Articolo 1 della Legge 6 luglio 1911, n. 702
Versione
2 agosto 1911
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed il Cile, firmato a Berlino il 12 luglio 1898, le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 3 luglio 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO - FACTA - LEONARDI-CATTOLICA - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Entrata in vigore il 2 agosto 1911