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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 803/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 803/23, promossa da:
C.F. , nato a [...] il 26 Parte_1 C.F._1 agosto 1977, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Daniele Vecchi, PEC ed Emanuele Grippo, PEC Email_1
presso il cui studio (“ ) è domiciliato, Email_2 Controparte_1 in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, Controparte_2
C.F. con sede in Roma, via G. B. Martini n. 3, in persona del presidente P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Paolo Palmisano, PEC e Michela Dini, PEC Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_4
Francesca Castelli, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 68
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 16 giugno 2023, ha presentato Parte_1
“ricorso in riassunzione in sede di rinvio”, conseguente a ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7647/23, del 16 marzo 2023, con cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 1267/2018, pubblicata il 4 luglio 2018,
con rinvio alla stessa Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Con tale atto ha riassunto il giudizio relativo a ricorso in Parte_1
opposizione da lui presentato avverso la delibera n. 20090/2017, adottata dalla
CONSOB il 2 agosto 2017, con la quale, all'esito delle indagini svolte dalla propria
Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato, contestatagli la commissione dell'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), “per aver egli, in possesso di una informazione, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato: - acquistato per conto proprio 4.000 azioni
PO AU utilizzando tale informazione;
- raccomandato, sulla base di essa,
l'acquisto di azioni PO AU a clienti da lui assistiti”, sono state irrogate nei suoi confronti:
- “a) sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 270.000,00, di cui: euro 120.000,00, per gli acquisti effettuati per proprio conto utilizzando l'informazione privilegiata in suo possesso;
euro 150.000,00, per aver raccomandato, sulla base dell'informazione privilegiata, l'acquisto di azioni
PO AU a clienti da lui assistiti (di cui euro 100.000,00 per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per le residue raccomandazioni);
- b) sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, per totali mesi 7, di cui: mesi 3, per gli acquisti effettuati utilizzando l'informazione privilegiata;
mesi 4, per le raccomandazioni di acquisto effettuate utilizzando l'informazione privilegiata (di cui mesi 2, per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di due mesi
2 per le residue raccomandazioni);”
- disponendo altresì, ai sensi dell'art. 187 sexies del TUF, la confisca di beni di sua pertinenza: “sino alla concorrenza del valore di 11.840,00 euro, equivalente al prodotto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate”.
La si è regolarmente costituita nel giudizio così riassunto. CP_2
Con ordinanza n. 1103/2023, in data 27 luglio 2023, questa Corte ha accolto l'istanza, formulata da di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
della delibera, ai sensi dell'art. 187 septies, comma 5, TUF, per la posizione di
Parte_1
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Ricorrente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
• In via principale: dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la delibera Consob n. 20090 del 2 agosto 2017 e tutti gli atti ad essa connessi e/o collegati e/o conseguenti, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto dichiarare estinte e/o caducate tutte le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate con la delibera Consob n. 20090 del 2 agosto
2017 nei confronti del Sig. ; Parte_1
In via subordinata:
• ridurre le sanzioni irrogate al Sig. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
Per parte Resistente:
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso, per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, GLI ELEMENTI INDIZIARI E GLI ADDEBITI MOSSI
DALLA CONSOB
Il procedimento sanzionatorio condotto dalla in ordine a ipotesi di abuso CP_2
di informazioni privilegiate da parte di si è svolto, unitariamente, Parte_1
per collegate ipotesi di violazioni del TUF, anche nei confronti di Persona_1
, e ed è stato originato da indagini
[...] Persona_2 Persona_3
esperite in correlazione ad alcune operazioni di acquisto di azioni di CP_3
ritenute anomale, in quanto effettuate in prossimità del 5 febbraio 2014, data in
[...]
cui, alle ore 7.26, venne dato l'annuncio, da parte di e Controparte_4
azionisti di dell'accordo, fino a quel momento non Controparte_5 Controparte_3
reso pubblico, per l'acquisto, da parte del fondo statunitense Haworth Inc., del 58,6% del capitale sociale di e della correlata promozione di un'offerta Controparte_3
pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la parte rimanente di detto capitale sociale.
La CONSOB, all'esito delle indagini svolte, documentate agli atti, ha ritenuto accertato che:
- in data 2 febbraio 2014, presso l'abitazione in Roma di Persona_4
si era svolto un incontro in cui
[...] Persona_4
(componente del consiglio di amministrazione di nonché Controparte_3
presidente del consiglio di amministrazione della Charme Management s.r.l., società che gestiva , all'epoca detentrice del 52,055% Controparte_4
del capitale sociale di e Controparte_3 Controparte_6
(vice-presidente del consiglio di amministrazione di nonché Controparte_3
amministratore delegato della Charme Management s.r.l.) avevano messo al corrente (presidente del consiglio di amministrazione di Controparte_7
e amministratore delegato di che deteneva Controparte_3 Controparte_5
l'8,009% del capitale sociale di e Controparte_3 Persona_1
4 (amministratore delegato di e componente il consiglio di Controparte_5
amministrazione di dello stato delle trattative e del Controparte_3
possibile accordo con Haworth Inc., illustrando termini e condizioni dell'operazione, accordo al quale, in tale occasione, aveva dato Controparte_7
il proprio assenso;
- la mattina del 3 febbraio 2014, si era recato presso la sede Persona_1
dello , , e di Controparte_8 Per_5 Per_2 Per_6
Torino, di cui era partner, e in tale occasione avrebbe avvisato gli altri partner dello studio, tra i quali (sindaco della , che Persona_2 Controparte_5
si sarebbe recato a Milano per questioni relative a Controparte_3
( non ha peraltro riconosciuto di aver incontrato quella Per_2 Per_1
mattina);
- conosceva da tempo (promotore Persona_1 Persona_3
finanziario presso Sanpaolo Invest SIM s.p.a., Gruppo Fideuram), il quale prestava consulenza finanziaria a favore di e della Controparte_7 CP_5
in tale ambito i rapporti erano tenuti da con e il 3
[...] Per_1 Per_3
febbraio 2014 vi erano stati diversi contatti telefonici tra loro;
- era un collega di in quanto entrambi Parte_1 Persona_3
lavoravano come consulenti finanziari presso la filiale di Verbania di Sanpaolo
Invest SIM S.p.A., Gruppo Fideuram), ed era anche “dipendente di Studio
Quadra s.a.s. di SQ AL & C.”, di cui era socio accomandatario lo stesso e socio accomandante la di lui moglie, (fatto, Persona_3 Parte_2
quest'ultimo, invece negato da ); Pt_1
- nei giorni immediatamente precedenti all'annuncio pubblico del 5 febbraio 2014 erano stati effettuati acquisti di azioni della da parti di: Controparte_3
o il 3 e il 4 febbraio 2014, per un controvalore di Persona_2
euro 17.980,00;
o il 4 febbraio 2014, sia direttamente, per un Persona_3
controvalore di euro 11.814,00 (su un conto intestato a lui e alla di lui
5 moglie, , sia in qualità di procuratore per conto di Parte_2 Per_7
(alla quale prestava consulenza finanziaria), per un controvalore
[...]
di euro 30.958,75;
o il 4 febbraio 2014, direttamente, per un controvalore Parte_1
di euro 9.504,80; inoltre il 3 febbraio 2014 la di lui madre, , Persona_8
e il di lui fratello, avevano a loro volta acquistato azioni CP_9
della per un controvalore rispettivamente di euro Controparte_3
5.875,25 e di euro 4.000,00, acquisti che, come da loro riferito, erano stati loro consigliati dal congiunto Parte_1
o (per un controvalore di euro 14.117,40), Controparte_10 CP_11
(per euro 10.881,00), (per euro 30.258,75), Parte_3 Pt_4
(per euro 20.273,35), (per euro
[...] Parte_5
9.558,80), (per euro 7.113,00), Parte_6 Parte_7
(per euro 2.384,00), (per euro 13.961,70), CP_12 CP_13
(per euro 19.116,00) e (per euro 6.556,68), tutti clienti Parte_8
della Sanpaolo Invest SIM s.p.a., Gruppo Fideuram, filiale di Verbania,
fra il 3 e il 4 febbraio 2014, a seguito di indicazioni fornite, secondo quanto da loro riferito, o comunque sulla base di quanto risulta probabile,
a fronte di riscontrati contatti telefonici in pari data e riferiti rapporti di conoscenza, da al marito di a Persona_3 Controparte_10
(anche conoscente di , CP_11 Persona_1 Parte_3
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , e da CP_12 CP_13 Parte_8 Parte_1
a . Parte_4
Sulla base di questi elementi la ha assunto la delibera n. 20090/2017, CP_2
irrogando a carico di le sanzioni sopra riportate, sanzionando Parte_1
altresì, per collegate violazioni del TUF, , e Persona_1 Persona_2
Persona_3
6 2. LE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO E IL LORO ESITO – IL PRINCIPIO DI DIRITTO
INDICATO DALLA SUPREMA CORTE
A seguito del ricorso in opposizione presentato da la sezione I Parte_1
di questa Corte d'Appello, con la sentenza n. 1267/2018 del 4 luglio 2018, respinte alcune eccezioni preliminari, concernenti presunte violazioni dei principi del contraddittorio e relative allo svolgimento dell'istruttoria svolta dalla nella CP_2
fase amministrativa, ad avviso del ricorrente costituenti ragioni di annullamento della delibera impugnata, ha esaminato nel merito la sussistenza degli addebiti posti alla base delle sanzioni applicate, ritenendo che gli elementi valorizzati in senso gravatorio dalla non fossero sufficienti a fondare un ragionamento presuntivo che CP_2
permettesse “di ritenere accertati i profili oggettivi degli illeciti contestati in termini di consequenzialità sufficiente, anche alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”.
Nel percorso motivazione posto alla base di detta pronuncia si indicava, fra l'altro, di ritenere che fosse rimasto "totalmente incerto se abbia Persona_1
effettivamente contattato il 3.2.2014 per renderlo partecipe Persona_3
dell'informazione privilegiata cui aveva avuto accesso il giorno prima, anche in termini limitati e comunque sufficienti per un suo utilizzo speculativo illecito", e che il passaggio dell'informazione da a e da questi a , si Per_1 Per_3 Pt_1
sarebbe dovuto “desumere dagli investimenti effettuati dagli stessi, in proprio e per i propri clienti e familiari nelle giornate del 3 e 4 febbraio, per i quali era tuttavia possibile rinvenire valide giustificazioni alternative ai contatti intercorsi tra e Per_1
, in quanto intratteneva contatti con per plurime ragioni, Per_3 Per_1 Per_3
sarebbe stato plausibile che in quei giorni, come da tali parti riferito, , in Per_1
correlazione alle gravi condizioni della d lui madre, poi effettivamente deceduta due settimane dopo, avesse contattato per avvisarlo della sua difficile Per_3
reperibilità in quella settimana, e in quel contesto al più potesse aver fatto riferimento alla circostanza che sarebbe stato impegnato per senza Controparte_3
necessariamente “vestire” quella informazione con ulteriori indicazioni, in modo da renderla privilegiata, e quindi sarebbe stato ragionevole che si fosse poi Per_3
7 confrontato con , in considerazione della loro professionalità di promotori Pt_1
finanziari, sulla situazione delle azioni di pur senza sapere Controparte_3
dell'operazione di cessione quote che stava per concludersi e dei termini della stessa.
