Articolo 856 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 835Articolo 857
Versione
9 ottobre 2010
Art. 856. Anzianita' assoluta 1. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice. 2. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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