Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
461/2024 RG
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 447-BIS CPC
RG 461/2024
Il giorno 10.04.2025 alle ore 12.30, davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, sono presenti:
o per la parte ricorrente l'avv. Cristina Ponzanelli in sostituzione dell'avv. Ivan
Gabriele Costantini, la quale precisa le conclusioni come segue da ricorso:
“Voglia il Tribunale adito, accertato che la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato tra le parti in data 19/12/2018 è avvenuta per causa imputabile al locatore e segnatamente a fronte del grave inadempimento di quest'ultimo, condannare il predetto alla restituzione del deposito cauzionale versato pari ad euro 7.500,00, oltre interessi di mora sino al saldo, nonché al pagamento a titolo risarcitorio in favore della ricorrente della somma di euro 42.220,00, oltre interessi e rivalutazione, per un totale complessivo di euro
49.720,00, oltre interessi legali, di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa, incluse quelle relative alla fase di mediazione obbligatoria disattesa dal locatore”.
o per la parte resistente, contumace, nessuno compare.
Il difensore del ricorrente discute la causa insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12.34 e il difensore dichiara che deve allontanarsi e non presenzierà alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 12.45.
La Spezia, il 10.04.2025
Il GIUDICE
Giulia Marozzi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi la seguente
SENTENZA
nella controversia avente RG 461/2024 tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Gabriele Costantini,
- parte ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
- parti resistenti - contumaci
***
Avente ad oggetto: contratto di locazione – risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si conformerà al disposto di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., alla stregua dei quali la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2 461/2024 RG
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., la società Parte_1 adiva l'intestato Tribunale affinché venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato il 19.12.2018 con il proprietario dei locali
[...]
, per l'inadempimento di quest'ultimo, e nei confronti di CP_1 [...]
, quale suo procuratore generale;
conseguentemente chiedeva la loro condanna CP_1 alla restituzione del deposito cauzionale versato pari ad € 7.500 e al risarcimento del danno pari ad € 42.220, oltre a interessi.
A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva che:
- il 19.12.2018, la ricorrente aveva stipulato con , proprietario Controparte_1 dell'immobile sito in Via Mazzini 14/16, contratto di locazione ad uso commerciale a decorrere dall'1.07.2019 e corrispondeva a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 7.500;
- contestualmente alla stipula del contratto di locazione, siccome l'immobile era condotto in locazione dalla società SHOES DI ZOLESI CHIARA & CO. SAS, il ricorrente sottoscriveva con quest'ultima, previo accordo con la proprietà, scrittura privata in forza della quale, a fronte del pagamento della somma di euro 41.000 a titolo di indennità, versato da parte della ricorrente in luogo del locatore, si garantiva la consegna dei locali entro il termine essenziale del 30.06.2019;
- nonostante l'immobile fosse stato liberato tempestivamente dalla prima conduttrice l'immobile non veniva mai consegnato alla ricorrente;
- nonostante l'immobile locato fosse garantito “in regola con la documentazione tecnica/amministrativa e sicurezza degli impianti a norma di legge” e “in ottimo stato di manutenzione ed efficienza” all'inizio del mese di luglio 2019 si palesavano all'interno dei locali gravi vizi strutturali, che inizialmente la proprietà si impegnava a sistemare in breve tempo;
- la ricorrente comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento e formulava richiesta di restituzione del deposito cauzionale e di risarcimento dei danni subiti;
- la proprietà in data 8.06.2022 comunicava alla ricorrente l'avvenuto scioglimento per mutuo consenso della locazione.
La ricorrente ha aggiunto poi di avere corrisposto all'agenzia immobiliare intermediaria in relazione alla locazione la cifra di € 1.220 e di avere approvato un preventivo e progetto di arredo del nuovo negozio corrispondendo a DENTRO LE MURA DI US PA & C. SAS, a titolo di acconto, la somma di € 30.000; la ricorrente riusciva, pur a fronte di una maggiore spesa,
a riadattare il mobilio su misura acquistato al negozio successivamente acquistato per lo svolgimento dell'attività, con la conseguenza che non viene in questa sede coltivata la relativa richiesta di risarcimento danni.
3 461/2024 RG
All'udienza di comparizione del 16 maggio 2024, le parti convenute venivano dichiarate contumaci e il Giudice disponeva il rinvio per la discussione della causa.
Ciò premesso, la domanda attrice deve essere accolta nei confronti di
[...]
, in quanto proprietario, rappresentato in sede di stipula del contratto di CP_1 locazione dal suo procuratore generale.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito idonea prova della sua pretesa, depositando:
• il contratto di locazione registrato e copia dell'assegno relativo al deposito cauzionale pari ad € 7.500;
• la scrittura privata del 19.12.2018 con l'assegno attestante il pagamento di € 10.000
e la ricevuta di bonifico per € 31.000 a SHOES di ZOLESI CHIARA;
• la fattura emessa dall'agenzia immobiliare e relativo assegno per € 1.220;
• pec del 16.02.2021, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto per inadempimento e richiesto il risarcimento del danno;
• l'invito alla mediazione, con esito negativo.
Sulla base di tali allegazioni devono ritenersi provate le ragioni poste a fondamento della domanda della ricorrente nei confronti di . Controparte_1
La domanda è, invece, inammissibile nei confronti di , per carenza Controparte_1 di legittimazione passiva.
Lo stesso, infatti, risulta avere sottoscritto il contratto di locazione solo quale procuratore generale di . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per il processo di cognizione in Euro 3.500,00, tenuto conto del valore della controversia (Euro 49.720), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
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Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale), applicati i parametri compresi tra il minimo e il medio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- ACCERTA il credito vantato da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, CONDANNA quest'ultimo al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 49.720,00, oltre interessi.
- CONDANNA a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 liquidandole in euro 3.500,00; Parte_1
- DICHIARA inammissibile la domanda nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in La Spezia, 10.04.2025
IL GIUDICE
Giulia Marozzi
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