CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 30004-2019 proposto da: OM TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO VERRECCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato AF MANFELLOTTO;
- ricorrente -
contro MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA, N. 11, presso lo studio dell'avvocato IO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO BECHI;
- controricorrente -
nonché contro LONGO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DON GIOVANNI MINZONI, N. 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO Civile Sent. Sez. 2 Num. 7713 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 16/03/2023 Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -2- MARTUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO CORSETTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1494/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.05.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
letta la relazione scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 Mediaconsul s.r.l. adiva il Tribunale di Cassino per sentire condannare Centro Leasing S.p.a. e Longo s.p.a. al pagamento delle provvigioni per l’avvenuto espletamento dell’attività di mediazione creditizia. Deduceva l’attrice di aver messo in contatto Longo S.p.a. con Centro Leasing S.p.a. per l’erogazione di un finanziamento a favore della prima società finalizzato alla realizzazione di un investimento nel settore energetico attraverso l’acquisizione di un impianto fotovoltaico;
di aver seguito la fase istruttoria della pratica di finanziamento anche oltre il giorno della conclusione dell’affare intervenuto tra le intermediate in data 29.07.2010 mediante sottoscrizione di scrittura privata autenticata, con la quale la Centro Leasing s.p.a. erogava alla Longo s.p.a. €2.800.000,00 (oltre IVA); di aver chiesto senza esito alle intermediate il pagamento della provvigione (pari al 3% dell’importo complessivo dell’affare sottoscritto dalle parti) ai sensi degli artt. 1754 e 1755 cod. civ. Con sentenza n. 1350 dell’11.12.2014, il Tribunale di Cassino rigettava l’istanza attorea ritenendo il credito prescritto (ex art. Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -3- 2950 cod. civ.), in quanto l’affare era stato concluso il 29.07.2010 mentre la richiesta di pagamento risaliva al 14/31.10.2011, dunque ben oltre l’anno imposto dalla legge. 2. Mediaconsul s.r.l. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma nei confronti di Mediocredito Italiano s.p.a. (cessionaria del Centro Leasing s.p.a.) e di Longo s.p.a., insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alle provvigioni richieste in prime cure;
prospettando, altresì, che il contratto di leasing del 29.07.2010 prevedeva la decorrenza del finanziamento dal momento della messa a disposizione dei beni. Resisteva Longo s.p.a. proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di prime cure nella parte in cui riconosceva l’esistenza del diritto alla provvigione a favore della Mediaconsul s.r.l. 3. La Corte d’Appello di Roma, con la pronuncia qui impugnata, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale. Per quel che rileva ancora in sede di legittimità, osservava la Corte che: - l’accordo stipulato tra Mediocredito Italiano s.p.a. e Longo s.p.a il 29.07.2010 prevedeva che con l’acquisto dei beni da parte del concedente – coincidente con l’erogazione del finanziamento necessario per acquistarli e la contestuale messa a disposizione degli stessi beni a vantaggio dell’utilizzatore – avrebbe preso corso la restituzione mediante piano di ammortamento, con rate che avrebbero inglobato anche il corrispettivo per l’uso; - in tale pattuizione, avendo contenuto obbligatorio immediato, non è ravvisabile alcuna condizione sospensiva, come invece argomenta l’appellante facendo discendere il dies a quo ex art. 1757, comma 1, cod. civ. dal momento in cui si verifica la condizione dell’acquisto dei beni e la loro consegna all’utilizzatore: si è in presenza, piuttosto, Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -4- dell’apposizione di un termine di decorrenza dell’obbligo restitutorio del finanziamento, che regola nel tempo le modalità di attuazione del complesso accordo. 4. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione Mediaconsul s.r.l. in p.l.r.p.t., affidandolo ad un unico motivo. Resistevano con controricorso Mediocredito Italiano s.p.a. e Longo s.p.a. In prossimità dell’udienza parte ricorrente e Mediocredito Italiano s.p.a. presentavano memorie. Il P.M. si esprimeva per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1757, comma 1 e 2950 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Nella prospettazione del ricorrente, ai sensi della legge del 4 agosto 2017, n. 24 il perfezionamento del contratto di leasing finanziario si verifica al momento della consegna dei beni oggetto della fornitura, poiché – data la sua causa concreta di contratto di scambio (Cass. Sez. 3, n. 20592 del 29.09.2007) - esso consta di due distinti negozi giuridici (vendita, locazione del bene) tra loro collegati. Tanto