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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2727/2018 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità da cose in custodia e vertente
FR
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Salvatore in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Maria Rosa Zaccardo in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19-9-2018 agiva Parte_1
in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1
patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza di una caduta occorsagli a causa della presenza di ghiaccio e neve sulla sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 7-1-2017, alle ore 7,05 circa, recandosi a lavoro presso la tabaccheria di cui era titolare, ubicata al civico 16 di Via Roma a mentre attraversava la CP_1
strada nei pressi della discesa di Via Roma per raggiungere la scalinata posta nelle vicinanze dell'attività commerciale, a causa delle condizioni della strada era caduto rovinosamente a terra, riportando una grave lesione all'arto inferiore sinistro;
- la caduta si era verificata a causa del ghiaccio e della neve che avevano ricoperto interamente la strada e che il aveva trascurato di pulire, omettendo anche CP_1
di predisporre tutte le opportune cautele, come lo spargimento del sale, anche in considerazione del fatto che la nevicata sulla città capoluogo era stata preannunciata con largo anticipo;
- nell'immediatezza del sinistro, dopo essere stato soccorso da alcuni passanti e dal titolare di un esercizio commerciale ubicato nelle vicinanze, era stato trasportato presso l'Ospedale San Carlo di dove era rimasto ricoverato CP_1
dal 7 al 12 Gennaio 2017 e da cui era stato dimesso con la diagnosi di “frattura
2 del pilone tibiale gamba destra, con intervento chirurgico di riduzione ed
osteosintesi con placca”;
- era stato giudicato guarito in data 7-11-2017, dopo una malattia durata per circa un anno;
- in seguito al primo intervento era stato ricoverato dal 10 all'11 Luglio 2018
presso l'Ospedale San Carlo di per essere sottoposto ad un intervento di CP_1
rimozione dei mezzi di sintesi applicati alla gamba destra per intolleranza agli stessi;
- la condotta tenuta dall' che, omettendo di adottare tutte le misure CP_2
idonee a prevenire la formazione del ghiaccio e a tenere pulita la strada ubicata nel centro cittadino e percorsa quotidianamente da numerose persone, aveva violato le norme di prudenza e corretta gestione della strada comunale, era stata causa sia di danni patrimoniali che di danni non patrimoniali;
- in particolare, dalla perizia medica a cui si era sottoposto presso il dott.
[...]
era emerso che i postumi conseguenti alle lesioni riportate nella caduta Persona_1
avevano determinato una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 12%, un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, una invalidità
temporanea parziale di 60 giorni al 75%, una invalidità temporanea parziale di 60
giorni al 50% ed un'invalidità temporanea parziale di 150 giorni al 25%;
- il danno non patrimoniale, comprensivo dei postumi permanenti e dell'invalidità
temporanea, doveva essere liquidato nell'importo complessivo di euro 44.779,25,
che doveva essere aumentato del 25% per la personalizzazione dovuta per il danno morale;
- quanto al danno patrimoniale, le spese mediche sostenute a causa delle lesioni riportate nella caduta erano quantificabili nell'importo di euro 788,33;
- in data 6-12-2017, terminata la malattia, aveva inoltrato richiesta di risarcimento del danno al invitandolo a comunicare il nome dell'eventuale CP_1 CP_1
3 compagnia assicuratrice o, comunque, a formalizzare presso la stessa compagnia la denuncia di sinistro al fine di consentire la risoluzione stragiudiziale della controversia;
- la richiesta era rimasta priva di riscontro;
- aveva, altresì, proceduto ad inviare al di invito alla CP_1 CP_1
negoziazione assistita, che era rimasto anch'esso privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità
del per omessa manutenzione della strada di sua proprietà, Controparte_1
l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura di complessivi euro 45.567,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo,
ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e comunque comprensiva dell'aumento del 25% per il danno morale subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-12-2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto infondata: in particolare, sotto il profilo dell'an debeatur, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del e l'evento dannoso CP_1
lamentato, che era imputabile in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato, il quale, proprio in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, avrebbe potuto adottare una condotta prudente ed idonea ad evitare i rischi derivanti dal ghiaccio presente sulla strada;
sotto il profilo del
quantum debeatur, l'Ente comunale contestava l'erronea ed eccessiva quantificazione delle conseguenze risarcibili richieste.
Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 19
Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni
4 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del
[...]
per l'omessa pulizia della strada comunale, stante la dedotta CP_1
riconducibilità del danno lamentato da alla presenza di Parte_1
ghiaccio e neve sulla strada da lui percorsa nel centro cittadino per raggiungere la propria attività commerciale.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e
5 diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di
6 custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1
sia infondata per le seguenti ragioni. Controparte_1
Il non ha contestato il rapporto di custodia con la strada sulla Controparte_1
quale si è verificato l'incidente né le condizioni in cui versava il manto stradale né
il verificarsi del fatto dannoso, ma ha negato la propria responsabilità, deducendo la riconducibilità sul piano causale del danno lamentato al comportamento del danneggiato, che non avrebbe adottato le opportune cautele atte ad evitare l'evento in considerazione delle condizioni del manto stradale ricoperto di
CP_ ghiaccio e neve: il comportamento processuale tenuto dall' convenuto si è risolto, quindi, in una relevatio ab onere probandi in favore dell'attore
CP_ relativamente al rapporto di custodia fra l' comunale e la res, allo stato del manto stradale e al verificarsi dell'incidente in attuazione della norma dettata dall'articolo 115 c.p.c., il quale - nella formulazione introdotta dall'articolo 45
comma 14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio
2009) - stabilisce che salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico
ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quanto, invece, al nesso causale fra la presenza sulla discesa di Via Roma di neve
7 e ghiaccio e l'evento dannoso, che il convenuto ha contestato in modo CP_1
specifico, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013 e Corte
di cassazione n. 6306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale
8 del comportamento imprudente dello stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 21675 del 2023).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione,
sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale
comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte
di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dalle stesse allegazioni
9 contenute nell'atto introduttivo del giudizio è emerso che l'insidia stradale cui sarebbe stato riconducibile il verificarsi del fatto dannoso era costituita dalla presenza di neve e ghiaccio che ricoprivano interamente il manto stradale e che la allegata situazione di pericolo era visibile in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto dannoso si è verificato ed era prevedibile in considerazione della forte nevicata e delle temperature verosimilmente rigide in una mattina di pieno inverno.
In particolare, deve ritenersi acquisita al processo la prova che la strada era interamente ricoperta da neve e da ghiaccio e che le condizioni del manto stradale erano ben visibili: in particolare, non soltanto il danneggiato ha dedotto che al momento della caduta la strada si presentava interamente ricoperta da neve e ghiaccio e il non ha contestato in modo specifico tale Controparte_1
allegazione, ma tale circostanza è stata confermata anche dai testimoni Tes_1
, e escussi nel corso del
[...] Testimone_2 Testimone_3
giudizio (si vedano le deposizioni rese da e e Testimone_1 Testimone_2
riportate nel verbale di udienza del 24-3-2023 e le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 28-6-2024). Inoltre, Testimone_3
costituisce circostanza non contestata e, comunque, riferita dai testimoni che il fatto dannoso si è verificato nella prima mattinata (alle ore 7,00 circa) di un giorno di Gennaio, sicchè l'attore non soltanto poteva facilmente avvedersi della presenza della neve sulla strada, che era caduta nel corso della notte, ma poteva anche prevedere che sotto la coltre di neve, proprio in considerazione della rigidità
delle temperature, potesse essersi formato uno strato di ghiaccio: a tale ultimo proposito, infatti, lo stesso danneggiato ha dedotto che la nevicata era stata già
preannunciata nel corso dei giorni precedenti dalle previsioni meteo e che la neve era caduta sulla città già nel corso della notte precedente, sicché, anche in considerazione della piena stagione invernale e dell'orario della giornata in cui
10 egli avrebbe dovuto percorrere quella strada, avrebbe potuto prevedere che a causa delle temperature rigide della notte si sarebbe potuto formare del ghiaccio sul manto stradale che avrebbe dovuto indurlo ad adottare maggiori cautele.
