a, e la con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, CP_2 partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €uro 7.250,00 a titolo di risarcimento del danno.
- Atteso il mancato riscontro all'invito di Negoziazione assistita regolarmente notificato dal ricorrente ad entrambe le resistenti, dichiarare tenute e condannare le stese, i via solidale tra di loro, ad ulteriore somma liquidata equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art. 96, 3° c., c.p.c..
- Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario, I.V.A. e cpa rifusi;
- Attesa la redazione degli atti di causa con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli atti, si insta per l'applicazione del comma 1 bis dell'art. 1 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del Dec. Min. Giust.
n. 37/2018.
Per le convenute:
Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di parte ricorrente ex art. 1495 c.c. dal diritto alla garanzia per non aver denunziato il vizio entro otto giorni dalla scoperta;
- nel merito:
- in via principale: respingersi le domande e richieste di parte ricorrente nei confronti delle resistenti/convenute in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte ricorrente, accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo alle convenute e limitarsi la condanna di queste ultime a risarcire il ricorrente nei soli limiti di quanto gli dovesse risultare giudizialmente dovuto tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 1227 c.c. e delle somme che dovessero essergli già state pagina 2 di 32 erogate e/o erogande in forza di polizza assicuratrice privata dello stesso, e comunque nei soli limiti dell'accertato grado di responsabilità delle convenute;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione delle istanze istruttorie chieste e formulate in comparsa di costituzione e risposta, in memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 1, in memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2, in memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi, iva, cpa e spese generali incluse;
- rigettarsi ogni domanda di condanna delle convenute alla rifusione al ricorrente di una somma liquidata equitativamente ex art. 96, III comma, c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.09.22 il sig. Parte_1
ha evocato in giudizio la sig.ra , quale titolare della ditta
[...] Controparte_1 individuale esercente l'impianto di rifornimento carburante Eni Station di Corso Regina
Margherita 18/a Torino, nonché , onde vederle condannare in solido al CP_2 risarcimento dei danni da lui patiti e, a suffragio delle proprie ragioni, ha allegato:
a) di aver effettuato rifornimento al proprio veicolo Caddy 2.0 TDI 102 CV Kombi Cont Business tg. FJ786GP presso la suddetta stazione di servizio alle ore 10.06 del 18.10.21, essendo l'auto in riserva, immettendo nel serbatoio una quantità di gasolio proporzionata ad una spesa di € 50,00;
b) che, ripartito alla volta della propria abitazione sita in Rivoli, a pochi chilometri dalla stazione di servizio, si avvedeva di alcune spie di emergenza sul cruscotto dell'auto che segnalavano anomalie;
c) che i tecnici della concessionaria e rivenditrice d'auto Volkswagen Rinaldi, sita in
Via Ferrero 6 in Rivoli, presso cui portava immediatamente l'auto, dopo alcuni accertamenti, concludevano che i malfunzionamenti del motore del veicolo erano da ricondursi alla presenza di una grande quantità di acqua nel carburante immesso pochi minuti prima;
pagina 3 di 32 d) che i tecnici dell'officina Rinaldi, presso cui veniva lasciata la vettura onde effettuare le necessarie riparazioni e sostituzioni, provvedevano ad inviare alla un campione del carburante estratto dal serbatoio del veicolo, Controparte_3 affinché fossero svolti i necessari accertamenti tecnici e che il tecnico Per_1
, Perito Industriale del laboratorio analisi firmatario del Rapporto di prova
[...]
n. 202111864G emesso il 08.11.2021 dalla accertava la presenza di CP_4 acqua nel gasolio, nonché una “contaminazione grave, condizione di prossimo blocco dei filtri”;
e) che l'immissione in circolo del gasolio impuro aveva provocato danni al sistema degli iniettori del motore del veicolo, oltre che alle pompe elettrica carburante ed alta pressione, alle valvole ed alle tubazioni del sistema di distribuzione e ad altri componenti, per la soluzione dei quali l'attore sosteneva una spesa pari ad €
7.250,00;
f) di aver formulato richiesta di risarcimento danni alle odierne convenute e, successivamente al diniego da parte della propria assicurazione, Controparte_5
- che opponeva la mancata prova della presenza di acqua o altre impurità
[...] nel carburante erogato -, di averle invitate alla stipula di una negoziazione assistita, invito tuttavia rimasto privo di riscontro alcuno.
Il sig. invocando la disciplina predisposta dall'ordinamento a tutela del Parte_1 consumatore, ritenendo la responsabilità dell'esercente il distributore del carburante e del produttore del carburante stesso, quest'ultimo ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 206/2005 per il difetto del prodotto immesso in circolazione, ha concluso instando, nel merito, per la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti succintamente esposti, determinati in € 7.250,00; ha altresì chiesto la condanna della controparte al pagamento di un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per il mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con comparsa di risposta del 22.11.22 si sono costituite in giudizio la sig.ra e la , eccependo in via preliminare: Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 32 • l'inapplicabilità della disciplina consumeristica al caso de qua, dal momento che il sig. svolge la professione di restauratore in forma di impresa Parte_1 individuale e che l'autovettura, più propriamente un furgoncino idoneo più al trasporto di materiale vario che di persone, con ogni probabilità, veniva adoperato in funzione della attività svolta;
• la decadenza dall'azione di garanzia per vizi del bene compravenduto, avendo l'attore denunciato alle convenute l'asserita vendita di gasolio inquinato solo in data 29.11.2021, ossia oltre il termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 c.c.; nonché contestando la pretesa avversaria sotto il profilo dell'an e del quantum e rilevando:
• che lo scontrino bancomat (doc. 3 fascicolo attoreo) prodotto dall'attore non prova l'avvenuto rifornimento di gasolio al veicolo Caddy 2.0 TDI 102 CV Kombi
Business tf. FJ786GP, anche considerato che detto documento, difformemente da quanto affermato dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio e da quanto risulta dai registri vendita della Stazione di Servizio (doc. 5 fascicolo parte convenuta), e conformemente, invece, a quanto riportato nella diffida del
29.11.2021/02.12.2021, riferisce di un rifornimento per euro 20,00 (e non 50,00);
• che, nessuno, fatta eccezione per l'odierno attore, ha segnalato problematiche a seguito del rifornimento presso il distributore de quo, nonostante le anomalie del carburante causino necessariamente episodi di danneggiamenti seriali;
• che la presenza di impurità/acqua nel serbatoio di vetture alimentate a gasolio non è infrequente, soprattutto laddove la vettura sia soggetta a sbalzi termici con relativo fenomeno di condensa che si verifica allorquando il serbatoio non sia pieno;
• che il veicolo attoreo, immatricolato a marzo 2017, aveva all'epoca già percorso circa 78.566 km ed il perito di che visionò il mezzo dopo la denuncia di CP_5 sinistro, ne descrisse le condizioni come “discrete”;
• che le analisi del carburante sono state svolte in assenza di contraddittorio e che, pertanto, la documentazione recante gli esiti cui sono pervenuti i tecnici aditi pagina 5 di 32 dall'attore sono privi di valenza probatoria, posto peraltro che nessun prelievo di carburante di raffronto è stato mai effettuato presso la stazione di servizio convenuta, di tal ché deve escludersi che vi sia la prova che il prodotto fosse difettoso ab origine;
• che l'attore non ha provato la quantità di carburante rifornito, lo stato di riserva in cui si trovava l'auto prima del rifornimento ed il numero di chilometri percorsi dal veicolo prima di manifestare criticità;
• che dai controlli periodici effettuati presso la Stazione di Servizio in questione non
è mai emersa la presenza di acqua o altre impurità sulle cisterne;
• che la richiesta di risarcimento del danno al mezzo non sia suffragata da elementi probatori in ordine alla natura, all'entità dei danni, alla congruità ed economicità delle riparazioni ed alla loro riferibilità causale al fatto lamentato, non essendovi documentazione fotografica dei lavori eseguiti, oltreché eccessiva, tenuto conto che la somma indicata ricomprende anche spese di noleggio vettura sostitutiva e analisi carburante, entrambe non dovute e, comunque, indimostrate;
• che non è dovuta l'IVA sugli importi indicati per le riparazioni posto che avendo l'attore partita IVA egli deve dimostrare di non poterla portare in detrazione;
• che a fronte dell'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita manifestato dall'attore, le odierne convenute, per il tramite del loro legale, hanno giustificato la loro mancata partecipazione invocando “l'infondatezza delle pretese
[ex adverso] avanzate” (doc. 6 fascicolo delle convenute).
