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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'ST LE, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1248/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662161681 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio
Resistente: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica emesso da Roma Capitale relativo al tributo IMU per l'anno 2016 sul terreno di sua proprietà sito nel predetto comune, in zona
Tor Santi Quattro.
La ricorrente deduceva la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la violazione dell'obbligo di allegazione di documenti su cui si fonda la pretesa del tributo, nonché la violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa azionata, poiché Roma Capitale aveva errato nel calcolo della cubatura, nella determinazione dei costi di costruzione e di urbanizzazione e non aveva tenuto conto dello stato dell'area e della crisi del settore delle costruzioni.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.
Roma Capitale si era costituita in giudizio, confutando analiticamente le censure di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte tributaria, all'udienza del 20 febbraio 2023, preso atto della richiesta della ricorrente di rinvio per adesione alla definizione delle liti pendenti, rinviava al processo a nuovo ruolo.
Il giudizio veniva nuovamente fissato e all'odierna udienza è comparsa Roma Capitale per rappresentare che la ricorrente ha versato quanto indicato nella domanda di definizione agevolata.
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Roma, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LE D'TI AS ND
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'ST LE, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1248/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662161681 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio
Resistente: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica emesso da Roma Capitale relativo al tributo IMU per l'anno 2016 sul terreno di sua proprietà sito nel predetto comune, in zona
Tor Santi Quattro.
La ricorrente deduceva la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la violazione dell'obbligo di allegazione di documenti su cui si fonda la pretesa del tributo, nonché la violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa azionata, poiché Roma Capitale aveva errato nel calcolo della cubatura, nella determinazione dei costi di costruzione e di urbanizzazione e non aveva tenuto conto dello stato dell'area e della crisi del settore delle costruzioni.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.
Roma Capitale si era costituita in giudizio, confutando analiticamente le censure di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte tributaria, all'udienza del 20 febbraio 2023, preso atto della richiesta della ricorrente di rinvio per adesione alla definizione delle liti pendenti, rinviava al processo a nuovo ruolo.
Il giudizio veniva nuovamente fissato e all'odierna udienza è comparsa Roma Capitale per rappresentare che la ricorrente ha versato quanto indicato nella domanda di definizione agevolata.
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Roma, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LE D'TI AS ND