Versione
29 luglio 1984
29 luglio 1984
Art. 12.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle localita' ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, e' autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffe' ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalita' aziendale previsti dalla legge 5 giugno 1973, n. 348 , e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussista una delle seguenti condizioni:
a) sia sospeso, per inagibilita', il servizio di mensa a finalita' aziendale;
b) sia prevedibile che fruiscano del servizio stesso un numero di dipendenti ancorche' inferiore a 50.
Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalita' di ammissione del personale nonche' all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalita' aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalita' aziendale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle localita' ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, e' autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffe' ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalita' aziendale previsti dalla legge 5 giugno 1973, n. 348 , e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussista una delle seguenti condizioni:
a) sia sospeso, per inagibilita', il servizio di mensa a finalita' aziendale;
b) sia prevedibile che fruiscano del servizio stesso un numero di dipendenti ancorche' inferiore a 50.
Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalita' di ammissione del personale nonche' all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalita' aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalita' aziendale.