Hanno concluso chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, la dichiarazione di intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c. della parte avversaria dal diritto di essere garantita per i vizi della cosa;
nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea ed, in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale delle pretese avversarie, il contenimento della somma eventualmente liquidata a titolo di risarcimento nei limiti del provato e del dovuto, anche in considerazione del disposto di cui l'art. 1227
c.c.
Previo mutamento del rito ed assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 7.7.2023 sono stati escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova pagina 6 di 32 ammessi ed in seguito, con ordinanza del 5.3.2024, è stata licenziata CTU volta ad accertare, tra l'altro, le cause o le concause dei danni lamentati dall'odierno attore e la congruità delle spese di riparazione.
Convocato il CTU a chiarimenti all'udienza del 26.2.2025, la causa è stata in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. al
6.6.2025 – hanno, quindi, precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
********************
1. Sull'applicabilità del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005)
La presente causa trae origine dalla domanda risarcitoria dispiegata da
[...] nei confronti di ed nella loro qualità, Parte_1 Controparte_1 CP_2 rispettivamente, di rivenditore e titolare della stazione di servizio presso la quale l'attore aveva effettuato il rifornimento e di produttore/fornitore del carburante acquistato, per i danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura a seguito dell'asserita immissione di gasolio “sporco”, frammisto ad acqua, nel serbatoio.
Ritiene questo giudice che al caso concreto vada fatta applicazione della disciplina consumeristica, invocata dall'attore a sostegno della propria domanda, quanto alla responsabilità del produttore, ex art. 114 e ss e del venditore ex art. 129 e ss d.lgs.
206/2005 in caso di prodotto difettoso.
E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
6578 del 10/03/2021, fattispecie nella quale la S.C. ha cassato la decisione di merito che pagina 7 di 32 aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente, dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura, conf. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013,
n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione,
Cass., 15/10/2019, n. 25914).
Deve, dunque, aversi riguardo allo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 26292 del 08/10/2024), con la conseguenza che sono considerati professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019).
La funzionalizzazione del contratto all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, idonea ad escludere l'applicabilità della disciplina consumeristica, non può tuttavia, essere del tutto ipotetica e marginale, dovendo emergere dalle oggettive circostanze del contratto ed essere concreta ed attuale, non rilevando ipotetiche intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità di realizzazione
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05/05/2015, n. 8904).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame si osserva come l'istruttoria orale abbia consentito di appurare che il sig. al momento Parte_1 dell'effettuazione del rifornimento, stesse utilizzando il proprio mezzo – nonché unico – per raggiungere la propria abitazione (sita in Rivoli), avendo la notte precedente pernottato presso la casa della propria madre, in Torino (dich. , figlia Testimone_1 dell'attore, la quale ha riferito:“ mio padre non ha la disponibilità di altri veicoli oltre a quello di cui è causa”).
Egli, inoltre, pur essendo titolare dell'omonima impresa individuale – avente peraltro sede legale in luogo diverso rispetto all'indirizzo di residenza – svolge l'attività di restauratore di mobili, (cfr. doc. 4 fasc. attoreo Visura CCIAA), attività rispetto alla quale l'utilizzo del mezzo, a ben vedere, non risulta funzionale né indispensabile;
costituisce pagina 8 di 32 riscontro in tal senso, sia la circostanza che il veicolo fosse privo di richiami od insegne commerciali (cfr. doc. 5 fasc. convenuta) e sia l'esiguità del rifornimento effettuato (€
20) all'inizio della settimana lavorativa (lunedì mattina).
Proprio la circostanza dell'uso promiscuo dell'auto (per esigenze personali e lavorative), in quanto unico mezzo disponibile in capo all'attore, valorizzata in rapporto al fatto che non è stata dedotta né è altrimenti emersa in giudizio l'esistenza di precedenti impegni connessi allo svolgimento della propria attività imprenditoriale che il sig. avrebbe dovuto assolvere quella mattina, essendo di contro riferito e Parte_1 provato esclusivamente il rientro alla propria abitazione, induce ad escludere la finalità professionale del contratto oggetto di causa (cfr. in termini Tribunale Bergamo, Sez. IV,
Sent., 14/11/2023, n. 2440).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va ritenuta, quindi, la sussistenza di un rapporto di consumo.
2. Sull'eccezione di decadenza dall'azione sollevata da parti convenute
L'eccezione di decadenza sollevata da parti convenute deve essere disattesa, non trovando applicazione all'ipotesi in esame la disciplina generale della garanzia per vizi redibitori e conseguentemente il termine di decadenza previsto all'art. 1495 c.c., bensì la speciale disciplina delle responsabilità del produttore e venditore per prodotto difettoso ed i più ampi termini di decadenza e prescrizione dell'azione, previsti dalla disciplina consumeristica.
In relazione alla tempestività di tale denuncia, si osserva che il dies a quo, da considerare ai fini della decorrenza del termine di decadenza, sia che si tratti di vendita al consumo, sia che si tratti di vendita ordinaria, deve individuarsi nel momento della scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione, in capo all'acquirente, della consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta, seppure non necessariamente estesa alle possibili cause degli stessi (cfr.
Cass. 5732/2011, che fa risalire il "dies a quo" “al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”; conf. anche Cass. 40814/2021, secondo cui ”ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla pagina 9 di 32 consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”; cfr. anche Cass. 6169/2011, che ha affermato: “un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale”).
