Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7713
CASS
Sentenza 16 marzo 2023

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda un ricorso presentato da una società di mediazione creditizia contro due società finanziarie, in merito al diritto di percepire provvigioni per l'attività di mediazione svolta. La parte ricorrente sosteneva che il diritto alla provvigione dovesse decorre dal momento della consegna dei beni oggetto del contratto di leasing, piuttosto che dalla data di conclusione del contratto stesso. Le società controricorrenti, invece, sostenevano che il diritto alla provvigione fosse maturato al momento della conclusione dell'affare, come stabilito dall'art. 1755 c.c.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Roma. Ha argomentato che, secondo la normativa vigente, il diritto alla provvigione per il mediatore creditizio si perfeziona al momento della conclusione dell'affare, ovvero alla stipulazione del contratto di finanziamento, e non alla consegna dei beni. La Corte ha sottolineato che il contratto di leasing, pur essendo un'operazione trilaterale, mantiene la distinzione giuridica tra i contratti di fornitura e di finanziamento, e che la consegna del bene rappresenta solo l'adempimento dell'obbligazione del fornitore, non il momento di efficacia del contratto di finanziamento. Pertanto, la Corte ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente, confermando la prescrizione del diritto alla provvigione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7713
    Data del deposito : 16 marzo 2023

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