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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/03/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.606/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 12/03/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
avv.ti MARINI Alessandro e CANNOLETTA Antonio Via Bengasi 17 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Riliquidazione pensione
Conclusioni: come da verbale in data 12/03/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/11/2020 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità e malattia;
- dichiarare che l in sede di CP_1 valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili ed inoltre non ha correttamente rivalutato i periodi di mobilità ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - conseguentemente condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità e malattia attraverso il computo degli emolumenti extramesili, nonchè la corretta rivalutazione ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - condannare altresì lo stesso alla corresponsione delle differenze CP_2 di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 153,62) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, eventualmente previa nomina di CTU, oltre le somme arretrate come per legge. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. L costituitosi in giudizio resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto all'accredito della maggiorazione contributiva e la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011. In data 08/03/2024, si è costituito in giudizio per l , in sostituzione del CP_1 precedente difensore, l'Avv.Vittori Gianfranco riportandosi alle difese in atti ed eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto all'accredito dei contributi figurativi, come previsto per tutti i contributi previdenziali dall'art.3 comma 9 della legge n.335/1995. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, all'odierna udienza, dopo la discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
****
L ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.47 del D.P.R. n. 639 CP_1 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1°, lettera d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con Sentenza n. 17430 del 17/6/2021, come richiamata nella motivazione della recentissima Sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della “querelle” giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale.
2 L'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_2 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2); Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame, è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.11.2012. In proposito giova rilevare che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art. 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17/6/2021 - che in motivazione afferma “…Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta, ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri, ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza […] Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle
3 prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative”. In linea con quanto sopra, va dichiarata l'invocata decadenza dell'azione, ma solo con riferimento alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Va da sé che, dovendosi qualificare l'azione promossa come volta ad ottenere la riliquidazione di una prestazione riconosciuta, non già l'attribuzione di una maggiorazione contributiva, l'applicazione della decadenza triennale “mobile” rende irrilevante ogni disquisizione in ordine al termine prescrizionale decennale, ovvero quinquennale.
**** Quanto al merito della domanda. In tema di contribuzione figurativa, l'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.564/1996 relativamente alla malattia, rinvia alle disposizioni di cui all'art.8 L. 155/1981 che al comma 1 dispone: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti
4 figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”. E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la nozione di “retribuzione imponibile a fini contributivi” è più ampia rispetto a quella civilistica di “retribuzione” nel senso che comprende, oltre che il corrispettivo della prestazione lavorativa, tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro (conf.
Cass. n.4262/2001; Cass.15813/2002; Cass. n.16060/2003; Cass. n.9155/2003; Cass.n.16313/2004; Cass. n.157/2007; Cass. n. 17502/2009 ed altre pronunce di merito). Ai fini pensionistici, dunque, deve esserci una totale equiparazione tra retribuzione percepita o da percepirsi in costanza di lavoro e retribuzione figurativa per malattia. Va inoltre sottolineato che il legislatore con la legge n.183/2010 è intervenuto in materia di retribuzione pensionabile, precisando all'art. 40 che: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 40 rientrano appunto gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. Sul punto, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 l. n 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 l. n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica;
ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie
- concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”
(Cass., sez. VI, ord. 21.12.2010, n. 25900, conforme anche Cass., sez. lav., 28.7.2009, n. 17502).
5 Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte in successive pronunce, da ultimo con la sentenza n. 19207 del 2013, nella quale è stata nuovamente disattesa la lettura restrittiva della norma propugnata dall' . CP_1
Ciò nonostante, avuto riguardo ai periodi di accredito figurativo per malattia, in aperto contrasto con la normativa di riferimento e con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, l va in direzione opposta, nel senso CP_1 che è sua prassi escludere le cd. “altre competenze” e gli emolumenti extramensili dalla retribuzione pensionabile. Non rileva, dunque, la mancata allegazione delle buste paga da parte del ricorrente, dedotta dall come causa di rigetto della domanda, posto che, presunta la CP_1 mancata inclusione delle suddette competenze nella retribuzione pensionabile del ricorrente è a carico dell'Ente la prova di avervi, al contrario, provveduto mediante l'applicazione del metodo di calcolo corretto. Onere che non risulta essere stato assolto. Avuto riguardo ai periodi di mobilità, l'art. 7, comma 1 della legge 223/1991 prevede che: “i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” Ed il comma 9 del medesimo articolo dispone che: “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”. Inoltre l'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 503/1992 prevede che, ove i periodi di mobilità siano di durata superiore all'anno e ricadano nel periodo pensionabile, gli stessi debbano essere rivalutati sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat intervenuti tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa.