Nel caso di specie, la scoperta del vizio da parte del compratore deve individuarsi nella data del 17.11.2021, ossia quando l'attore ha ricevuto la dichiarazione rilasciata dall'officina di riparazione del veicolo, ove aveva portato il mezzo immediatamente dopo il manifestarsi dell'avaria al motore, nell'ambito della quale viene dato atto che “sono stati estratti n. 3 campioni di carburante, analizzati presso un laboratorio, rilevando lo stesso non conforme”, nonché indicata l'attività resasi necessaria per ripristinare il funzionamento del veicolo (“sono stati sostituiti la pompa ad alta pressione, la pompa carburante, 4 iniettori ed è stata effettuata la pulizia del serbatoio”) (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Unitamente alla predetta dichiarazione sono stati consegnati al sig. Parte_1 anche la fattura portante il costo delle riparazioni effettuate (doc. 5 fasc. Attoreo), nonché le risultanze degli esami chimici condotti sul campione prelevato da un laboratorio esterno all'officina stessa (cfr. doc. 4), dalle quali si evince che “il valore rilevato del contenuto di acqua risulta NON conforme alla norma EN 590:2017. La carica microbica risulta nella condizione di contaminazione grave” nonché una “condizione di prossimo blocco dei filtri” (cfr. doc. 4 fasc. attoreo, rapporto di prova n. 202111864G dell'8.11.2021).
Prima di tale data, infatti, la riconducibilità dei danni subiti dal veicolo di parte attrice al rifornimento effettuato in data 18.10.2021, nonché l'entità delle conseguenze negative sofferte, da identificarsi nei costi da sostenere per il ripristino del mezzo, poteva al massimo fondare un sospetto in capo all'acquirente, ma la certezza obiettiva circa l'esistenza di vizi nella cosa venduta (carburante) può dirsi raggiunta solo con la
“diagnosi” effettuata dai tecnici dell'autofficina.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere, nel caso specifico, in merito alla tempestività della denuncia effettuata dall'attore in data 2.12.2021 nei confronti del pagina 10 di 32 produttore (doc. 7 e 8 fasc. attoreo) ed in data 6.12.2021 nei confronti del CP_2 distributore (doc. 9 fasc. attoreo).
Risulta rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 126 d.lgs. 206/2005, di dieci anni che decorrono dal giorno in cui il produttore (o l'importatore nella Unione europea) ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (vale a dire, dal momento in cui il prodotto sia stato consegnato all'acquirente, a norma dell'art. 119 cod.
Consumo).
Parimenti, risulta rispettato il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 132 comma 2 cod. Consumo (ratione temporis applicabile, essendosi l'occorso verificatosi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina consumeristica dal d.lgs.
170/2021, che ha eliminato l'obbligo per il consumatore di denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta, il quale si applica i contratti conclusi dopo l'1.1.2022), per la denuncia del vizio al venditore, il quale decorre, appunto, dalla sua scoperta.
3. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sul riparto dell'onere probatorio
Come nelle vendite c.d. a catena, l'acquirente di un bene difettoso ha una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti dell'intermediario sia nei confronti del produttore
(Cass. n. 18610/2017: "Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa;
sicché il cliente finale
(consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa" e conf. Cass. 20460/2025
“Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto pagina 11 di 32 l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e,
a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa”).
La normativa sulla responsabilità da prodotto, pertanto, non pregiudica la possibilità di agire nei confronti del venditore diretto (a titolo contrattuale, ex art. 128 e ss cod.
Consumo) e nei confronti del produttore (a titolo extracontrattuale, ex art. 114 e ss Cod.
Consumo), onde ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della messa in circolazione del prodotto difettoso, facendo salva la possibilità per il soggetto condannato di agire in regresso contro gli atri (ex artt. 121 comma 2 e 131 cod. Consumo).
Ed invero, nel caso di specie, l'attore ha evocato in giudizio tanto il produttore/fornitore del carburante ( quanto il rivenditore (la sig.ra CP_2 [...]
, titolare dell'omonima impresa individuale gestore dell'impianto di CP_1 distribuzione del gasolio), instando per la condanna delle stesse, in solido tra loro.
La domanda attorea, dunque, mira a far valere tanto la responsabilità extracontrattuale del produttore o fornitore per difetto originario del bene prodotto ex art. 120 del Codice del Consumo, quanto la responsabilità contrattuale del venditore ex art. 132, comma 3, Codice del Consumo ratione temporis applicabile, in base alla quale si presume - salvo prova contraria - che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene a tale data fossero già esistenti, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità
(Cassazione civile sez. III - 22/05/2024, n. 14332).
a. Responsabilità del produttore/fornitore
Per quanto riguarda nello specifico, il rapporto tra il produttore e CP_2
l'attore, occorre far riferimento all'art. 120 del Codice del Consumo, il quale prevede che il danneggiato debba provare il danno, il difetto del carburante (che per assurgere a elemento idoneo a configurare la responsabilità del produttore, non deve rimanere in uno stato latente, ma, al contrario, deve provocare effetti di carattere materiale e fisico;
tali conseguenze concrete costituiscono la causa prossima del danno) e la connessione causale tra difetto e danno, ovverossia che il prodotto abbia evidenziato il difetto pagina 12 di 32 durante l'uso, che il veicolo colpito abbia subito un danno e che quest'ultimo sia eziologicamente derivante dal primo.
Sul soggetto danneggiato incombe, dunque, l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato (vedi ex plurimis
Cassazione Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ.n. 6007/2007,
Cassazione n. 12665/2013).
La prova della difettosità del prodotto può essere data dal soggetto danneggiato anche per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, ricomprendente quegli elementi che possano avere avuto un'influenza tale da escludere la configurazione della responsabilità ex art. 118 del Codice del Consumo ai sensi del quale tale responsabilità è esclusa: ”a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”.
Le esimenti previste dal suddetto articolo (oggetto della prova liberatoria) non possono ragionevolmente comportare la deresponsabilizzazione del produttore;
lo stesso, infatti, assumendo contezza del difetto, deve in ogni caso attivarsi con diligenza per evitare che si possano creare pregiudizi contro i consumatori-utilizzatori; ciò va fatto attraverso un monitoraggio continuo della sicurezza del prodotto, nonché un'adeguata informazione, in tutte le fasi della messa in circolazione (anche successive alla vendita)-
pagina 13 di 32 (Così Tribunale di Catania, terza Sezione civile sentenza n. 2940/2020 del 14 Settembre
2020, conf. Tribunale Patti, Sent., 09/12/2020, n. 730). b. Responsabilità del venditore
Il venditore è invece tenuto alla consegna di beni conformi al contratto di vendita
(art. 129) ed è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130), dovendosi infine presumere, salvo prova contraria che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data (art. 132 comma 3).
Nel caso in cui il venditore abbia consegnato al consumatore prodotti non conformi al contratto di vendita, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione e sostituzione (art. 130 sopra citato). Va rilevata inoltre l'applicabilità della norma residuale di cui all' art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice che così recita: "1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.
In virtù del richiamo previsto dal suddetto art. 135 nel caso di specie al rapporto tra compratore e venditore può essere applicato l'art. 1494 c.c. ai sensi del quale:"1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
2. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa".
