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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da
1) Parte_1
Nato il 07.07.1971 a SEREGNO (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 22070 VERTEMATE CON MINOPRIO ITALIA elettivamente domiciliato presso l'Avv. ROSSINI LUIGI con studio in Lentate Sul Seveso P.zza
S.Vito 13; Email_1
Ricorrente contro
2) CP_1
Nata il 09.11.1969 a LIMBIATE (MB) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA SASSARI 3 20812 LIMBIATE ITALIA elettivamente domiciliato presso l'Avv. TESTON SILVIA con studio in Desio via Lampugnani 26;
Email_2
Resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MI) in data 07 settembre 2002
(anno 2002, atto n. 55, parte II, serie A)
Divorziati con accordo di negoziazione assistita del 18.11.2015, con autorizzazione del PM del
24.11.2015. con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 17.07.2024 il Sig. ha chiesto Parte_1 la modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 18.11.2015, con autorizzazione del PM del
24.11.2015, così come modificato dal decreto n. 22437/2021 emesso il 16.12.2021 del Tribunale di
Milano.
Con atto depositato in data 14.11.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si CP_1
è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 23 dicembre 2024, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Revoca a carico del padre il contributo del mantenimento mensile e le spese straordinarie per il figlio con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Per_1
2. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di arretrati non versarti per il mantenimento mensile di
la somma di €1500,00, importo che verrà versato con le seguenti modalità: la prima parte Per_1 entro il 30.12.2024, la seconda parte entro il 30.1.2025;
3. il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per la fisioterapia di la somma di Per_1
€398,00 o la minor somma entro il 30.1.2025;
4. il padre corrisponderà alla madre entro il 28.2.2025 le rivalutazioni ISTAT non versate, da dicembre 2020 ad agosto 2024.”
Con ordinanza emessa in data 23.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui all' accordo di negoziazione assistita del
18.11.2015, con autorizzazione del PM del 24.11.2015, così come modificato dal decreto n.
22437/2021 emesso il 16.12.2021 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da
1) Parte_1
Nato il 07.07.1971 a SEREGNO (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 22070 VERTEMATE CON MINOPRIO ITALIA elettivamente domiciliato presso l'Avv. ROSSINI LUIGI con studio in Lentate Sul Seveso P.zza
S.Vito 13; Email_1
Ricorrente contro
2) CP_1
Nata il 09.11.1969 a LIMBIATE (MB) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA SASSARI 3 20812 LIMBIATE ITALIA elettivamente domiciliato presso l'Avv. TESTON SILVIA con studio in Desio via Lampugnani 26;
Email_2
Resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MI) in data 07 settembre 2002
(anno 2002, atto n. 55, parte II, serie A)
Divorziati con accordo di negoziazione assistita del 18.11.2015, con autorizzazione del PM del
24.11.2015. con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 17.07.2024 il Sig. ha chiesto Parte_1 la modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 18.11.2015, con autorizzazione del PM del
24.11.2015, così come modificato dal decreto n. 22437/2021 emesso il 16.12.2021 del Tribunale di
Milano.
Con atto depositato in data 14.11.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si CP_1
è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 23 dicembre 2024, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Revoca a carico del padre il contributo del mantenimento mensile e le spese straordinarie per il figlio con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Per_1
2. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di arretrati non versarti per il mantenimento mensile di
la somma di €1500,00, importo che verrà versato con le seguenti modalità: la prima parte Per_1 entro il 30.12.2024, la seconda parte entro il 30.1.2025;
3. il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per la fisioterapia di la somma di Per_1
€398,00 o la minor somma entro il 30.1.2025;
4. il padre corrisponderà alla madre entro il 28.2.2025 le rivalutazioni ISTAT non versate, da dicembre 2020 ad agosto 2024.”
Con ordinanza emessa in data 23.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui all' accordo di negoziazione assistita del
18.11.2015, con autorizzazione del PM del 24.11.2015, così come modificato dal decreto n.
22437/2021 emesso il 16.12.2021 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni