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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Martina Guenzi - Presidente dott. Vittorio Cobianchi - Giudice dott. Elvira Puleio - Giudice relatore sentite le parti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 14 co. 4 d. lgs. n. 150/2011 nella causa civile iscritta al n. r.g. 396/2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO LUCA, Parte_1
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: compensi avvocato
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.04.2022, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2022, emesso in data 26.02.2022 dal Tribunale Ordinario di Isernia nel procedimento monitorio recante n.r.g. 93/2022 e notificato in data 21.03.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 22.945,00 oltre Iva e Cpa a titolo di parcella e € 805,08 a titolo di spese per il parere di congruità, per l'attività professionale svolta dagli avvocati e in due CP_1 CP_2 gradi di giudizio per un ricorso in materia elettorale, iscritt . 013 del Tribunale di Campobasso. Esponeva, in fatto:
- che il ricorso da lei intentato, n. R.G. 1629/2013 – avente ad oggetto la declaratoria di ineleggibilità a consigliere regionale del Molise del Sig. , è stato riunito Persona_1 insieme ad altro giudizio pendente, sempre dinanzi , con n. R.G. 1330/2013, promosso sempre dai medesimi Avv.ti e per conto del CP_1 CP_2 marito della Sig.ra Sig. Parte_1 Persona_2
- che contro tale ettat l 9.01.2014 è stato proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, recante n. R.G. 15/2014, e anche in questo caso l'appello è stato successivamente riunito ad altro giudizio, n. R.G. 16/2014 proposto sempre dal marito della signora, assistito sempre dai Persona_2 medesimi avvocati, appello anch'esso rigettato;
- che per entrambi i gradi di giudizio gli Avv.ti e hanno sempre CP_1 CP_2 intrattenuto rapporti con il Sig. Persona_2
- che era quest'ultimo ad aver osso ricorso in materia elettorale;
che successivamente gli Avvocati e per loro “strategia difensiva”, avevano CP_1 CP_2 invitato il Sig. a f p so in materia elettorale anche ad un Per_2 soggetto terzo elettore, incombenza assunta dalla moglie, Sig.ra Parte_1
In diritto, eccepiva in via preliminare la prescrizione presuntiv o, e nel merito eccepiva l'adempimento dello stesso in quanto era stata indotta a introdurre il ricorso per mera strategia difensiva, dietro l'accordo che non sarebbe aumentato l'importo totale già concordato per il giudizio “principale”; in via subordinata, l'eccessiva onerosità della parcella presentata, data la modesta attività difensiva espletata, essendo identico il contenuto dei ricorsi presentati. Si costituivano gli avvocati e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_2 CP_1 conferma del decreto ingiuntivo. La causa, poi incardinata nell'ambito del rito sommario di cui al 702 bis c.p.c. e rimessa al collegio per la trattazione, istruita con l'interrogatorio formale dell'avv. CP_1
e l'escussione testimoniale dei signori , Controparte_3 Testimone_1 giunta alla discussione all'udienza del 27.03.2025.
*** 2. Nel merito, l'opposizione è fondata, e va di conseguenza accolta. Prima dell'esame del merito del ricorso, è opportuna una premessa generale sui principi di fondo che regolano la fattispecie. Il professionista che chieda un compenso al cliente deve fornire la prova del rapporto di clientela, dimostrando rigorosamente la sussistenza del titolo, che il rapporto intercorre nei confronti del soggetto al quale richiede il pagamento, l'effettività dell'attività svolta a suo favore, la tipologia e l'entità delle prestazioni espletate (Cass.n.15930/2018, n.1673/2017, n.9254/2006). In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova tra attore e convenuto dettati dall'art.2967 c.c., è onere a carico del primo quello di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento della sua domanda, ed a carico del secondo quello di dimostrare l'inefficacia dei fatti posti dall'attore a fondamento del diritto azionato o i fatti che hanno determinato la modificazione o l'estinzione di tale diritto. Solo in caso di mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contraenti, tale fatto, specificamente allegato, che resti incontroverso, non è più bisognoso di prova, dovendo il Giudice tener conto dell'atteggiamento difensivo delle parti -salva pur sempre la facoltà di libera qualificazione degli stessi-(ex multis, Cass.n.20525/2020, n.20998/2019). Secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione in tema di incarico conferito ad un avvocato, lo schema negoziale normativo di riferimento è quello del mandato, che costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto 'contratto di patrocinio') col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (ex multis, Cass.n.8863/2021, n.18450/2014, n. 405/2000). A differenza della procura ad litem non è richiesta la forma scritta: vigendo per il mandato il principio della libertà di forma, il contratto può essere concluso anche verbalmente (ex multis, Cass.n.8863/2021, n.10454/2002). In caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e a maggior ragione stragiudiziale prestata, questi deve fornire la duplice prova del conferimento dell'incarico, nonché dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale pretende di essere pagato (Cass.n.1421/2021, n.15930/2018, n.2701/2004). L'avvocato che agisce per la liquidazione del proprio compenso deve quindi provare il contratto di patrocinio e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale;
di conseguenza, il diritto al compenso dell'avvocato matura, in caso di contestazione della controparte sull'esistenza del titolo, del conferimento dell'incarico, dello svolgimento delle prestazioni a proprio favore, esclusivamente a fronte di un contratto di patrocinio e dell'effettiva esecuzione dell'attività professionale sulla base del mandato conferito dal cliente (Cass.n.20865/2019). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto di prestazione d'opera professionale, può essere data dall'attore con ogni mezzo;
compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita (essendo infatti riservata al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Si vedano, ex multis, Cass. n.6734/2020, n.27466/2019, n.1792/2017, n.1359/2014). La giurisprudenza si è spinta a dire che, poiché l'onere di provare lo svolgimento di attività professionale di cui si chiede il compenso grava sullo stesso professionista anche, appunto, per l'attività legale, in specie se extra processuale, la parcella da questi predisposta, pur se corredata dal parere del relativo Consiglio dell'Ordine, prodotta nel giudizio eventualmente intentato dal professionista per il recupero del compenso, da sola non assume valore probatorio, ove vi siano contestazioni della controparte, ma costituisce una dichiarazione unilaterale cui può semplicemente attribuirsi, in presenza di un adeguato contesto probatorio indiziario, una presunzione di veridicità. Qualora il cliente contesti la parcella, l'avvocato è tenuto a provare non soltanto il conferimento dell'incarico, ma anche la natura e la durata del mandato e l'attività effettivamente svolta (ex multis, Cass.ord.n.11790/2019, n.15930/2018). 3. Nel caso di specie, non è contestato il conferimento dell'incarico, ma lo è la natura, la durata e l'attività effettivamente svolta, affermando la ricorrente che il proprio ricorso sarebbe stato introdotto per iniziativa dei difensori del marito nell'interesse e a Per_2 supporto di questo, e che il compenso sarebbe stato già corrisposto, in quanto rientrava fra quello già pattuito dal marito Per_2
Dunque, può alternativamente dirsi che il rapporto instaurato sia stato già soddisfatto, dal punto di vista del compenso, o che sarebbe stato a titolo gratuito perché inerente all'attività difensiva già svolta e remunerata in un giudizio gemello. In entrambi i casi, comunque, l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. non può essere accolta, poiché “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (Cassazione civile sez. II, 05/06/2023, n.15665). Tuttavia, sarebbe stato onere dei ricorrenti in via monitoria dare la prova della natura, della durata del mandato e dell'attività effettivamente svolta, nonché del contenuto del contratto di patrocinio, in particolare sotto il profilo degli accordi sul corrispettivo della prestazione. Non avendo parte ricorrente in senso sostanziale fornito prova degli accordi relativi alla remunerazione della prestazione professionale, sono state ammesse le prove richieste dal ricorrente circa la gratuità o, comunque, la non debenza di un autonomo compenso per l'attività svolta per la signora essendo accessoria rispetto a quella svolta in Parte_1 favore del marito Per_2
Ebbene, tutti i testimoni ascoltato hanno sostanzialmente confermato la tesi di parte opponente, sia relativamente all'instaurazione del ricorso come a supporto di quello già instaurato dal sia sull'adempimento della prestazione del compenso da parte Per_2 del sig. ambi i ricorsi. Per_2
Infatti, punto il teste ha affermato “ricordo, in particolare, che Testimone_2 ad un incontro nello studio di Boiano dell'Avv. questi propose al per rafforzare il CP_1 Per_2 ricorso, di partecipare al giudizio anche un cittadi tore (poi identificat )... Parte_1
“.(conf. verbale del 24.10.2024), ed il teste ha confer mi CP_3 riferirono (Papa o che era stato ritenut partecipare al giudizio anche un Per_2 cittadino elettore che era la sig.ra . Parte_1