che, nel caso di specie, il contratto tra locatore e concedente prevedeva il differimento della sua efficacia non solo al momento della consegna dei beni, ma anche al perfezionamento della pratica di richiesta di contributi di Stato. Quanto all’attività di mediazione incontestabilmente svolta dalla ricorrente nella realizzazione dell’affare, non di mediazione ordinaria si tratterebbe, ma di mediazione creditizia, ex art. 128-sexies d.l.gs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), posta in essere da soggetto autorizzato: in Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -5- assenza di specifiche disposizioni normative in punto di perfezionamento del diritto alla provvigione, e in virtù del particolare ruolo svolto dal mediatore creditizio, nonché della natura degli specifici «affari» conclusi grazie all’interposizione di detta figura, il dies a quo per la richiesta della provvigione non può che essere il momento di accettazione dei beni e di erogazione del credito, non già la data di stipulazione del contratto di finanziamento. 2. Il motivo è infondato. Preliminarmente, va disattesa la censura di inammissibilità sollevata dal controricorrente Mediocredito Italiano s.p.a, sia sotto il primo profilo della formale proposizione del ricorso da parte del legale rappresentante, SO IO, in quanto inequivocabilmente il ricorso è affidato al sig. SO non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore di Mediaconsul s.r.l.; sia sotto il secondo profilo di inosservanza del requisito dell’autosufficienza ovvero della riproposizione di indagine e valutazione nel merito. Il ricorrente, infatti, ha dedotto la questione di diritto violata dal giudice di seconde cure e inerente la natura del contratto di leasing, descrivendo il contenuto del rapporto nella parte funzionalmente necessaria alle proprie difese. 2.1. Esaminando il merito delle censure elevate dal ricorrente, la normativa speciale sul mediatore creditizio (art. 124-sexies T.U.B.) ha inteso disciplinare tale figura (insieme al consulente finanziario) al fine di inserire il requisito necessario dell’iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, a tutela dei risparmiatori, diverso dai ruoli della Camera di Commercio secondo il sistema previsto dall’art. 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39 (come modificato dall’art. 73 d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Per il resto, non ha inteso differenziare ulteriormente la figura di mediatore creditizio;
tanto che – ai sensi del comma 4 dell’art. 128-sexies T.U.B. – questi Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -6- mantiene le caratteristiche di imparzialità ed indipendenza richieste dalla legge per la figura professionale del mediatore. Se, dunque, anche alla peculiare figura professionale del mediatore creditizio si applicano le regole generali, ove il legislatore non abbia diversamente disposto anche il momento in cui si perfeziona il diritto alla provvigione segue la regola generale di cui all’art. 1755, comma 1, cod. civ., in virtù della quale la provvigione è dovuta al momento della conclusione dell’affare. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, il termine «affare» è «inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno» (Cass. Sez. 3, n. 923 del 07.01.2017; Cass. 6-2, n. 24397 del 30.11.2015; Cass. Sez. 3, n. 22000 del 19.10.2007). Nel caso in esame, detto rapporto obbligatorio è rappresentato dal contratto di finanziamento stipulato in data 29.07.2010: atto attraverso il quale il concedente si obbliga ad acquistare il bene (impianto fotovoltaico) già individuato dall'utilizzatore; cede all'utilizzatore diritti futuri, ma determinabili perché derivanti al concedente dal contratto di fornitura;
si obbliga alla futura cessione di eventuali diritti nascenti da responsabilità del fornitore (Cass. Sez. U, n. 19785 del 05.10.2015). L’affare, insomma, non può essere individuato né al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico né al momento della messa in funzione dell’impianto. In virtù di quanto si preciserà meglio a breve in tema di natura e struttura del leasing finanziario, il momento di conclusione dell’affare (e quindi il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione) coincide con il momento di conclusione del Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -7- contratto di finanziamento: atto giuridico, questo, che dà all’intermediato (nella specie, Longo) il diritto di agire per l’adempimento o il risarcimento per qualsivoglia reclamo o pretesa derivante dal contratto di fornitura. Le espresse pattuizioni che avrebbero condizionato il contratto di finanziamento stipulato il 29.07.2010 altro non sono che le clausole di interconnessione normalmente in uso nei moduli utilizzati nella prassi commerciale, che consentono di configurare il contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo di alcuni effetti obbligatori a carico del concedente e a favore del terzo utilizzatore, così da consentire la realizzazione dell'operazione economica attraverso il coordinamento che l'unitarietà di tale operazione e l'interdipendenza tra le prestazioni naturalmente generano. Né rileva il compimento – da parte del ricorrente – di ulteriori attività ben dopo l’assunzione dei reciproci obblighi tra finanziatore/concedente e finanziato/utilizzatore: come prevede espressamente la legge (art. 1761 cod. civ.): “Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento”. 