Anche il totale degli investimenti effettuati, in sé contenuti, non era stato valutato costituire un elemento univoco che potesse essere valorizzato avverso la posizione di
, ritenendo nel complesso che gli elementi di fatto sulla cui base si fondava Pt_1
l'ipotesi accusatoria non fossero “idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare, né sotto un profilo di univocità logica né sotto un profilo di ragionevole probabilità".
Conseguentemente, in accoglimento della presentata opposizione, era stata dichiarata accertata “l'inesistenza degli illeciti amministrativi contestati da a CP_2
, era stata revocata la delibera de quo, in relazione alla pronuncia Parte_1
sanzionatoria nei confronti di e, compensate per un terzo le spese di lite, per Pt_1
il resto la era stata condannata al pagamento dei restanti due terzi delle CP_2
spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, con atto CP_2
notificato in data 4 febbraio 2019, articolando due motivi di censura:
- “falsa applicazione dell'art. 187 bis d.lgs. n. 58/1998, dell'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per essere la Corte d'Appello incorsa in errore nell'annullare la delibera ritenendo, in violazione dei principi CP_2
che regolano la formazione della prova indiziaria nella materia sanzionatoria amministrativa, che gli elementi, sulla cui base era stata ricostruita l'ipotesi accusatoria da parte dell'autorità amministrativa, non fossero idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare;
- nullità per difetto assoluto di motivazione, per non avere la sentenza impugnata argomentato in merito alle ragioni dell'annullamento della delibera, nella parte in cui era stato ritenuto responsabile dell'illecita Parte_1
raccomandazione dell'acquisto di azioni PO AU a clienti da lui seguiti in veste di promotore finanziario”.
8 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7647/2023, pubblicata il 16 marzo 2023, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la Corte d'Appello avesse
“limitato la sua indagine a una disamina, per così dire, parcellizzata degli elementi indiziari posti a base della delibera, avendoli esaminati uno ad uno per poi scartarli singolarmente, omettendo di compiere la seconda operazione necessaria ai fini di un corretto ragionamento presuntivo: la doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi isolati al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.
Il ricorso della è stato quindi ritenuto fondato dalla Suprema Corte nei CP_2
termini seguenti: per avere censurato “non già l'apprezzamento degli elementi istruttori o la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e
2729 c.c. (prerogative del giudice di merito), ma proprio i fondamentali criteri giuridici in tema di formazione della prova critica a fronte di un ampio panorama indiziario offerto dalla (le 6 telefonate intercorse il 3 febbraio tra il CP_2 Per_1
e il cioè il giorno successivo alla riunione romana;
l'ordine di acquisto di Per_3
5.000 azioni senza limite di prezzo su un conto cointestato col coniuge;
i diversi contatti telefonici avuti il 4 febbraio con tale e il successivo ordine di Persona_7
acquisto, nella stessa data, sempre per conto della e senza limiti di prezzo;
i Per_7
colloqui con , altro consulente finanziario e gli acquisti tra il 3 e il 4 Parte_1
febbraio, da parte di e suoi familiari;
l'esame dei conti correnti Parte_1
degli stessi;
i colloqui avvenuti tra il 3 e il 4 febbraio con alcuni clienti che hanno nello stesso periodo acquistato azioni PO AU senza limiti di prezzo;
la natura dei patrimoni finanziari dei clienti;
la percentuale dei profitti ricavati dall'acquisto delle azioni)”, nonché per avere la Corte d'Appello “completamente omesso di esprimersi sull'illecito di abusiva raccomandazione espressamente contestato all'incolpato”, integrante “anomalia motivazionale sotto l'aspetto materiale e grafico”.
9 3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ELEMENTI INDIZIARI AGLI ATTI
Secondo il disposto dell'art. 187 bis comma 4 TUF nella formulazione vigente all'epoca dei fatti in causa, antecedente alla novella del 2018, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma primo di tale articolo, “chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse”, “acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime”, nonché chi
“raccomanda o induce altri, sulla base di esse”, al compimento di tali operazioni.
La notizia inerente all'incontro tenutosi in Roma il 2 febbraio 2014 e alle intese e agli accordi in quell'occasione raggiunti, in ordine alla cessione di quote sociali di e alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto azioni, Controparte_3
costituiva indubbiamente un'informazione privilegiata, nel senso di cui al disposto dell'art. 187 bis TUF.
Tale punto è incontestato, come lo sono anche gli elementi di fatto accertati dalla all'esito delle indagini svolte e documentati agli atti, fra i quali il fatto che CP_2
abbia acquistato, tra il 3 e il 4 febbraio 2014, azioni di Persona_9 [...]
e abbia raccomandato analogo acquisto a clienti di Sanpaolo Invest SIM CP_3
s.p.a. da lui assistiti in qualità di promotore finanziario, fra cui la di lui madre e il di lui fratello.
Quanto, invece, è controverso è l'idoneità dell'insieme dei fatti accertati a ritenere provati, per presunzioni, quelli in ordine ai quali manca invece una prova diretta,
ovvero: che, in occasione delle comunicazioni telefoniche che è indiscusso abbiano avuto luogo in data 3 febbraio 2014, abbia rivelato la predetta informazione Per_1
privilegiata a che l'abbia poi, a sua volta, riferita a , il Per_3 Per_3 Pt_1
quale avrebbe allora posto in essere le condotte di acquisto di azioni e di raccomandazione di acquisto di azioni utilizzando tale informazione o comunque sulla base di essa.
10 La Suprema Corte, oltre a richiamare il principio di diritto relativo a una “doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi isolati al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”, ha fatto espresso riferimento a una serie di elementi indiziari emergenti dagli atti al riguardo.
La Difesa di argomenta che, anche a esaminarli Parte_1
complessivamente, tali elementi indiziari non soddisferebbero comunque i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., e sarebbero inidonei a fornire prova sufficiente che fosse in possesso di informazioni privilegiate. Pt_1
Parte ricorrente in riassunzione evidenzia, in specie, che i contatti telefonici tra e ben potevano essere stati occasionati ed essere stati incentrati Per_3 Per_1
sulle diverse questioni personali e professionali da costoro riferite agli atti, inerenti alla necessità di procedere urgentemente alla gestione del patrimonio familiare della madre di , in considerazione del peggioramento delle di lei condizioni di salute. Per_1
Nemmeno sarebbero indicativi gli acquisti di azioni effettuati e consigliati da in quei giorni, a fronte dei suoi precedenti investimenti in azioni di società Pt_1
del settore della moda e del lusso e specificamente di uno dei suoi Controparte_3
clienti, fra l'altro, avrebbe acquistato azioni di già giorni prima, il Controparte_3
28 gennaio 2014. In quel periodo tali azioni stavano registrando un andamento positivo e proprio in data 3 febbraio 2014 era stata pubblicata una ricerca di
Pambianco Strategie di Impresa s.r.l., in cui veniva sottolineata l'ottima performance del titolo PO AU nel 2013 e in quei giorni si erano anche diffusi rumours circa un accordo, che avrebbe portato in tempi brevi all'integrazione tra IA e , Per_10
entrambe clienti di PO AU.
Inoltre, l'esistenza di un rapporto di colleganza tra e non Per_3 Pt_1
sarebbe sufficiente a giustificare che, ove il primo fosse stato in possesso di tale informazione privilegiata, l'avrebbe rivelata al secondo;
semmai gli investimenti relativi al medesimo titolo azionario compiuti dai due colleghi, e , Per_3 Pt_1
in quegli stessi giorni, 3 e 4 febbraio 2014, si giustificherebbero in ragione del loro
11 ordinario rapporto lavorativo, ivi compresa la condivisione di materiale di analisi,
valutazioni e comuni strategie di investimento.
L'entità esigua degli investimenti effettuati militerebbe anch'essa a sfavore della concordanza degli elementi presuntivi raccolti dalla CONSOB, avendo Pt_1
investito in titoli PO AU solo euro 9.504,80, ottenendo una
[...]
plusvalenza, all'esito dell'O.P.A., pari ad euro 2.300,00; , CP_9 CP_14
e , a loro volta, avendo investito in dette azioni complessivamente Parte_4
euro 30.850,00, con una plusvalenza, all'esito dell'O.P.A., pari a circa euro 7.600,00;
Infine, viene notato che l'elemento soggettivo dell'illecito, aderendo a tale presunta prospettazione fattuale, avrebbe dovuto essere allora identificato nel dolo e non nella colpa, come invece ritenuto dalla con l'atto sanzionatorio. CP_2
Su tali basi, domanda, in via principale, di dichiarare nulla e/o Parte_1
annullare e/o revocare la delibera Consob n. 20090 del 2 agosto 2017 e tutti gli atti a essa connessi e/o collegati e/o conseguenti e, per l'effetto, di dichiarare estinte e/o caducate tutte le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate nei suoi confronti.
Tale motivo di opposizione non risulta fondato.
Va innanzitutto notato che, in conformità a costante indirizzo della Suprema Corte
(cfr., ad es., C. Cass., 16 ottobre 2017, n. 24310; C. Cas., 12 maggio 2020, n. 8785), la sanzione amministrativa stabilita per la condotta c.d. di “insider trading secondario” non postula un'illecita appropriazione dell'informazione, né l'accertamento di una consapevole comunicazione della stessa da parte di chi originariamente l'ha appresa, e nemmeno una piena conoscenza della sua natura da parte di chi la riceve, essendo sufficiente sia provata la sola conoscibilità della natura privilegiata dell'informazione de quo, in altri termini occorre esclusivamente che sia accertato il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione, comunque appresa e di cui è conoscibile la natura privilegiata, e l'utilizzo che di essa sia stato fatto, compiendo operazioni su strumenti finanziari.
12 Quindi, nel presente caso, per un verso non rileva se a e poi Per_1 Per_3
a , abbiano o meno scientemente riferito l'informazione relativa Per_3 Pt_1
all'avvenuta intesa con l'espresso intento di consentire al ricevente di avvalersene per effettuare favorevoli operazioni finanziarie, e nemmeno rileva accertare se Pt_1
conoscesse pienamente il carattere privilegiato dell'informazione, in quel momento, ovvero se egli abbia agito con dolo sul punto, essendo sufficiente che egli potesse conoscere questo “in base a ordinaria diligenza”, e appunto in questo senso, correttamente, l'illecito amministrativo gli è stato imputato a titolo di colpa: la sua professionalità, quale promotore finanziario, lo rendeva al riguardo agevolmente in grado di conoscere che si trattava di un'informazione ancora non pubblica, dalla cui successiva diffusione sarebbe derivato un aumento del valore delle azioni di
[...]
