Sentenza 19 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/2002, n. 16272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16272 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
1 62 72 /02 LPOOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsallité civil SEZIONE TERZA CIVILE sfere gindt zich. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 23864/99 - Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Cron. 38140 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 4306 Ud. 08/04/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE SENTENZA ✓ Richiesta copia studio dal Sig. cds sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA per diritti € 4,55 PALUMBO SALVATORE, elettivamente il 19/11/96 IL CANCELLIERE VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato ERASMO ANTETOMASO, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta S TORE ricorrent | Sig. - per diritti € contro "1-9 NOV 2002 CELLIERE LONGOBARDI GIORGIO, LE ASSIC D'ITALIA SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 8367/98 del Tribunale di NAPOLI, Sezione Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 2002 06/11/98 (R.G. 8367/98); 845 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 28.10.1996 un'autovettura di proprietà di Palum- bo OR rimase danneggiata, essendo venuta a col- lisione con un motocarro di proprietà di ON Giorgio, assicurato dalla spa IT. Il MB convenne dinanzi al Giudice di pace di Napoli il Longo- bardi e l'IT per esserne risarcito. Con sentenza del 29.9.1997 il Giudice di pace condannò il ON e l'IT, in favore del MB al pagamento della somma di L. 2.217.000, oltre agli interessi legali dal- la costituzione in mora dei convenuti ed alle spese di giudizio, che liquidò in L. 960.000, di cui L. 160.000 per spese, L. 400.000 per diritti e L. 400.000 per ono- 2 rari, con distrazione in favore del difensore del Pa- lumbo, anticipatario. Su appello del MB il Tribu- nale di Napoli, con sentenza del 6.11.1998, in riforma della sentenza del Giudice di pace, ha attribuito al MB anche il rimborso delle spese di "gestione" dell'autovettura nel periodo occorrente alla sua ripa- razione e sul maggiore complessivo importo di L. 2 2.317.000 ha disposto la decorrenza degli interessi dal giorno del sinistro. На, inoltre, liquidato le spese processuali di primo grado in L. 1.200.000, di cui L. 300.000 per spese, L. 500.000 per diritti e L. 400.000 per onorari, e le spese del giudizio di appello in L. 2.300.000, di cui L. 500.000 per spese, L. 800.000 per diritti e L.
1.000.000 per onorari. Il tutto con di- strazione. Ricorre il MB con due motivi. Gli inti- mati ON e IT non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043, 2054, 2056 cod. civ. Lamenta che il Tribunale gli abbia denegato la rivalutazione monetaria dell'importo liquidatogli in primo grado a titolo di risarcimento sul presupposto che il Giudice di pace avesse valutato il danno all'attualità, quantunque tale valutazione fosse stata espressa sulla base di un pre- ventivo di spesa per la riparazione dell'autovettura redatto diversi mesi prima della sentenza di primo gra- W do. La doglianza è inammissibile. Con essa, infatti, il ricorrente non chiarisce sotto quali specifici profili il Tribunale sarebbe incorso nelle denunziate violazio- ni di legge, ma sostiene piuttosto che il Tribunale, affermando che il danno era stato liquidato dal Giudice di pace "all'attualità" (ossia con riferimento ai valo- 3 ri monetari correnti al momento della prima decisione), non si sarebbe avveduto del fatto che la liquidazione era avvenuta sulla base di un preventivo di spesa risa- lente ad epoca antecedente la decisione di primo grado. Il ricorrente addebita, quindi, al giudice del gravame percezion di merito un errata precisazione del contenuto dell'acquisizione documentale e cioè una svista, cui non avrebbe potuto porsi riparo col proposto ricorso per cassazione, ma soltanto col diverso rimedio previ- sto dall'art. 395 cod. proc. civ. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazio- ne degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della tariffa professionale in vigore dal 1.4.1995. Lamenta che il Tribunale, investito da specifica doglianza dell'appellante MB in ordine alla insufficiente liquidazione, da parte del Giudice di pace, delle spese compensi spettanti al difensore anticipatario dell'attore, abbia determinato in misura ancora insuf- ficiente e priva di giustificazione gli importi indica- ti nella nota specifica per spese e per diritti di pro- curatore ed abbia ingiustamente confermato la liquida- zione degli onorari, operata dal primo giudice in misu- ra inferiore ai minimi tariffari. La doglianza è fonda- ta. In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta 4 dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globa- le determinazione, in misure inferiori a quelle espo- ste, dei diritti di procuratore e degli onorari di av- vocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui ope- rata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tarif- fe, in relazione alla inderogabilità dei relativi mini- mi, a norma dell'art. 24 Legge 13.6.1942 n. 794 Cass. 27.10.1994 n. 8872; Cass.
9.10.1990 n. 9935). Nella specie, per quanto attiene agli onorari, il Tribunale ne ha liquidato l'importo in L. 400.000, con la generi- ca considerazione che l'importo di L. 805.000, richie- sto nella nota specifica, appariva eccessivo, senza al- cun riguardo alle competenze elencate in detta nota ed alle corrispondenti voci della tariffa forense approva- ta con D.M.
5.10.1994 n. 585). Quanto ai diritti di procuratore il Tribunale ha ridotto a L. 500.000 l'importo richiesto dal difensore per questo titolo, senza tuttavia indicare i singoli compensi che ha inte- So defalcare ed i relativi importi. Quanto alle spese il Tribunale le ha liquidate in L. 300.000 (a fronte di una richiesta per tal titolo di L. 525.705), conside- rando eccessive le spese di scritturazione, senza tut- 5 tavia precisare quali spese di scritturazione ha rite- nuto non dovute. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia immotivatamente ridotto anche le spese del giudizio di appello, richieste in L.
1.045.230 e liquidate in L. 500.000. Anche questa doglianza è fon- data, giacchè il Tribunale non ha affatto motivato la riduzione. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- mente ai punti investiti dalle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
1097 1798 La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo del 4567 2066 TOT. 149++ ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la impugnata sen- tenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Com- pensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 8.4.2002. Gators Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE- CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA nocenzo BA Registrato in deter NOV. 2004 DEPOSITATO IN CANCELLERIA in.
8. Dersate € 149.77 19 NOV. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 TO CENTOQUARANTANOVE/77 CE BA p. Il Dirigente Area debrizi (Dott.ssa Maria Graz ALIPPO) N A V 9 2 #Responsabile Se t Cludiziar WICHIND DIRO