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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2702 / 2019 avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco di Giovanni ed Anna Mancino presso i quali elettivamente domicilia in Pagani alla Via A. De Rosa 78, come in atti,
ATTORE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, presso la P.IVA_1 quale elettivamente domicilia in Salerno, come in atti,
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato sezione P.IVA_2
come in atti, CP_1
ALTRA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 cpc come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Pagina 1 Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo Giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art.281 sexies cpc Cass. N.22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della domanda.
Ed infatti la domanda introduttiva della lite del sig. , appare Parte_1 rispettosa delle norme processuali, non essendo carente sia sotto il profilo dell'allegazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, sia in ordine alla delineazione della cosa oggetto della domanda.
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l Controparte_3
e la e sulla premessa che,
[...] Controparte_4 quale erede di che possedeva dal lontano 24.04.1971, quale Persona_1 pertinenza dell'abitazione principale stabilita nel sovrastante quartino al primo piano, era possessore del locale garage censito al NCEU del Comune di Pagani al foglio 7 part. 300 sub 53 cat c/6 ubicato in Via Carmine Cesarano n. 181 piano interrato del Condominio “Faraone Mennella”, e che l'attore aveva sempre goduto uti domini del locale garage utilizzandolo per le sue necessità senza che nessuno mai abbia sollevato contestazioni;
che il possesso ultratrentennale, legittimo ed ininterrotto aveva condotto all'acquisto della proprietà per usucapione.
A suo dire, a seguito di una proposizione di ricorso ex art 703 cpc, per la reintegrazione nel possesso di detto locale garage, ricorso proposto dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore dr.ssa Troisi rg. 2578/2017 nei confronti della sig.
e della soc. veniva a conoscenza della Controparte_5 Controparte_6 insistenza su detto locale garage della misura di prevenzione patrimoniale della confisca ai sensi dell'art. 7 e 24 decreto n.10/2017 del 24.02.2017 del Tribunale di
Salerno, provvedimento confermato dalla Corte di Appello di Salerno a definizione del proc. pen.11/2017 r.m.p. reso nei confronti della sig.ra , Parte_2
Pagina 2 definitivo a far data dal 16.01.2019 come da sentenza della Suprema Corte di
Cassazione.
Pertanto, l'odierno attore, iniziava il presente giudizio nei confronti della e CP_7 Contr della per far accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione ex art 1158 c.c. e quindi l'acquisto a titolo originario in favore del sig. della Parte_1 proprietà dell'immobile meglio descritto in atti e di conseguenza ordinare al competente conservatore dei RR II la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli e nel contempo ordinare a quest'ultimo la trascrizione della emananda sentenza dichiarativa di acquisto a favore di , il tutto Parte_1 con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea in CP_7 quanto a suo dire infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto per le argomentazioni meglio riportate nella propria comparsa.
Contr Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 07.03.2024, tenuta in trattazione scritta, il Giudice designato rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni fissando l'udienza del
21.11.2024.
La causa sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 21.11.2024 è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
Quanto al merito la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei diritti reali e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni, si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni.
Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" e' necessaria pertanto la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena" e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale e' da ravviarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (cfr.
Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n. 4092, in Giust. civ. Mass. 1992).
Pagina 3 Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono quindi da un lato il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, e dall'altro, il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale, pur non essendo richiesto l'animus usucapiendi, cioè l'intento del possessore di pervenire all'acquisto per usucapione della cosa.
Orbene alla luce della documentazione versata in atti non vi è prova del possesso pacifico continuato ed ultraventennale del bene, dal momento che non vi è alcuna prova che il possesso sia iniziato nel 1971, mancando agli atti una prova certa sulla decorrenza di tale data.
Anche il requisito del possesso pacifico ed ininterrotto è del tutto mancante dal momento che lo stesso attore deposta agli atti di causa ricorso ex art 703 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Nocera nei confronti della sig.ra e CP_5 della soc. per la reintegra nel possesso del bene. Controparte_6
Ed ancora la convenuta , ha dimostrato che, quantomeno alla data del CP_1
30.04.2018, al momento dell'immissione nel possesso del bene da parte del coadiutore dr. all'uopo nominato, il locale garage non era utilizzato Per_2 dall'odierno attore ed era libero da persone.
Per l'effetto, il termine per usucapire non è mai decorso. Non sussistono e risultano provati pertanto tutti i presupposti per riconoscere l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile in oggetto. L'attore non ha infatti provato sia il corpus, ovvero il possesso ultraventennale e pacifico, che l'animus.
Per quanto riguarda la domanda estesa nei confronti della Controparte_2 anch'essa va rigettata accertata la sua carenza di legittimazione passiva dal momento che l è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi Controparte_1 inerenti le competenze ad essa trasferite senza distinzione tra rapporti originati da fatti anteriori al trasferimento e rapporti originati da vicende successive, quale che ne sia la fonte, né tra rapporti già accertati o pacifici e rapporti sub iudice al tempo del trasferimento.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 4 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, ed il rigetto delle domande sia di parte attorea che convenuta possano essere liquidate applicando la diminuzione del 50% sulla base dei parametri di cui all'art. 4 comma 1 d.m. 55/14.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna il sig. al pagamento delle spese del giudizio nei Parte_1 confronti della Controparte_3
, che liquida, già ridotto al 50% in € 3.561,00 per compenso
[...] professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore medio per scaglione di riferimento valore indeterminabile, complessità media delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), e spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese nei confronti della . Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio LA RANA)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2702 / 2019 avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco di Giovanni ed Anna Mancino presso i quali elettivamente domicilia in Pagani alla Via A. De Rosa 78, come in atti,
ATTORE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, presso la P.IVA_1 quale elettivamente domicilia in Salerno, come in atti,
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato sezione P.IVA_2
come in atti, CP_1
ALTRA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 cpc come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Pagina 1 Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo Giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art.281 sexies cpc Cass. N.22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della domanda.
Ed infatti la domanda introduttiva della lite del sig. , appare Parte_1 rispettosa delle norme processuali, non essendo carente sia sotto il profilo dell'allegazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, sia in ordine alla delineazione della cosa oggetto della domanda.
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l Controparte_3
e la e sulla premessa che,
[...] Controparte_4 quale erede di che possedeva dal lontano 24.04.1971, quale Persona_1 pertinenza dell'abitazione principale stabilita nel sovrastante quartino al primo piano, era possessore del locale garage censito al NCEU del Comune di Pagani al foglio 7 part. 300 sub 53 cat c/6 ubicato in Via Carmine Cesarano n. 181 piano interrato del Condominio “Faraone Mennella”, e che l'attore aveva sempre goduto uti domini del locale garage utilizzandolo per le sue necessità senza che nessuno mai abbia sollevato contestazioni;
che il possesso ultratrentennale, legittimo ed ininterrotto aveva condotto all'acquisto della proprietà per usucapione.
A suo dire, a seguito di una proposizione di ricorso ex art 703 cpc, per la reintegrazione nel possesso di detto locale garage, ricorso proposto dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore dr.ssa Troisi rg. 2578/2017 nei confronti della sig.
e della soc. veniva a conoscenza della Controparte_5 Controparte_6 insistenza su detto locale garage della misura di prevenzione patrimoniale della confisca ai sensi dell'art. 7 e 24 decreto n.10/2017 del 24.02.2017 del Tribunale di
Salerno, provvedimento confermato dalla Corte di Appello di Salerno a definizione del proc. pen.11/2017 r.m.p. reso nei confronti della sig.ra , Parte_2
Pagina 2 definitivo a far data dal 16.01.2019 come da sentenza della Suprema Corte di
Cassazione.
Pertanto, l'odierno attore, iniziava il presente giudizio nei confronti della e CP_7 Contr della per far accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione ex art 1158 c.c. e quindi l'acquisto a titolo originario in favore del sig. della Parte_1 proprietà dell'immobile meglio descritto in atti e di conseguenza ordinare al competente conservatore dei RR II la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli e nel contempo ordinare a quest'ultimo la trascrizione della emananda sentenza dichiarativa di acquisto a favore di , il tutto Parte_1 con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea in CP_7 quanto a suo dire infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto per le argomentazioni meglio riportate nella propria comparsa.
Contr Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 07.03.2024, tenuta in trattazione scritta, il Giudice designato rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni fissando l'udienza del
21.11.2024.
La causa sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 21.11.2024 è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
Quanto al merito la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei diritti reali e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni, si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni.
Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" e' necessaria pertanto la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena" e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale e' da ravviarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (cfr.
Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n. 4092, in Giust. civ. Mass. 1992).
Pagina 3 Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono quindi da un lato il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, e dall'altro, il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale, pur non essendo richiesto l'animus usucapiendi, cioè l'intento del possessore di pervenire all'acquisto per usucapione della cosa.
Orbene alla luce della documentazione versata in atti non vi è prova del possesso pacifico continuato ed ultraventennale del bene, dal momento che non vi è alcuna prova che il possesso sia iniziato nel 1971, mancando agli atti una prova certa sulla decorrenza di tale data.
Anche il requisito del possesso pacifico ed ininterrotto è del tutto mancante dal momento che lo stesso attore deposta agli atti di causa ricorso ex art 703 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Nocera nei confronti della sig.ra e CP_5 della soc. per la reintegra nel possesso del bene. Controparte_6
Ed ancora la convenuta , ha dimostrato che, quantomeno alla data del CP_1
30.04.2018, al momento dell'immissione nel possesso del bene da parte del coadiutore dr. all'uopo nominato, il locale garage non era utilizzato Per_2 dall'odierno attore ed era libero da persone.
Per l'effetto, il termine per usucapire non è mai decorso. Non sussistono e risultano provati pertanto tutti i presupposti per riconoscere l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile in oggetto. L'attore non ha infatti provato sia il corpus, ovvero il possesso ultraventennale e pacifico, che l'animus.
Per quanto riguarda la domanda estesa nei confronti della Controparte_2 anch'essa va rigettata accertata la sua carenza di legittimazione passiva dal momento che l è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi Controparte_1 inerenti le competenze ad essa trasferite senza distinzione tra rapporti originati da fatti anteriori al trasferimento e rapporti originati da vicende successive, quale che ne sia la fonte, né tra rapporti già accertati o pacifici e rapporti sub iudice al tempo del trasferimento.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 4 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, ed il rigetto delle domande sia di parte attorea che convenuta possano essere liquidate applicando la diminuzione del 50% sulla base dei parametri di cui all'art. 4 comma 1 d.m. 55/14.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna il sig. al pagamento delle spese del giudizio nei Parte_1 confronti della Controparte_3
, che liquida, già ridotto al 50% in € 3.561,00 per compenso
[...] professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore medio per scaglione di riferimento valore indeterminabile, complessità media delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), e spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese nei confronti della . Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio LA RANA)
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