CP_3
Una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti conduce poi a ritenere provato, per presunzioni, che abbia avuto conoscenza dell'informazione da Per_3
e che , a sua volta, ne abbia avuto notizia da Per_1 Pt_1 Per_3
La mattina del 3 febbraio 2014 si sono succedute diverse telefonate tra e Per_1
la prima, alle ore 8.20, da un'utenza intestata allo Per_3 Controparte_8
di a un'utenza nella disponibilità di troppo breve perché
[...] Per_1 Per_3
vi sia stato un dialogo;
la seconda alle ore 9.07, da un'utenza mobile nella disponibilità di , anch'essa molto breve, ma subito dopo, alle ore 9.08, sempre da a Per_1 Per_1
una di oltre due minuti;
più tardi, alle ore 11.03, alle 11.27 e alle 11.41, tre Per_3
chiamate da a , di una durata rispettivamente di 1 minuto e 35 Per_3 Per_1
secondi, 50 secondi e 26 secondi.
, sentito nel corso dell'istruttoria dinanzi alla in data 4 settembre Per_1 CP_2
2015, ha riferito di conoscere da molto tempo, poiché lui seguiva come Per_3
consulente la posizione di e provvedeva mensilmente a trasmettere un Controparte_5
report sull'andamento degli investimenti di quella società, inoltre seguiva anche la posizione personale di , precisando di sentire mediamente Controparte_7 Per_3
una volta ogni quindici giorni: il che rende già più che probabile che abbia Per_1
13 informato il 3 febbraio 2014, di una prossima operazione che riguardava Per_3
proprio la ha poi riferito, in prima battuta, di non ricordare di Controparte_5 Per_1
aver sentito la mattina del 3 febbraio, per solo poi aggiungere che “c'è un Per_3
fattore abbastanza personale, ma forse rilevante – perché non riesco a ricordare con precisione – che io sentii in quei giorni , perché lui seguiva i conti Persona_3
di mia madre, e mia madre era in coma, infatti mancò poi il 17, giorno del mio compleanno”. Questo senza in alcun modo precisare che cosa tale circostanza potesse avere implicato: in ipotesi, ove avesse avuto una procura a operare sui conti materni,
un ordine di disinvestimento o altro. Il che è anomalo, se effettivamente fosse stata da lui impartita un'indicazione in tal senso, proprio quel giorno, l'avrebbe dovuto ricordare, anche ove avesse preferito, per qualche ragione, non specificarne i dettagli.
Nelle sue difese scritte presentate alla ha più specificamente CP_2 Per_3
ricostruito l'asserita ragione delle telefonate di quel giorno, individuandola nella
“necessità di procedere urgentemente con la gestione del patrimonio familiare della madre alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra ”, Per_11
senza però indicare se e cosa sia poi stato eventualmente effettivamente disposto per gestire quel frangente. Risulta, d'altronde, che il patrimonio della signora era investito in polizze assicurative che avevano quale beneficiario il figlio: polizze, quindi, che non sarebbero state da comprendersi nell'asse ereditario, dal che deriva che non vi era alcuna necessità o urgenza, nemmeno possibilità di modificare o provvedere qualcosa al riguardo. Si tratta, di conseguenza, di una spiegazione non credibile, che appare da ricondursi al tentativo di occultare l'effettivo oggetto delle conversazioni telefoniche di quel giorno: è ben possibile che, in quelle telefonate, i due abbiano parlato anche delle condizioni della madre di , ma non solo di questo, sicuramente è trapelata Per_1
quantomeno l'informazione, che stesso, fra l'altro, ha riferito di aver Per_1
comunicato quella mattina anche ai componenti del suo studio professionale, che doveva recarsi a Milano per le vicende e le novità relative a ma è Controparte_3
ancor più probabile che, proprio per il ruolo di di consulente della Per_3 CP_5
gli siano stati espressamente riferiti i dettagli dell'intervenuto accordo.
[...]
14 Qui comunque non rileva, come detto, quale fosse l'intenzione di , ma può Per_1
senz'altro ritenersi provato che, in quell'occasione, egli abbia quantomeno usato parole che hanno consentito a di comprendere gli accordi raggiunti in ordine Per_3
a .. Può altresì ritenersi provato che tale informazione, nei suoi Controparte_3
termini essenziali, subito dopo sia poi stata appresa, quello stesso giorno, anche da
. Anche al riguardo, quali siano state le modalità con cui questo è avvenuto e Pt_1
quali fossero le intenzioni di nel rendergliela nota non è qui rilevante, Per_3
essendo sufficiente ritenere accertato che ne sia giunto a conoscenza. Pt_1
Tale prova, per presunzioni, deriva in specie dal fatto che, subito dopo le predette comunicazioni telefoniche fra e hanno avuto inizio investimenti Per_1 Per_3
diretti e raccomandazioni di investimento in azioni di sia da parte Controparte_3
di che da parte di . Per_3 Pt_1
Per quanto riguarda risulta che: Per_3
- alle ore 12.04, ovvero venti minuti dopo l'ultima telefonata fra e Per_1
ha chiamato da cui è stato ricontattato alle Per_3 Per_3 CP_11
12.11, la telefonata è durata oltre 2 minuti e 5 secondi, altra chiamata vi è stata alle 13.43, di quasi 10 minuti. Il giorno dopo ha effettuato un acquisto di CP_11
4500 azioni senza limite di prezzo, in concomitanza con la Controparte_3
vendita di obbligazioni Mediobanca per un valore equivalente;
- alle 15.40 ha chiamato un'utenza intestata alla società di Per_3 CP_15
cui erano soci e , tra loro coniugi e alle Controparte_10 Parte_4
16.50 è stato inserito un ordine di acquisto, da parte di , di Controparte_10
6.000 azioni prima indicando un limite di prezzo, poi Controparte_3
revocandolo e inserendo lo stesso ordine senza limiti di prezzo;
- il giorno dopo, 4 febbraio 2014, risultano contatti telefonici fra e i Per_3
suoi clienti e : immediatamente dopo tali Parte_6 CP_12
telefonate risulta avere acquistato 3000 azioni PO AU, senza Parte_6
limiti di prezzo, prima 3.000, poi altre 2.800 azioni PO AU, CP_12
senza limite di prezzo;
15 - sempre il 4 febbraio 2014 risultano altri acquisti di azioni di , CP_3
sempre effettuati “senza limiti di prezzo”, da parte di altre persone che si avvalevano della consulenza finanziaria di per Per_3 Parte_3
12.500 azioni, 4.000 azioni, 1.000 Parte_5 Parte_7
azioni, 8.000 azioni, 2.700 azioni. CP_13 Parte_8
Per quanto riguarda, più specificamente, , dagli atti emerge che: Pt_1
- il 3 febbraio 2014 sua made, , ha inserito un ordine d'acquisto, senza CP_14
limite di prezzo, di 2.000 azioni PO AU, a valere su un conto intestato a lei e al marito, e, in risposta alla richiesta di informazioni da Parte_9
parte di ha riferito che l'operazione le era stata consigliata dal figlio, CP_2
Pt_1
- sempre il 3 febbraio 2014, suo fratello, , ha conferito un ordine CP_9
d'acquisto di 2500 azioni PO AU, senza limite di prezzo, a valere su un conto cointestato con riferendo, nel corso delle informazioni Parte_1
rese su quell'operazione, che l'acquisto era conseguito a consiglio del fratello;
- il 4 febbraio 2014 ha direttamente acquistato 4.000 azioni PO Pt_1
AU, senza limite di prezzo;
- quello stesso giorno un suo cliente, , su suo consiglio, ha a sua Parte_4
volta acquistato 4.000 azioni PO AU, senza limite di prezzo.
Va notato che tanto i familiari di che non sono risultati Pt_1 Parte_4
persone che usualmente effettuavano investimenti in azioni, tantomeno in settori come quello di sul conto intestato a e Controparte_3 CP_14 Parte_9
l'unica operazione, diversa dall'investimento in fondi comuni, compiuta nei mesi precedenti è stato questo acquisto di azioni PO AU e gli unici altri titoli azionari in portafoglio erano rappresentati da una modesta quantità di azioni Enel;
sul conto corrente cointestato a questo è risultato essere l'unico titolo azionario CP_9
acquistato negli ultimi mesi ed era anche l'unico strumento finanziario, diverso da quote di fondi comuni d'investimento; per si è trattato dell'unico Parte_4
acquisto di titoli compiuto da mesi, il resto degli investimenti in portafoglio erano
16 quote di fondi comuni di investimento ed obbligazioni emesse da Banca IMI.
sentito nel corso dell'istruttoria ha inoltre dichiarato di essere Pt_4 CP_2
stato consigliato da , che aveva fatto “riferimento ad alcune notizie, che non Pt_1
ricordo”, aggiungendo essere stata quella, probabilmente, l'unica volta in cui gli aveva dato un consiglio relativo ad uno specifico titolo, visto che generalmente i consigli riguardavano più generalmente un determinato settore.
ha sostenuto, a propria difesa, che tali indicazioni di investimento in Pt_1
azioni di non sarebbero derivate dalla conoscenza Controparte_3
dell'informazione privilegiata de quo, che ha escluso avere appreso da il 3 Per_3
febbraio 2014, indicando, per un verso, in generale, che la sua professione di promotore finanziario implicava regolari consigli ai propri clienti, che negli ultimi mesi aveva in particolare focalizzato la sua attenzione sul settore della moda e del lusso (il che emergerebbe dal suo tentativo di adesione, nel dicembre 2013, a un'offerta pubblica di vendita di azioni di NC s.p.a., anche se tale collocamento non andò poi a buon fine), rilevando un trend particolarmente positivo del titolo
PO AU;
per altro verso, nello specifico, che proprio il 3 febbraio 2013 era stata pubblicata una ricerca di Pambianco Strategie di Impresa s.r.l. che evidenziava l'ottimo posizionamento del titolo PO AU e la sua performance positiva nel
2013, che in quei giorni vi sarebbero stati significativi incrementi di volumi di scambio di tale titolo a seguito della pubblica diffusione di “rumors” inerenti l'integrazione fra le compagnie aeree IA ed Eitihad, clienti di Aggiunge, Controparte_3
inoltre: che uno dei suoi clienti, aveva già acquistato 2000 azioni Persona_12
PO AU in data antecedente, il 28 gennaio 2013, ed anche e CP_14 CP_9
avrebbero negoziato, “in passato”, il titolo PO AU;
che
[...] Parte_4
, differentemente da quanto da questi dichiarato, già aveva effettuato un
[...]
acquisto di titoli su consiglio di , nel 2013, titoli di Intesa Sanpaolo;
che non Pt_1
sarebbe credibile che egli si fosse esposto al rischio di pesanti sanzioni, per realizzare un utile di modesta entità.
17 Nessuna di tali argomentazioni scalfisce la predetta sussistenza di indizi gravi,
precisi e concordanti in senso contrario.
La circostanza che il titolo PO AU si fosse fortemente apprezzato nei mesi precedenti poteva condurre anche a valutazioni di segno opposto, ovvero indurre a ritenere che quel titolo potesse non avere più margini significativi di crescita, il che semmai rende anomalo l'aver effettuato e consigliato ordini di acquisto impartiti senza limiti di prezzo, a meno che in quello specifico momento vi fossero, appunto, degli elementi nuovi, che portassero a ritenere fondate ulteriori prospettive di crescita per la società e per il titolo.
La ricerca di Pambianco Strategie di Impresa s.r.l., pubblicata il 3 febbraio 2014 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, descriveva l'andamento di diversi titoli del settore, menzionando svariate società, come LL CU, AG, TT,
NC, ed anche PO AU, indicando le buone performance ottenute da quel titolo nel 2013, non altro: nessuna notizia atta a giustificare l'opportunità di immediati acquisti di azioni in quei giorni.
Quanto ai rumors relativi a un'integrazione tra IA e , non vi è prova che Per_10
fossero emersi il 3 febbraio o nei giorni precedenti, né gli stessi potevano avere un'incidenza diretta sulle azioni di di cui IA e erano Controparte_3 Per_10
clienti, tuttavia una loro integrazione non poteva dirsi comportare un automatico rilevante aumento delle commesse.
L'aver avanzato offerta di acquisto di azioni del diverso titolo NC s.p.a., due mesi prima, non può ritenersi comprovare un particolare interesse di per il Pt_1
settore moda e lusso.
Non è provato che il suo cliente avesse effettuato un precedente Persona_12
acquisto di azioni a seguito di consiglio fornitogli da . Controparte_3 Pt_1
Non vi è prova di precedenti acquisti del titolo PO AU da parte dei familiari di . Pt_1
Che , cliente di Intesa Sanpaolo, avesse in passato acquistato titoli Parte_4
emessi da tale istituto bancario non smentisce le affermazioni di questi che era la
18 prima volta che gli consigliava uno specifico, e molto più rischioso, Pt_1
acquisto di azioni di una data società in un settore del tutto diverso.
L'aver effettuato investimenti relativamente esigui, da parte sua e dei suoi familiari, che comunque hanno comportato, in pochi giorni, plusvalenze percentuali anche di oltre il 20%, può essere derivato da corrispondenza alle liquidità per loro immediatamente disponibili, oltre che dalla considerazione che un investimento in quantità contenute poteva avere maggiori possibilità di passare inosservato.
Nel complesso, si ritiene che solo l'aver avuto conoscenza dell'informazione privilegiata oggetto di causa giustifichi gli acquisti di azioni e le raccomandazioni di acquisto effettuate da proprio il 3 e 4 febbraio 2014, immediatamente prima Pt_1
che, il 5 febbraio, tale informazione divenisse pubblica.
Deve pertanto, conclusivamente, ritenersi correttamente accertata la responsabilità
di in ordine agli illeciti a lui addebitati. Pt_1
4. RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Con la delibera n. 20090/2017 adottata dalla il 2 agosto 2017, a CP_2
sono state irrogate: Pt_1
- a) sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 270.000,00, di cui:
euro 120.000,00, per gli acquisti effettuati per proprio conto utilizzando l'informazione privilegiata in suo possesso;
euro 150.000,00, per aver raccomandato, sulla base dell'informazione privilegiata, l'acquisto di azioni
PO AU a clienti da lui assistiti (di cui euro 100.000,00 per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per le residue raccomandazioni);
- b) sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, per totali mesi 7, di cui: mesi 3, per gli acquisti effettuati utilizzando l'informazione privilegiata;
mesi 4, per le raccomandazioni di acquisto effettuate utilizzando l'informazione privilegiata (di cui mesi 2, per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di due mesi
19 per le residue raccomandazioni);”
- disponendo altresì, ai sensi dell'art. 187 sexies del TUF, la confisca di beni di sua pertinenza: “sino alla concorrenza del valore di 11.840,00 euro, equivalente al prodotto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate”.
La nel computare le sanzioni amministrative pecuniarie, aveva valutato i CP_2
fatti come di limitata gravità, partendo per questo da quelli che erano, allora, gli assoluti minimi edittali della sanzione prevista, aumentati del 20% in relazione all'addebito di acquisto di azioni per conto proprio, a fronte dell'attività professionale svolta da , ed operando cumulo giuridico, a partire da una sanzione uguale ai Pt_1
minimi edittali, per gli addebiti di raccomandazioni di acquisto di azioni.
domanda, in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità della delibera Pt_1
CONSOB nella parte relativa all'entità della sanzione pecuniaria e all'ammontare della confisca disposta.
Per un verso, parte ricorrente in riassunzione sostiene che la CP_2
applicandolo solo agli addebiti di raccomandazioni di acquisto di azioni e non anche a quello di acquisto diretto di azioni, avrebbe così erroneamente applicato l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni.
Tale rilievo non è condivisibile.
Il disposto dell'art. 8 della l. n. 689/81, al suo secondo comma, allarga l'ambito di applicabilità del principio del cumulo giuridico anche all'ipotesi di “più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative”, ma esclusivamente in ordine al caso di
“violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”, non in relazione ad altre materie, per le quali è applicabile limitatamente ai casi di chi “con un'azione od omissione viola diverse disposizioni”, o di chi “commette più violazioni della stessa disposizione”.
Nel presente caso si tratta di violazioni di disposizioni fra loro distinte, previste rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera c) del primo comma dell'art. 187 bis del
20 TUF, poste in essere non con un'unica azione, ma con più azioni, seppur esecutive di un medesimo disegno e commesse a breve distanza di tempo fra loro.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto applicabile il cumulo giuridico per le plurime violazioni della lettera c) dell'art. 187 bis del TUF, escludendo invece la sua applicabilità anche rispetto alla violazione di cui alla lettera a).
Per altro verso, indica che, per effetto della sopravvenuta sentenza della Pt_1
Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste” per l'illecito oggetto di causa, le sanzioni comminategli devono essere rideterminate.
Questa domanda è fondata e merita accoglimento.
Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'applicabilità del principio della lex mitior anche nel sistema dell'illecito amministrativo, i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata risultano compresi tra euro 20.000,00 ed euro 3.000.000,00, “dequintuplicati” rispetto a quelli considerati al momento dell'assunzione della delibera impugnata, ovvero riportati a quelli vigenti sino all'entrata in vigore della l. n. 262/2005 che li aveva
“quintuplicati”.
pur preso atto di questo, sostiene che la sanzione irrogata comunque non CP_2
dovrebbe essere diminuita, risultando compresa entro tali limiti edittali e non dovendosi considerare dovuta, da parte della Corte, una modifica proporzionale rispetto ai limiti previgenti.
Va senz'altro effettuata una nuova complessiva valutazione, commisurando la sanzione, sulla base dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, alla gravità della violazione, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche.
Peraltro, tale valutazione conduce a esiti non dissimili da quelli raggiunti dalla stessa
Autorità amministrativa come esposti nella delibera impugnata, ovvero nel senso di doversi ritenere una limitata gravità degli illeciti commessi.
21 Per quanto riguarda la violazione del disposto della lettera a) del primo comma dell'art. 187 bis del TUF, tenuto conto, da un lato, del limitato valore economico delle azioni acquistate, della situazione in cui ha avuto conoscenza Pt_1
dell'informazione privilegiata di cui ha abusato, per altro verso della sua qualifica professionale, di consulente finanziario, pienamente consapevole delle normative vigenti, si ritiene congrua una sanzione di poco superiore al minimo edittale, pari a euro 24.000,00.
In ordine alle violazioni del disposto della lettera c) del primo comma dell'art. 187 bis del TUF, ritenuta più grave la condotta relativa alla raccomandazione di acquisto rivolta a , per il maggior numero di azioni acquistate, si ritiene Parte_4
congrua una sanzione contenuta nell'assoluto minimo edittale, pari a euro 20.000,00, aumentata di euro 4.000,00 per la condotta di raccomandazione di acquisto fornita a e di euro 2.000,00 per quella fornita a . CP_9 CP_14
Complessivamente la sanzione pecuniaria deve quindi essere rideterminata in euro
50.000,00.
Non risulta essere stata avanzata domanda di rideterminazione della sanzione interdittiva.
La statuizione relativa alla confisca dell'importo di euro 11.840,00 risulta superata dall'annullamento in parte qua, in sede di autotutela, da parte della della CP_2
delibera oggetto di opposizione. Tale annullamento, intervenuto in corso di causa con la delibera n. 22725 del 1° giugno 2023, ha infatti ridotto l'importo oggetto di confisca al solo profitto, pari a euro 2.335,20, e non più al prodotto dell'illecito, in conformità alla declaratoria d'illegittimità dell'art. 187 sexies T.U.F. pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019.
5. SPESE DEL GIUDIZIO
ROVEDA è risultato soccombente quanto alla sussistenza degli illeciti a lui addebitati. La riduzione della sanzione pecuniaria è avvenuta in conseguenza dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, peraltro nel presente
22 giudizio vi è stato contrasto tra le parti in merito all'entità della sanzione da applicarsi, avendo la insistito nel richiedere la conferma della sanzione originariamente CP_2
comminata, domanda che non è stata accolta.
A fronte di tali considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione delle spese, relativamente a tutte le fasi del giudizio, ma nella sola misura di un terzo, dovendosi per il resto condannare al pagamento Parte_1
a controparte delle spese di lite, essendo egli da ritenersi soccombente in maggior misura.
va quindi condannato al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
dei restanti due terzi delle spese del primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano, in conformità
ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da individuarsi tenendosi conto del decisum, ovvero del rideterminato ammontare della sanzione, e quindi rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti: in ordine al primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello:
- per la fase di studio euro 2.100,00
- per la fase introduttiva euro 1.500,00
- per la fase di trattazione euro 1.600,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 7.200,00
Spese compensate per 1/3 euro 2.400,00
Totale spese a carico euro 4.800,00
in ordine al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione:
- per la fase di studio euro 2.200,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
23 - per la fase decisoria euro 1.200,00
Totale: euro 5.400,00
Spese compensate per 1/3 euro 1.800,00
Totale spese a carico euro 3.600,00
in ordine al presente giudizio di rinvio:
- per la fase di studio euro 2.100,00
- per la fase introduttiva euro 1.500,00
- per la fase di trattazione euro 1.600,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 7.200,00
Spese compensate per 1/3 euro 2.400,00
Totale spese a carico euro 4.800,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 187 septies, settimo comma, T.U.F., copia della presente sentenza va trasmessa alla CONSOB a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In parziale accoglimento dell'opposizione presentata da avverso Parte_1
la delibera CONSOB n. 20090 del 2 agosto 2017, ridetermina l'entità della sanzione pecuniaria comminata a in Parte_1
euro 50.000,00;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite in misura di un terzo e condanna a rifondere alla i residui due terzi, liquidati, quanto al Parte_1 CP_2
primo giudizio avanti alla Corte d'Appello, in euro 4.800,00, quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.600,00, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 4.800,00,
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare alla CONSOB copia della presente sentenza,
24 ai sensi del disposto dell'art. 187 septies, settimo comma, T.U.F..
Così deciso il 20 novembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 803/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 803/23, promossa da:
C.F. , nato a [...] il 26 Parte_1 C.F._1 agosto 1977, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Daniele Vecchi, PEC ed Emanuele Grippo, PEC Email_1
presso il cui studio (“ ) è domiciliato, Email_2 Controparte_1 in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, Controparte_2
C.F. con sede in Roma, via G. B. Martini n. 3, in persona del presidente P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Paolo Palmisano, PEC e Michela Dini, PEC Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_4
Francesca Castelli, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 68
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 16 giugno 2023, ha presentato Parte_1
“ricorso in riassunzione in sede di rinvio”, conseguente a ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7647/23, del 16 marzo 2023, con cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 1267/2018, pubblicata il 4 luglio 2018,
con rinvio alla stessa Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Con tale atto ha riassunto il giudizio relativo a ricorso in Parte_1
opposizione da lui presentato avverso la delibera n. 20090/2017, adottata dalla
CONSOB il 2 agosto 2017, con la quale, all'esito delle indagini svolte dalla propria
Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato, contestatagli la commissione dell'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), “per aver egli, in possesso di una informazione, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato: - acquistato per conto proprio 4.000 azioni
PO AU utilizzando tale informazione;
- raccomandato, sulla base di essa,
l'acquisto di azioni PO AU a clienti da lui assistiti”, sono state irrogate nei suoi confronti:
- “a) sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 270.000,00, di cui: euro 120.000,00, per gli acquisti effettuati per proprio conto utilizzando l'informazione privilegiata in suo possesso;
euro 150.000,00, per aver raccomandato, sulla base dell'informazione privilegiata, l'acquisto di azioni
PO AU a clienti da lui assistiti (di cui euro 100.000,00 per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per le residue raccomandazioni);
- b) sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, per totali mesi 7, di cui: mesi 3, per gli acquisti effettuati utilizzando l'informazione privilegiata;
mesi 4, per le raccomandazioni di acquisto effettuate utilizzando l'informazione privilegiata (di cui mesi 2, per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di due mesi
2 per le residue raccomandazioni);”
- disponendo altresì, ai sensi dell'art. 187 sexies del TUF, la confisca di beni di sua pertinenza: “sino alla concorrenza del valore di 11.840,00 euro, equivalente al prodotto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate”.
La si è regolarmente costituita nel giudizio così riassunto. CP_2
Con ordinanza n. 1103/2023, in data 27 luglio 2023, questa Corte ha accolto l'istanza, formulata da di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
della delibera, ai sensi dell'art. 187 septies, comma 5, TUF, per la posizione di
Parte_1
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Ricorrente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
• In via principale: dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la delibera Consob n. 20090 del 2 agosto 2017 e tutti gli atti ad essa connessi e/o collegati e/o conseguenti, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto dichiarare estinte e/o caducate tutte le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate con la delibera Consob n. 20090 del 2 agosto
2017 nei confronti del Sig. ; Parte_1
In via subordinata:
• ridurre le sanzioni irrogate al Sig. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
Per parte Resistente:
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso, per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, GLI ELEMENTI INDIZIARI E GLI ADDEBITI MOSSI
DALLA CONSOB
Il procedimento sanzionatorio condotto dalla in ordine a ipotesi di abuso CP_2
di informazioni privilegiate da parte di si è svolto, unitariamente, Parte_1
per collegate ipotesi di violazioni del TUF, anche nei confronti di Persona_1
, e ed è stato originato da indagini
[...] Persona_2 Persona_3
esperite in correlazione ad alcune operazioni di acquisto di azioni di CP_3
ritenute anomale, in quanto effettuate in prossimità del 5 febbraio 2014, data in
[...]
cui, alle ore 7.26, venne dato l'annuncio, da parte di e Controparte_4
azionisti di dell'accordo, fino a quel momento non Controparte_5 Controparte_3
reso pubblico, per l'acquisto, da parte del fondo statunitense Haworth Inc., del 58,6% del capitale sociale di e della correlata promozione di un'offerta Controparte_3
pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la parte rimanente di detto capitale sociale.
La CONSOB, all'esito delle indagini svolte, documentate agli atti, ha ritenuto accertato che:
- in data 2 febbraio 2014, presso l'abitazione in Roma di Persona_4
si era svolto un incontro in cui
[...] Persona_4
(componente del consiglio di amministrazione di nonché Controparte_3
presidente del consiglio di amministrazione della Charme Management s.r.l., società che gestiva , all'epoca detentrice del 52,055% Controparte_4
del capitale sociale di e Controparte_3 Controparte_6
(vice-presidente del consiglio di amministrazione di nonché Controparte_3
amministratore delegato della Charme Management s.r.l.) avevano messo al corrente (presidente del consiglio di amministrazione di Controparte_7
e amministratore delegato di che deteneva Controparte_3 Controparte_5
l'8,009% del capitale sociale di e Controparte_3 Persona_1
4 (amministratore delegato di e componente il consiglio di Controparte_5
amministrazione di dello stato delle trattative e del Controparte_3
possibile accordo con Haworth Inc., illustrando termini e condizioni dell'operazione, accordo al quale, in tale occasione, aveva dato Controparte_7
il proprio assenso;
- la mattina del 3 febbraio 2014, si era recato presso la sede Persona_1
dello , , e di Controparte_8 Per_5 Per_2 Per_6
Torino, di cui era partner, e in tale occasione avrebbe avvisato gli altri partner dello studio, tra i quali (sindaco della , che Persona_2 Controparte_5
si sarebbe recato a Milano per questioni relative a Controparte_3
( non ha peraltro riconosciuto di aver incontrato quella Per_2 Per_1
mattina);
- conosceva da tempo (promotore Persona_1 Persona_3
finanziario presso Sanpaolo Invest SIM s.p.a., Gruppo Fideuram), il quale prestava consulenza finanziaria a favore di e della Controparte_7 CP_5
in tale ambito i rapporti erano tenuti da con e il 3
[...] Per_1 Per_3
febbraio 2014 vi erano stati diversi contatti telefonici tra loro;
- era un collega di in quanto entrambi Parte_1 Persona_3
lavoravano come consulenti finanziari presso la filiale di Verbania di Sanpaolo
Invest SIM S.p.A., Gruppo Fideuram), ed era anche “dipendente di Studio
Quadra s.a.s. di SQ AL & C.”, di cui era socio accomandatario lo stesso e socio accomandante la di lui moglie, (fatto, Persona_3 Parte_2
quest'ultimo, invece negato da ); Pt_1
- nei giorni immediatamente precedenti all'annuncio pubblico del 5 febbraio 2014 erano stati effettuati acquisti di azioni della da parti di: Controparte_3
o il 3 e il 4 febbraio 2014, per un controvalore di Persona_2
euro 17.980,00;
o il 4 febbraio 2014, sia direttamente, per un Persona_3
controvalore di euro 11.814,00 (su un conto intestato a lui e alla di lui
5 moglie, , sia in qualità di procuratore per conto di Parte_2 Per_7
(alla quale prestava consulenza finanziaria), per un controvalore
[...]
di euro 30.958,75;
o il 4 febbraio 2014, direttamente, per un controvalore Parte_1
di euro 9.504,80; inoltre il 3 febbraio 2014 la di lui madre, , Persona_8
e il di lui fratello, avevano a loro volta acquistato azioni CP_9
della per un controvalore rispettivamente di euro Controparte_3
5.875,25 e di euro 4.000,00, acquisti che, come da loro riferito, erano stati loro consigliati dal congiunto Parte_1
o (per un controvalore di euro 14.117,40), Controparte_10 CP_11
(per euro 10.881,00), (per euro 30.258,75), Parte_3 Pt_4
(per euro 20.273,35), (per euro
[...] Parte_5
9.558,80), (per euro 7.113,00), Parte_6 Parte_7
(per euro 2.384,00), (per euro 13.961,70), CP_12 CP_13
(per euro 19.116,00) e (per euro 6.556,68), tutti clienti Parte_8
della Sanpaolo Invest SIM s.p.a., Gruppo Fideuram, filiale di Verbania,
fra il 3 e il 4 febbraio 2014, a seguito di indicazioni fornite, secondo quanto da loro riferito, o comunque sulla base di quanto risulta probabile,
a fronte di riscontrati contatti telefonici in pari data e riferiti rapporti di conoscenza, da al marito di a Persona_3 Controparte_10
(anche conoscente di , CP_11 Persona_1 Parte_3
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , e da CP_12 CP_13 Parte_8 Parte_1
a . Parte_4
Sulla base di questi elementi la ha assunto la delibera n. 20090/2017, CP_2
irrogando a carico di le sanzioni sopra riportate, sanzionando Parte_1
altresì, per collegate violazioni del TUF, , e Persona_1 Persona_2
Persona_3
6 2. LE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO E IL LORO ESITO – IL PRINCIPIO DI DIRITTO
INDICATO DALLA SUPREMA CORTE
A seguito del ricorso in opposizione presentato da la sezione I Parte_1
di questa Corte d'Appello, con la sentenza n. 1267/2018 del 4 luglio 2018, respinte alcune eccezioni preliminari, concernenti presunte violazioni dei principi del contraddittorio e relative allo svolgimento dell'istruttoria svolta dalla nella CP_2
fase amministrativa, ad avviso del ricorrente costituenti ragioni di annullamento della delibera impugnata, ha esaminato nel merito la sussistenza degli addebiti posti alla base delle sanzioni applicate, ritenendo che gli elementi valorizzati in senso gravatorio dalla non fossero sufficienti a fondare un ragionamento presuntivo che CP_2
permettesse “di ritenere accertati i profili oggettivi degli illeciti contestati in termini di consequenzialità sufficiente, anche alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”.
Nel percorso motivazione posto alla base di detta pronuncia si indicava, fra l'altro, di ritenere che fosse rimasto "totalmente incerto se abbia Persona_1
effettivamente contattato il 3.2.2014 per renderlo partecipe Persona_3
dell'informazione privilegiata cui aveva avuto accesso il giorno prima, anche in termini limitati e comunque sufficienti per un suo utilizzo speculativo illecito", e che il passaggio dell'informazione da a e da questi a , si Per_1 Per_3 Pt_1
sarebbe dovuto “desumere dagli investimenti effettuati dagli stessi, in proprio e per i propri clienti e familiari nelle giornate del 3 e 4 febbraio, per i quali era tuttavia possibile rinvenire valide giustificazioni alternative ai contatti intercorsi tra e Per_1
, in quanto intratteneva contatti con per plurime ragioni, Per_3 Per_1 Per_3
sarebbe stato plausibile che in quei giorni, come da tali parti riferito, , in Per_1
correlazione alle gravi condizioni della d lui madre, poi effettivamente deceduta due settimane dopo, avesse contattato per avvisarlo della sua difficile Per_3
reperibilità in quella settimana, e in quel contesto al più potesse aver fatto riferimento alla circostanza che sarebbe stato impegnato per senza Controparte_3
necessariamente “vestire” quella informazione con ulteriori indicazioni, in modo da renderla privilegiata, e quindi sarebbe stato ragionevole che si fosse poi Per_3
7 confrontato con , in considerazione della loro professionalità di promotori Pt_1
finanziari, sulla situazione delle azioni di pur senza sapere Controparte_3
dell'operazione di cessione quote che stava per concludersi e dei termini della stessa.
Anche il totale degli investimenti effettuati, in sé contenuti, non era stato valutato costituire un elemento univoco che potesse essere valorizzato avverso la posizione di
, ritenendo nel complesso che gli elementi di fatto sulla cui base si fondava Pt_1
l'ipotesi accusatoria non fossero “idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare, né sotto un profilo di univocità logica né sotto un profilo di ragionevole probabilità".
Conseguentemente, in accoglimento della presentata opposizione, era stata dichiarata accertata “l'inesistenza degli illeciti amministrativi contestati da a CP_2
, era stata revocata la delibera de quo, in relazione alla pronuncia Parte_1
sanzionatoria nei confronti di e, compensate per un terzo le spese di lite, per Pt_1
il resto la era stata condannata al pagamento dei restanti due terzi delle CP_2
spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, con atto CP_2
notificato in data 4 febbraio 2019, articolando due motivi di censura:
- “falsa applicazione dell'art. 187 bis d.lgs. n. 58/1998, dell'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per essere la Corte d'Appello incorsa in errore nell'annullare la delibera ritenendo, in violazione dei principi CP_2
che regolano la formazione della prova indiziaria nella materia sanzionatoria amministrativa, che gli elementi, sulla cui base era stata ricostruita l'ipotesi accusatoria da parte dell'autorità amministrativa, non fossero idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare;
- nullità per difetto assoluto di motivazione, per non avere la sentenza impugnata argomentato in merito alle ragioni dell'annullamento della delibera, nella parte in cui era stato ritenuto responsabile dell'illecita Parte_1
raccomandazione dell'acquisto di azioni PO AU a clienti da lui seguiti in veste di promotore finanziario”.
8 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7647/2023, pubblicata il 16 marzo 2023, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la Corte d'Appello avesse
“limitato la sua indagine a una disamina, per così dire, parcellizzata degli elementi indiziari posti a base della delibera, avendoli esaminati uno ad uno per poi scartarli singolarmente, omettendo di compiere la seconda operazione necessaria ai fini di un corretto ragionamento presuntivo: la doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi isolati al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.
Il ricorso della è stato quindi ritenuto fondato dalla Suprema Corte nei CP_2
termini seguenti: per avere censurato “non già l'apprezzamento degli elementi istruttori o la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e
2729 c.c. (prerogative del giudice di merito), ma proprio i fondamentali criteri giuridici in tema di formazione della prova critica a fronte di un ampio panorama indiziario offerto dalla (le 6 telefonate intercorse il 3 febbraio tra il CP_2 Per_1
e il cioè il giorno successivo alla riunione romana;
l'ordine di acquisto di Per_3
5.000 azioni senza limite di prezzo su un conto cointestato col coniuge;
i diversi contatti telefonici avuti il 4 febbraio con tale e il successivo ordine di Persona_7
acquisto, nella stessa data, sempre per conto della e senza limiti di prezzo;
i Per_7
colloqui con , altro consulente finanziario e gli acquisti tra il 3 e il 4 Parte_1
febbraio, da parte di e suoi familiari;
l'esame dei conti correnti Parte_1
degli stessi;
i colloqui avvenuti tra il 3 e il 4 febbraio con alcuni clienti che hanno nello stesso periodo acquistato azioni PO AU senza limiti di prezzo;
la natura dei patrimoni finanziari dei clienti;
la percentuale dei profitti ricavati dall'acquisto delle azioni)”, nonché per avere la Corte d'Appello “completamente omesso di esprimersi sull'illecito di abusiva raccomandazione espressamente contestato all'incolpato”, integrante “anomalia motivazionale sotto l'aspetto materiale e grafico”.
9 3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ELEMENTI INDIZIARI AGLI ATTI
Secondo il disposto dell'art. 187 bis comma 4 TUF nella formulazione vigente all'epoca dei fatti in causa, antecedente alla novella del 2018, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma primo di tale articolo, “chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse”, “acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime”, nonché chi
“raccomanda o induce altri, sulla base di esse”, al compimento di tali operazioni.
La notizia inerente all'incontro tenutosi in Roma il 2 febbraio 2014 e alle intese e agli accordi in quell'occasione raggiunti, in ordine alla cessione di quote sociali di e alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto azioni, Controparte_3
costituiva indubbiamente un'informazione privilegiata, nel senso di cui al disposto dell'art. 187 bis TUF.
Tale punto è incontestato, come lo sono anche gli elementi di fatto accertati dalla all'esito delle indagini svolte e documentati agli atti, fra i quali il fatto che CP_2
abbia acquistato, tra il 3 e il 4 febbraio 2014, azioni di Persona_9 [...]
e abbia raccomandato analogo acquisto a clienti di Sanpaolo Invest SIM CP_3
s.p.a. da lui assistiti in qualità di promotore finanziario, fra cui la di lui madre e il di lui fratello.
Quanto, invece, è controverso è l'idoneità dell'insieme dei fatti accertati a ritenere provati, per presunzioni, quelli in ordine ai quali manca invece una prova diretta,
ovvero: che, in occasione delle comunicazioni telefoniche che è indiscusso abbiano avuto luogo in data 3 febbraio 2014, abbia rivelato la predetta informazione Per_1
privilegiata a che l'abbia poi, a sua volta, riferita a , il Per_3 Per_3 Pt_1
quale avrebbe allora posto in essere le condotte di acquisto di azioni e di raccomandazione di acquisto di azioni utilizzando tale informazione o comunque sulla base di essa.
10 La Suprema Corte, oltre a richiamare il principio di diritto relativo a una “doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi isolati al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”, ha fatto espresso riferimento a una serie di elementi indiziari emergenti dagli atti al riguardo.
La Difesa di argomenta che, anche a esaminarli Parte_1
complessivamente, tali elementi indiziari non soddisferebbero comunque i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., e sarebbero inidonei a fornire prova sufficiente che fosse in possesso di informazioni privilegiate. Pt_1
Parte ricorrente in riassunzione evidenzia, in specie, che i contatti telefonici tra e ben potevano essere stati occasionati ed essere stati incentrati Per_3 Per_1
sulle diverse questioni personali e professionali da costoro riferite agli atti, inerenti alla necessità di procedere urgentemente alla gestione del patrimonio familiare della madre di , in considerazione del peggioramento delle di lei condizioni di salute. Per_1
Nemmeno sarebbero indicativi gli acquisti di azioni effettuati e consigliati da in quei giorni, a fronte dei suoi precedenti investimenti in azioni di società Pt_1
del settore della moda e del lusso e specificamente di uno dei suoi Controparte_3
clienti, fra l'altro, avrebbe acquistato azioni di già giorni prima, il Controparte_3
28 gennaio 2014. In quel periodo tali azioni stavano registrando un andamento positivo e proprio in data 3 febbraio 2014 era stata pubblicata una ricerca di
Pambianco Strategie di Impresa s.r.l., in cui veniva sottolineata l'ottima performance del titolo PO AU nel 2013 e in quei giorni si erano anche diffusi rumours circa un accordo, che avrebbe portato in tempi brevi all'integrazione tra IA e , Per_10
entrambe clienti di PO AU.
Inoltre, l'esistenza di un rapporto di colleganza tra e non Per_3 Pt_1
sarebbe sufficiente a giustificare che, ove il primo fosse stato in possesso di tale informazione privilegiata, l'avrebbe rivelata al secondo;
semmai gli investimenti relativi al medesimo titolo azionario compiuti dai due colleghi, e , Per_3 Pt_1
in quegli stessi giorni, 3 e 4 febbraio 2014, si giustificherebbero in ragione del loro
11 ordinario rapporto lavorativo, ivi compresa la condivisione di materiale di analisi,
valutazioni e comuni strategie di investimento.
L'entità esigua degli investimenti effettuati militerebbe anch'essa a sfavore della concordanza degli elementi presuntivi raccolti dalla CONSOB, avendo Pt_1
investito in titoli PO AU solo euro 9.504,80, ottenendo una
[...]
plusvalenza, all'esito dell'O.P.A., pari ad euro 2.300,00; , CP_9 CP_14
e , a loro volta, avendo investito in dette azioni complessivamente Parte_4
euro 30.850,00, con una plusvalenza, all'esito dell'O.P.A., pari a circa euro 7.600,00;
Infine, viene notato che l'elemento soggettivo dell'illecito, aderendo a tale presunta prospettazione fattuale, avrebbe dovuto essere allora identificato nel dolo e non nella colpa, come invece ritenuto dalla con l'atto sanzionatorio. CP_2
Su tali basi, domanda, in via principale, di dichiarare nulla e/o Parte_1
annullare e/o revocare la delibera Consob n. 20090 del 2 agosto 2017 e tutti gli atti a essa connessi e/o collegati e/o conseguenti e, per l'effetto, di dichiarare estinte e/o caducate tutte le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate nei suoi confronti.
Tale motivo di opposizione non risulta fondato.
Va innanzitutto notato che, in conformità a costante indirizzo della Suprema Corte
(cfr., ad es., C. Cass., 16 ottobre 2017, n. 24310; C. Cas., 12 maggio 2020, n. 8785), la sanzione amministrativa stabilita per la condotta c.d. di “insider trading secondario” non postula un'illecita appropriazione dell'informazione, né l'accertamento di una consapevole comunicazione della stessa da parte di chi originariamente l'ha appresa, e nemmeno una piena conoscenza della sua natura da parte di chi la riceve, essendo sufficiente sia provata la sola conoscibilità della natura privilegiata dell'informazione de quo, in altri termini occorre esclusivamente che sia accertato il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione, comunque appresa e di cui è conoscibile la natura privilegiata, e l'utilizzo che di essa sia stato fatto, compiendo operazioni su strumenti finanziari.
12 Quindi, nel presente caso, per un verso non rileva se a e poi Per_1 Per_3
a , abbiano o meno scientemente riferito l'informazione relativa Per_3 Pt_1
all'avvenuta intesa con l'espresso intento di consentire al ricevente di avvalersene per effettuare favorevoli operazioni finanziarie, e nemmeno rileva accertare se Pt_1
conoscesse pienamente il carattere privilegiato dell'informazione, in quel momento, ovvero se egli abbia agito con dolo sul punto, essendo sufficiente che egli potesse conoscere questo “in base a ordinaria diligenza”, e appunto in questo senso, correttamente, l'illecito amministrativo gli è stato imputato a titolo di colpa: la sua professionalità, quale promotore finanziario, lo rendeva al riguardo agevolmente in grado di conoscere che si trattava di un'informazione ancora non pubblica, dalla cui successiva diffusione sarebbe derivato un aumento del valore delle azioni di
[...]
CP_3
Una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti conduce poi a ritenere provato, per presunzioni, che abbia avuto conoscenza dell'informazione da Per_3
e che , a sua volta, ne abbia avuto notizia da Per_1 Pt_1 Per_3
La mattina del 3 febbraio 2014 si sono succedute diverse telefonate tra e Per_1
la prima, alle ore 8.20, da un'utenza intestata allo Per_3 Controparte_8
di a un'utenza nella disponibilità di troppo breve perché
[...] Per_1 Per_3
vi sia stato un dialogo;
la seconda alle ore 9.07, da un'utenza mobile nella disponibilità di , anch'essa molto breve, ma subito dopo, alle ore 9.08, sempre da a Per_1 Per_1
una di oltre due minuti;
più tardi, alle ore 11.03, alle 11.27 e alle 11.41, tre Per_3
chiamate da a , di una durata rispettivamente di 1 minuto e 35 Per_3 Per_1
secondi, 50 secondi e 26 secondi.
, sentito nel corso dell'istruttoria dinanzi alla in data 4 settembre Per_1 CP_2
2015, ha riferito di conoscere da molto tempo, poiché lui seguiva come Per_3
consulente la posizione di e provvedeva mensilmente a trasmettere un Controparte_5
report sull'andamento degli investimenti di quella società, inoltre seguiva anche la posizione personale di , precisando di sentire mediamente Controparte_7 Per_3
una volta ogni quindici giorni: il che rende già più che probabile che abbia Per_1
13 informato il 3 febbraio 2014, di una prossima operazione che riguardava Per_3
proprio la ha poi riferito, in prima battuta, di non ricordare di Controparte_5 Per_1
aver sentito la mattina del 3 febbraio, per solo poi aggiungere che “c'è un Per_3
fattore abbastanza personale, ma forse rilevante – perché non riesco a ricordare con precisione – che io sentii in quei giorni , perché lui seguiva i conti Persona_3
di mia madre, e mia madre era in coma, infatti mancò poi il 17, giorno del mio compleanno”. Questo senza in alcun modo precisare che cosa tale circostanza potesse avere implicato: in ipotesi, ove avesse avuto una procura a operare sui conti materni,
un ordine di disinvestimento o altro. Il che è anomalo, se effettivamente fosse stata da lui impartita un'indicazione in tal senso, proprio quel giorno, l'avrebbe dovuto ricordare, anche ove avesse preferito, per qualche ragione, non specificarne i dettagli.
Nelle sue difese scritte presentate alla ha più specificamente CP_2 Per_3
ricostruito l'asserita ragione delle telefonate di quel giorno, individuandola nella
“necessità di procedere urgentemente con la gestione del patrimonio familiare della madre alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra ”, Per_11
senza però indicare se e cosa sia poi stato eventualmente effettivamente disposto per gestire quel frangente. Risulta, d'altronde, che il patrimonio della signora era investito in polizze assicurative che avevano quale beneficiario il figlio: polizze, quindi, che non sarebbero state da comprendersi nell'asse ereditario, dal che deriva che non vi era alcuna necessità o urgenza, nemmeno possibilità di modificare o provvedere qualcosa al riguardo. Si tratta, di conseguenza, di una spiegazione non credibile, che appare da ricondursi al tentativo di occultare l'effettivo oggetto delle conversazioni telefoniche di quel giorno: è ben possibile che, in quelle telefonate, i due abbiano parlato anche delle condizioni della madre di , ma non solo di questo, sicuramente è trapelata Per_1
quantomeno l'informazione, che stesso, fra l'altro, ha riferito di aver Per_1
comunicato quella mattina anche ai componenti del suo studio professionale, che doveva recarsi a Milano per le vicende e le novità relative a ma è Controparte_3
ancor più probabile che, proprio per il ruolo di di consulente della Per_3 CP_5
gli siano stati espressamente riferiti i dettagli dell'intervenuto accordo.
[...]
14 Qui comunque non rileva, come detto, quale fosse l'intenzione di , ma può Per_1
senz'altro ritenersi provato che, in quell'occasione, egli abbia quantomeno usato parole che hanno consentito a di comprendere gli accordi raggiunti in ordine Per_3
a .. Può altresì ritenersi provato che tale informazione, nei suoi Controparte_3
termini essenziali, subito dopo sia poi stata appresa, quello stesso giorno, anche da
. Anche al riguardo, quali siano state le modalità con cui questo è avvenuto e Pt_1
quali fossero le intenzioni di nel rendergliela nota non è qui rilevante, Per_3
essendo sufficiente ritenere accertato che ne sia giunto a conoscenza. Pt_1
Tale prova, per presunzioni, deriva in specie dal fatto che, subito dopo le predette comunicazioni telefoniche fra e hanno avuto inizio investimenti Per_1 Per_3
diretti e raccomandazioni di investimento in azioni di sia da parte Controparte_3
di che da parte di . Per_3 Pt_1
Per quanto riguarda risulta che: Per_3
- alle ore 12.04, ovvero venti minuti dopo l'ultima telefonata fra e Per_1
ha chiamato da cui è stato ricontattato alle Per_3 Per_3 CP_11
12.11, la telefonata è durata oltre 2 minuti e 5 secondi, altra chiamata vi è stata alle 13.43, di quasi 10 minuti. Il giorno dopo ha effettuato un acquisto di CP_11
4500 azioni senza limite di prezzo, in concomitanza con la Controparte_3
vendita di obbligazioni Mediobanca per un valore equivalente;
- alle 15.40 ha chiamato un'utenza intestata alla società di Per_3 CP_15
cui erano soci e , tra loro coniugi e alle Controparte_10 Parte_4
16.50 è stato inserito un ordine di acquisto, da parte di , di Controparte_10
6.000 azioni prima indicando un limite di prezzo, poi Controparte_3
revocandolo e inserendo lo stesso ordine senza limiti di prezzo;
- il giorno dopo, 4 febbraio 2014, risultano contatti telefonici fra e i Per_3
suoi clienti e : immediatamente dopo tali Parte_6 CP_12
telefonate risulta avere acquistato 3000 azioni PO AU, senza Parte_6
limiti di prezzo, prima 3.000, poi altre 2.800 azioni PO AU, CP_12
senza limite di prezzo;
15 - sempre il 4 febbraio 2014 risultano altri acquisti di azioni di , CP_3
sempre effettuati “senza limiti di prezzo”, da parte di altre persone che si avvalevano della consulenza finanziaria di per Per_3 Parte_3
12.500 azioni, 4.000 azioni, 1.000 Parte_5 Parte_7
azioni, 8.000 azioni, 2.700 azioni. CP_13 Parte_8
Per quanto riguarda, più specificamente, , dagli atti emerge che: Pt_1
- il 3 febbraio 2014 sua made, , ha inserito un ordine d'acquisto, senza CP_14
limite di prezzo, di 2.000 azioni PO AU, a valere su un conto intestato a lei e al marito, e, in risposta alla richiesta di informazioni da Parte_9
parte di ha riferito che l'operazione le era stata consigliata dal figlio, CP_2
Pt_1
- sempre il 3 febbraio 2014, suo fratello, , ha conferito un ordine CP_9
d'acquisto di 2500 azioni PO AU, senza limite di prezzo, a valere su un conto cointestato con riferendo, nel corso delle informazioni Parte_1
rese su quell'operazione, che l'acquisto era conseguito a consiglio del fratello;
- il 4 febbraio 2014 ha direttamente acquistato 4.000 azioni PO Pt_1
AU, senza limite di prezzo;
- quello stesso giorno un suo cliente, , su suo consiglio, ha a sua Parte_4
volta acquistato 4.000 azioni PO AU, senza limite di prezzo.
Va notato che tanto i familiari di che non sono risultati Pt_1 Parte_4
persone che usualmente effettuavano investimenti in azioni, tantomeno in settori come quello di sul conto intestato a e Controparte_3 CP_14 Parte_9
l'unica operazione, diversa dall'investimento in fondi comuni, compiuta nei mesi precedenti è stato questo acquisto di azioni PO AU e gli unici altri titoli azionari in portafoglio erano rappresentati da una modesta quantità di azioni Enel;
sul conto corrente cointestato a questo è risultato essere l'unico titolo azionario CP_9
acquistato negli ultimi mesi ed era anche l'unico strumento finanziario, diverso da quote di fondi comuni d'investimento; per si è trattato dell'unico Parte_4
acquisto di titoli compiuto da mesi, il resto degli investimenti in portafoglio erano
16 quote di fondi comuni di investimento ed obbligazioni emesse da Banca IMI.
sentito nel corso dell'istruttoria ha inoltre dichiarato di essere Pt_4 CP_2
stato consigliato da , che aveva fatto “riferimento ad alcune notizie, che non Pt_1
ricordo”, aggiungendo essere stata quella, probabilmente, l'unica volta in cui gli aveva dato un consiglio relativo ad uno specifico titolo, visto che generalmente i consigli riguardavano più generalmente un determinato settore.
ha sostenuto, a propria difesa, che tali indicazioni di investimento in Pt_1
azioni di non sarebbero derivate dalla conoscenza Controparte_3
dell'informazione privilegiata de quo, che ha escluso avere appreso da il 3 Per_3
febbraio 2014, indicando, per un verso, in generale, che la sua professione di promotore finanziario implicava regolari consigli ai propri clienti, che negli ultimi mesi aveva in particolare focalizzato la sua attenzione sul settore della moda e del lusso (il che emergerebbe dal suo tentativo di adesione, nel dicembre 2013, a un'offerta pubblica di vendita di azioni di NC s.p.a., anche se tale collocamento non andò poi a buon fine), rilevando un trend particolarmente positivo del titolo
PO AU;
per altro verso, nello specifico, che proprio il 3 febbraio 2013 era stata pubblicata una ricerca di Pambianco Strategie di Impresa s.r.l. che evidenziava l'ottimo posizionamento del titolo PO AU e la sua performance positiva nel
2013, che in quei giorni vi sarebbero stati significativi incrementi di volumi di scambio di tale titolo a seguito della pubblica diffusione di “rumors” inerenti l'integrazione fra le compagnie aeree IA ed Eitihad, clienti di Aggiunge, Controparte_3
inoltre: che uno dei suoi clienti, aveva già acquistato 2000 azioni Persona_12
PO AU in data antecedente, il 28 gennaio 2013, ed anche e CP_14 CP_9
avrebbero negoziato, “in passato”, il titolo PO AU;
che
[...] Parte_4
, differentemente da quanto da questi dichiarato, già aveva effettuato un
[...]
acquisto di titoli su consiglio di , nel 2013, titoli di Intesa Sanpaolo;
che non Pt_1
sarebbe credibile che egli si fosse esposto al rischio di pesanti sanzioni, per realizzare un utile di modesta entità.
17 Nessuna di tali argomentazioni scalfisce la predetta sussistenza di indizi gravi,
precisi e concordanti in senso contrario.
La circostanza che il titolo PO AU si fosse fortemente apprezzato nei mesi precedenti poteva condurre anche a valutazioni di segno opposto, ovvero indurre a ritenere che quel titolo potesse non avere più margini significativi di crescita, il che semmai rende anomalo l'aver effettuato e consigliato ordini di acquisto impartiti senza limiti di prezzo, a meno che in quello specifico momento vi fossero, appunto, degli elementi nuovi, che portassero a ritenere fondate ulteriori prospettive di crescita per la società e per il titolo.
La ricerca di Pambianco Strategie di Impresa s.r.l., pubblicata il 3 febbraio 2014 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, descriveva l'andamento di diversi titoli del settore, menzionando svariate società, come LL CU, AG, TT,
NC, ed anche PO AU, indicando le buone performance ottenute da quel titolo nel 2013, non altro: nessuna notizia atta a giustificare l'opportunità di immediati acquisti di azioni in quei giorni.
Quanto ai rumors relativi a un'integrazione tra IA e , non vi è prova che Per_10
fossero emersi il 3 febbraio o nei giorni precedenti, né gli stessi potevano avere un'incidenza diretta sulle azioni di di cui IA e erano Controparte_3 Per_10
clienti, tuttavia una loro integrazione non poteva dirsi comportare un automatico rilevante aumento delle commesse.
L'aver avanzato offerta di acquisto di azioni del diverso titolo NC s.p.a., due mesi prima, non può ritenersi comprovare un particolare interesse di per il Pt_1
settore moda e lusso.
Non è provato che il suo cliente avesse effettuato un precedente Persona_12
acquisto di azioni a seguito di consiglio fornitogli da . Controparte_3 Pt_1
Non vi è prova di precedenti acquisti del titolo PO AU da parte dei familiari di . Pt_1
Che , cliente di Intesa Sanpaolo, avesse in passato acquistato titoli Parte_4
emessi da tale istituto bancario non smentisce le affermazioni di questi che era la
18 prima volta che gli consigliava uno specifico, e molto più rischioso, Pt_1
acquisto di azioni di una data società in un settore del tutto diverso.
L'aver effettuato investimenti relativamente esigui, da parte sua e dei suoi familiari, che comunque hanno comportato, in pochi giorni, plusvalenze percentuali anche di oltre il 20%, può essere derivato da corrispondenza alle liquidità per loro immediatamente disponibili, oltre che dalla considerazione che un investimento in quantità contenute poteva avere maggiori possibilità di passare inosservato.
Nel complesso, si ritiene che solo l'aver avuto conoscenza dell'informazione privilegiata oggetto di causa giustifichi gli acquisti di azioni e le raccomandazioni di acquisto effettuate da proprio il 3 e 4 febbraio 2014, immediatamente prima Pt_1
che, il 5 febbraio, tale informazione divenisse pubblica.
Deve pertanto, conclusivamente, ritenersi correttamente accertata la responsabilità
di in ordine agli illeciti a lui addebitati. Pt_1
4. RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Con la delibera n. 20090/2017 adottata dalla il 2 agosto 2017, a CP_2
sono state irrogate: Pt_1
- a) sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 270.000,00, di cui:
euro 120.000,00, per gli acquisti effettuati per proprio conto utilizzando l'informazione privilegiata in suo possesso;
euro 150.000,00, per aver raccomandato, sulla base dell'informazione privilegiata, l'acquisto di azioni
PO AU a clienti da lui assistiti (di cui euro 100.000,00 per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per le residue raccomandazioni);
- b) sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, per totali mesi 7, di cui: mesi 3, per gli acquisti effettuati utilizzando l'informazione privilegiata;
mesi 4, per le raccomandazioni di acquisto effettuate utilizzando l'informazione privilegiata (di cui mesi 2, per la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di due mesi
19 per le residue raccomandazioni);”
- disponendo altresì, ai sensi dell'art. 187 sexies del TUF, la confisca di beni di sua pertinenza: “sino alla concorrenza del valore di 11.840,00 euro, equivalente al prodotto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate”.
La nel computare le sanzioni amministrative pecuniarie, aveva valutato i CP_2
fatti come di limitata gravità, partendo per questo da quelli che erano, allora, gli assoluti minimi edittali della sanzione prevista, aumentati del 20% in relazione all'addebito di acquisto di azioni per conto proprio, a fronte dell'attività professionale svolta da , ed operando cumulo giuridico, a partire da una sanzione uguale ai Pt_1
minimi edittali, per gli addebiti di raccomandazioni di acquisto di azioni.
domanda, in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità della delibera Pt_1
CONSOB nella parte relativa all'entità della sanzione pecuniaria e all'ammontare della confisca disposta.
Per un verso, parte ricorrente in riassunzione sostiene che la CP_2
applicandolo solo agli addebiti di raccomandazioni di acquisto di azioni e non anche a quello di acquisto diretto di azioni, avrebbe così erroneamente applicato l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni.
Tale rilievo non è condivisibile.
Il disposto dell'art. 8 della l. n. 689/81, al suo secondo comma, allarga l'ambito di applicabilità del principio del cumulo giuridico anche all'ipotesi di “più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative”, ma esclusivamente in ordine al caso di
“violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”, non in relazione ad altre materie, per le quali è applicabile limitatamente ai casi di chi “con un'azione od omissione viola diverse disposizioni”, o di chi “commette più violazioni della stessa disposizione”.
Nel presente caso si tratta di violazioni di disposizioni fra loro distinte, previste rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera c) del primo comma dell'art. 187 bis del
20 TUF, poste in essere non con un'unica azione, ma con più azioni, seppur esecutive di un medesimo disegno e commesse a breve distanza di tempo fra loro.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto applicabile il cumulo giuridico per le plurime violazioni della lettera c) dell'art. 187 bis del TUF, escludendo invece la sua applicabilità anche rispetto alla violazione di cui alla lettera a).
Per altro verso, indica che, per effetto della sopravvenuta sentenza della Pt_1
Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste” per l'illecito oggetto di causa, le sanzioni comminategli devono essere rideterminate.
Questa domanda è fondata e merita accoglimento.
Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'applicabilità del principio della lex mitior anche nel sistema dell'illecito amministrativo, i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata risultano compresi tra euro 20.000,00 ed euro 3.000.000,00, “dequintuplicati” rispetto a quelli considerati al momento dell'assunzione della delibera impugnata, ovvero riportati a quelli vigenti sino all'entrata in vigore della l. n. 262/2005 che li aveva
“quintuplicati”.
pur preso atto di questo, sostiene che la sanzione irrogata comunque non CP_2
dovrebbe essere diminuita, risultando compresa entro tali limiti edittali e non dovendosi considerare dovuta, da parte della Corte, una modifica proporzionale rispetto ai limiti previgenti.
Va senz'altro effettuata una nuova complessiva valutazione, commisurando la sanzione, sulla base dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, alla gravità della violazione, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche.
Peraltro, tale valutazione conduce a esiti non dissimili da quelli raggiunti dalla stessa
Autorità amministrativa come esposti nella delibera impugnata, ovvero nel senso di doversi ritenere una limitata gravità degli illeciti commessi.
21 Per quanto riguarda la violazione del disposto della lettera a) del primo comma dell'art. 187 bis del TUF, tenuto conto, da un lato, del limitato valore economico delle azioni acquistate, della situazione in cui ha avuto conoscenza Pt_1
dell'informazione privilegiata di cui ha abusato, per altro verso della sua qualifica professionale, di consulente finanziario, pienamente consapevole delle normative vigenti, si ritiene congrua una sanzione di poco superiore al minimo edittale, pari a euro 24.000,00.
In ordine alle violazioni del disposto della lettera c) del primo comma dell'art. 187 bis del TUF, ritenuta più grave la condotta relativa alla raccomandazione di acquisto rivolta a , per il maggior numero di azioni acquistate, si ritiene Parte_4
congrua una sanzione contenuta nell'assoluto minimo edittale, pari a euro 20.000,00, aumentata di euro 4.000,00 per la condotta di raccomandazione di acquisto fornita a e di euro 2.000,00 per quella fornita a . CP_9 CP_14
Complessivamente la sanzione pecuniaria deve quindi essere rideterminata in euro
50.000,00.
Non risulta essere stata avanzata domanda di rideterminazione della sanzione interdittiva.
La statuizione relativa alla confisca dell'importo di euro 11.840,00 risulta superata dall'annullamento in parte qua, in sede di autotutela, da parte della della CP_2
delibera oggetto di opposizione. Tale annullamento, intervenuto in corso di causa con la delibera n. 22725 del 1° giugno 2023, ha infatti ridotto l'importo oggetto di confisca al solo profitto, pari a euro 2.335,20, e non più al prodotto dell'illecito, in conformità alla declaratoria d'illegittimità dell'art. 187 sexies T.U.F. pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019.
5. SPESE DEL GIUDIZIO
ROVEDA è risultato soccombente quanto alla sussistenza degli illeciti a lui addebitati. La riduzione della sanzione pecuniaria è avvenuta in conseguenza dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, peraltro nel presente
22 giudizio vi è stato contrasto tra le parti in merito all'entità della sanzione da applicarsi, avendo la insistito nel richiedere la conferma della sanzione originariamente CP_2
comminata, domanda che non è stata accolta.
A fronte di tali considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione delle spese, relativamente a tutte le fasi del giudizio, ma nella sola misura di un terzo, dovendosi per il resto condannare al pagamento Parte_1
a controparte delle spese di lite, essendo egli da ritenersi soccombente in maggior misura.
va quindi condannato al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
dei restanti due terzi delle spese del primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano, in conformità
ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da individuarsi tenendosi conto del decisum, ovvero del rideterminato ammontare della sanzione, e quindi rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti: in ordine al primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello:
- per la fase di studio euro 2.100,00
- per la fase introduttiva euro 1.500,00
- per la fase di trattazione euro 1.600,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 7.200,00
Spese compensate per 1/3 euro 2.400,00
Totale spese a carico euro 4.800,00
in ordine al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione:
- per la fase di studio euro 2.200,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
23 - per la fase decisoria euro 1.200,00
Totale: euro 5.400,00
Spese compensate per 1/3 euro 1.800,00
Totale spese a carico euro 3.600,00
in ordine al presente giudizio di rinvio:
- per la fase di studio euro 2.100,00
- per la fase introduttiva euro 1.500,00
- per la fase di trattazione euro 1.600,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 7.200,00
Spese compensate per 1/3 euro 2.400,00
Totale spese a carico euro 4.800,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 187 septies, settimo comma, T.U.F., copia della presente sentenza va trasmessa alla CONSOB a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In parziale accoglimento dell'opposizione presentata da avverso Parte_1
la delibera CONSOB n. 20090 del 2 agosto 2017, ridetermina l'entità della sanzione pecuniaria comminata a in Parte_1
euro 50.000,00;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite in misura di un terzo e condanna a rifondere alla i residui due terzi, liquidati, quanto al Parte_1 CP_2
primo giudizio avanti alla Corte d'Appello, in euro 4.800,00, quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.600,00, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 4.800,00,
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare alla CONSOB copia della presente sentenza,
24 ai sensi del disposto dell'art. 187 septies, settimo comma, T.U.F..
Così deciso il 20 novembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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