Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IC RE, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Piazza Piccinino, 9;
nei confronti
AR ST, rappresentato e difeso dall’avv. Aristide Police e dall’avv. Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
AN AZ, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione di approvazione della selezione bandita dall’Azienda USL Umbria n. 2 con deliberazione n. 891 del 2024, e della relativa graduatoria, i cui estremi non sono stati resi noti;
- della stessa graduatoria, nella parte in cui il ricorrente si trova collocato al terzo posto;
- dei verbali tutti della selezione, non trasmessi ancorché richiesti, compresi quello di predeterminazione dei criteri di massima, quello in cui è stato valutato il curriculum del ricorrente, nella parte in cui è stata omessa la valutazione della casistica dallo stesso dichiarata, e quello relativo alla valutazione della casistica del vincitore, ove abbia considerato valutabili tutte le attività indicate nel curriculum , senza distinguere tra interventi costituenti casistica e attività ordinaria;
- per quanto occorrer possa, dello stesso bando della selezione suindicata, nella parte in cui possa essere considerato ostativo alla valutazione della casistica dichiarata nel curriculum , ma non contenuta in documentazione allegata alla domanda, e quindi dell’articolo lett. f) , ultimo capoverso, pag. 26, nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di escludere tale voce dall’attribuzione del punteggio, ovvero, in subordine, per la disapplicazione della disposizione sopra citata;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2024:
- avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, a seguito di acquisizione documentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2 e di AR ST;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa FL VE Di MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente dott. IC RE ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2 con la deliberazione direttoriale n. 891 del 12 maggio 2024, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa di cardiologia e Unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC) di Orvieto.
All’esito della procedura, con la deliberazione del Direttore generale facente funzione n. 2131 del 29 ottobre 2024 sono stati approvati i verbali della Commissione e la graduatoria, nella quale – per quanto qui rileva – si è collocato al primo posto il dott. AR ST, con il punteggio totale di 60,00/80 (34/50 per il curriculum e 26/30 per il colloquio), mentre il dott. IC RE ha conseguito la terza posizione, con il punteggio totale di 44,50/80 (18,50/50 per il curriculum e 26/30 per il colloquio). Con la medesima deliberazione si è quindi disposto di attribuire al primo classificato l’incarico oggetto della selezione.
2. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il successivo 12 novembre, il dott. RE ha impugnato la richiamata deliberazione n. 2131 del 2024, la graduatoria e i verbali della selezione, nonché, ove occorrente, il bando della procedura, nella parte in cui possa essere considerato ostativo alla valutazione delle c.d. casistiche dichiarata nel curriculum .
3. Dopo aver illustrato il contenuto dell’avviso pubblico della selezione e, in particolare, le previsioni ivi riportate concernenti il contenuto della domanda di partecipazione al concorso, il ricorrente ha lamentato che, secondo quanto da lui appreso, il punteggio non elevato conseguito nella valutazione del curriculum sarebbe dipeso dalla mancata valutazione delle c.d. casistiche, perché dichiarate dal candidato, ma non certificate dal Direttore sanitario.
La parte ha quindi articolato tre motivi di gravame, nei quali ha prospettato le censure che si passa a esporre.
3.1. Con il primo mezzo, il ricorrente ha sostenuto che l’operato dell’Amministrazione confliggerebbe con il principio di buona fede, che deve informare i rapporti con gli amministrati, in quanto sarebbero state dettate nell’avviso previsioni atte a confondere i candidati circa le modalità di presentazione delle c.d. casistiche.
Per un verso, sarebbe stata infatti esclusa categoricamente la possibilità di unire alla domanda documentazione ulteriore rispetto a quella elencata nell’apposito paragrafo 6, giungendo persino a indicare una dimensione massima del file , superata la quale non se ne garantiva la lettura; per altro verso, soltanto in un capoverso del paragrafo 10, non dedicato alle modalità di partecipazione e di presentazione della domanda e dei documenti, sarebbe stato previsto che le c.d. casistiche dovessero essere certificate.
Il carattere decettivo delle previsioni dell’avviso di indizione della procedura sarebbe dimostrato dal fatto che, su quattro candidati, ben tre avrebbero omesso di presentare tale certificazione, che sarebbe stata prodotta soltanto dal vincitore. L’Amministrazione avrebbe dovuto quindi fare ricorso a un’interpretazione del bando finalizzata a preservare la finalità propria della selezione, che è quella di scegliere il migliore, e dunque tenere conto della circostanza che nessuna previsione della lex specialis avrebbe imposto di non valutare le casistiche dichiarate dal partecipante alla procedura, perché non certificate.
Di conseguenza, due sarebbero state le alternative legittimamente percorribili: (a) prendere in considerazione le casistiche come dichiarate sotto la responsabilità del candidato nel curriculum , riservandosi di chiedere al vincitore la relativa certificazione nella forma prevista; (b) ammettere il difetto di clare loqui e conseguentemente invitare i candidati che avevano solo dichiarato le casistiche a presentare tale certificazione.
3.2. Con il secondo motivo, la parte ha allegato che, laddove dovesse ritenersi che la certificazione delle c.d. casistiche dovesse essere prodotta unitamente alla domanda, pena la mancata valutazione, allora sarebbe illegittima la previsione del paragrafo 10, ultimo capoverso, del bando, nella parte in cui non consente al candidato di supplire a tale produzione mediante le proprie autodichiarazioni. Negando la valutazione delle casistiche dichiarate dal partecipante alla selezione sotto la propria responsabilità, l’Amministrazione avrebbe infatti non solo violato il vincolo assunto al paragrafo 6 del bando, ma anche disatteso la disciplina normativa concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà. D’altro canto, la circostanza che l’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 faccia salve le eccezioni espressamente previste dalla legge non conduce a ritenere tuttora insostituibile mediante un’autodichiarazione del candidato la produzione della certificazione delle casistiche, come indicato nella formulazione letterale dell’articolo 8, comma 5, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; e ciò in quanto quest’ultima disposizione richiama la legge 4 gennaio 1968, n. 15, che è stata abrogata proprio dal d.P.R. n. 445 del 2000. Di conseguenza, ove il predetto articolo 8, comma 5, fosse ritenuto tuttora in vigore e non anch’esso abrogato in toto , dovrebbe essere disapplicato o, comunque, interpretato nel senso di ammettere l’autocertificazione anche delle c.d. casistiche.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha sostenuto che, intendendo la nozione di “casistica” come comprendente non già le visite ambulatoriali o l’attività diagnostica ordinaria, bensì le prestazioni mediche volte a risolvere un problema presentato dal paziente, emergerebbe la superiorità, sotto questo profilo, del dott. RE rispetto al dott. ST. Il primo potrebbe infatti vantare oltre un migliaio di casi, meritando perciò potenzialmente un punteggio pari o prossimo a quello massimo di 20, previsto per il criterio di valutazione in esame.
4. Con atto notificato il 19 novembre 2024 e depositato il successivo 21 novembre, il dott. RE ha proposto motivi aggiunti, alla luce degli atti ottenuti mediante apposita istanza di accesso.
Il ricorrente ha evidenziato anzitutto che dalla lettura dei verbali della Commissione è emerso che le casistiche dichiarate sono state valutate, ma con l’assegnazione del punteggio 1, a fronte dei 13 punti riconosciuti al dott. ST.
Avverso la valutazione del curriculum compiuta dalla Commissione, la parte ha dedotto quanto segue.
4.1. L’attribuzione di un punteggio numerico non sarebbe raccordata ad alcun parametro predeterminato. Non sarebbe possibile perciò stabilire, tanto con riguardo al vincitore, quanto rispetto al ricorrente, quali attività siano state valutate e in che modo. Analoghe considerazioni varrebbero per le caratteristiche della struttura, non essendo stati indicati e graduati i profili oggetto di valutazione.
4.2. Sotto altro profilo, la parte ha evidenziato che non sarebbero comprensibili le ragioni per le quali la Commissione ha riconosciuto un solo punto a fronte di oltre mille casi di interventi specifici su pazienti dichiarati nel curriculum del dott. RE. Si tratterebbe di una valutazione del tutto incongrua, illogica e disancorata dalla realtà, e come tale illegittima.
5. L’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, costituitasi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito la c.d. prova di resistenza, dimostrando di poter conseguire un punteggio superiore a quello del vincitore.
La parte ha poi sostenuto che i candidati fossero tenuti a produrre, unitamente alla domanda, la certificazione delle c.d. casistiche e che l’attribuzione del punteggio 1 da parte della Commissione troverebbe spiegazione nei criteri predeterminati per la valutazione dei titoli, essendo stato previsto il riconoscimento del predetto punteggio per le “ Prestazioni appena elencate ”, ossia soltanto dichiarate nel curriculum dai candidati.
È stata quindi allegata l’infondatezza nel merito dei motivi del ricorso e di quelli articolati nell’atto di motivi aggiunti, evidenziando pure l’inammissibilità delle considerazioni concernenti l’entità e la qualità delle prestazioni svolte dal dott. RE, perché attinenti al merito delle valutazioni riservate alla Commissione.
6. Si è costituto in giudizio anche il dott. AR ST, il quale ha eccepito: (i) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia; (ii) l’omessa notifica del gravame nei confronti del dott. AN AZ, classificatosi al secondo posto della graduatoria, al quale andrebbe parimenti riconosciuta la posizione di controinteressato; (iii) l’inammissibilità della domanda di annullamento per il mancato superamento della c.d. prova di resistenza.
La parte ha inoltre dedotto l’infondatezza del gravame, eccependo pure l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto formulato in termini puramente dubitativi e senza dimostrare l’incidenza della definizione di “casistica” ivi proposta sull’interesse del ricorrente.
7. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, su concorde richiesta delle parti, la domanda cautelare è stata abbinata al merito, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica del 29 aprile 2025.
8. Il ricorrente ha notificato alle controparti il 27 gennaio 2025 e depositato in pari data agli atti di causa una memoria, con la quale, alla luce delle difese avversarie:
- ha ribadito che, a suo avviso, non fosse richiesta la produzione della certificazione delle c.d. casistiche unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, dovendo tale elemento formare oggetto di autocertificazione;
- ha sottolineato come nella domanda di partecipazione si fosse affermato che le prestazioni rese dal candidato erano certificate;
- ha reiterato la propria tesi in ordine all’applicazione del soccorso istruttorio;
- ha evidenziato la contraddittorietà dell’operato dell’Azienda sanitaria, la quale da un lato ha ritenuto che le c.d. casistiche potessero essere valutate soltanto se certificate con determinate formalità, e dall’altro lato, a fronte della mera dichiarazione di tale elemento da parte del ricorrente, ha proceduto comunque alla relativa valutazione, ma attribuendo un solo punto;
- ha contestato la locuzione “ Prestazioni appena elencate ”, in forza della quale la Commissione ha attribuito al dott. RE il punteggio pari a 1, sostenendo che si tratti di una clausola priva di senso e, come tale, non idonea a costituire un criterio per la valutazione delle c.d. casistiche dei candidati.
9. In vista dell’udienza del 29 aprile 2025, l’Azienda sanitaria ha depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità del gravame: (i) a causa della mancata produzione in giudizio, da parte del ricorrente, della certificazione delle c.d. casistiche, che ad avviso del dott. RE avrebbe dovuto essere acquisita dalla Commissione; (ii) per l’omessa impugnazione della deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2024, n. 182, recante “ Modifica delle Linee di indirizzo per il Conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale dell’Umbria, in applicazione dell’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ”, ove è stata affermata la necessità della certificazione delle casistiche da parte del Direttore sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza.
La parte ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità della memoria notificata del 27 gennaio 2025, perché non qualificabile né come una memoria, né come un atto di motivi aggiunti, aggiungendo che, anche ove si trattasse motivi aggiunti, gli stessi sarebbero irricevibili per tardività.
Nel merito, l’Azienda sanitaria ha ulteriormente articolato le proprie tesi, sostenendo l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente.
10. Il controinteressato dott. ST ha parimenti rimarcato la mancata impugnazione delle Linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 182 del 2024 e ha quindi insistito nelle proprie tesi difensive.
11. Il ricorrente ha depositato una memoria di mero rinvio ai precedenti atti processuali e ha poi replicato alle difese avversarie.
12. Con l’ordinanza n. 553 del 2025, questo Tribunale ha disposto, a carico del ricorrente, l’onere di integrazione del contraddittorio nei confronti del concorrente collocatosi al secondo posto della graduatoria, in qualità di controinteressato, “ non essendo possibile escludere un interesse da parte sua mantenere la posizione conseguita (ad esempio per l’eventualità di un subentro, nell’ipotesi di rinuncia del primo graduato, o in vista dell’eventuale spendita del titolo in altri contesti, anche selettivi) ”.
13. L’incombente è stato adempiuto dal ricorrente.
14. Le parti costituite hanno successivamente depositato ulteriori memorie, il ricorrente anche in replica alle difese avversarie.
15. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
16. Va preliminarmente scrutinata l’istanza di rinvio della trattazione formulata dall’Azienda sanitaria resistente nella memoria depositata in vista dell’udienza.
16.1. La parte ha evidenziato che: (i) pende appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 552 del 2025, recante il rigetto di un ricorso volto all’integrale caducazione della medesima procedura selettiva, per cui l’esito della predetta impugnazione rivestirebbe quanto meno una pregiudizialità logica rispetto alla presente controversia; (ii) sarebbero venute meno le ragioni di urgenza nella definizione del giudizio, stante il conferimento dell’incarico al dott. ST, con l’apposizione nel contratto di una clausola risolutiva legata all’esito dell’odierno contenzioso.