Come noto, in materia di prova dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il creditore deve dimostrare la fonte del proprio diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore fornire la prova relativa all'avvenuto adempimento ovvero alla sussistenza di una causa estintiva o modificativa delle pretese avverse (cfr. Cass. Civ. SU 30.10.2001, n. 13533).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che: “In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di pagina 14 di 32 aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché
i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione” (cfr. Cass. civ. 15824/2014, conf. Tribunale di
Milano sez. IV, 6 Settembre 2014 n.10814, Tribunale Patti, Sent., 09/12/2020, n. 730, conf., Tribunale, Spoleto, 16/10/2019, n. 776, conf. Tribunale Rovigo sez. I,
21/01/2021, n.41 conf. Tribunale Potenza sez. I, 25/06/2024, (ud. 24/06/2024, dep.
25/06/2024), n.1057 e conf. Tribunale Savona sez. I, 11/01/2024, (ud. 10/01/2024, dep. 11/01/2024), n.10 e Tribunale Bergamo, Sez. IV, Sent., 14/11/2023, n. 2440).
Più in particolare, per ciò che attiene al c.d. danno da carburante sporco, è stato affermato che: “erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante" (cfr. Cass. civ. 3373/2010).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, per ciò che concerne la responsabilità del venditore, gestore della stazione di servizio, deve dunque essere condiviso il diffuso orientamento sopracitato a mente del quale l'attore non deve fornire la prova né del vizio del carburante né che l'acqua trovata nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento di carburante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni, mentre spetta al convenuto dimostrare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse immune da vizi, gravando sul titolare del rifornimento l'obbligo contrattuale di fornire all'utenza carburante privo di impurità o di sostanze estranee, con ulteriore onere di provare il proprio adempimento.
4. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
pagina 15 di 32 Così ricostruito il diverso titolo di responsabilità cui sono chiamate le odierne parti convenute ed i relativi oneri probatori, devono anzitutto essere confermate le ordinanze istruttorie emesse nel corso del giudizio che hanno escluso l'ammissibilità delle capitolazioni per prova orale indicate da parti convenute e degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. dalle stesse formulati (cfr. ord. 7.7.23), nonché ammesso la CTU tecnico- estimativa e disposto le successive integrazioni (cfr. ord. 5.3.2024, 29.10.2024 e
17.2.2025), ribadendone le motivazioni sottese, da intendersi qui integralmente richiamate.
Venendo quindi al merito della vertenza, dalla documentazione versata in atti dalle parti e dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio è, in primo luogo, emersa la prova del fatto storico del rifornimento effettuato dal sig. con il proprio veicolo - Caddy Parte_1
Cont
2.0 TDI 102 CV Kombi Business tg. FJ786GP -presso la suddetta stazione di servizio sita in Torino Corso Regina 18.
Ciò invero è confermato dalla produzione in giudizio della ricevuta pagobancomat del
18/10/2021 alle ore 10:06 per € 20 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), nonché desunto dall'estratto del registro vendite della stazione di servizio de quo ove risulta un rifornimento di gasolio, per lo stesso importo, alle ore 10.05 (cfr. doc. 6 fasc. convenute).
Può peraltro considerarsi frutto di un mero errore materiale l'indicazione in atto di citazione dell'importo di € 50,00, in luogo di € 20,00, tenuto conto di quanto emergente dal dato documentale (scontrino) e della circostanza che in sede di missiva il legale aveva indicato l'importo corretto (cfr. doc. 7 fasc. attoreo).
In secondo luogo, quanto all'insorgenza dei problemi meccanici involgenti il motore del veicolo attoreo, soccorrono tanto la documentazione prodotta dall'attore (cfr. doc. 4,
5 e 6), quanto le testimonianze assunte in giudizio, ove sono stati sentiti i dipendenti dell'officina Rinaldi di via Ferrero 6 a Rivoli, ove il sig. ha condotto la propria Parte_1 autovettura nel corso della mattina stessa in cui aveva effettuato il rifornimento e constatato il manifestarsi delle problematiche al motore.
Per un verso, infatti, sono state versate in atti il rapporto prova rilasciato in data
8.11.2021 da un laboratorio di analisi chimiche condotto sul campione di carburante pagina 16 di 32 prelevato dal serbatoio del veicolo attoreo dall'officina Rinaldi, il quale ha concluso accertando la presenza di una “contaminazione grave, condizione di prossimo blocco dei filtri” dovuta alla presenza di acqua nel campione di gasolio esaminato (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), nonché la fattura emessa dall'autofficina Rinaldi indicante le riparazioni effettuate ed i relativi costi (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Per altro verso, i testi escussi hanno confermato che il sig. si fosse recato Parte_1 presso l'autofficina lamentando un'avaria al motore, dopo aver effettuato, poco prima, un rifornimento (cfr. teste , meccanico responsabile tecnico presso Testimone_2
Officina Rinaldi Via Ferrero 6 Rivoli “ricordo il sig. ricordo che il suo veicolo Parte_1 aveva le spie accese, mi pare spia motore e spia candelette accese, il veicolo era un VW
Caddy; ricordo che ci ha detto che aveva queste spie accese, il veicolo mi pare fumasse anche dietro dallo scarico e non andava oltre una certa velocità. Il sig. ci ha Parte_1 detto che i problemi si erano manifestati da poco e se non ricordo male aveva appena eseguito un rifornimento, così aveva riferito il sig. in fase di accettazione “ e Parte_1 teste figlia dell'attore “Ricordo l'episodio perché quella mattina, quando Testimone_1 mio papà mi ha contattato per andarlo a prendere all'officina Rinaldi, io dovevo andare a
Torino all'Università per un corso ed ho ritardato perché sono andata prima a prendere mio papà”).