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (caduta a causa della presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale) appare riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento incauto del danneggiato, che,
nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore 7,00
circa in condizioni di buona visibilità, quando le temperature verosimilmente rigide di una mattina di pieno inverno e la nevicata delle ore precedenti rendevano prevedibile la presenza di neve e ghiaccio sul manto stradale), non ha tenuto conto, come imposto dall'uso dell'ordinaria diligenza, delle condizioni della strada, che erano ben visibili, che rendevano prevedibile la situazione di pericolo e che, pertanto, avrebbero dovuto suggerire all'utente l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e cauta e di ogni altra cautela opportuna, come l'utilizzo di calzature adeguate ed eventualmente di uno strumento di supporto (bastone,
bastoncini da sci..).
D'altra parte, lo stato del manto stradale non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un utente della strada con normale attenzione e prudenza, come dimostra la circostanza che altri pedoni (quelli indicati come testimoni dall'attore, che erano presenti sul posto, hanno assistito alla sua caduta e si sono avvicinati per soccorrerlo) e i soccorritori del 118, pur avendo attraversato lo stesso tratto di strada, nonostante le riferite difficoltà nel soccorso, non hanno subito infortuni.
Ne consegue che va attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto e imprudente del danneggiato, che non ha ottemperato al dovere di cautela attivato dalla nevicata delle ore precedenti e dalle temperature verosimilmente rigide nelle prime ore del mattino, e deve riconoscersi che nella sequenza causale
11 che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento si è
inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della
res oggetto della custodia.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del deve essere Parte_1 Controparte_1
rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attore e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta e utilizzando i valori minimi (in considerazione della modesta complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto
Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore
12 del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19-9-2018, da nei confronti Parte_1
del ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1
così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.597,00, di cui
[...]
euro 545,00 a titolo di esborsi ed euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 14-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2727/2018 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità da cose in custodia e vertente
FR
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Salvatore in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Maria Rosa Zaccardo in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19-9-2018 agiva Parte_1
in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1
patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza di una caduta occorsagli a causa della presenza di ghiaccio e neve sulla sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 7-1-2017, alle ore 7,05 circa, recandosi a lavoro presso la tabaccheria di cui era titolare, ubicata al civico 16 di Via Roma a mentre attraversava la CP_1
strada nei pressi della discesa di Via Roma per raggiungere la scalinata posta nelle vicinanze dell'attività commerciale, a causa delle condizioni della strada era caduto rovinosamente a terra, riportando una grave lesione all'arto inferiore sinistro;
- la caduta si era verificata a causa del ghiaccio e della neve che avevano ricoperto interamente la strada e che il aveva trascurato di pulire, omettendo anche CP_1
di predisporre tutte le opportune cautele, come lo spargimento del sale, anche in considerazione del fatto che la nevicata sulla città capoluogo era stata preannunciata con largo anticipo;
- nell'immediatezza del sinistro, dopo essere stato soccorso da alcuni passanti e dal titolare di un esercizio commerciale ubicato nelle vicinanze, era stato trasportato presso l'Ospedale San Carlo di dove era rimasto ricoverato CP_1
dal 7 al 12 Gennaio 2017 e da cui era stato dimesso con la diagnosi di “frattura
2 del pilone tibiale gamba destra, con intervento chirurgico di riduzione ed
osteosintesi con placca”;
- era stato giudicato guarito in data 7-11-2017, dopo una malattia durata per circa un anno;
- in seguito al primo intervento era stato ricoverato dal 10 all'11 Luglio 2018
presso l'Ospedale San Carlo di per essere sottoposto ad un intervento di CP_1
rimozione dei mezzi di sintesi applicati alla gamba destra per intolleranza agli stessi;
- la condotta tenuta dall' che, omettendo di adottare tutte le misure CP_2
idonee a prevenire la formazione del ghiaccio e a tenere pulita la strada ubicata nel centro cittadino e percorsa quotidianamente da numerose persone, aveva violato le norme di prudenza e corretta gestione della strada comunale, era stata causa sia di danni patrimoniali che di danni non patrimoniali;
- in particolare, dalla perizia medica a cui si era sottoposto presso il dott.
[...]
era emerso che i postumi conseguenti alle lesioni riportate nella caduta Persona_1
avevano determinato una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 12%, un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, una invalidità
temporanea parziale di 60 giorni al 75%, una invalidità temporanea parziale di 60
giorni al 50% ed un'invalidità temporanea parziale di 150 giorni al 25%;
- il danno non patrimoniale, comprensivo dei postumi permanenti e dell'invalidità
temporanea, doveva essere liquidato nell'importo complessivo di euro 44.779,25,
che doveva essere aumentato del 25% per la personalizzazione dovuta per il danno morale;
- quanto al danno patrimoniale, le spese mediche sostenute a causa delle lesioni riportate nella caduta erano quantificabili nell'importo di euro 788,33;
- in data 6-12-2017, terminata la malattia, aveva inoltrato richiesta di risarcimento del danno al invitandolo a comunicare il nome dell'eventuale CP_1 CP_1
3 compagnia assicuratrice o, comunque, a formalizzare presso la stessa compagnia la denuncia di sinistro al fine di consentire la risoluzione stragiudiziale della controversia;
- la richiesta era rimasta priva di riscontro;
- aveva, altresì, proceduto ad inviare al di invito alla CP_1 CP_1
negoziazione assistita, che era rimasto anch'esso privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità
del per omessa manutenzione della strada di sua proprietà, Controparte_1
l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura di complessivi euro 45.567,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo,
ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e comunque comprensiva dell'aumento del 25% per il danno morale subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-12-2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto infondata: in particolare, sotto il profilo dell'an debeatur, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del e l'evento dannoso CP_1
lamentato, che era imputabile in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato, il quale, proprio in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, avrebbe potuto adottare una condotta prudente ed idonea ad evitare i rischi derivanti dal ghiaccio presente sulla strada;
sotto il profilo del
quantum debeatur, l'Ente comunale contestava l'erronea ed eccessiva quantificazione delle conseguenze risarcibili richieste.
Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 19
Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni
4 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del
[...]
per l'omessa pulizia della strada comunale, stante la dedotta CP_1
riconducibilità del danno lamentato da alla presenza di Parte_1
ghiaccio e neve sulla strada da lui percorsa nel centro cittadino per raggiungere la propria attività commerciale.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e
5 diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di
6 custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1
sia infondata per le seguenti ragioni. Controparte_1
Il non ha contestato il rapporto di custodia con la strada sulla Controparte_1
quale si è verificato l'incidente né le condizioni in cui versava il manto stradale né
il verificarsi del fatto dannoso, ma ha negato la propria responsabilità, deducendo la riconducibilità sul piano causale del danno lamentato al comportamento del danneggiato, che non avrebbe adottato le opportune cautele atte ad evitare l'evento in considerazione delle condizioni del manto stradale ricoperto di
CP_ ghiaccio e neve: il comportamento processuale tenuto dall' convenuto si è risolto, quindi, in una relevatio ab onere probandi in favore dell'attore
CP_ relativamente al rapporto di custodia fra l' comunale e la res, allo stato del manto stradale e al verificarsi dell'incidente in attuazione della norma dettata dall'articolo 115 c.p.c., il quale - nella formulazione introdotta dall'articolo 45
comma 14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio
2009) - stabilisce che salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico
ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quanto, invece, al nesso causale fra la presenza sulla discesa di Via Roma di neve
7 e ghiaccio e l'evento dannoso, che il convenuto ha contestato in modo CP_1
specifico, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013 e Corte
di cassazione n. 6306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale
8 del comportamento imprudente dello stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 21675 del 2023).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione,
sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale
comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte
di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dalle stesse allegazioni
9 contenute nell'atto introduttivo del giudizio è emerso che l'insidia stradale cui sarebbe stato riconducibile il verificarsi del fatto dannoso era costituita dalla presenza di neve e ghiaccio che ricoprivano interamente il manto stradale e che la allegata situazione di pericolo era visibile in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto dannoso si è verificato ed era prevedibile in considerazione della forte nevicata e delle temperature verosimilmente rigide in una mattina di pieno inverno.
