Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11224/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Parte_1
Campagna.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Parte_2
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di Parte_2
In parziale accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei di Parte_2
13a mensilità spettanti per il periodo dal 27/07/2018 al 13/03/2020 nella misura prevista dal CCNL Pubblici esercizi minori- Federtursimo per i lavoratori inquadrati
1
Condanna la convenuta a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a., come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio e, avendo premesso di avere prestato attività Parte_2
lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, per tutto il periodo dal 27/07/2018 al
13/03/2020, in forza di regolare contratto, svolgendo mansioni di “cuoco-pizzaiolo” di cui al 9° livello, qualifica “D2”, del C.C.N.L. Pubblici esercizi Minori - Federturismo, deduceva di non avere ricevuto, al momento della cessazione del rapporto, quanto spettantegli a titolo di ratei di tredicesima mensilità, di indennità per ferie non godute e a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo pertanto creditore della complessiva somma pari ad € 15.957,00.
Affermava di avere ricevuto soltanto un pagamento parziale pari ad € 3.600,00
e pertanto chiedeva di “dichiarare che il sig. ha diritto al pagamento delle ferie non Pt_1
retribuite, della tredicesima mensilità, del Trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo. - Condannare controparte al pagamento di € 15.957,00 o quell'altra maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge”.
La parte convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'esito del deposito di note scritte,
2 Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Deve, in primo luogo, ritenersi accertato che il ricorrente abbia espletato mansioni di cuoco pizzaiolo in favore della convenuta, in forza di regolare contratto a tempo pieno, per tutto il periodo dal 27/07/2018 al 13/03/2020.
Siffatte circostanze risultano difatti evincibili sia dal modello UNILAV in atti che dalle certificazioni uniche relative agli anni 2020 e 2021 (cfr. all.ti 1, 3 e 4 al ricorso), da cui emerge la natura e la durata del rapporto di lavoro, nonché il tipo di inquadramento assegnato al ricorrente.
Inoltre, le superiori evidenze sono ulteriormente avvalorate dalla mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale, dovendosi rammentare che ai sensi dell'all'art. 232 c.p.c. “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, dunque, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, può dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Nella specie, tenuto conto della documentazione versata in atti, sopra esaminata, può dunque ritenersi ammesso che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa come cuoco pizzaiolo, in forza di regolare contratto, in favore della convenuta, per il periodo oggetto di causa.
Ciò posto, devono dunque vagliarsi le pretese creditorie azionate dal ricorrente.
Orbene, con riferimento ai ratei di 13a mensilità, agli artt. 116 e 284 del
C.C.N.L. di categoria applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, è espressamente riconosciuta la debenza del detto emolumento.
Sicché al ricorrente spettano, in ragione del suo inquadramento contrattuale e dell'attività lavorativa prestata nel periodo oggetto di causa, i ratei di tredicesima
3 mensilità in misura piena, non avendo la parte convenuta, che ne aveva l'onere, dimostrato di avere corrisposto siffatto emolumento.
Del pari fondata risulta poi la pretesa attorea avente ad oggetto il pagamento del TFR.
Ed invero, a fronte della prova fornita dal ricorrente in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 13/03/2020 siccome comprovato dal modello UNILAV in atti, la convenuta non ha dimostrato di avere corrisposto neppure tali crediti, conseguendone la sua condanna al pagamento anche di tale trattamento economico, quantificato sulla scorta della certificazione unica in atti ( cfr. Certificazione Unica anno 2021, allegata al ricorso) in euro 1.065,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità per ferie non godute, giacché il ricorrente non ha provato di aver prestato l'attività lavorativa nei giorni ad essi destinati.
Al riguardo, quest'ultimo non ha chiesto di avvalersi della prova testimoniale per dimostrare tale assunto, ma si è limitato a richiedere l'interrogatorio formale della convenuta e, benché quest'ultima a fronte della regolare citazione non sia comparsa, tale condotta, in assenza di concrete evidenze anche solo di natura documentale, non consente di ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale, né di colmare le carenze probatorie.
In ragione della soccombenza, la convenuta va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto della misura dell'accoglimento del ricorso, all'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9.6.2025.
4 IL GIUDICE
Elvira Majolino
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