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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.SS Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discuSS all'udienza odierna, promoSS da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità tale da determinare la concessione della prestazione dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, pari al 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa (ex L.118/71) dalla data della domanda amministrativa (19.10.2022), con conseguente diritto della medesima a percepire la pensione di inabilità civile.
Espletate le attività tecniche neceSSrie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo all'80%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso in cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo.
***
CP_ In via preliminare, va disattesa, dacché infondata, l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att. cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la steSS sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_1
civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è solo in parte fondata e deve esser accolta nei limiti di cui alla perizia resa alla quale integralmente si rimanda.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. alla Persona_1
luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% a decorrere dal mese di febbraio 2024, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Indubbiamente nel caso in discussione vi sono I presupposti per la concessione almeno del 100% di invalidità, la paziente è affetta da un quadro artrosico diffuso che ormai inizia a compromettere la completa autonomia e inizia a determinare disturbi di carattere neurologico periferico;
anche la situazione psichica non è delle migliori, si evidenziano iniziali disturbi mnesici e fugaci aspetti di disorientamento nel T/S. Il problema principale a questo punto appare quello della decorrenza. A giugno del 2023, in sede di visita peritale, il Dr. obiettivava una deambulazione autonoma ma a piccoli passi e supportata Persona_2
a fasi alterne (?) da deambulatore, con paSSggi posturali autonomi, senza specificare se con appoggio o meno ed inoltre evidenziava un Lasegue intensamente positivo a dx. In data 6/02/23 tuttavia, la Dr.SS , aveva in realta evidenziato un deficit della deambulazione con Persona_3
ipercifosi dorsale e crolli vertebrali, prescrivendo cortisonici e il palexia, tenendo conto peraltro che la ricorrente assumeva già il , a riprova quindi di una sintomatologia dolorosa CP_4
assolutamente importante e anche invalidante. Il Dr. il 2/12/23 rilevava il seguente quadro: Per_4
“severa sintomatologia dolorosa lombare irradiata ai glutei e all'arto inf dx che si presenta ipotrofico e ipostenico;
l'autonomia del passo è fortemente limitata, la marcia è antalgica e si presenta ipostenica la dorsiflessione del piede dx……….; la pz da tempo accusa un progressivo deterioramento delle funzioni cerebrali da patologia neurodegenerativa cr iniziata da circa 5 anni e progressivamente aggravatasi;
si apprezza un decadimento della memoria a breve termine e della memoria di lavoro, la comprensione di un dialogo è stentata e limitata, I processi esecutivi sono ritardati e a volte non attuati come da una forma demenziale di grado medio;
questo deficit complessivo (cerebrale e artrosico), determina un quadro clinico che limita una vita di relazione normale e ostacola qualsivoglia attività)”; un quadro quindi di patologia invalidante avanzata, non maturata certo nel giro di poco tempo. Orbene, non si condivide la valutazione dell'80% a giugno
'23 da parte del Dr. , in presenza di un quadro, come da lui stesso obiettivato, di Persona_2
deambulazione a piccoli passi, supportata a fasi alterne da deambulatore, deambulatore peraltro prescritto già a febbraio dello stesso anno dalla fisiatra che, in tale epoca, aveva rilevato un deficit della deambualzione ed una sintomatologia dolorosa tale, da richiedere la prescrizione di un oppioide in presenza di terapia già a base di gabapentin (farmaco ad azione sul SNC). Orbene alla luce del quadro rilevato in sede peritale, del referto fisiatrico del febbraio '23 e del geriatrico del
12/23, si ritiene che il grado di invalidità del 100%, fosse presente almeno dal 1/02/23, epoca in cui venivano già prescritti il deambulatore e la terapia di cui si è detto poc'anzi. Per le considerazioni sin qui esposte pertanto, si ritiene che, la Sig.ra affetta da: “cardiopatia ipt, Parte_2
dislipidemia, deficit della deambulazione in spondiloartrosi con discopatie multiple in esiti di microdiscectomia L4-L5, radicolopatia, insuff venosa cr AA.II. In pregreSS safenectomia dx, ,turbe mnesiche in stato ansioso depressivo, cistocele”, sia invalida civile nella misura del 100%, dalla data del 1/02/23. Non si ritiene ci siano invece, i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.” Avverso tali risultanze, inoltrate pure in bozza alle parti pervenivano le osservazioni concordi da entrambe così come attestato dallo stesso Ctu che, pertanto, rendeva la sua relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la sola corresponsione della pensione di inabilità civile (ex
L. 118/71) a far data dal 01.02.2023, da respingersi di contro ogni altra domanda di cui in ricorso.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (19.10.2022) considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio e l'accoglimento
CP_ parziale devono esser compensate nella misura del 50%. La residua parte è posta a carico di
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinarne la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 100% e la steSS risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della relativa pensione di inabilità con decorrenza dal 01.02.2023;
CP_ b) - spese di lite compensate per metà; condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite del presente giudizio liquidate in tale misura in euro 1300,00 oltre accessori come per legge per compensi professionali con distrazione,
CP_ c) - spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 27/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio