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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°8388 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato in [...] il 1° settembre 1976, in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, unitamente alla signora la quale interviene nel presente giudizio solo Persona_1
in tale qualità, sui loro due figli minori: , nato in Persona_2
Argentina l'11 settembre 2011, e , nata in Persona_3
Argentina il 29 novembre 2014; , nata in Persona_4
Argentina il 26 maggio 1981, in proprio e nella qualità di esercente la potestà
genitoriale, unitamente a , il quale interviene nel Controparte_1
presente giudizio solo in tale qualità, sui loro tre figli minori:
[...]
, nata in [...] il 1° aprile 2011, , nata CP_2 Controparte_3
in Argentina il 21 aprile 2015, e , nato in [...] il 13 CP_4
ottobre 2016; rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente,
dall'avvocato Giovanni Caridi del Foro di Roma e dall'avvocato Graciela
Cerulli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via Messina 47, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI E
, in persona del pro tempore, Controparte_5 CP_6
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , fu Persona_5
e nato a [...] il 1° marzo Persona_6 Persona_7
1890, cittadino italiano.
In data 12 marzo 1910 il signor (alias Persona_5 [...]
) ha contratto matrimonio in Argentina con la signora Persona_8
. Persona_9
In data 5 dicembre 1939 il signor (alias Persona_5 [...]
) è deceduto in Argentina. Persona_8
Il signor non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_5
argentina, né ha mai iniziato le pratiche necessarie per acquistarla e pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Dal suddetto matrimonio è nato in [...] il signor
[...]
in data 12 febbraio 1921, cittadino italiano in quanto figlio di Persona_10
cittadino italiano. In data 22 settembre 1945 il signor ha contratto Persona_10
matrimonio in Argentina con la signora . Persona_11
In data 26 gennaio 2000 il signor è deceduto in Persona_10
Argentina.
Dal suddetto matrimonio è nato in [...] il Persona_12
in data 21 ottobre 1951, cittadino italiano in quanto figlio di
[...]
cittadino italiano.
In data 24 dicembre 1974 il signor ha Persona_12
contratto matrimonio in Argentina con la signora . Parte_2
In data 23 febbraio 2002 il signor è Persona_12
deceduto in Argentina.
Dal suddetto matrimonio sono nati in Argentina i signori:
[...]
, in data 26 maggio 1981, e in data 1° Persona_4 Parte_1
settembre 1976, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano.
In data 16 febbraio 2009 la signora ha contratto Persona_4
matrimonio in Argentina con il signor . Controparte_7
Dal suddetto matrimonio sono nati in Argentina: , in data 13 CP_4
ottobre 2016, , in data 21 aprile 2015, e , in Controparte_3 Parte_3
data 1° aprile 2011, cittadini italiani in quanto figli di cittadina italiana.
In data 21 ottobre 2010 il signor ha contratto Parte_1
matrimonio in Argentina con la signora Persona_1
Dal suddetto matrimonio sono nati in Argentina i signori:
[...]
, in data 29 novembre 2014, e , in data 11 Persona_3 Persona_2
settembre 2011, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano.
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano, , era Persona_5 cittadino italiano alla luce dell'allora normativa vigente (codice civile del
1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio, , e, suo tramite, a tutti i discendenti. Persona_10
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_5
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 3.09.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine fino all'11.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data, lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_5
stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti per via paterna, così come sancito dalla legislazione all'epoca vigente (legge n. 555/1912 e legge n.
91/1992).
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5 Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 02/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°8388 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato in [...] il 1° settembre 1976, in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, unitamente alla signora la quale interviene nel presente giudizio solo Persona_1
in tale qualità, sui loro due figli minori: , nato in Persona_2
Argentina l'11 settembre 2011, e , nata in Persona_3
Argentina il 29 novembre 2014; , nata in Persona_4
Argentina il 26 maggio 1981, in proprio e nella qualità di esercente la potestà
genitoriale, unitamente a , il quale interviene nel Controparte_1
presente giudizio solo in tale qualità, sui loro tre figli minori:
[...]
, nata in [...] il 1° aprile 2011, , nata CP_2 Controparte_3
in Argentina il 21 aprile 2015, e , nato in [...] il 13 CP_4
ottobre 2016; rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente,
dall'avvocato Giovanni Caridi del Foro di Roma e dall'avvocato Graciela
Cerulli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via Messina 47, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI E
, in persona del pro tempore, Controparte_5 CP_6
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , fu Persona_5
e nato a [...] il 1° marzo Persona_6 Persona_7
1890, cittadino italiano.
In data 12 marzo 1910 il signor (alias Persona_5 [...]
) ha contratto matrimonio in Argentina con la signora Persona_8
. Persona_9
In data 5 dicembre 1939 il signor (alias Persona_5 [...]
) è deceduto in Argentina. Persona_8
Il signor non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_5
argentina, né ha mai iniziato le pratiche necessarie per acquistarla e pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Dal suddetto matrimonio è nato in [...] il signor
[...]
in data 12 febbraio 1921, cittadino italiano in quanto figlio di Persona_10
cittadino italiano. In data 22 settembre 1945 il signor ha contratto Persona_10
matrimonio in Argentina con la signora . Persona_11
In data 26 gennaio 2000 il signor è deceduto in Persona_10
Argentina.
Dal suddetto matrimonio è nato in [...] il Persona_12
in data 21 ottobre 1951, cittadino italiano in quanto figlio di
[...]
cittadino italiano.
In data 24 dicembre 1974 il signor ha Persona_12
contratto matrimonio in Argentina con la signora . Parte_2
In data 23 febbraio 2002 il signor è Persona_12
deceduto in Argentina.
Dal suddetto matrimonio sono nati in Argentina i signori:
[...]
, in data 26 maggio 1981, e in data 1° Persona_4 Parte_1
settembre 1976, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano.
In data 16 febbraio 2009 la signora ha contratto Persona_4
matrimonio in Argentina con il signor . Controparte_7
Dal suddetto matrimonio sono nati in Argentina: , in data 13 CP_4
ottobre 2016, , in data 21 aprile 2015, e , in Controparte_3 Parte_3
data 1° aprile 2011, cittadini italiani in quanto figli di cittadina italiana.
In data 21 ottobre 2010 il signor ha contratto Parte_1
matrimonio in Argentina con la signora Persona_1
Dal suddetto matrimonio sono nati in Argentina i signori:
[...]
, in data 29 novembre 2014, e , in data 11 Persona_3 Persona_2
settembre 2011, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano.
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano, , era Persona_5 cittadino italiano alla luce dell'allora normativa vigente (codice civile del
1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio, , e, suo tramite, a tutti i discendenti. Persona_10
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_5
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 3.09.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine fino all'11.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data, lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_5
stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti per via paterna, così come sancito dalla legislazione all'epoca vigente (legge n. 555/1912 e legge n.
91/1992).
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5 Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 02/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.