I dichiaranti hanno poi chiarito quali erano le problematiche riscontrate nel motore, le attività condotte per effettuare la diagnosi del malfunzionamento e comprenderne l'origine (dich. teste “abbiamo fatto la diagnosi con il nostro tester di Testimone_2 officina, avevamo rilevato problemi di pressione carburante… avevo detto al tecnico di officina di controllare il filtro carburante e non appena il tecnico aprì il filtro carburante si rilevò una specie di puzza acre del gasolio ed una colorazione strana, questo aprendo il filtro carburante. A quel punto abbiamo preso uno strumento, il cd. naso elettronico, per cui estraendo una quantità di gasolio dal serbatoio il naso elettronico analizza i vapori;
nel caso di specie il naso elettronico ha evidenziato una anomalia … per problemi di pressione intendo che il nostro tester ha analizzato le spie delle candelette, ha letto quello che la centralina motore aveva diagnosticato come errore e segnalava un abbassamento della pressione del carburante, ovvero la pressione agli iniettori non pagina 17 di 32 arrivava nella maniera corretta, quindi dava problemi di marcia e di fumosità e il motore girava male … abbiamo smontato le parti del circuito di alimentazione, negli iniettori abbiamo trovato tracce leggere di limatura, ossia materiale che si era danneggiato ed era entrato in circolo nell'impianto, il che avviene quando il gasolio è contaminato, ossia quando il gasolio viene contaminato ad es. da acqua, l'olio viene a mancare e quindi i vari componenti non sono più lubrificati dall'olio contenuto nel carburante, quindi il materiale stesso non viene lubrificato ed inizia a 'macinare'; come detto abbiamo trovato del pulviscolo, derivante dai componenti non più lubrificati, non solo gli iniettori, ma anche pompa del carburante, prepompa nel serbatoio, rail e relativi sensori elettromeccanici” e teste ex dipendente della medesima officina, “noi Testimone_3 come prassi per prima cosa facciamo la diagnosi con un tester della VW, posso dire che quando si verificano queste problematiche il tester indica pressione bassa dell'alimentazione; abbiamo una attrezzattura in officina per estrarre il gasolio e fare quindi la diagnosi con un naso elettronico, prelevando il gasolio, mettendolo in un bicchiere e utilizzando questo naso elettronico: nel caso di specie l'esito ha evidenziato anomalia nel gasolio, essendo accesa la spia rossa….confermo i problemi di pressione del carburante nel circuito motore, mi pare di ricordare che il veicolo avesse la spia motore accesa, 'avaria motore'…., abbiamo smontato i particolari meccanici, in particolare la pompa alta pressione: smontata la pompa ho notato del materiale ferroso, truciolini all'interno dell'alimentazione, materiale che arrivava dalla pompa ad alta pressione in quanto quando nella pompa c'è dell'acqua il rotante va a sfregare sul materiale e provoca questo danno, il gasolio è oleoso, con l'acqua crea il danno”).
I testi hanno quindi precisato l'iter di svolgimento dei test chimici sul campione di carburante prelevato dal serbatoio del Caddy dell'attore, il suo invio ad un laboratorio di analisi (la ) che ha svolto l'indagine e ne ha chiarito l'esito, riconoscendo il CP_3 contenuto del rapporto di prova prodotto dall'attore quale doc. 4 (cfr. dich. teste
“…ci siamo fermati, abbiamo contattato il cliente: considerato l'esito Testimone_2 del naso elettronico e i problemi di pressione già evidenziati, abbiamo detto al cliente che se voleva la certezza dell'analisi del gasolio dovevamo mandare un campione al laboratorio chimico;
il cliente ha accettato, sostenendo una ulteriore spesa, quindi con pagina 18 di 32 lui presente abbiamo estratto il carburante, ricordo che era presente un dipendente del laboratorio: abbiamo sigillato il contenitore e mandato al laboratorio analisi, abbiamo suddiviso il carburante in tre contenitori, uno rimasto in officina, l'altro mandato al laboratorio analisi e l'altro al proprietario del veicolo … uno dei tre contenitori è stato mandato alla il laboratorio chimico, che ha sede in Campania, e lì nella loro sede CP_3 centrale è stato fatto l'esame. Riconosco nel doc. 4 che mi si esibisce (fasc. attoreo)
l'esito dell'esame chimico effettuato dalla Successivamente, avuto l'esito del CP_3 laboratorio, abbiamo mandato una mail al proprietario con l'esito e il preventivo della riparazione del veicolo… Rispetto al momento in cui abbiamo comunicato al cliente l'esito delle nostre indagini iniziali, abbiamo estratto i campioni uno o due giorni dopo, preciso che la diagnosi è stata fatta il giorno stesso in cui è arrivato il veicolo...” e dich. teste “ Io ho fatto queste analisi e ne ho poi parlato al capo officina, Testimone_3
. A quel punto abbiamo prelevato più gasolio mettendolo in due o tre Testimone_2 barattoli non contaminati, da portare ad analizzare;
io ho dato i barattoli in magazzino, so che sono andati nel centro per le analisi, non so dove, se ne è occupato il capo officina … so che arrivato l'esito che c'era dell'acqua”).
Hanno da ultimo confermato lo svolgimento delle attività di riparazione indicate nella fattura prodotta, n. 211fw015817 del 17/11/2021 (doc. 5 fasc. attoreo) ed il suo pagamento (cfr. dich. teste “Una volta che il proprietario dà il proprio Testimone_2 consenso, inizia la fase di sostituzione dei componenti e nel caso di specie abbiamo smontato completamente il serbatoio, svuotato, lavato, pulite tutte le tubazioni e sostituiti tutti i componenti di alta e bassa pressione … confermo che sono stati eseguiti i lavori di cui alla fattura, non ricordo con esattezza la durata dei lavori, ricordo però che il veicolo è rimasto in officina per un po', del resto abbiamo dovuto ordinare i ricambi e la sola analisi del carburante richiede circa 10 giorni lavorativi. Letta la fattura, il
18.10.2021 è la data di ricovero dell'auto e la data della fattura è quella in cui effettuato il pagamento il cliente ritira il mezzo, in assenza di pagamento il veicolo non può essere riconsegnato” e dich. “ho eseguito io le riparazioni, confermo i lavori Testimone_3 di cui alla fattura che mi si esibisce (doc. 5 fasc. attoreo), non ricordo quanto tempo il veicolo è rimasto in officina, posso dire che è un lavoro lungo)”).
pagina 19 di 32 Ora nessun dubbio può sussistere in ordine all'attendibilità dei testi escussi e ): trattasi di soggetti estranei alle parti e privi di un Testimone_2 Testimone_3 interesse anche di fatto all'esito del giudizio, avendo peraltro l'attore già saldato la fattura di riparazione;
ciò consente di non dubitare, conseguentemente, dello svolgimento delle operazioni condotte sul motore attoreo, con riferimento alla problematica riscontrata (problemi di pressione del carburante e al sistema di alimentazione), alla diagnosi effettuata (attraverso l'utilizzo del “naso elettronico”), alle modalità di prelievo e conservazione del carburante ed all'invio al laboratorio per le analisi successive.
Al fine di comprendere l'eziologia delle problematiche riscontrate nel veicolo attoreo, come emergenti dalla documentazione sopracitata e dall'istruttoria orale condotta, nonché onde vagliare la riconducibilità dell'avaria del motore ad altre eventuali concorrenti cause (come dedotte da parti convenute, ed in particolare legate a condizioni intrinseche del veicolo o del serbatoio del Caddy) è stata licenziata ed espletata CTU tecnica.
Il Consulente, nell'ambito dell'accertamento effettuato ha in, primo luogo, rilevato che “non esistendo rapporti di diagnosi né gli elementi di impianto sostituiti non è possibile risalire allo stato degli stessi e stabilire la causa dei loro danneggiamenti”, concludendo nel senso di non poter attribuire efficacia causale determinante ed esclusiva alla immissione nel serbatoio del veicolo attoreo di“ carburante inquinato”; in particolare il consulente ha affermato “Attribuire la causa dei danni alla presenza di acqua nel carburante rimane dunque un'ipotesi, ovvero una delle varie condizioni possibili che possono aver causato i danni, ma non l'unica” (CTU pag. 30), poiché “le anomalie di funzionamento occorse al mezzo potrebbero aver avuto origine non solo da presenza di acqua, ma anche dalla concomitanza o dalla sola presenza di danni ad elementi meccanici” (pag. 33).
Egli, in particolare ha osservato mancare “un confronto tra il gasolio contenuto nel serbatoio –di cui esiste un'analisi –e quello contenuto nella cisterna del distributore, del quale non esiste campione disponibile per un'analisi”, nonché riferito trovarsi nell'impossibilità di esaminare i pezzi sostituiti (non più disponibili) ed in particolare la pagina 20 di 32 pompa ad alta pressione, la quale avrebbe potuto essere altra “possibile causa –in caso di malfunzionamento –della produzione di limatura ferrosa con conseguente contaminazione del circuito e insorgenza delle anomalie al funzionamento del motore”
(CTU pag. 35).
Va poi aggiunto che il CTU ha condotto per il tramite di un laboratorio esterno
(laboratorio INNOVHUB), due indagini sul campione prelevato dal serbatoio attoreo, conservato presso l'autofficina Rinaldi, allegando i relativi rapporti di prova all'elaborato.
Il primo rapporto di prova relativo alle analisi inviate nel mese di giugno 2024, ha dato conto del fatto che “il campione si presentava separato in due fasi: quella superiore torbida costituita da gasolio e quella inferiore acquosa con presenza di sedimenti. La fase acquosa, separata per decantazione dalla fase gasolio, costituiva il 12% v/v del campione. E' stato determinato il contenuto di acqua della fase gasolio…ottenendo un valore di 1,181% m/m (810 mg/kg). Il limite di specifica per il contenuto di acqua, riportato nella norma UNI EN 590:2022 (combustibili per autotrazione – Gasolio per motori diesel – requisiti e metodi di prova) è 1,020% m/m (200 mg/kg). Il contenuto totale di acqua del campione è ampiamente non conforme” (cfr. all. 25- 2 CTI).
Successivamente all'invio alle parti della bozza, essendo emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente le analisi del campione di gasolio, il CTU ha richiesto al laboratorio di analisi alcune precisazioni ed un supplemento di indagine concernente l'analisi della “fase acquosa” del liquido e dei sedimenti ivi presenti (cfr. CTU pagg. 19 e ss.); la stessa ha evidenziato la “significativa” presenza di ferro (pari a 76,1 g per kg)
“generalmente originato da fenomeni di corrosione” (cfr. CTU pag. 21 e all. 29).
Il Consulente ha poi ulteriormente precisato che “Pur essendo tra le casistiche noti danneggiamenti della pompa alta pressione per vizio intrinseco (generalmente con rilascio di residui metallici) la presenza di ferro rilevata dal laboratorio HU (analisi rif All. 29) non può con certezza essere imputata alla pompa stessa, NON essendo stata conservata quella sostituita e permetterne una verifica. Stessa situazione vale per gli altri elementi metallici del circuito sostituiti, anch'essi non più disponibili per una verifica dello stato”.
pagina 21 di 32 In estrema sintesi il consulente tecnico ha concluso affermando non trovarsi nelle condizioni di poter “determinare con certezza le cause e/o concause dei danni lamentati”¸in quanto seppur “I risultati delle analisi confermano la presenza di elementi anomali (acqua, ferro)” non è stato possibile “rilevare la loro incidenza sui danni (per esempio: corrosione su elementi, stato del filtro, condizione della pompa alta pressione) senza poter esaminare gli elementi che sono stati oggetto di intervento” (CTU pagg. 36-
28).
Ora a fronte delle contestazioni sollevate in particolare da parte attrice alle risultanze dell'accertamento tecnico poc'anzi sintetizzato, è stata dapprima formulata una richiesta di chiarimenti (con ordinanza in data 29.10.2024), evidenziandosi come il CTU avesse omesso di considerare anche le prove testimoniali assunte e, depositata la relazione integrativa in data 27.11.2024, non ritenuta la stessa esaustiva e completa, è stata quindi disposta la convocazione del CTU a chiarimenti, nel contraddittorio tecnico con le parti ed i rispettivi CTP all'udienza del 26.3.2025.
In quella sede il CTU, interrogato dal giudice in merito alle condizioni di funzionamento del veicolo al momento dell'arrivo in officina nonché quali parti fossero danneggiate, in base alla documentazione versata in atti dalle parti e dalle testimonianze assunte, ha chiarito che: “il veicolo al momento dell'arrivo in officina presentava fumo dallo scarico e poi nel tragitto fino all'officina ha presentato degli strappi di funzionamento che si possono manifestare quando il funzionamento del motore non è costante, è strattona, ciò lo desumo in base ai documenti ed alle testimonianze. Sempre da un punto di vista delle testimonianze assunte è stata individuata della limatura di ferro nei componenti, in particolare nel filtro, ancorché nessuno di essi era più disponibile alla visione al momento delle OOPP. Le parti danneggiate riguardavano il circuito di alimentazione ed in particolare l'impianto di alimentazione che è costituito dal serbatoio, da una pompa di prelievo di carburante dal serbatoio, da un filtro che può trattenere eventuali impurità presenti nel serbatoio, da una pompa ad alta pressione che invia il carburante a degli ugelli o iniettori che hanno un'uscita molto piccola per nebulizzare il carburante. Preciso che io non ho potuto analizzare detti componenti ed in particolare la pompa ad alta pressione che è un pagina 22 di 32 elemento molto importante che gira ad una velocità molto alta, preciso che la pompa può danneggiarsi per un problema intrinseco come un difetto di costruzione o per usura o per la combinazione di entrambi i fattori. La presenza di acqua o di altri contaminanti nel gasolio riduce la capacità lubrificante del gasolio e aumenta
l'usura della pompa perché i componenti meccanici sfregano e l'attrito può portare alla formazione di pulviscolo metallico che può intasare gli ugelli finali di cui ho detto e che determinano il malfunzionamento dell'alimentazione del carburante”.
Richiesto, dunque se i danni riscontrati al veicolo fossero compatibili con l'immissione in serbatoio di gasolio contenente acqua, il CTU ha risposto affermativamente, chiarendo che gli stessi sono però compatibili anche con altre cause o concause, quali il malfunzionamento della pompa stessa ed affermando di non poter escludere un problema intrinseco del motore del componente, non avendone potuto prender visione.
Richiesto di chiarire se vi fossero altri malfunzionamenti nel motore del veicolo attoreo, egli ha chiarito essersi solo un “problema all'impianto di alimentazione” .
Quindi, facendo riferimento al caso concreto, avuto riguardo alle condizioni del veicolo al momento dell'arrivo (anche legate all'anno di immatricolazione e al numero di km percorsi) ed al breve lasso di tempo intercorso tra il rifornimento (provato dallo scontrino 18.10.2021 ore 10.06) e l'arrivo in officina (18.10.2021 ore 11.21, come ordine di servizio), richiesto di chiarire quale tra le cause sopra indicate fosse la meno improbabile, il CTU ha ribadito che il malfunzionamento dell'impianto di alimentazione del Caddy potesse essere imputato tanto alla presenza di contaminanti nel serbatorio (e dunque a. c.d. carburante sporco) quanto ad un difetto intrinseco della pompa, pur affermando come quest'ultima ipotesi, rapportata all'anno di immatricolazione del veicolo e al numero di km percorsi, si verifichi raramente, perché “Normalmente i problemi sul motore si manifestano intorno ai
100.000 km e ipotizzando circa 25.000 km percorsi all'anno, si potrebbero manifestare intorno ai 5 anni, salvo situazioni particolari”.
Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione agli atti che il veicolo attoreo sia stato immatricolato il 29.3.2017 (cfr. libretto di circolazione, doc. 2 attoreo) e al pagina 23 di 32 momento del fatto contestato 18.12.2021) avesse percorso n. 76576 km (cfr. rapporto di prova esami laboratorio dell'8.11.2021, doc. 4 fasc. attoreo).
Il CTU, richiesto infine di spiegare la significativa presenza di acqua nel serbatoio del
Caddy, evincibile dalle analisi effettuate sia prima che durante le OOPP, in base alle quali il 12% del volume del campione era costituito da acqua e, dunque, se riconducibile a fattori intrinseci del funzionamento del circuito di alimentazione o a fattori estrinseci esterni, ha affermato che “la quantità di acqua riscontrata nel caso specifico è dovuta a fattori esterni; piccole quantità di acqua potrebbero essere legate a fenomeni di condensazione che potrebbe anche verificarsi ma non certo nella quantità accertata nel caso di specie”.
5. In particolare, sul nesso di causalità
Giova a questo punto ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Resta ferma, a tal riguardo, la diversità del regime probatorio applicabile in ambito civile e in ambito penale.
Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Sez. III, 6 luglio 2020
n.13872; Sez.III, 26.05.2020 n.9696, conf. Cass. Sez. III Civile, sentenza n. 23933 del
22 ottobre 2013).
Nell'accertamento del nesso causale secondo la regola della preponderanza dell'evidenza lo standard di cd. certezza probabilistica non è legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).
pagina 24 di 32 Ne consegue che il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25884 del 02/09/2022, conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5922 del
05/03/2024, conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024, conf. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024).
Infine, va chiarito che la prova del nesso di causalità può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (così ad es. Cass. Sez. III, 11.11.2019 n. 28991, conf. Cass.
27142/2024, conf. Cass. 26907/20, in materia di diligenza professionale sanitaria).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, può ragionevolmente affermarsi che il malfunzionamento del veicolo attoreo sia dovuto alla presenza di acqua che si è infiltrata nel serbatoio, in seguito al rifornimento di carburante contaminato, fornito dalla ed effettuato presso il distributore Eni Station di Corso Regina CP_2
Margherita 18/a Torino, gestito dall'impresa individuale di . Controparte_1
Detta causa, invero, è risultata all'esito del giudizio e dell'istruttoria condotta, la meno improbabile, consentendo quindi di escludere le altre cause/concause, pur prospettate dalle parti convenute e dal CTU, le quali non hanno trovato sufficienti riscontri in sede di giudizio.
Invero, l'autoproduzione di acqua nel serbatoio attoreo, per effetto di un fenomeno di condensa, è stata esclusa dal CTU sulla scorta del significativo quantitativo di acqua riscontrata nelle analisi di laboratorio effettuate sul campione prelevato che lo ha portato a concludere per un'origine esogena.
Un malfunzionamento della pompa ad alta pressione, pur indicata dal CTU quale possibile concausa dell'avaria del sistema di alimentazione del motore, non può che pagina 25 di 32 ritenersi recessiva rispetto alla immissione di un significativo quantitativo di acqua esterna nel serbatoio, avendo, lo stesso CTU, ammesso che, stanti le condizioni del veicolo – che all'epoca dell'occorso non aveva ancora raggiunto i 5 anni dall'immatricolazione e percorso i menzionati 100.000 km –, la rottura dell'elemento per un difetto intrinseco doveva considerarsi ipotesi rara.
Di contro l'immissione dell'acqua a seguito del rifornimento di carburante inquinato risulta avvalorata considerando anzitutto il breve lasso di tempo intercorso rispetto all'insorgenza dell'avaria al motore, posto che il sig. ebbe ad immettere il Parte_1 gasolio nel proprio veicolo alle ore 10.06 del 18.10.2021 (cfr. scontrino, doc. 3 fasc. attoreo) ed a lasciare l'auto presso l'officina in riparazione, lo stesso giorno circa un'ora dopo, alle 11.21 (orario comprovato dall'ordine di servizio doc. 19 fasc. attoreo).
Il malfunzionamento si è, dunque, verificato così velocemente, rispetto al momento del rifornimento, da non lasciar dubbi sul nesso collegante i due eventi, sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista logico, posto che problematiche del genere, poiché idonee a cagionare danni permanenti al motore, non possono verificarsi a distanza di lunghi periodi.
In secondo luogo la detta eziologia risulta ulteriormente suffragata dalla tipologia di guasto riscontrato in sede di controllo da parte dei meccanici della predetta officina, malfunzionamento che aveva coinvolto esclusivamente il sistema di alimentazione (cosi come confermato dai testi escussi, accertato dalla CTU ed evincibile dalla tipologia di riparazioni indicate nella fattura agli atti, doc. 4 fasc. attoreo), non essendosi rilevate altre problematiche connesse ad esempio alle cattive condizioni di tenuta del mezzo od alla sua vetustà od involgenti altre componenti diverse dai circuito di alimentazione.
Infine, occorre considerare quanto riferito dai testi escussi nonché accertato dalla
CTU anche a seguito dei controlli chimici effettuati dal laboratorio cui egli si è rivolto nel corso delle OOPP (cfr. all. 29), avendo tutti dato atto dell'esistenza di residui ferrosi,fornitore/ nel circuito di alimentazione e nel campione di carburante analizzato, che si spiega proprio con l'immissione di gasolio impuro o frammisto ad acqua: il carburante, perdendo la sua caratteristica oleosità, non è più in grado di garantire la necessaria lubrificazione dei componenti del motore, favorendo il loro sfregamento e la pagina 26 di 32 formazione di sfridi o residui metallici che entrano in circolo intasando gli augelli e gli iniettori e determinando il blocco del motore (cfr. dich. testimoniali e CTU sentito all'udienza del 26.3.25).
Si ritiene, conclusivamente che le circostanze fattuali inducano a ritenere che l'acqua si sia infiltrata nel serbatoio della vettura proprio a causa del carburante fornito/venduto dalle società convenute.
6. Conclusioni
Ebbene, tutte le descritte circostanze paiono sufficienti ad affermare la responsabilità contrattuale di quanto quella extracontrattuale di atteso Controparte_1 CP_2 che la prova della presenza delle necessarie qualità nel prodotto erogato, idonee a renderlo conforme all'utilizzo, all'esito del giudizio e dell'istruttoria svolta, non può dirsi raggiunta.
