Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 874/2023 promossa da:
in persona del Legale rapp.te P.t., con sede legale in Pescara alla Via Parte_1
Venezia n. 49, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Muzzillo, C.F. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Salerno, C.F._1
Via Carmine n.° 135
- APPELLANTE
contro nato il [...] a [...]/mare di Stabia (Na) e ivi residente a[...]
Amalia Brambilla n. 29, con n. di c.f. , rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Francesco Gargiulo con n. di c.f. con studio in Corso C.F._3
Alcide De Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura, ex art. 83 C.p.c., apposta in calce all'atto di costituzione nel giudizio d'appello
- APPELLATO pagina 1 di 13
in persona del Sindaco P.t., Controparte_2
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. M. Antonella Verde e Avv.
Moccia Giuseppina
- APPELLATO contumace
Oggetto: opposizione ex art. 615, II comma avverso sollecito di pagamento;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, dinanzi Controparte_1
al giudice di pace di Torre Annunziata, opposizione ad ingiunzione di pagamento per sentire dichiarare la nullità, inefficacia o invalidità del sollecito di pagamento n. 431719, notificato in data 30/09/2020, per omesso versamento dell'imposta TARI/TARES anni
2013- 2014-2015-2016-2017 dovuta al per un Controparte_2 CP_2
totale pari ad €. 823,43. Si costituiva La SO.G.E.T. eccependo il difetto di Pt_1
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria adita e, in subordine, l'improcedibilità dell'opposizione, attestando che, il sollecito opposto, oggetto di giudizio di I° grado, veniva preceduto dall'ingiunzione n. 0193253, regolarmente notificata in data 20/01/2020, con sottoscrizione al ritiro, nonché dall'intimazione di pagamento n. 0000171532, notificata successivamente al sollecito oggi opposto, in data 05/11/2021 sempre con sottoscrizione al ritiro. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 5640/2022 del 16/06/2022 depositata in
Cancelleria il 25/10/2022, non notificata, nell'ambito del procedimento civile R.G.
1856/2022, a mezzo della quale il Giudice accoglieva la domanda proposta da e annullava il sollecito di pagamento in oggetto, condannando la Controparte_1
alle spese di lite. Pt_1
pagina 2 di 13 Avverso tale provvedimento proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado ed eccependo, in particolare: difetto di
Giurisdizione del Giudice ordinario, avendo l'odierna ingiunzione di pagamento ad oggetto tasse e tributi, nello specifico, Tari/Tares annualità 2014; nullità dell'impugnata sentenza per carenza di motivazione e pronuncia ultra petitum, avendo il Gdp omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e avendo egli fondato il proprio convincimento sulla asserita mancata dimostrazione di regolare notifica da parte della dell'atto prodromico al sollecito di pagamento impugnato, con Parte_1
consequenziale prescrizione del credito, laddove invece parte opponente in nessun caso aveva sollevato tali eccezioni, e aveva invece chiesto di pronunciarsi, quale unico motivo alla base della propria impugnativa, sull'illegittimità della notifica dell'avviso opposto poiché, a dir suo, avvenuta nel periodo di sospensione della riscossione come decretato dal Governo a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19; erroneità della sentenza laddove afferma la mancata dimostrazione di regolare notifica dell'atto prodromico, ingiunzione di pagamento, la cui regolare notifica era stata già in primo grado provata.
Chiedeva, dunque dichiarare, in via preliminare il difetto di Giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria ordinaria;
in subordine, la nullità della sentenza di prime cure poiché pronunciata ultra petitum e/o extra petitum;
nel merito, l'inammissibilità e improponibilità della domanda;
con condanna di alle spese di lite del doppio grado Controparte_1
di giudizio. Si costituiva , contestando e impugnando quanto asserito Controparte_1
da parte appellante, e in particolare eccependo: infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, attesa la competenza del Giudice Ordinario in materia di tarsu-tares-tarip, in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11290/2021, la quale afferma che la quota provinciale rifiuti indifferenziati, come la vecchia Tarip oggi è una entrata privatistica, di conseguenza la giurisdizione CP_3
appartiene al giudice ordinario e non al giudice tributario, e inoltre le Sezioni Unite, richiamando il proprio precedente orientamento in un'altra sentenza a Sezioni Unite n.
8631/2020 in materia di Tia2, hanno affermato la natura corrispettiva e non tributaria, con pagina 3 di 13 la conseguenza della competenza esclusiva del Giudice Ordinario, sottolineando come nel caso di specie fosse onere della contro parte, per il principio di vicinanza della prova, provare la natura tributaria e non corrispettiva del tributo, e nel caso che occupa non avendo la parte interessata depositato nulla in primo grado, né tanto meno in appello, la competenza va al Giudice Ordinario atteso che il Giudice del gravame è obbligato a giudicare in base ai documenti prodotti dalle parti;
inesistenza dell'attività delegata dal comune al concessionario al Concessionario, violazione della delibera autorità anticorruzione n. 576/21 (Anac), atteso che il mandato del concessionario è cessato nel lontano 21.05.2021; inibizione della riscossione esattoriale durante l'emergenza pandemica da Covid-19 in forza del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n.
27/2020; inammissibilità del gravame in quanto si è formato giudicato interno sulle parti della sentenza non impugnate;
inammissibilità del gravame per violazione del combinato artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 cpc. Chiedeva, dunque, dichiarare inammissibile il gravame e/o infondato, nel contempo confermare la sentenza n. 5640/22 resa dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata, rigettare il gravame anche con una diversa motivazione rispetto alla sentenza di primo grado;
condannare parte appellante al pagamento delle spese.
Successivamente, evidenziava l'esistenza, in relazione al contenzioso Controparte_1
incardinato, della sentenza n. 13660/24 della CGT di Napoli, di annullamento totale del credito esattoriale in oggetto, tale da rendere l'azione della contro parte totalmente infondata, atteso che il presunto credito esattoriale è inesistente.
L'appello è fondato quanto al lamentato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Va detto, in primis, in merito all'atto impugnato, sollecito di pagamento, che l'equivalenza funzionale tra l'ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/2005), secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata.
pagina 4 di 13 Si applicano, pertanto, al caso di specie le elaborazioni normative e giurisprudenziali che seguono in materia di riscossione esattoriale a mezzo cartella di pagamento.
Va altresì premesso, quanto all'imposta oggetto della presente CP_3
controversia, che a differenza della TARIP, che viene dalla Corte di Cassazione qualificata come corrispettivo di diritto privato (dal che consegue, dunque, l'affermazione della giurisdizione ordinaria), la TARI è a tutti gli effetti un tributo.
L'iter di istituzione della TARI può esser così riassunto: a partire dall'art.14 del DL
6 dicembre 2011, n.201 (come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214), che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, conosciuto come TARES, in sostituzione di TARSU, TIA 1 e TIA 2. Il tributo è dovuto per il fatto che si «possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», ma con l'esclusione de «le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva». Ed è dovuto da «coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3
e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse». Ma la vigenza del nuovo tributo è di appena un anno, dal momento che a partire dal 1° gennaio 2014 esso viene sostituito dalla TARI, ad oggi vigente. Quest'ultima viene concepita come parte di un più ampio tributo, l'imposta unica comunale o IUC, la quale si compone anche dell'imposta municipale propria o IMU e del tributo per i servizi indivisibili o TASI. Più esattamente in un'unica “imposta” albergano, singolarmente: un'“imposta” patrimoniale, che colpisce gli immobili escluse le abitazioni principali (l'IMU); e una componente riferita ai servizi, ma pur sempre legata agli immobili, che consta di un “tributo” relativo ai servizi indivisibili (la TASI) e di una
“tassa” sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (la TARI) (Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XXII -
Fascicolo n. 1/2022).
pagina 5 di 13 Nel 2013, appunto con l'introduzione della TARI, la disciplina sembra pervenuta ad una relativa stabilità, poi dissipata dal dubbio interpretativo sollevato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11290 del 29 aprile 2021, la quale, per un verso, condivide un precedente arresto delle Sezioni Unite della stessa Corte, la sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020 che, in applicazione di una norma di interpretazione autentica, afferma la natura privatistica della TIA 2; per altro verso, individua all'interno della TARI, della cui natura tributaria non dubita (ancorché sia evoluzione della TIA 2), una componente privatistica, laddove il Comune realizzi un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti e opti per una tariffa corrispettiva (ai sensi dell'art.1, comma 668, della legge
147/2013). Ma tra le due, TARI e TARIP, non emergono chiare le reali distinzioni, al di là di una differenza nominale.
Ai fini dell'individuazione, dunque, in termini pratici, della natura giuridica del credito che oggi occupa, e dunque, evidentemente, della giurisdizione a cui esso è devoluto, viene in soccorso la citata sentenza n. 8631/2020 delle Sezioni Unite, che nella consapevolezza della natura tributaria della TARI, distingue da essa la TARIP, individuando, tra i criteri di distinzione tra le due, la previsione, nei regolamenti comunali di adozione della TARIP, di devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.
Orbene, pur volendo sorvolare sulla previsione che una fonte secondaria, per di più locale, qual è il regolamento comunale, possa incidere sul riparto di giurisdizione, ossia su una materia che la Costituzione riserva alla legge, per di più dello Stato ex art. 117, comma 1, Cost. – cosa che evidentemente non può accadere – va detto che non si rinviene agli atti del giudizio alcun regolamento di adozione della TARIP in luogo della
TARI.
Va detto infatti, che la medesima sentenza n. 8631/2020 delle Sezioni Unite, che evidenzia la qualificazione legislativa della tariffa come corrispettivo, ne sottolinea la previsione, sempre legislativa, di alternatività alla TARI a partire dall'art.1, comma 668, legge 147/2013, secondo cui i comuni possono prevedere il passaggio alla TARIP, ma pagina 6 di 13 possono anche mantenere – come è verosimile che accada e la prassi sembra confermare
– lo status quo, rimanendo così in regime tributario.
Orbene, tornando al caso di specie, non solo non si rileva agli atti alcun regolamento siffatto (e ciò apre la strada all'ipotesi che alcun regolamento simile sia stato emesso dal ai fini dell'adozione della TARIP in Controparte_2
sostituzione della TARI) ma anzi, si rinvengono indicazioni contrarie negli atti notificati da concessionaria della riscossione per conto del Parte_1 Controparte_2
: in particolare l'ingiunzione di pagamento n. 0193253 del 04/12/2019, portante il
[...]
credito in oggetto, indirizzata dalla a , la quale Parte_1 Controparte_1
contiene la seguente precisazione “contro la presente ingiunzione fiscale è possibile proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio secondo le modalità indicate dal D.lgs. 31/12/1992, n° 546, entro 60 giorni dalla notifica”, così individuando la giurisdizione tributaria quale giudice naturale del credito in oggetto.
Allo stesso modo, l'intimazione di pagamento n. 0000171532 del 09.09.2021, precisa
“Avverso il presente avviso è ammesso ricorso alle medesime autorità (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria), con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri dei singoli atti elencati in allegato.”
La concordanza degli indizi che favoriscono l'indicazione di una natura tributaria, unitamente all'assenza di un regolamento di adozione della “nuova” tariffa corrispettiva (di recentissima adozione, gennaio 2025, in diversi Comuni italiani), unitamente alla disciplina generale in tema di riparto della Giurisdizione, secondo cui, come meglio si vedrà, sono devolute «alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati» (così l'art.2 D.lgs. 546/1992, che ribadisce, qui e anche nel prosieguo, l'irrilevanza delle denominazioni, che nel caso che occupa fanno la loro parte nel generare confusione) portano il presente Giudice ad affermare la natura tributaria del credito in oggetto.
pagina 7 di 13 Sulla giurisdizione alla quale devolvere una controversia avente ad oggetto un credito di natura tributaria, dunque, si argomenterà come segue.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla
Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti pagina 8 di 13 impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
(“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
pagina 9 di 13 Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
pagina 10 di 13 Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga pagina 11 di 13 all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Va dichiarato il difetto di Giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
La complessità della tematica oggetto di decisione unitamente alla non univocità degli orientamenti sul punto giustificano la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 12 di 13 1) dichiara il difetto di Giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2) compensa le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 30/05/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 13 di 13