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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2024/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di negoziazione assistita presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in NO RR (VC)
Rappresentata e difesa dall'Avv. Scheda Roberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con procedimento di negoziazione assistita ritualmente depositata presso l'Ufficio del Pubblico
Ministero, volto alla relativa autorizzazione, le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), , nato Per_1
a Vercelli (VC) il 14/09/2022, ancora minore.
pagina 1 di 4 Il PM in data 11/06/2025 non autorizzava suddetto accordo, ritenendo il mantenimento stabilito dalle parti a carico del padre e in favore del figlio, pari ad euro 150,00, non pienamente tutelante gli interessi del figlio. Trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale per gli adempimenti di competenza.
In data 16/06/2025 il Presidente del Tribunale -considerato che i rilievi effettuati dall'Ill.mo.
IGnor Procuratore della Repubblica di Vercelli non apparivano condivisibili, essendo previsto un contributo a carico del padre, allo stato disoccupato, ed un aumento dello stesso qualora egli reperisse attività lavorativa, nonché una ripartizione paritaria delle spese c.d. extra-, fissava udienza mediante trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
Le parti provvedevano a depositare le suddette note e la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO degli atti trasmetti dal P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nella convenzione di negoziazione assistita - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate, in particolare considerata congrua la cifra di euro 150,00 a carico del padre, attualmente disoccupato, per il mantenimento del figlio, che sarà elevata ad euro 250,00 qualora dovesse reperire un'attività lavorativa;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui alla convenzione di negoziazione assistita:
1. DISPONE che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori;
2. ASSEGNA l'ex casa coniugale di NO RR, Viale IV Novembre n. 33, condotta in locazione dalla IG.ra , alla stessa, avendo il IG. trasferito la propria Pt_2 Parte_1 dimora e la propria residenza a Vercelli;
3. DISPONE che il figlio abbia dimora abituale e residenza anagrafica presso la Per_1 madre, in NO RR, Viale IV Novembre n. 33;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, passandolo a prendere presso il domicilio della madre, con le seguenti modalità:
• un giorno alla settimana, individuato nel mercoledì, salvo diversa intesa tra i genitori, dalle ore 9 alle ore 19;
• fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 18;
• saranno altresì rette dal principio dell'alternanza le festività civili e religiose: in particolare, il minore trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale e il 25 dicembre con l'altro, come pure accadrà per il 31.12 e per il Capodanno di ogni anno, e così pure per
Pasqua e Pasquetta. Pari alternanza annuale avverrà per i compleanni del minore, impegnandosi i genitori a trascorrere in ogni caso entrambi con il figlio un momento di festa comune in tali date;
• per quanto attiene le ferie estive, le parti concorderanno tale scelta di comune intesa entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori garantiscono, nei reciproci periodi di permanenza del minore, contatto telefonico con l'altro genitore, a mezzo di almeno una videochiamata al giorno;
5. DISPONE che in considerazione dello stato di disoccupazione, il IG. (grazie al Parte_1 sostegno della propria famiglia) corrisponda a titolo di concorso al mantenimento del minore la somma di € 150,00 al mese, rivalutabile annualmente su base ISTAT, Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese. Nell'ipotesi in cui il IG. dovesse reperire attività Parte_1 lavorativa, le parti sin d'ora prevedono che egli corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento del minore la somma di € 250,00 al mese, rivalutabile annualmente Per_1 su base ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese. Tutte le somme sopra previste sono da intendersi maggiorate del 50% delle spese straordinarie, come da cd. Protocollo del
Tribunale di Vercelli. Le somme suesposte verranno versate alla IG.ra a mezzo Pt_2 bonifico, alle coordinate bancarie che la stessa indicherà per il tramite del proprio difensore.
Le parti concordano che l'assegno unico relativo al minore verrà interamente Per_1 percepito dalla IG.ra . I genitori del minore faranno ricorso per il resto al sostegno Pt_2 economico delle proprie rispettive famiglie di origine;
pagina 3 di 4 6. DÀ ATTO che i genitori del minore si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
in caso di trasferimento della residenza del minore fuori provincia, oltre ad essere necessario il consenso di entrambi, i genitori si impegnano sin d'ora a ridiscutere le presenti condizioni, sempre privilegiando l'interesse del minore;
7. DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorsi ed intercorrenti e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione l'uno dall'altro, riservata ogni eventuale futura modifica circa l'importo del mantenimento inerente alla prole;
8. DÀ ATTO le parti si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
9. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2024/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di negoziazione assistita presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in NO RR (VC)
Rappresentata e difesa dall'Avv. Scheda Roberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con procedimento di negoziazione assistita ritualmente depositata presso l'Ufficio del Pubblico
Ministero, volto alla relativa autorizzazione, le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), , nato Per_1
a Vercelli (VC) il 14/09/2022, ancora minore.
pagina 1 di 4 Il PM in data 11/06/2025 non autorizzava suddetto accordo, ritenendo il mantenimento stabilito dalle parti a carico del padre e in favore del figlio, pari ad euro 150,00, non pienamente tutelante gli interessi del figlio. Trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale per gli adempimenti di competenza.
In data 16/06/2025 il Presidente del Tribunale -considerato che i rilievi effettuati dall'Ill.mo.
IGnor Procuratore della Repubblica di Vercelli non apparivano condivisibili, essendo previsto un contributo a carico del padre, allo stato disoccupato, ed un aumento dello stesso qualora egli reperisse attività lavorativa, nonché una ripartizione paritaria delle spese c.d. extra-, fissava udienza mediante trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
Le parti provvedevano a depositare le suddette note e la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO degli atti trasmetti dal P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nella convenzione di negoziazione assistita - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate, in particolare considerata congrua la cifra di euro 150,00 a carico del padre, attualmente disoccupato, per il mantenimento del figlio, che sarà elevata ad euro 250,00 qualora dovesse reperire un'attività lavorativa;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui alla convenzione di negoziazione assistita:
1. DISPONE che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori;
2. ASSEGNA l'ex casa coniugale di NO RR, Viale IV Novembre n. 33, condotta in locazione dalla IG.ra , alla stessa, avendo il IG. trasferito la propria Pt_2 Parte_1 dimora e la propria residenza a Vercelli;
3. DISPONE che il figlio abbia dimora abituale e residenza anagrafica presso la Per_1 madre, in NO RR, Viale IV Novembre n. 33;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, passandolo a prendere presso il domicilio della madre, con le seguenti modalità:
• un giorno alla settimana, individuato nel mercoledì, salvo diversa intesa tra i genitori, dalle ore 9 alle ore 19;
• fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 18;
• saranno altresì rette dal principio dell'alternanza le festività civili e religiose: in particolare, il minore trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale e il 25 dicembre con l'altro, come pure accadrà per il 31.12 e per il Capodanno di ogni anno, e così pure per
Pasqua e Pasquetta. Pari alternanza annuale avverrà per i compleanni del minore, impegnandosi i genitori a trascorrere in ogni caso entrambi con il figlio un momento di festa comune in tali date;
• per quanto attiene le ferie estive, le parti concorderanno tale scelta di comune intesa entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori garantiscono, nei reciproci periodi di permanenza del minore, contatto telefonico con l'altro genitore, a mezzo di almeno una videochiamata al giorno;
5. DISPONE che in considerazione dello stato di disoccupazione, il IG. (grazie al Parte_1 sostegno della propria famiglia) corrisponda a titolo di concorso al mantenimento del minore la somma di € 150,00 al mese, rivalutabile annualmente su base ISTAT, Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese. Nell'ipotesi in cui il IG. dovesse reperire attività Parte_1 lavorativa, le parti sin d'ora prevedono che egli corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento del minore la somma di € 250,00 al mese, rivalutabile annualmente Per_1 su base ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese. Tutte le somme sopra previste sono da intendersi maggiorate del 50% delle spese straordinarie, come da cd. Protocollo del
Tribunale di Vercelli. Le somme suesposte verranno versate alla IG.ra a mezzo Pt_2 bonifico, alle coordinate bancarie che la stessa indicherà per il tramite del proprio difensore.
Le parti concordano che l'assegno unico relativo al minore verrà interamente Per_1 percepito dalla IG.ra . I genitori del minore faranno ricorso per il resto al sostegno Pt_2 economico delle proprie rispettive famiglie di origine;
pagina 3 di 4 6. DÀ ATTO che i genitori del minore si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
in caso di trasferimento della residenza del minore fuori provincia, oltre ad essere necessario il consenso di entrambi, i genitori si impegnano sin d'ora a ridiscutere le presenti condizioni, sempre privilegiando l'interesse del minore;
7. DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorsi ed intercorrenti e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione l'uno dall'altro, riservata ogni eventuale futura modifica circa l'importo del mantenimento inerente alla prole;
8. DÀ ATTO le parti si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
9. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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