Sotto il primo profilo, la titolare dell'impresa che ha in gestione la pompa non ha provato di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e dunque che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse immune da vizi, mentre sotto il secondo profilo va rilevato che il produttore non ha offerto idonea prova liberatoria secondo quanto previsto dal citato art. 118 del Codice del Consumo, ed in particolare, alla luce delle difese concretamente svolte nel giudizio, che il difetto che ha cagionato il danno non esistesse quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione.
Parti convenute hanno dedotto che il guasto occorso al veicolo attoreo sarebbe potuto non dipendere dal carburante rifornito presso la propria stazione di servizio, e ciò in ragione dell'assenza di segnalazioni di danneggiamenti da parte di altri clienti, ascrivendo la possibile genesi del guasto nelle condizioni del mezzo stesso (giudicate appena “discrete” dal perito di ), nonché osservando come non sia stato CP_5 prelevato un campione dal serbatoio servente la pompa di distribuzione al fine di compararlo con quello del serbatoio attoreo.
In realtà, tali deduzioni si rilevano del tutto neutre ed arrestano il loro valore su un piano meramente indiziario, non potendo certamente assurgere, in assenza di ulteriori elementi fattuali o documentali di sostegno, a prova dell'esclusione di responsabilità del pagina 27 di 32 fornitore/distributore di carburante, atteso che nulla dimostrano in ordine all'assenza di vizi o impurità del prodotto venduto.
Peraltro, il fatto che non vi siano state segnalazioni analoghe da parte di altri automobilisti, non può considerarsi circostanza dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità del produttore e del venditore del carburante, poiché tale circostanza ben può addebitarsi, astrattamente, ad altre ragioni - quali la tipologia di autovettura, il quantitativo di gasolio rifornito ecc.
A ciò si aggiunga che pur avendo parti convenute affermato di svolgere controlli periodici presso la Stazione di Servizio, i quali avrebbero sempre dato esito positivo, escludendo la presenza di acqua ed altre impurità nelle cisterne, nulla hanno documentato in merito.
Infine, nessun concorso di colpa è configurabile a carico del danneggiato, il quale al manifestarsi dell'avaria al motore ha immediatamente condotto l'auto presso un'officina per i relativi controlli e riparazioni, così evitando, a ben vedere, anche di aggravare le conseguenze economiche del danno già prodotto.
Atteso il raggiungimento della prova sul nesso eziologico tra il difetto del carburante ed i danni lamentati dall'attore va sicuramente affermata la responsabilità di entrambi i convenuti (contrattuale per il venditore ed extra-contrattuale per il produttore), con applicazione delle norme sopra riportate.
7. Sul quantum debeatur
Parte attrice ha domandato il ristoro del danno subito coincidente con il costo delle riparazioni eseguite dell'officina Rinaldi presso la quale aveva condotto il mezzo in varia, nonché delle spese sostenute per il test chimico atto a formulare la corretta diagnosi della problematica al motore e delle spese per noleggio del veicolo sostitutivo, voci tutte meglio indicate nella fattura n. 211FW015817 del 17.11.2021 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Il CTU ha riscontrato la congruità degli importi ivi indicati (cfr. CTU pag. 18), circostanza poi confermata dallo stesso all'udienza di disamina (cfr. verbale del 26.2.25).
Nonostante le contestazioni avanzate da parti convenute, in particolare, si ritengono dovuti anche i costi indicati per lo svolgimento dei test chimici ed per il noleggio di un veicolo sostitutivo, essendo emerso in giudizio come i lavori di riparazione abbiano pagina 28 di 32 richiesto un certo periodo anche connesso alla necessità di svolgere gli approfondimenti sul campione di carburante prelevato per effettuare la corretta diagnosi dell'avaria (cfr. teste “la sola analisi del carburante richiede circa 10 giorni lavorativi. Testimone_2
Letta la fattura, il 18.10.2021 è la data di ricovero dell'auto e la data della fattura è quella in cui effettuato il pagamento il cliente ritira il mezzo”) e tenuto altresì conto dell'indisponibilità, in capo al sig. di un altro veicolo da impiegare nel Parte_1 periodo.
Venendo agli oneri accessori, parti convenute hanno eccepito la non debenza dell'IVA applicata sulla somma portata dalla fattura emessa dall'officina Rinaldi, per essere il sig. titolare dell'omonima impresa commerciale e dunque soggetto commerciale Parte_1 che potrebbe portare l'imposta in detrazione.
Come già chiarito dalla Suprema Corte, “Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione” (cfr. Cass. n. 33369/22).
Ora, seppur come già rilevato, il sig. sia pacificamente titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, si è accertato nel presente giudizio che egli abbia agito in veste di consumatore al momento della stipulazione del contratto di rifornimento, in considerazione dell'utilizzo del veicolo per scopi non direttamente connessi all'attività commerciale.
Anche la fattura è stata intestata al sig. e reca l'indicazione del suo Parte_1 codice fiscale e non della Partita Iva relativa all'impresa individuale (cfr. visura camerale doc. 4 fasc. convenute).
Non si ritiene dunque che debba essere scomputata, dall'importo dovuto a titolo di risarcimento, l'IVA applicata dal riparatore.
Parti convenute vengono quindi condannate in solido (art. 121 cod. consumo) al risarcimento del danno subito dall'attore e quantificato nella somma capitale di €
7.250,00.
pagina 29 di 32 Su detta somma deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, giacché il risarcimento danno, sia che derivi da fatto illecito extracontrattuale sia che derivi da responsabilità contrattuale, tendendo a riportare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza il verificarsi dell'evento dannoso, ha natura di debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, applicabile invece nel caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Pertanto, poiché l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta non costituisce una modificazione della domanda rivolta al conseguimento della reintegrazione, ma realizza in sostanza il petitum originario, la rivalutazione monetaria può essere concessa di ufficio dal giudice (Cass. 890/1984), mentre sono dovuti esclusivamente gli interessi nella misura al tasso legale, dalla liquidazione al saldo, in quanto “qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (Cass.
7948/2020 conf. Cass. 9039/2016).
E' onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur pagina 30 di 32 costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Sviluppando dunque il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, applicando la sola rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso (cfr. fattura del 17.11.2021),
l'importo oggi dovuto è pari a € 8.352,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in via definitiva a carico di parti convenute in solido.
Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca e intimazione testi € 165,90) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta, nonché della nota spese depositata, così applicandosi i valori medi per tutte le fasi, con aumento del
30% giusta previsione di cui all'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 e ss. Modif.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 17.10.2024, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parti convenute nella misura del
50% ciascuna.
Non si ritiene di addivenire alla condanna di parti convenute al risarcimento ex art. 96 c.p.c. avendo le stesse motivato il proprio rifiuto a stipulare a convenzione di negoziazione assistita richiesta dall'attore (doc. 6 fasc. convenute).
pagina 31 di 32 Inoltre, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass. n.
13859/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna ed , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno subito da che liquida in € 8.352,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.400,00, oltre € Parte_1
165,90 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del
17.10.2024, a carico di parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Torino, il 13/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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