16.2. L’istanza dell’Azienda sanitaria resistente non può essere accolta, sia in ragione dell’opposizione della parte ricorrente, sia anche in quanto, ai sensi dell’articolo 73, comma 1- bis , cod. proc. amm., “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali (...) ”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tali situazioni sono riscontrabili unicamente in presenza di gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite ( ex multis : Cons. Stato, Sez. VII, 10 dicembre 2024, n. 9969; Id., Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9496; Cons. giust. Reg. Sic., 31 gennaio 2022, n. 153). Nel caso in esame, tali eccezionali ragioni non ricorrono, atteso che la pendenza dell’appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 552 del 2025 non osta allo scrutinio delle diverse questioni costituenti oggetto del presente giudizio, né è ravvisabile una pregiudizialità tra le cause, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’articolo 79 cod. proc. amm. e dell’articolo 295 cod. proc. civ.
Il rinvio della trattazione fino all’esito della predetta impugnazione risulterebbe, pertanto, privo di giustificazione.
16.3. La richiesta deve essere, perciò, rigettata.
17. Va pure respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal controinteressato.
17.1. Il comma 7- bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone attualmente che le Regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa con avviso pubblico. Nell’ambito di tali procedure, la commissione incaricata “ attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati ”, e ciò “[s] ulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio ”. All’esito della valutazione, “ il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio ”.
17.2. Alla luce delle nuove modalità di conferimento dell’incarico ora illustrate, la procedura è ormai sganciata da una logica esclusivamente fiduciaria, quale era alla base della disciplina previgente, avendo acquisito i caratteri propri di una selezione concorsuale, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2025, n. 3684; Id., 24 gennaio 2025, n. 578; Id., 13 gennaio 2025, n. 213; Id., 18 ottobre 2024, n. 8344).
17.3. Ne consegue, come anticipato, il rigetto dell’eccezione.
18. Va quindi scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, sollevata dall’Azienda USL Umbria n. 2 e dal controinteressato.
18.1. Secondo quanto risulta dal paragrafo 10 del bando della selezione, nell’ambito della valutazione del curriculum è prevista l’attribuzione di un massimo di 20 punti per la “ tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato ” (le c.d. casistiche). Con riguardo a tale voce, il ricorrente ha ottenuto il punteggio 1.
Posto che non è consentita in questa sede la valutazione di merito dei titoli vantati dal candidato, in caso di accoglimento ricorso, la Commissione sarebbe tenuta a considerare nuovamente le casistiche del dott. RE, il quale potrebbe aspirare a ottenere fino a un massimo di 19 punti aggiuntivi rispetto al punteggio totale già conseguito di 44,50. Il ricorrente potrebbe quindi pervenire a un punteggio complessivo fino a 63,50, come tale superiore rispetto a quello di 60, conseguito dal vincitore della selezione.
Tale dato già di per sé dimostra il superamento della c.d. prova di resistenza, anche senza considerare le ulteriori contestazioni avverso la valutazione delle “ caratteristiche della struttura ” contenute nel primo mezzo del ricorso per motivi aggiunti.
18.2. Da ciò il rigetto dell’eccezione.
19. L’Azienda USL Umbria n. 2 ha sostenuto, sotto altro profilo, che il ricorso sarebbe inammissibile anche a causa del fatto che il dott. RE non avrebbe prodotto neppure in giudizio la certificazione delle c.d. casistiche, che ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto essere acquisita dalla Commissione.
Secondo l’Azienda sanitaria, ciò comproverebbe il mancato superamento della prova di resistenza.
Sotto altro profilo, tale produzione sarebbe stata indispensabile al fine di sorreggere la censura con la quale il ricorrente ha contestato la mancata attivazione del soccorso istruttorio, non essendo stata dimostrata l’esistenza della documentazione che, in tesi, la Commissione avrebbe dovuto acquisire.
19.1. Al riguardo, deve tenersi presente che l’interesse al ricorso deve essere valutato sulla base dell’astratta portata delle censure prospettate dalla parte ricorrente, e non invece della loro fondatezza nel merito.
In questa prospettiva, va ribadito che la prova di resistenza è da ritenere superata, in quanto l’accoglimento del ricorso potrebbe astrattamente consentire al ricorrente il raggiungimento di un punteggio superiore a quello del vincitore della selezione, come sopra esposto.
Non rileva la mancata produzione in giudizio della certificazione delle c.d. casistiche, e neppure il fatto stesso che tale certificazione sia già stata formata o meno, atteso che, nella prospettazione del ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli per come dichiarati nella domanda, salvo successiva verifica, oppure disporre il soccorso istruttorio, al fine di ottenere la certificazione delle casistiche dichiarate dal candidato.
19.2. A ben vedere, l’eccezione – come emerge, in particolare, dalla sua formulazione nell’ultima memoria depositata dall’Azienda sanitaria – si basa sull’assunto, fatto proprio dalla resistente, che la certificazione delle casistiche dovesse essere già stata formata dal Direttore sanitario competente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e che il ricorrente, a tutto voler concedere, potesse dichiarare nella domanda l’esistenza di tale certificato (ossia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione), ma non invece dichiarare direttamente le attività svolte (ossia rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). Si tratta, tuttavia, di allegazioni che attengono al merito della controversia e non incidono, pertanto, sul diverso profilo dell’ammissibilità delle censure proposte.
19.3. L’eccezione deve essere, perciò, rigettata.
20. Le parti resistenti hanno allegato l’inammissibilità del gravame anche per l’omessa impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2024, con la quale, nel modificare le Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, è stata affermata la necessità della certificazione delle casistiche da parte del Direttore sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza.
Le predette Linee di indirizzo costituirebbero un atto presupposto vincolante (v. ultima memoria del controinteressato, p. 2), dotato, in particolare, secondo l’Azienda sanitaria resistente, di valenza regolamentare (v. ultima memoria dell’AUSL, p. 3), e avrebbero dovuto, perciò, essere impugnate unitamente all’atto applicativo, ossia il bando.
20.1. Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che l’eccezione è riferibile, in verità, alle sole censure articolate dal ricorrente nel secondo motivo del ricorso introduttivo, ossia a quelle volte ad allegare l’illegittimità dell’avviso pubblico di indizione della selezione, mentre non è idonea a paralizzare lo scrutinio delle rimanenti doglianze contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti, le quali attengono a profili che non involgono la legittimità di tale avviso.
In questa prospettiva, considerato che, come si dirà più oltre, le contestazioni dirette avverso il bando sono improcedibili, l’eccezione risulta priva di rilievo.
20.2. Peraltro, anche a voler ritenere che, nella parte in cui si riferiscono alle modalità di documentazione delle casistiche, le Linee di indirizzo regionali presentino un’effettiva portata innovativa, e non invece meramente interpretativa del quadro normativo vigente, si tratterebbe pur sempre di previsioni finalizzate a disciplinare in modo uniforme lo svolgimento delle procedure selettive e, di conseguenza, aventi valenza sostanzialmente regolamentare, come del resto sostenuto anche dall’Azienda sanitaria resistente. Secondo i principi, si tratterebbe, perciò, di previsioni suscettibili di disapplicazione da parte del giudice, ove ritenute illegittime, e come tali sottratte a uno specifico onere di impugnazione da parte del ricorrente.
20.3. L’eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
21. Vanno quindi scrutinate le eccezioni formulate con riguardo alla memoria notificata del ricorrente del 27 gennaio 2025.
21.1. Al riguardo, deve convenirsi con l’Azienda sanitaria resistente nel rilevare la tardività delle censure articolate per la prima volta nel predetto atto.
Tali nuove doglianze sono rivolte avverso la valutazione dei titoli del dott. RE risultante dai verbali, i quali erano tuttavia conosciuti dalla parte almeno dal 19 novembre 2024. In tale data risultano infatti essere stati notificati i motivi aggiunti, recanti alcune censure sviluppate proprio sulla base della lettura dei verbali, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente (v. p. 2 del ricorso per motivi aggiunti).
Nella parte in cui introduce censure nuove formulate oltre il termine di decadenza di sessanta giorni stabilito dall’articolo 29 cod. proc. amm., l’atto notificato del 27 gennaio 2025 è perciò irricevibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. a) , cod. proc. amm.
21.2. Il medesimo atto rimane, invece, valutabile ai fini del giudizio quale semplice memoria, non ostandovi la circostanza che il ricorrente abbia depositato un’altra memoria in vista dell’udienza del 29 aprile 2025. Nessuna norma vieta infatti alla parte di suddividere in diverse produzioni i propri scritti difensivi, purché depositati entro i termini prescritti.
22. Può quindi passarsi all’esame del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il ricorrente ha sostenuto che, a fronte della dichiarazione delle c.d. casistiche contenuta nel curriculum , la Commissione avrebbe dovuto provvedere alla relativa valutazione, riservandosi di chiederne la certificazione da parte del Direttore sanitario, oppure avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio, invitando il candidato a presentare tale certificazione.
22.1. Lo scrutinio delle censure richiede la previa ricognizione delle previsioni rilevanti contenute nell’avviso di indizione della procedura selettiva.
22.1.1. Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che, secondo quanto previsto al paragrafo 4 del predetto avviso, “ La domanda debitamente sottoscritta e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF non superiore a 30 MB. L’Azienda U.S.L. Umbria 2 declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili dal sistema di protocollo informatico ”.
22.1.2. Alla “ Documentazione da allegare alla domanda ” risulta poi dedicato il paragrafo 6, ove si stabilisce quanto segue: “ Alla domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico i concorrenti devono allegare: (…) un curriculum professionale in carta semplice, datato e firmato, redatto in conformità a quanto disposto dall’art.8 del D.P.R. n. 484/1997, secondo l’allegato schema (all. B) e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; allegare eventualmente quanto specificatamente richiesto nello stesso schema di curriculum (all. B) ”. Nel medesimo paragrafo 6 sono illustrate le modalità per l’autocertificazione dei titoli, dei servizi prestati e dei corsi frequentati che il candidato intenda sottoporre alla valutazione della Commissione.
22.1.3. Il successivo paragrafo 7 ha ad oggetto le “ Norme relative alle dichiarazioni sostitutive ”.
In tale paragrafo si prevede quanto segue: “ Tutte le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e professionale hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive e saranno soggette a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 e art. 40 D.P.R. 445/2000 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici Servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio) del D.P.R.445/2000 e s.m.i. Ai fini della validità, tali dichiarazioni devono essere firmate e datate dal candidato, sotto la propria responsabilità, e corredate della fotocopia di un documento di identità. Ne consegue che nessuna certificazione rilasciata da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere trasmessa all’A.U.S.L. Umbria 2 ”.
Vengono poi enunciate nel medesimo paragrafo 7 le conseguenze derivanti dalla produzione di dichiarazioni non veritiere, incomplete o formulate in modo non corretto.
22.1.4. Il successivo paragrafo 10 è dedicato alle “ Modalità di valutazione ”.
In questa sede si stabilisce, tra l’altro, che “ I contenuti del curriculum vengono valutati dalla Commissione con riferimento a quanto di seguito riportato: (…) c) tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20) ”.
Nel medesimo paragrafo è, inoltre, contenuta la previsione secondo la quale “ I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ”.
22.1.5. Infine, l’allegato B all’avviso pubblico reca il “ Modello esemplificativo del curriculum professionale in carta semplice ”, strutturato nella forma di una dichiarazione resa dal candidato “ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci ”.
La dichiarazione attiene a una serie di elementi, tra i quali figura il seguente: “ c) tipologia e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. (Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza ed allegate) ”.
22.2. Dalla complessiva lettura delle previsioni sopra riportate si evince che i candidati erano tenuti a dichiarare le casistiche sotto la propria personale responsabilità nella domanda, mentre la produzione insieme alla domanda stessa della certificazione da parte del Direttore sanitario era soltanto facoltativa, essendo tale certificazione necessaria unicamente ai fini della successiva verifica di quanto dichiarato.
22.2.1. Come detto, infatti, il paragrafo 6 del bando, relativo specificamente alla “ Documentazione da allegare alla domanda ”, richiedeva ai candidati soltanto “ un curriculum professionale in carta semplice, datato e firmato, redatto in conformità a quanto disposto dall’art.8 del D.P.R. n. 484/1997, secondo l’allegato schema (all. B) e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ”, ossia un curriculum recante l’autocertificazione di tutto quanto ivi dichiarato, non potendo attribuirsi altro significato all’espresso richiamo al d.P.R. n. 445 del 2000.
In questo contesto, la produzione di “ quanto specificatamente richiesto nello stesso schema di curriculum (all. B) ” era invece prevista soltanto in via facoltativa, come emerge dall’utilizzo dell’avverbio “ eventualmente ”.
22.2.2. Coerentemente con tali previsioni, il predetto schema di curriculum di cui all’allegato B consiste in un modello per il rilascio di un’autocertificazione di tutti i titoli richiesti, inclusa la “ tipologia e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ”.
Le prestazioni in esame dovevano, dunque, essere debitamente dichiarate nel curriculum sotto la responsabilità dell’interessato, mentre la produzione della certificazione delle casistiche rilasciata dal Direttore sanitario risulta indicata nello schema di curriculum soltanto tra parentesi: dato, questo, che comprova ulteriormente il carattere facoltativo di tale produzione unitamente alla domanda.
22.2.3. Dirimente è, del resto, la previsione contenuta al paragrafo 7, dedicato specificamente alle “ Norme relative alle dichiarazioni sostitutive ”, ove si afferma in termini inequivoci e senza eccezioni che “ nessuna certificazione rilasciata da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere trasmessa all’A.U.S.L. Umbria 2 ”.
22.2.4. Come anticipato, queste conclusioni non sono contraddette dalle previsioni del paragrafo 10 dell’avviso pubblico, atteso che il predetto paragrafo non è dedicato alla presentazione delle domande da parte dei candidati, bensì alle modalità di valutazione da parte della Commissione.
È soltanto ai fini di questa successiva fase della procedura, pertanto, che il bando ha inteso richiedere l’acquisizione della certificazione delle casistiche resa dal Direttore sanitario.
In altri termini, l’apparente antinomia registrabile tra quanto previsto – da un lato – dai paragrafi 6 e 7 del bando (dai quali risulta che i candidati potessero autocertificare l’intero contenuto del curriculum ) e – dall’altro lato – dal successivo paragrafo 10 (recante la previsione secondo la quale “ I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ”), va risolta nel senso che quest’ultima previsione imponesse la necessaria verifica delle casistiche dichiarate, mediante l’acquisizione della certificazione da parte del Direttore sanitario, fermo restando che i candidati fossero tenuti nella domanda alla sola dichiarazione dei titoli, di per sé sufficiente a ottenerne la considerazione.
L’acquisizione della certificazione delle casistiche è stata dunque prevista come indefettibile unicamente al fine di validare il giudizio della Commissione, e non invece per poter ammettere alla valutazione tali prestazioni, bastando a quest’ultimo fine la sola dichiarazione del candidato.
Questa è, in verità, l’unica interpretazione che consente di attribuire un’effettiva portata dispositiva a tutte le previsioni del bando sopra riportate, spiegando anche la collocazione della clausola contenente la necessaria certificazione delle casistiche soltanto nel paragrafo relativo alla valutazione della Commissione, e non invece nel contesto delle previsioni dedicate alle modalità di presentazione della domanda.
22.2.5. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, un ulteriore elemento a supporto di questa lettura dell’avviso di indizione della procedura è dato dalla previsione del relativo paragrafo 4, ove si stabilisce che la domanda debba essere presentata quale unico file PDF, non eccedente un determinato “peso”.
Si tratta, infatti, di una previsione che si spiega nel quadro di un bando volto a richiedere la sola autocertificazione dei titoli nel curriculum e che, viceversa, potrebbe risultare lesiva dell’interesse dei partecipanti, ove questi fossero in possesso di certificazioni eccedenti i limiti dimensionali, e tuttavia da produrre indefettibilmente insieme alla domanda e in un unico file PDF con quest’ultima.
22.3. Le considerazioni sin qui esposte trovano conferma nella sentenza del Consiglio di Stato 4 settembre 2025, n. 7205, concernente un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ove parimenti si è ritenuto che, alla stregua di una lettura complessiva delle prescrizioni del bando, il riferimento alla necessaria certificazione del Direttore Sanitario non potesse che riferirsi alla sola fase di verifica di quanto autodichiarato e che “ la produzione ab initio di detta certificazione era meramente facoltativa, dovendo i titoli essere valutati anche solo sulla scorta della autodichiarazione del candidato (e salva, ovviamente, la verifica successiva) ”.
In questa prospettiva, nel precedente richiamato si è affermato che “ non si pone una conseguente questione di soccorso istruttorio (ma, semmai, di verifica successiva dei titoli autodichiarati dai candidati) essendo la domanda - per come presentata dall’originario ricorrente - già di per sé idonea e sufficiente a consentire il riconoscimento dei punti spettanti per i titoli dichiarati (salvo – si ribadisce – verificare poi se tali dichiarazioni fossero veritiere) ”.
22.4. Nel caso oggetto della presente controversia, pertanto, l’autocertificazione delle casistiche da parte del dott. RE costituiva condizione necessaria e sufficiente per procedere alla relativa integrale valutazione, contrariamente a quanto avvenuto.
22.5. Allo stesso esito sostanziale si perverrebbe, peraltro, anche ove dovesse ritenersi che il bando richiedesse effettivamente la produzione, unitamente alla domanda, della certificazione delle casistiche da parte del Direttore sanitario. In questa prospettiva, l’Azienda sanitaria sarebbe stata infatti tenuta comunque a disporre il soccorso istruttorio nei confronti del candidato, trattandosi di titoli debitamente dichiarati nella domanda, benché non attestati mediante la predetta certificazione.
Come affermato, infatti, in un caso parimenti concernente la documentazione delle c.d. casistiche nell’ambito di una selezione finalizzata al conferimento di un incarico in ambito sanitario, “ il soccorso istruttorio, previsto all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990 – in virtù del quale il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali– ha valenza generale dovendo la p.a. consentire la regolarizzazione di documenti incompleti in ossequio ai principi di tutela dell’affidamento e della buona fede dei partecipanti. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio « è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione » (Cons. Stato, sez. V, n. 7975 del 2019), ferma restando, in attuazione del principio del giusto procedimento, la tutela della parità di trattamento e della regolarità sostanziale delle procedure, qui fuori discussione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2025, n. 6706).
22.6. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio deve essere accolto, dovendosi ritenere che la dichiarazione delle casistiche nella domanda fosse sufficiente a ottenerne la valutazione effettiva, salva l’acquisizione dell’apposita certificazione al fine di verificare quanto dichiarato.
23. Come anticipato, l’accoglimento del primo motivo rende improcedibile il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, recante censure rivolte nei confronti dell’avviso pubblico di indizione della selezione, proposte dal ricorrente per la sola eventualità in cui non fossero accolte le contestazioni contenute nel primo mezzo.
24. Con il terzo motivo, il ricorrente ha proposto una propria interpretazione della nozione di “casistica” e ha sostenuto di dover prevalere rispetto al vincitore della selezione con riguardo alla considerazione delle prestazioni rese.
Va accolta, al riguardo, l’eccezione di inammissibilità delle censure sollevata dalle parti resistenti, in quanto il mezzo di gravame, per come formulato, mira a ottenere una valutazione di merito in ordine ai titoli del dott. RE da parte del giudice, sostituendosi all’apprezzamento riservato all’apposita Commissione.
25. Può quindi passarsi all’atto di motivi aggiunti, con il quale il ricorrente, appreso dalla lettura dei verbali di aver ottenuto il punteggio di 1 per le casistiche, ha contestato: (i) la mancata predeterminazione di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati e atti a sorreggere i giudizi resi nei confronti dei candidati; (ii) l’irragionevolezza dell’attribuzione nei propri confronti di un solo punto, a fronte delle numerose e qualificate casistiche riportate nel curriculum .
25.1. Deve tenersi presente che la Commissione ha previsto l’attribuzione del punteggio 1 per il caso di “ Prestazioni appena elencate ”. Tale criterio di valutazione è stato applicato al dott. RE, essendo state ritenute qualificabili come “ appena elencate ” le casistiche dichiarate bensì nel curriculum del candidato, ma non assistite dall’apposita certificazione del Direttore sanitario.
Nella sostanza, risulta dunque che, con riguardo al ricorrente, l’attribuzione del punteggio 1 rispecchia la mancata valutazione nel merito delle casistiche riportate nel curriculum .
25.2. Tanto premesso, le doglianze volte a contestare la sufficienza dei criteri di valutazione applicati nei confronti dei candidati con riguardo alle casistiche e l’adeguatezza del punteggio 1 rispetto alle copiose prestazioni rese dal ricorrente sono improcedibili, dovendo il giudizio reso dalla Commissione sulle casistiche del dott. RE essere integralmente rinnovato, mediante l’effettiva considerazione nel merito di tali prestazioni, secondo quanto sopra esposto.
26. Deve ancora rilevarsi che, nella parte conclusiva del primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, dopo la contestazione della mancata predeterminazione di criteri idonei a sorreggere l’attribuzione del punteggio alle prestazioni del vincitore, si legge quanto segue: “ Analogo discorso per le caratteristiche della struttura. Appare certamente logico differenziare i punteggi in relazione alle diverse caratteristiche, ma non si sa come sia stato fatto, perché non vengono nemmeno indicate (e graduate) le caratteristiche valutabili. Stesse considerazioni per il ricorrente ” (v. p. 6 dell’atto di motivi aggiunti).
26.1. Sembrerebbe che la parte abbia inteso con ciò contestare la sufficienza dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione con riguardo alla voce di valutazione relativa alla “ tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ” (v. verbale n. 1 della Commissione, p. 3).
Se così è, la censura, oltre a risultare di dubbia ammissibilità, per la sua formulazione generica, è comunque infondata nel merito, atteso che nel verbale n. 1 della Commissione risultano puntualmente dettagliate le diverse tipologie di strutture ove sia stata prestata in misura prevalente l’attività professionale, con l’indicazione del punteggio da attribuire per ciascuna fattispecie (v. p. 4).
26.2. Per questa parte, il primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti deve essere, perciò rigettato.
27. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto:
- il ricorso introduttivo del giudizio deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte dichiarato improcedibile, e per la restante parte accolto, nei sensi e nei limiti sopra esposti;
- l’atto di motivi aggiunti va in parte dichiarato improcedibile e per la restante parte respinto;
- l’atto notificato del 27 gennaio 2025 deve essere dichiarato irricevibile nella parte recante ulteriori censure.
Per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’impugnata deliberazione del Direttore generale facente funzione n. 2131 del 29 ottobre 2024, unitamente agli atti antecedenti della procedura, nei limiti delle censure accolte e dell’interesse del ricorrente.
28. La complessità delle questioni affrontate sorregge la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara in parte inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in parte lo dichiara improcedibile, e per la restante parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara in parte improcedibile e per la restante parte respinge l’atto di motivi aggiunti;
- dichiara irricevibile l’atto notificato del 27 gennaio 2025, nella parte in cui reca ulteriori censure.
Per l’effetto, dispone l’annullamento dell’impugnata deliberazione del Direttore generale facente funzione n. 2131 del 29 ottobre 2024, unitamente agli atti antecedenti della procedura, nei limiti delle censure accolte e dell’interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SC GA, Presidente
FL VE Di MA, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FL VE Di MA | SC GA |
IL SEGRETARIO