Con riferimento agli accord ribuzione, il sig. ha riferito: “premetto che Tes_2 sono a conoscenza dei fatti oggetto del capitolo di prova che mi s i perchè ho accompagnato io il sig. dall'Avv. Aggiungo che la prima tranche del pagamento l'ho consegnato io con un Per_2 CP_1 mio assegno emesso a favore dell'Avv. o dello studio, della somma di 1.600,00 euro (poi mi furono CP_1 restituiti)...Preciso che, che io sappia, i pagamenti venivano posti in essere dal sig. anche per la Per_2 difesa operata in favore della moglie …ricordo che chiese espressamente Parte_1 Per_2 informazioni sulla spesa di questo ulteriori vi fossero, quindi, e da sostenere, l'Avv. rispose di no perchè i ricorsi erano speculari”( verbale del 24.10.2024) CP_1
stesso senso ha deposto l'avv. "svolgo la professione di avvocato…mi è stato CP_3 chiesto nell'autunno 2014 (se non erro) di unirmi al collegio difensivo relativamente ad una causa pendente in Corte d'appello di Campobasso in materia elettorale che era in fase di conclusione. In quell'occasione mi veniva detto dall'avv. che, ai fini della strategia difensiva, poteva essere più CP_1 opportuno invece dell'affinamento nella di entrambi la sostituzione ad uno di questi ed in particolare per TE ed io condivisi…in quella sede chiesi se fossero stati entrambi i colleghi soddisfatti dal punto di vista dei compensi professionali e lui rispose sì”. Dunque, dall'istruttoria espletata è emersa una sostanziale gratuità del contratto di patrocinio stipulato con la signora o comunque l'accessorietà dello stesso Parte_1 rispetto a quello stipulato con gli stessi difensori da;
dunque, Persona_2
l'opposizione deve essere accolta, e il d.i. revocato. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 58/2022;
- Condanna e alla refusione delle spese di CP_1 Controparte_2 giudizio in favore di , che liquida in euro 2.540, oltre iva, spese Parte_1 generali e c.p.a. Si comunichi. Così deciso in Isernia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Elvira Puleio Il Presidente dott.ssa Martina Guenzi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Martina Guenzi - Presidente dott. Vittorio Cobianchi - Giudice dott. Elvira Puleio - Giudice relatore sentite le parti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 14 co. 4 d. lgs. n. 150/2011 nella causa civile iscritta al n. r.g. 396/2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO LUCA, Parte_1
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: compensi avvocato
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.04.2022, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2022, emesso in data 26.02.2022 dal Tribunale Ordinario di Isernia nel procedimento monitorio recante n.r.g. 93/2022 e notificato in data 21.03.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 22.945,00 oltre Iva e Cpa a titolo di parcella e € 805,08 a titolo di spese per il parere di congruità, per l'attività professionale svolta dagli avvocati e in due CP_1 CP_2 gradi di giudizio per un ricorso in materia elettorale, iscritt . 013 del Tribunale di Campobasso. Esponeva, in fatto:
- che il ricorso da lei intentato, n. R.G. 1629/2013 – avente ad oggetto la declaratoria di ineleggibilità a consigliere regionale del Molise del Sig. , è stato riunito Persona_1 insieme ad altro giudizio pendente, sempre dinanzi , con n. R.G. 1330/2013, promosso sempre dai medesimi Avv.ti e per conto del CP_1 CP_2 marito della Sig.ra Sig. Parte_1 Persona_2
- che contro tale ettat l 9.01.2014 è stato proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, recante n. R.G. 15/2014, e anche in questo caso l'appello è stato successivamente riunito ad altro giudizio, n. R.G. 16/2014 proposto sempre dal marito della signora, assistito sempre dai Persona_2 medesimi avvocati, appello anch'esso rigettato;
- che per entrambi i gradi di giudizio gli Avv.ti e hanno sempre CP_1 CP_2 intrattenuto rapporti con il Sig. Persona_2
- che era quest'ultimo ad aver osso ricorso in materia elettorale;
che successivamente gli Avvocati e per loro “strategia difensiva”, avevano CP_1 CP_2 invitato il Sig. a f p so in materia elettorale anche ad un Per_2 soggetto terzo elettore, incombenza assunta dalla moglie, Sig.ra Parte_1
In diritto, eccepiva in via preliminare la prescrizione presuntiv o, e nel merito eccepiva l'adempimento dello stesso in quanto era stata indotta a introdurre il ricorso per mera strategia difensiva, dietro l'accordo che non sarebbe aumentato l'importo totale già concordato per il giudizio “principale”; in via subordinata, l'eccessiva onerosità della parcella presentata, data la modesta attività difensiva espletata, essendo identico il contenuto dei ricorsi presentati. Si costituivano gli avvocati e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_2 CP_1 conferma del decreto ingiuntivo. La causa, poi incardinata nell'ambito del rito sommario di cui al 702 bis c.p.c. e rimessa al collegio per la trattazione, istruita con l'interrogatorio formale dell'avv. CP_1
e l'escussione testimoniale dei signori , Controparte_3 Testimone_1 giunta alla discussione all'udienza del 27.03.2025.
*** 2. Nel merito, l'opposizione è fondata, e va di conseguenza accolta. Prima dell'esame del merito del ricorso, è opportuna una premessa generale sui principi di fondo che regolano la fattispecie. Il professionista che chieda un compenso al cliente deve fornire la prova del rapporto di clientela, dimostrando rigorosamente la sussistenza del titolo, che il rapporto intercorre nei confronti del soggetto al quale richiede il pagamento, l'effettività dell'attività svolta a suo favore, la tipologia e l'entità delle prestazioni espletate (Cass.n.15930/2018, n.1673/2017, n.9254/2006). In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova tra attore e convenuto dettati dall'art.2967 c.c., è onere a carico del primo quello di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento della sua domanda, ed a carico del secondo quello di dimostrare l'inefficacia dei fatti posti dall'attore a fondamento del diritto azionato o i fatti che hanno determinato la modificazione o l'estinzione di tale diritto. Solo in caso di mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contraenti, tale fatto, specificamente allegato, che resti incontroverso, non è più bisognoso di prova, dovendo il Giudice tener conto dell'atteggiamento difensivo delle parti -salva pur sempre la facoltà di libera qualificazione degli stessi-(ex multis, Cass.n.20525/2020, n.20998/2019). Secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione in tema di incarico conferito ad un avvocato, lo schema negoziale normativo di riferimento è quello del mandato, che costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto 'contratto di patrocinio') col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (ex multis, Cass.n.8863/2021, n.18450/2014, n. 405/2000). A differenza della procura ad litem non è richiesta la forma scritta: vigendo per il mandato il principio della libertà di forma, il contratto può essere concluso anche verbalmente (ex multis, Cass.n.8863/2021, n.10454/2002). In caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e a maggior ragione stragiudiziale prestata, questi deve fornire la duplice prova del conferimento dell'incarico, nonché dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale pretende di essere pagato (Cass.n.1421/2021, n.15930/2018, n.2701/2004). L'avvocato che agisce per la liquidazione del proprio compenso deve quindi provare il contratto di patrocinio e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale;
di conseguenza, il diritto al compenso dell'avvocato matura, in caso di contestazione della controparte sull'esistenza del titolo, del conferimento dell'incarico, dello svolgimento delle prestazioni a proprio favore, esclusivamente a fronte di un contratto di patrocinio e dell'effettiva esecuzione dell'attività professionale sulla base del mandato conferito dal cliente (Cass.n.20865/2019). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto di prestazione d'opera professionale, può essere data dall'attore con ogni mezzo;
compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita (essendo infatti riservata al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Si vedano, ex multis, Cass. n.6734/2020, n.27466/2019, n.1792/2017, n.1359/2014). La giurisprudenza si è spinta a dire che, poiché l'onere di provare lo svolgimento di attività professionale di cui si chiede il compenso grava sullo stesso professionista anche, appunto, per l'attività legale, in specie se extra processuale, la parcella da questi predisposta, pur se corredata dal parere del relativo Consiglio dell'Ordine, prodotta nel giudizio eventualmente intentato dal professionista per il recupero del compenso, da sola non assume valore probatorio, ove vi siano contestazioni della controparte, ma costituisce una dichiarazione unilaterale cui può semplicemente attribuirsi, in presenza di un adeguato contesto probatorio indiziario, una presunzione di veridicità. Qualora il cliente contesti la parcella, l'avvocato è tenuto a provare non soltanto il conferimento dell'incarico, ma anche la natura e la durata del mandato e l'attività effettivamente svolta (ex multis, Cass.ord.n.11790/2019, n.15930/2018). 3. Nel caso di specie, non è contestato il conferimento dell'incarico, ma lo è la natura, la durata e l'attività effettivamente svolta, affermando la ricorrente che il proprio ricorso sarebbe stato introdotto per iniziativa dei difensori del marito nell'interesse e a Per_2 supporto di questo, e che il compenso sarebbe stato già corrisposto, in quanto rientrava fra quello già pattuito dal marito Per_2
Dunque, può alternativamente dirsi che il rapporto instaurato sia stato già soddisfatto, dal punto di vista del compenso, o che sarebbe stato a titolo gratuito perché inerente all'attività difensiva già svolta e remunerata in un giudizio gemello. In entrambi i casi, comunque, l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. non può essere accolta, poiché “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (Cassazione civile sez. II, 05/06/2023, n.15665). Tuttavia, sarebbe stato onere dei ricorrenti in via monitoria dare la prova della natura, della durata del mandato e dell'attività effettivamente svolta, nonché del contenuto del contratto di patrocinio, in particolare sotto il profilo degli accordi sul corrispettivo della prestazione. Non avendo parte ricorrente in senso sostanziale fornito prova degli accordi relativi alla remunerazione della prestazione professionale, sono state ammesse le prove richieste dal ricorrente circa la gratuità o, comunque, la non debenza di un autonomo compenso per l'attività svolta per la signora essendo accessoria rispetto a quella svolta in Parte_1 favore del marito Per_2
Ebbene, tutti i testimoni ascoltato hanno sostanzialmente confermato la tesi di parte opponente, sia relativamente all'instaurazione del ricorso come a supporto di quello già instaurato dal sia sull'adempimento della prestazione del compenso da parte Per_2 del sig. ambi i ricorsi. Per_2
Infatti, punto il teste ha affermato “ricordo, in particolare, che Testimone_2 ad un incontro nello studio di Boiano dell'Avv. questi propose al per rafforzare il CP_1 Per_2 ricorso, di partecipare al giudizio anche un cittadi tore (poi identificat )... Parte_1
“.(conf. verbale del 24.10.2024), ed il teste ha confer mi CP_3 riferirono (Papa o che era stato ritenut partecipare al giudizio anche un Per_2 cittadino elettore che era la sig.ra . Parte_1
Con riferimento agli accord ribuzione, il sig. ha riferito: “premetto che Tes_2 sono a conoscenza dei fatti oggetto del capitolo di prova che mi s i perchè ho accompagnato io il sig. dall'Avv. Aggiungo che la prima tranche del pagamento l'ho consegnato io con un Per_2 CP_1 mio assegno emesso a favore dell'Avv. o dello studio, della somma di 1.600,00 euro (poi mi furono CP_1 restituiti)...Preciso che, che io sappia, i pagamenti venivano posti in essere dal sig. anche per la Per_2 difesa operata in favore della moglie …ricordo che chiese espressamente Parte_1 Per_2 informazioni sulla spesa di questo ulteriori vi fossero, quindi, e da sostenere, l'Avv. rispose di no perchè i ricorsi erano speculari”( verbale del 24.10.2024) CP_1
stesso senso ha deposto l'avv. "svolgo la professione di avvocato…mi è stato CP_3 chiesto nell'autunno 2014 (se non erro) di unirmi al collegio difensivo relativamente ad una causa pendente in Corte d'appello di Campobasso in materia elettorale che era in fase di conclusione. In quell'occasione mi veniva detto dall'avv. che, ai fini della strategia difensiva, poteva essere più CP_1 opportuno invece dell'affinamento nella di entrambi la sostituzione ad uno di questi ed in particolare per TE ed io condivisi…in quella sede chiesi se fossero stati entrambi i colleghi soddisfatti dal punto di vista dei compensi professionali e lui rispose sì”. Dunque, dall'istruttoria espletata è emersa una sostanziale gratuità del contratto di patrocinio stipulato con la signora o comunque l'accessorietà dello stesso Parte_1 rispetto a quello stipulato con gli stessi difensori da;
dunque, Persona_2
l'opposizione deve essere accolta, e il d.i. revocato. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 58/2022;
- Condanna e alla refusione delle spese di CP_1 Controparte_2 giudizio in favore di , che liquida in euro 2.540, oltre iva, spese Parte_1 generali e c.p.a. Si comunichi. Così deciso in Isernia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Elvira Puleio Il Presidente dott.ssa Martina Guenzi