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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/11/2025, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa RI RA RA Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7113/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del
3/7/2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. ti Andrea ed Alfeo Rizzelli . Parte_1
- appellante -
E
rappresentata e difesa dall' avv. Ignazio Abrignani;
Controparte_1
-appellata-
E
; Controparte_2
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n.7286/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7289/2019 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, e per l' effetto condannava le convenute in solido a Controparte_2
corrispondere a la somma di euro 6.412,35, oltre al lucro cessante , Parte_1
le spese di lite e della ctu.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il chiedendo in riforma della Pt_1
sentenza impugnata : “In via principale: accertare la violazione degli artt.112,115 e
116 cpc in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per omessa pronuncia in merito ai danni materiali subiti dal motociclo Suzuky 400 cc, tg.CM07590, di proprietà del sig.
e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento degli Parte_1
stessi, quantificati nella somma di € 1.784,17 per il valore del medesimo mezzo danneggiato all'epoca del sinistro a relitto, più le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione di altro mezzo di pari livello, e così, complessivamente, nella somma di € 2.084,17 o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Ancora in via principale: riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha erroneamente e illegittimamente disposto la decurtazione di € 1.124,22 dal quantum risarcitorio riconosciuto, stante la diversità del titolo sotteso al risarcimento del danno patrimoniale e a quello del danno non patrimoniale, nonché in ogni caso la mancata prova della percezione di tale somma da parte del danneggiato e, per l'effetto, dichiarare dovuta al sig. l'integrale somma liquidata a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale come specificato in motivazione e, conseguentemente, condannare i convenuti...al risarcimento in favore dell'appellante dell'ulteriore somma, illegittimamente decurtata dal Tribunale in I grado di € 1.124,22 o di quella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese....in favore del procuratore antistatario". Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' CP_1
impugnata sentenza.
Tanto premesso deve rilevarsi che i difensori delle parti nelle more hanno depositato un' istanza congiunta nella quale hanno concordemente dato atto di aver definito , in forza di accordi negoziali intercorsi nel corso del giudizio , tutte le reciproche pretese,
e di non aver quindi più interesse ad ottenere una pronunzia giudiziale sulle domande proposte.
In base alla concorde volontà espressa dalle parti deve ritenersi venuto meno l' interesse delle parti alla definizione giudiziale dell' appello e dichiararsi l' estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
7286/2019 , così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RI RA RA