*** Dalle risultanze della CTU contabile si evince quanto segue: “importo pensione ricalcolata dal Ctu (allegato n. 3 – ricalcolo pensione) € 1.840,51 - differenza di pensione mensile lorda € 1,41 La differenza di pensione spettante nel triennio antecedente la data del ricorso è pari a euro 54,99 : anno 2017 € 3,06 anno 2018 € 18,33 anno 2019 € 18,33 anno 2020 € 15,27”. Pertanto l è tenuto a pagare i predetti importi, rivalutati sino al soddisfo, sulla CP_1 base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge.
6 Relativamente, invece, ai periodi di mobilità, il CTU nella integrazione peritale richiesta, ha fatto presente di aver già ricalcolato il valore figurativo della mobilità considerando n. 14 mensilità, (v. conteggio al punto 2) di pagina 8 dell'elaborato peritale) rivalutando la retribuzione accreditata figurativamente come previsto per legge e di non aver riscontrato differenze pensionistiche a favore del ricorrente. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge come precisate nel dispositivo. Nel caso specifico, considerato l'esito del giudizio, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite e di porre a carico dell' solamente le CP_1 spese di CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che il ricorrente ha diritto ad un rateo mensile di pensione pari a euro 1.839,10 (alla data di decorrenza del trattamento pensionistico); per l'effetto condanna l al pagamento delle differenze pensionistiche maturate CP_1 nel triennio antecedente il deposito del ricorso pari ad euro 54,99 (come da consulenza in atti) rivalutate sino al soddisfo sulla base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge, oltre interessi legali;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 12/03/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 12/03/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
avv.ti MARINI Alessandro e CANNOLETTA Antonio Via Bengasi 17 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Riliquidazione pensione
Conclusioni: come da verbale in data 12/03/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/11/2020 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità e malattia;
- dichiarare che l in sede di CP_1 valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili ed inoltre non ha correttamente rivalutato i periodi di mobilità ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - conseguentemente condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità e malattia attraverso il computo degli emolumenti extramesili, nonchè la corretta rivalutazione ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - condannare altresì lo stesso alla corresponsione delle differenze CP_2 di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 153,62) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, eventualmente previa nomina di CTU, oltre le somme arretrate come per legge. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. L costituitosi in giudizio resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto all'accredito della maggiorazione contributiva e la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011. In data 08/03/2024, si è costituito in giudizio per l , in sostituzione del CP_1 precedente difensore, l'Avv.Vittori Gianfranco riportandosi alle difese in atti ed eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto all'accredito dei contributi figurativi, come previsto per tutti i contributi previdenziali dall'art.3 comma 9 della legge n.335/1995. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, all'odierna udienza, dopo la discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
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L ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.47 del D.P.R. n. 639 CP_1 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1°, lettera d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con Sentenza n. 17430 del 17/6/2021, come richiamata nella motivazione della recentissima Sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della “querelle” giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale.
2 L'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_2 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2); Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame, è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.11.2012. In proposito giova rilevare che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art. 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17/6/2021 - che in motivazione afferma “…Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta, ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri, ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza […] Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle
3 prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative”. In linea con quanto sopra, va dichiarata l'invocata decadenza dell'azione, ma solo con riferimento alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Va da sé che, dovendosi qualificare l'azione promossa come volta ad ottenere la riliquidazione di una prestazione riconosciuta, non già l'attribuzione di una maggiorazione contributiva, l'applicazione della decadenza triennale “mobile” rende irrilevante ogni disquisizione in ordine al termine prescrizionale decennale, ovvero quinquennale.
