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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2216/2024R.V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
24, CF C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
CF. , entrambi elettivamente domiciliati in Banchette (To), via C.F._2
Tafano 1/a, presso lo Studio dell'Avv. Manuel Peretti che li rappresentata e difende per procura in atti;
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi concordano e danno atto di vivere già separati.
2) Entrambi concordano nel separarsi.
3) La sig.ra entro la data di ottobre trasferirà la propria residenza che verrà spostata nel Pt_1
Comune di Ivrea.
4) I coniugi hanno già provveduto a dividere il loro patrimonio.
5) I coniugi rinunciano reciprocamente a forme di mantenimento.
6) I coniugi per quanto concerne ogni questione patrimoniale hanno già provveduto in separata
sede.
7) I coniugi domandano volersi dichiarare la separazione coniugale e la cessazione degli effetti civili
del matrimonio alle sopra rassegnate condizioni espressamente accettate.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM EL NE esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.10.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- in data 12.05.2018 hanno contratto matrimonio in Castellamonte (TO) secondo il rito concordatario, trascritto nei Registri Stato Civile del Comune di Castellamonte, al numero 1, parte II, seria A, anno 2018, in regime di separazione dei beni;
- dall'unione non è nata prole;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è venuta meno la comunione d'intenti, al punto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 15 aprile
2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno il 12 maggio 2018 con rito concordatario in Castellamonte (TO) ed il relativo atto è stato trascritto il 14 maggio 2018 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A, N. 1;
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 13.11.24 trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale
ha espresso parere favorevole.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti del matrimonio alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il giorno il 12 maggio 2018 in Castellamonte (TO) ed il relativo atto è stato trascritto il 14 maggio 2018 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A, N. 1, in regime patrimoniale della separazione dei beni – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro) IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
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