Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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    Carenza di motivazione

    La Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta tra le parti, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

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    Violazione obbligo di allegazione documenti

    La Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta tra le parti, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

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    Violazione art. 7 Statuto del Contribuente

    La Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta tra le parti, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

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    Infondatezza pretesa tributaria

    La Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta tra le parti, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 111
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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