**** Quanto al merito della domanda. In tema di contribuzione figurativa, l'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.564/1996 relativamente alla malattia, rinvia alle disposizioni di cui all'art.8 L. 155/1981 che al comma 1 dispone: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti
4 figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”. E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la nozione di “retribuzione imponibile a fini contributivi” è più ampia rispetto a quella civilistica di “retribuzione” nel senso che comprende, oltre che il corrispettivo della prestazione lavorativa, tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro (conf.
Cass. n.4262/2001; Cass.15813/2002; Cass. n.16060/2003; Cass. n.9155/2003; Cass.n.16313/2004; Cass. n.157/2007; Cass. n. 17502/2009 ed altre pronunce di merito). Ai fini pensionistici, dunque, deve esserci una totale equiparazione tra retribuzione percepita o da percepirsi in costanza di lavoro e retribuzione figurativa per malattia. Va inoltre sottolineato che il legislatore con la legge n.183/2010 è intervenuto in materia di retribuzione pensionabile, precisando all'art. 40 che: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 40 rientrano appunto gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. Sul punto, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 l. n 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 l. n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica;
ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie
- concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”
(Cass., sez. VI, ord. 21.12.2010, n. 25900, conforme anche Cass., sez. lav., 28.7.2009, n. 17502).
5 Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte in successive pronunce, da ultimo con la sentenza n. 19207 del 2013, nella quale è stata nuovamente disattesa la lettura restrittiva della norma propugnata dall' . CP_1
Ciò nonostante, avuto riguardo ai periodi di accredito figurativo per malattia, in aperto contrasto con la normativa di riferimento e con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, l va in direzione opposta, nel senso CP_1 che è sua prassi escludere le cd. “altre competenze” e gli emolumenti extramensili dalla retribuzione pensionabile. Non rileva, dunque, la mancata allegazione delle buste paga da parte del ricorrente, dedotta dall come causa di rigetto della domanda, posto che, presunta la CP_1 mancata inclusione delle suddette competenze nella retribuzione pensionabile del ricorrente è a carico dell'Ente la prova di avervi, al contrario, provveduto mediante l'applicazione del metodo di calcolo corretto. Onere che non risulta essere stato assolto. Avuto riguardo ai periodi di mobilità, l'art. 7, comma 1 della legge 223/1991 prevede che: “i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” Ed il comma 9 del medesimo articolo dispone che: “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”. Inoltre l'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 503/1992 prevede che, ove i periodi di mobilità siano di durata superiore all'anno e ricadano nel periodo pensionabile, gli stessi debbano essere rivalutati sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat intervenuti tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa.
*** Dalle risultanze della CTU contabile si evince quanto segue: “importo pensione ricalcolata dal Ctu (allegato n. 3 – ricalcolo pensione) € 1.840,51 - differenza di pensione mensile lorda € 1,41 La differenza di pensione spettante nel triennio antecedente la data del ricorso è pari a euro 54,99 : anno 2017 € 3,06 anno 2018 € 18,33 anno 2019 € 18,33 anno 2020 € 15,27”. Pertanto l è tenuto a pagare i predetti importi, rivalutati sino al soddisfo, sulla CP_1 base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge.
6 Relativamente, invece, ai periodi di mobilità, il CTU nella integrazione peritale richiesta, ha fatto presente di aver già ricalcolato il valore figurativo della mobilità considerando n. 14 mensilità, (v. conteggio al punto 2) di pagina 8 dell'elaborato peritale) rivalutando la retribuzione accreditata figurativamente come previsto per legge e di non aver riscontrato differenze pensionistiche a favore del ricorrente. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge come precisate nel dispositivo. Nel caso specifico, considerato l'esito del giudizio, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite e di porre a carico dell' solamente le CP_1 spese di CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che il ricorrente ha diritto ad un rateo mensile di pensione pari a euro 1.839,10 (alla data di decorrenza del trattamento pensionistico); per l'effetto condanna l al pagamento delle differenze pensionistiche maturate CP_1 nel triennio antecedente il deposito del ricorso pari ad euro 54,99 (come da consulenza in atti) rivalutate sino al soddisfo sulla base dei pubblici coefficienti di perequazione, come previsto per legge, oltre interessi legali;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 12/03/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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