2.2. Per quanto riguarda la struttura negoziale del contratto di leasing finanziario, questa Corte (Cass. Sez. U, n. 19785/2015; Cass. Sez. 3, n. 17145 del 27.07.2006; Cass. Sez. 3, n. 10926 del 02.11.1998) riconosce la sostanziale indipendenza dei due contratti di fornitura e di finanziamento: benché l’operazione di leasing (nelle sue diverse forme) sia sicuramente trilaterale dal punto di vista economico, nel senso che i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore costituiscono un tutto unitario, e il conseguimento del bene nella disponibilità dell'utilizzatore sia reso possibile dall'intervento del concedente, dal punto di vista giuridico i due contratti (quello di Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -8- compravendita dei beni e quello di locazione finanziaria) conservano la rispettiva distinzione poiché il concedente sostiene finanziariamente, nei suoi aspetti essenziali, un'operazione definita da soggetti diversi. Benché la causa si realizzi mediante il collegamento negoziale tra due diversi rapporti, esso non può essere considerato collegamento negoziale in senso tecnico, perché quel che manca è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario: egli ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo. In altri termini: la consegna del bene non determina il momento in cui il contratto di finanziamento acquista efficacia, come predicato dalla ricorrente (p. 6 ricorso): essa rappresenta il momento fondamentale dell’esecuzione del contratto di fornitura, ossia l’adempimento dell’obbligazione del fornitore nei confronti dell’acquirente del bene venduto (il concedente) e al contempo l’esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dal concedente nei confronti dell’utilizzatore, che del primo è creditore in forza del contratto di locazione finanziaria (Cass. Sez. 2, n. 2100 del 29.01.2018). 3. In definitiva, la Corte d’Appello di Roma ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato e le spese regolate come in dispositivo. Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -9-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €6.000,00 in favore di Mediocredito Italiano s.p.a, in €5.600,00 in favore di Longo s.p.a., e in €200,00 per esborsi per ciascun controricorrente, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA, N. 11, presso lo studio dell'avvocato IO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO BECHI;
- controricorrente -
nonché contro LONGO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DON GIOVANNI MINZONI, N. 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO Civile Sent. Sez. 2 Num. 7713 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 16/03/2023 Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -2- MARTUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO CORSETTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1494/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.05.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
letta la relazione scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 Mediaconsul s.r.l. adiva il Tribunale di Cassino per sentire condannare Centro Leasing S.p.a. e Longo s.p.a. al pagamento delle provvigioni per l’avvenuto espletamento dell’attività di mediazione creditizia. Deduceva l’attrice di aver messo in contatto Longo S.p.a. con Centro Leasing S.p.a. per l’erogazione di un finanziamento a favore della prima società finalizzato alla realizzazione di un investimento nel settore energetico attraverso l’acquisizione di un impianto fotovoltaico;
di aver seguito la fase istruttoria della pratica di finanziamento anche oltre il giorno della conclusione dell’affare intervenuto tra le intermediate in data 29.07.2010 mediante sottoscrizione di scrittura privata autenticata, con la quale la Centro Leasing s.p.a. erogava alla Longo s.p.a. €2.800.000,00 (oltre IVA); di aver chiesto senza esito alle intermediate il pagamento della provvigione (pari al 3% dell’importo complessivo dell’affare sottoscritto dalle parti) ai sensi degli artt. 1754 e 1755 cod. civ. Con sentenza n. 1350 dell’11.12.2014, il Tribunale di Cassino rigettava l’istanza attorea ritenendo il credito prescritto (ex art. Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -3- 2950 cod. civ.), in quanto l’affare era stato concluso il 29.07.2010 mentre la richiesta di pagamento risaliva al 14/31.10.2011, dunque ben oltre l’anno imposto dalla legge. 2. Mediaconsul s.r.l. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma nei confronti di Mediocredito Italiano s.p.a. (cessionaria del Centro Leasing s.p.a.) e di Longo s.p.a., insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alle provvigioni richieste in prime cure;
prospettando, altresì, che il contratto di leasing del 29.07.2010 prevedeva la decorrenza del finanziamento dal momento della messa a disposizione dei beni. Resisteva Longo s.p.a. proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di prime cure nella parte in cui riconosceva l’esistenza del diritto alla provvigione a favore della Mediaconsul s.r.l. 3. La Corte d’Appello di Roma, con la pronuncia qui impugnata, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale. Per quel che rileva ancora in sede di legittimità, osservava la Corte che: - l’accordo stipulato tra Mediocredito Italiano s.p.a. e Longo s.p.a il 29.07.2010 prevedeva che con l’acquisto dei beni da parte del concedente – coincidente con l’erogazione del finanziamento necessario per acquistarli e la contestuale messa a disposizione degli stessi beni a vantaggio dell’utilizzatore – avrebbe preso corso la restituzione mediante piano di ammortamento, con rate che avrebbero inglobato anche il corrispettivo per l’uso; - in tale pattuizione, avendo contenuto obbligatorio immediato, non è ravvisabile alcuna condizione sospensiva, come invece argomenta l’appellante facendo discendere il dies a quo ex art. 1757, comma 1, cod. civ. dal momento in cui si verifica la condizione dell’acquisto dei beni e la loro consegna all’utilizzatore: si è in presenza, piuttosto, Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -4- dell’apposizione di un termine di decorrenza dell’obbligo restitutorio del finanziamento, che regola nel tempo le modalità di attuazione del complesso accordo. 4. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione Mediaconsul s.r.l. in p.l.r.p.t., affidandolo ad un unico motivo. Resistevano con controricorso Mediocredito Italiano s.p.a. e Longo s.p.a. In prossimità dell’udienza parte ricorrente e Mediocredito Italiano s.p.a. presentavano memorie. Il P.M. si esprimeva per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1757, comma 1 e 2950 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Nella prospettazione del ricorrente, ai sensi della legge del 4 agosto 2017, n. 24 il perfezionamento del contratto di leasing finanziario si verifica al momento della consegna dei beni oggetto della fornitura, poiché – data la sua causa concreta di contratto di scambio (Cass. Sez. 3, n. 20592 del 29.09.2007) - esso consta di due distinti negozi giuridici (vendita, locazione del bene) tra loro collegati. Tanto che, nel caso di specie, il contratto tra locatore e concedente prevedeva il differimento della sua efficacia non solo al momento della consegna dei beni, ma anche al perfezionamento della pratica di richiesta di contributi di Stato. Quanto all’attività di mediazione incontestabilmente svolta dalla ricorrente nella realizzazione dell’affare, non di mediazione ordinaria si tratterebbe, ma di mediazione creditizia, ex art. 128-sexies d.l.gs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), posta in essere da soggetto autorizzato: in Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -5- assenza di specifiche disposizioni normative in punto di perfezionamento del diritto alla provvigione, e in virtù del particolare ruolo svolto dal mediatore creditizio, nonché della natura degli specifici «affari» conclusi grazie all’interposizione di detta figura, il dies a quo per la richiesta della provvigione non può che essere il momento di accettazione dei beni e di erogazione del credito, non già la data di stipulazione del contratto di finanziamento. 2. Il motivo è infondato. Preliminarmente, va disattesa la censura di inammissibilità sollevata dal controricorrente Mediocredito Italiano s.p.a, sia sotto il primo profilo della formale proposizione del ricorso da parte del legale rappresentante, SO IO, in quanto inequivocabilmente il ricorso è affidato al sig. SO non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore di Mediaconsul s.r.l.; sia sotto il secondo profilo di inosservanza del requisito dell’autosufficienza ovvero della riproposizione di indagine e valutazione nel merito. Il ricorrente, infatti, ha dedotto la questione di diritto violata dal giudice di seconde cure e inerente la natura del contratto di leasing, descrivendo il contenuto del rapporto nella parte funzionalmente necessaria alle proprie difese. 2.1. Esaminando il merito delle censure elevate dal ricorrente, la normativa speciale sul mediatore creditizio (art. 124-sexies T.U.B.) ha inteso disciplinare tale figura (insieme al consulente finanziario) al fine di inserire il requisito necessario dell’iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, a tutela dei risparmiatori, diverso dai ruoli della Camera di Commercio secondo il sistema previsto dall’art. 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39 (come modificato dall’art. 73 d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Per il resto, non ha inteso differenziare ulteriormente la figura di mediatore creditizio;
tanto che – ai sensi del comma 4 dell’art. 128-sexies T.U.B. – questi Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -6- mantiene le caratteristiche di imparzialità ed indipendenza richieste dalla legge per la figura professionale del mediatore. Se, dunque, anche alla peculiare figura professionale del mediatore creditizio si applicano le regole generali, ove il legislatore non abbia diversamente disposto anche il momento in cui si perfeziona il diritto alla provvigione segue la regola generale di cui all’art. 1755, comma 1, cod. civ., in virtù della quale la provvigione è dovuta al momento della conclusione dell’affare. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, il termine «affare» è «inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno» (Cass. Sez. 3, n. 923 del 07.01.2017; Cass. 6-2, n. 24397 del 30.11.2015; Cass. Sez. 3, n. 22000 del 19.10.2007). Nel caso in esame, detto rapporto obbligatorio è rappresentato dal contratto di finanziamento stipulato in data 29.07.2010: atto attraverso il quale il concedente si obbliga ad acquistare il bene (impianto fotovoltaico) già individuato dall'utilizzatore; cede all'utilizzatore diritti futuri, ma determinabili perché derivanti al concedente dal contratto di fornitura;
si obbliga alla futura cessione di eventuali diritti nascenti da responsabilità del fornitore (Cass. Sez. U, n. 19785 del 05.10.2015). L’affare, insomma, non può essere individuato né al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico né al momento della messa in funzione dell’impianto. In virtù di quanto si preciserà meglio a breve in tema di natura e struttura del leasing finanziario, il momento di conclusione dell’affare (e quindi il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione) coincide con il momento di conclusione del Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -7- contratto di finanziamento: atto giuridico, questo, che dà all’intermediato (nella specie, Longo) il diritto di agire per l’adempimento o il risarcimento per qualsivoglia reclamo o pretesa derivante dal contratto di fornitura. Le espresse pattuizioni che avrebbero condizionato il contratto di finanziamento stipulato il 29.07.2010 altro non sono che le clausole di interconnessione normalmente in uso nei moduli utilizzati nella prassi commerciale, che consentono di configurare il contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo di alcuni effetti obbligatori a carico del concedente e a favore del terzo utilizzatore, così da consentire la realizzazione dell'operazione economica attraverso il coordinamento che l'unitarietà di tale operazione e l'interdipendenza tra le prestazioni naturalmente generano. Né rileva il compimento – da parte del ricorrente – di ulteriori attività ben dopo l’assunzione dei reciproci obblighi tra finanziatore/concedente e finanziato/utilizzatore: come prevede espressamente la legge (art. 1761 cod. civ.): “Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento”. 2.2. Per quanto riguarda la struttura negoziale del contratto di leasing finanziario, questa Corte (Cass. Sez. U, n. 19785/2015; Cass. Sez. 3, n. 17145 del 27.07.2006; Cass. Sez. 3, n. 10926 del 02.11.1998) riconosce la sostanziale indipendenza dei due contratti di fornitura e di finanziamento: benché l’operazione di leasing (nelle sue diverse forme) sia sicuramente trilaterale dal punto di vista economico, nel senso che i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore costituiscono un tutto unitario, e il conseguimento del bene nella disponibilità dell'utilizzatore sia reso possibile dall'intervento del concedente, dal punto di vista giuridico i due contratti (quello di Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -8- compravendita dei beni e quello di locazione finanziaria) conservano la rispettiva distinzione poiché il concedente sostiene finanziariamente, nei suoi aspetti essenziali, un'operazione definita da soggetti diversi. Benché la causa si realizzi mediante il collegamento negoziale tra due diversi rapporti, esso non può essere considerato collegamento negoziale in senso tecnico, perché quel che manca è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario: egli ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo. In altri termini: la consegna del bene non determina il momento in cui il contratto di finanziamento acquista efficacia, come predicato dalla ricorrente (p. 6 ricorso): essa rappresenta il momento fondamentale dell’esecuzione del contratto di fornitura, ossia l’adempimento dell’obbligazione del fornitore nei confronti dell’acquirente del bene venduto (il concedente) e al contempo l’esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dal concedente nei confronti dell’utilizzatore, che del primo è creditore in forza del contratto di locazione finanziaria (Cass. Sez. 2, n. 2100 del 29.01.2018). 3. In definitiva, la Corte d’Appello di Roma ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato e le spese regolate come in dispositivo. Ric. 2019 n. 30004 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -9-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €6.000,00 in favore di Mediocredito Italiano s.p.a, in €5.600,00 in favore di Longo s.p.a., e in €200,00 per esborsi per ciascun controricorrente, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda