Sentenza 22 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8059 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME08059 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Na m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 5358/99 Consigliere 7572/99 Dott. Ernesto LUPO Dott. Italo PURCARO Consigliere 8104/99 Dott. Ennio MALZONE Cron. 17778 Consigliere Rep.2123 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente Ud. 16/01/03 SENTENZA sul ricorso proposto da: nonchè OFFICINA MECCANICA TI SE TI SE & C SNC, con sede in Vaiano Cremasco S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO difende anche disgiuntamente agli SMIROLDO, che li GHEZZI, LIVIO GUERRERIO, giusta avvocati UMBERTO delega in atti;
ricorrenti contro 2003 SS NI, HI EN, LA FONDIARIA ASSIC 80 SPA, FIRS ITAL ASSIC IN LCA, OR PI;
-1- - intimati e sul 2° ricorso 07572/99 proposto da: FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona del suo Commissario Liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VLE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale contro nonchè OFFICINA MECCANICA TI SE TI SE & C SNC, con sede in Vaiano Cremasco S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati UMBERTO GHEZZI, LIVIO GUERRERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
OR PI, HI EN, LA FONDIARIA ASSIC SPA, SS NI;
intimati °e sul 3° ricorso n' 08104/99 proposto da: LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze, in persona del suo procuratore speciale Dott. Ivano -2- Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 271 presso lo studio GIORDANO, che ladell'avvocato TOMMASO SPINELLI difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SE nonchè OFFICINA MECCANICA TI TI SE & C SNC, con sede in Vaiano Cremasco S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati UMBERTO GHEZZI, LIVIO GUERRERIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 848/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I Civile, emessa il 09/12/97 e depositata il 27/03/98 (R.G. 1506/94+3448/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Umberto GHEZZI;
udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il -3- rigetto del ricorso della "FIRS" e l FONDIARIA". principale, il rigetto del ricorso 'inammissibilità del ricorso "LA -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FI NA conveniva innanzi al tribunale di Milano EL NZ, SS TO, EN GI, le società di assicurazione "La Fondiaria" e "Firs italiana" per sentirli condannare solidalmente о risarcimento dei danni conseguentialternativamente al alle lesioni asseritamente subite nella collisione dell'autovettura, condotta dal EL ed assicurata trovava,con "La Fondiaria", sulla quale si con l'autocarro del SS, condotto dal EN ed assicurato con la "Firs italiana". I convenuti si costituivano, ad eccezione del EN, e resistevano;
veniva chiamat ta in causa la officine meccaniche EN, che contestava la s.n.c. domanda. Il tribunale, ritenuto il concorso di colpa del EL e del EN nella misura del 50 % 1 condannava i medesimi, le società assicuratrici e la chiamata in causa al risarcimento dei danni, che liquidava in lire 430.923.080; dichiarava il EL e la "Fondiaria" tenuti а manlevare la "F ed il EN a rivalere quest'ultima. Proponevano gravame principale il EN, in proprio e quale rappresentante della s.n.c. officine meccaniche EN, e gravame incidentale la "Fondiaria", il EL, la FI e la "F. Il processo di appello veniva interrotto per la messa in 1.c.a. della "F e riassunto dalla "Fondiaria" e dal EL con istanza ex art. 303 c.p.c. e dal EN con atto di citazione. La corte di appello di Milano, con sentenza resa il 9.12.1997, stabiliva che il massimale assicurativo della "F era di lire 300.000.000; condannava il EN, il EL, la "Fondiaria", la "F in 1.c.a., la s.n.c. officine meccaniche EN al pagamento solidale in favore della FI di lire 389.353.000 "con gli interessi legali dal 30.1.1987 al saldo, oltre gli interessi legali su lire 120.000.000 da tale data al luglio 1990"; dichiarava il EL e la "Fondiaria" tenuti a manlevare la "F delle somme da essa eventualmente pagate in eccedenza rispetto al 50 % della somma totale liquidata a favore della FI. Per quanto ancora interessa la corte considerava che, pur in assenza di testimoni e sulla scorta dei soli elementi obiettivi, erano chiare tanto la colpa del EN, il quale aveva invaso, retrocedendo, la corsia di marcia dell'autovettura senza accertarsi se sopraggiungessero veicoli, quanto la colpa del EL, il quale, procedendo a velocità assai più elevata di quella consentita, non si era avveduto per tempo dell'ostacolo rappresentato dall'autocarro e non aveva messo in emergenza;
cheatto le opportune manovre di doveva, pertanto, condividersi la graduazione delle colpe 2 adottata dai primi giudici;
che, avendo il SS, proprietario dell'autocarro, provato di averlo affidato per riparazioni ad officina meccanica specializzata, che forniva garanzia di diligenza nell'uso del mezzo e nella esecuzione delle riparazioni, era superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 3, C.C. con esclusione della responsabilità dello stesso SS;
che la "F doveva rispondere a norma dell'art. 1, comma 3, L. 990/1969 nei confronti della terza danneggiata, ancorché il SS fosse stato riconosciuto esente da responsabilità, salvo rivalsa verso il conducente responsabile. Hanno proposto ricorso per cassazione EN EN,GI e la s.n.c. officine meccaniche deducendo quattro motivi illustrati con memoria;
hanno resistito con controricorso la "F in 1.c.a. e la "Fondiaria" e hanno proposto ricorso incidentale con uno e due motivi;
B ai ricorsi incidentali hanno resistito il EN e la s.n.c. officine meccaniche EN;
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del SS quanto al ricorso del EN e della s.n.c. officine meccaniche e nei confronti della FI, della "F, del EL, SS quanto al ricorso della "Fondiaria"; del l'integrazione è avvenuta in relazione al primo ricorso e non al secondo. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficienza ed illogicità della motivazione per avere la corte di merito omesso di accertare se al momento della collisione l'autocarro fosse in posizione di quiete, pur trattandosi di fatto decisivo ai fini della graduazione della colpa.
2.1 Il motivo non può essere accolto in quanto non vengono indicati gli elementi, dal cui esame risulterebbe che l'autocarro era fermo, e non è neppure dedotto che la BR avrebbe con giudizio divalutazione di tali elementi certezza e non di semplice probabilità portato a decisione diversa da quella che è stata adottata.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, L. 990/1969, 2054, comma 3, c.c.; si sostiene che, siccome al SS non si è riconsegnato l'autocarro dopo che è stato riparato, il EN lo ha dovuto spostare dal luogo, nel quale si trovava, per custodirlo meglio ed in questa situazione la corte di merito avrebbe dovuto presumere il consenso alla circolazione;
si deduce che per potere ritenere che la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario non basta che il veicolo sia affidato ad un'officina meccanica per occorrendo che il essere riparato, a questo fine 4 proprietario manifesti volontà contraria alla circolazione di esso con un comportamento concludente;
si richiamano le sentenza di questa Corte 17.10.1994, n. 8461; 21.5.1991, n. 5698; 25.9.1979, n. 4945. 1.1 Il motivo non merita accoglimento.
2.2 La deduzione, secondo la quale, una volta che l'autocarro è stato riparato, al rapporto di affidamento si è sostituito quello di custodia implicante il consenso tacito о presunto del proprietario alla circolazione, è nuova e, presupponendo accertamenti di fatto non compiuti perché non richiesti, è inammissibile. Quanto alla tesi fondamentale svolta nel motivo va РИ rilevato che, se il proprietario perde la disponibilità di fatto del veicolo in attuazione di un rapporto contrattuale di natura tale che il divieto di circolazione inerisca all'essenza ed allo scopo di esso, viene meno il presupposto della sua responsabilità a norma dell'art. 2054, comma 3, C.C.. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale si aderisce, se il proprietario affidi per riparazioni il veicolo ad un'officina, per rimanere esonerato dalla responsabilità connessa alla circolazione di esso non deve manifestare la propria volontà contraria - che in tale caso sarebbe in contrasto alla circolazione ma deve assicurarsi che rapporto con la natura del l'officina presenti garanzia di serietà e diligenza da valutarsi "ex ante" e, cioè, con riguardo alle 5 circostanze esistenti al momento dell'affidamento (Cass. 27.1.1995, n. 981; Cass. 29.8.1987, n. 7118; Cass. 12.4.1990, n. 3138). Pertanto, per ritenere o escludere la responsabilità proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054, del comma 3, C.C. occorre accertare se egli ha scelto l'officina con la dovuta diligenza, assicurandosi che dia garanzia di serietà, e non se ha manifestato volontà contraria alla circolazione, di tal che la responsabilità trova fondamento nella "culpa in eligendo". È opportuno rilevare che è sufficiente che il proprietario dimostri di avere affidato il veicolo ad un'officina che pubblicamente e notoriamente esegua è considerata come una riparazioni;
questa circostanza dell'affidamento, dalla sufficiente garanzia, ai fini generalità dei proprietari di veicoli ed in una tale si deve ritenere soddisfatta l'esigenza di situazione dell'affidamento, non potendosi pretendere una serietà diligenza eccezionale (Cass. 29.10.1981, n. 5709; Cass. 26.9.1969, n. 3123). Le sentenze di questa Corte, richiamate nel motivo, in quanto si riferiscono alla diversarilevano non ipotesi dell'affidamento del veicolo in custodia. I l riferimento all'art. 1, comma 3, L. 990/1969 rende necessaria la precisazione che, qualora un veicolo, affidato per riparazioni ad un'officina, provochi danni circolando per ragioni di collaudo o altro alla guida di 6 un dipendente dell'officina, il titolare di essa , che debba rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2049 c.c., non è beneficiario dell'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende solo al conducente che circoli "non prohibente domino") e non si sottrae, quindi, all'azione di rivalsa dell'assicuratore che abbia risarcito il danneggiato (Cass. 21.6.1989, n. 2944).
4. Con il terzo motivo del ricorso principale si solleva questione di legittimità costituzionale degli 990/1969,artt. 2054, comma 3, C.C., 1, comma 3, I. deducendosi che tali norme contrastano con il principio Brunná uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. in quantodi assoggettano irragionevolmente alla medesima disciplina sanzionatoria le due ipotesi della volontaria perdita della disponibilità materiale del veicolo e della volontà contraria alla circolazione.
1.1 La questione è manifestamente infondata, non parificando le norme sospettate di illegittimità costituzionale le ipotesi sopra indicate.
5. Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 1218 C.C., deducendosi che l'autocarro è stato spostato per adempiere l'obbligo contrattuale di custodia e non è ravvisabile responsabilità del custode per fatti che si ricollegano all'adempimento dell'obbligo. 7 5.1 Il motivo è inammissibile in quanto pone questione che non è stata dedotta nel giudizio di merito e richiede accertamenti di fatto che non sono stati compiuti.
6. Il ricorso incidentale della "Fondiaria" è inammissibile in quanto, come risulta dalla certificazione in atti, non è stata data esecuzione all'ordine di integrazione del contraddittorio che lo concerne.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale della "F si denuncia violazione degli artt. 19 e 20 L. 990/1969 per avere la corte di merito pronunciato condanna della società ricorrente, messa in 1.c.a., al Bihina pagamento della somma liquidata, invece di emettere nei confronti di essa sentenza di mero accertamento.
7.1 Il motivo è fondato.
7.2 Per giurisprudenza di questa Corte, qualora il provvedimento di messa in 1.c.a. dell'impresa intervenga nel corso del giudizio assicuratrice instaurato dal terzo danneggiato, il giudizio stesso deve proseguire contro l'impresa assicuratrice, ma la sentenza che lo definisce non ne può contenere la condanna al pagamento di somme, operando nei suoi confronti esclusivamente come pronuncia di mero accertamento del credito (Cass. 3.7.1998, n. 6524). 8. È, invece, infondato il secondo motivo del incidentale della "F, con il quale siricorso 8 denuncia 21,violazione e falsa applicazione dell'art. comma 3, L. 990/1969 per avere la corte di merito elevato il massimale da lire 200.000.000 a lire 300.000.000. 8.1 Ed invero, la corte di merito ha ravvisato "mala gestio" della società assicuratrice ed in questa ipotesi la giurisprudenza di questa Corte ritiene legittimo l'operato del giudice di merito, il quale, per computare la rivalutazione e gli interessi dovuti, anche oltre il massimale, fa riferimento al massimale di polizza e non a quello minimo di legge (Cass. 24.7.1998, Bonnu n. 7298).
9. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, il ricorso incidentale della "Fondiaria" va dichiarato inammissibile;
il primo motivo del ricorso incidentale della "F va accolto ed il secondo motivo rigettato. La sentenza impugnata va cassata nel capo che concerne la condanna della "F al pagamento della somma liquidata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte pronuncia nel merito, dichiarando che la sentenza di condanna spiega nei confronti della "F, posta in 1.c.a., efficacia di mero accertamento. 10. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nonché quelle dei giudizio di appello tra la "F e FI NA.
P.Q.M.
9 la Corte riunisce ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della "Fondiaria"; rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della "F; rigetta il secondo motivo dello stesso ricorso;
cassa sul punto la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara che la sentenza di condanna spiega efficacia di mero accertamento nei confronti della "F; compensa le spese del giudizio di cassazione nonché quelle del giudizio di appello tra la "F e FI NA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 16.1.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente- Game Fidución Вчино Invite IL CANCELLIERE C1 innocentd ista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Balusia CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1/8/2003 serie 4 al n. 28509 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DIGANCELLERIA Roberto Ricc a 101 0