In particolare, deve ritenersi acquisita al processo la prova che la strada era interamente ricoperta da neve e da ghiaccio e che le condizioni del manto stradale erano ben visibili: in particolare, non soltanto il danneggiato ha dedotto che al momento della caduta la strada si presentava interamente ricoperta da neve e ghiaccio e il non ha contestato in modo specifico tale Controparte_1
allegazione, ma tale circostanza è stata confermata anche dai testimoni Tes_1
, e escussi nel corso del
[...] Testimone_2 Testimone_3
giudizio (si vedano le deposizioni rese da e e Testimone_1 Testimone_2
riportate nel verbale di udienza del 24-3-2023 e le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 28-6-2024). Inoltre, Testimone_3
costituisce circostanza non contestata e, comunque, riferita dai testimoni che il fatto dannoso si è verificato nella prima mattinata (alle ore 7,00 circa) di un giorno di Gennaio, sicchè l'attore non soltanto poteva facilmente avvedersi della presenza della neve sulla strada, che era caduta nel corso della notte, ma poteva anche prevedere che sotto la coltre di neve, proprio in considerazione della rigidità
delle temperature, potesse essersi formato uno strato di ghiaccio: a tale ultimo proposito, infatti, lo stesso danneggiato ha dedotto che la nevicata era stata già
preannunciata nel corso dei giorni precedenti dalle previsioni meteo e che la neve era caduta sulla città già nel corso della notte precedente, sicché, anche in considerazione della piena stagione invernale e dell'orario della giornata in cui
10 egli avrebbe dovuto percorrere quella strada, avrebbe potuto prevedere che a causa delle temperature rigide della notte si sarebbe potuto formare del ghiaccio sul manto stradale che avrebbe dovuto indurlo ad adottare maggiori cautele.
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (caduta a causa della presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale) appare riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento incauto del danneggiato, che,
nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore 7,00
circa in condizioni di buona visibilità, quando le temperature verosimilmente rigide di una mattina di pieno inverno e la nevicata delle ore precedenti rendevano prevedibile la presenza di neve e ghiaccio sul manto stradale), non ha tenuto conto, come imposto dall'uso dell'ordinaria diligenza, delle condizioni della strada, che erano ben visibili, che rendevano prevedibile la situazione di pericolo e che, pertanto, avrebbero dovuto suggerire all'utente l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e cauta e di ogni altra cautela opportuna, come l'utilizzo di calzature adeguate ed eventualmente di uno strumento di supporto (bastone,
bastoncini da sci..).
D'altra parte, lo stato del manto stradale non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un utente della strada con normale attenzione e prudenza, come dimostra la circostanza che altri pedoni (quelli indicati come testimoni dall'attore, che erano presenti sul posto, hanno assistito alla sua caduta e si sono avvicinati per soccorrerlo) e i soccorritori del 118, pur avendo attraversato lo stesso tratto di strada, nonostante le riferite difficoltà nel soccorso, non hanno subito infortuni.
Ne consegue che va attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto e imprudente del danneggiato, che non ha ottemperato al dovere di cautela attivato dalla nevicata delle ore precedenti e dalle temperature verosimilmente rigide nelle prime ore del mattino, e deve riconoscersi che nella sequenza causale
11 che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento si è
inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della
res oggetto della custodia.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del deve essere Parte_1 Controparte_1
rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attore e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta e utilizzando i valori minimi (in considerazione della modesta complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto
Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore
12 del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19-9-2018, da nei confronti Parte_1
del ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1
così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.597,00, di cui
[...]
euro 545,00 a titolo di esborsi ed euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 14-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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