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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/10/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2025 promossa da:
, c.f. , convenuto in giudizio in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore e procuratore dei singoli condomini del ed elett.te Controparte_1 dom.to in Bellizzi alla via Roma 177, presso lo studio dell'avv. Pasquale Pizzuti ( C.F._2
) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Pizzuti
[...]
( , posta elettronica certificata: e/o C.F._3 Email_1
Email_2
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pt., p.i. , rappresentata e difesa dagli CP_2 P.IVA_1 avv.ti Antonella Forino (C.F. e Giovanna Florio (C.F. ) C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante Alighieri n. 50, pec:
Email_3 Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2025 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 570.800,78, oltre Controparte_2 pagina 1 di 6 interessi e spese di procedura, per l'omesso pagamento di fatture riferite all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, agevolati ai sensi del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
77/2020 e così come modificato dalla Legge 234/2021, da eseguirsi in favore dell'edificio condominiale sito in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 418/B, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “sentir revocare, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c), l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
In via subordinata e nel merito accogliere il motivo di cui alla lett. d) e previo accertamento della legittimità del recesso, dichiarare cessato alla data del 25.10.23 il contratto di appalto con conseguente revoca dell'impugnato decreto, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
A sostegno della spiegata domanda, la società attrice deduceva l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale, per esser competente il Tribunale di Salerno, tenuto conto che il Condominio è situato in
Bellizzi ed ove, peraltro, la prestazione per cui si chiede l'ingiunzione di pagamento è stata eseguita.
Si costituiva in giudizio la la quale precisava che, all'art. 22 del contratto stipulato Controparte_2 tra le parti in lite, veniva indicata la competenza territoriale dell'adito Tribunale, deducendo la trattativa che escludeva la vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 del contratto stipulato tra le parti in lite che prevede quale foro competente per qualsiasi controversia attinente al rapporto contrattuale il Tribunale di Avellino;
deduceva, nel merito, l'infondatezza di ogni avversa domanda ed eccezione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
All'udienza del 24.9.2025, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni sull'eccezione di incompetenza, la causa veniva riservata.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
L'opponente ha eccepito il difetto di incompetenza territoriale del giudice adito, per essere territorialmente competente il Tribunale di Salerno, quale foro del consumatore.
La società opposta, diversamente, ha ritenuto radicata la competenza dell'adito Tribunale, avendo le parti espressamente pattuito, all'art. 22, rubricato “Foro esclusivo” del contratto di appalto sottoscritto il 18.02.2023, come “per qualsiasi controversia in diretta e indiretta con il presente contratto, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Avellino”.
§ Al riguardo, giova ricordare come la giurisprudenza abbia più volte affermato che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta, infatti, a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò pagina 2 di 6 inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(Cassazione Civile, ordinanza n. 15253/2020; cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 15958/2018).
La legge prevede la possibilità di derogare alla competenza per territorio stabilita nel codice di rito attraverso un accordo da redarsi in forma scritta ed avente ad oggetto uno o più affari determinati;
suddetto negozio giuridico ad effetti processuali attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva qualora le parti abbiano manifestato in maniera espressa ed inequivoca la loro volontà di devolvere a questi la cognizione della causa.
La scelta di derogare la cognizione della controversia al giudice designato in via pattizia, peraltro, non può essere desunta da elementi presuntivi, in quanto deve risultare senza alcun dubbio l'intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n.
21010/2020: “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” e n.
1838/2018: “La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario”).
Nel caso in esame si evince che le parti hanno manifestato attraverso la clausola contrattuale di cui all'art. 22 la scelta della esclusiva competenza del Foro di Avellino, avendo pattuito che:
In applicazione dei suesposti principi, tuttavia, non può dirsi radicata per la sussistenza di un foro esclusivo, essendo la clausola generica, poiché non prevede le singole ipotesi analiticamente.
§ Va, altresì, rilevato un ulteriore profilo che rende la clausola non idonea a derogare alla competenza inderogabilmente prevista dalla disciplina consumeristica (art. 66bis del codice del consumo).
Occorre infatti premettere che il condominio può stare in giudizio attraverso l'amministratore che lo rappresenta, per la tutela dei diritti e degli interessi comuni dei condomini.
Pur non essendo il condominio un soggetto giuridico, la giurisprudenza di legittimità, ha recepito l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha previsto la possibilità di estendere la qualifica di consumatore, così come accolta dalla direttiva 93/13/CEE, anche in favore dello stabile condominiale.
pagina 3 di 6 Tale assunto conduce alla conclusione che il condominio rientri nella nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ed è dunque possibile per gli Stati membri applicare le disposizioni di tale direttiva anche ai condomini a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali possa garantire un livello di tutela più elevato per i consumatori.
Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza nazionale, “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 23/05/2024; cfr. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015).
Dalla qualifica del condominio quale consumatore discende l'applicabilità del foro inderogabile del consumatore, vedi Sez. 2 - , Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024 “In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo”.
In particolare, l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), effettiva (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) ed individuale (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto), non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (Cassazione Civile, ordinanze n. 18785/2010 e 497/2021).
La apposizione in calce al contratto della doppia sottoscrizione, invero, se può ritenersi utile ai fini dell'art. 1342 c.c., non fornisce la necessaria prova della intervenuta trattativa “su ogni sua previsione” come genericamente indicato in calce al contratto. pagina 4 di 6 § Peraltro, non essendo prodotta in atti la procura conferita singolarmente al non è fornita Parte_1 la prova dei poteri conferitigli anche in punto di deroga al foro esclusivo da parte dei singoli condomini. Deve invero ritenersi sussistente la legittimazione passiva di , nella Parte_1 qualità di amministratore del (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. Parte_2
21506 del 31/07/2024 “Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini.”).
Il contratto di appalto risulta infatti sottoscritto da , nella qualità di Parte_1
Amministratore del Condominio ” e non è fornita alcuna prova in ordine Parte_2 alla cessazione dell'attività di amministratore del sopracitato condominio.
Il ha sottoscritto il contratto anche nella qualità di procuratore dei singoli condomini;
non Parte_1 risulta tuttavia adeguatamente contestata la circostanza, eccepita dall'opponente, della limitazione del mandato conferitogli alla sola stipula del contratto, atteso altresì l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia tale per cui in caso di accertamento della vessatorietà di una clausola,
l'esclusione dell'applicazione della disciplina del consumatore è rimessa alla prova da parte del professionista dell'avvenuta trattativa in ordine ad essa (ex ceteribus cfr. Cass. sez. terza, ordinanza 3 luglio – 26 settembre 2008, n. 24262).
Resta validamente eccepita la violazione della disciplina consumeristica in favore del consumatore essendo questa rilevabile anche d'ufficio (Cfr. Cass. 2023 n. 14275).
In applicazione dei suddetti principi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Avellino, essendo competente il Tribunale di Salerno, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge.
Deve, dunque, dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale e, contestualmente, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 156/2025.
§ Va, infatti, rilevato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. – configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (ex multis Cassazione
pagina 5 di 6 Civile, ordinanza n. 18774/2009), decisione da assumersi con sentenza non essendo limitata alla declaratoria di incompetenza e/o cancellazione della causa dal ruolo (Cass. 2012, n. 14594).
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del
Tribunale di Salerno, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
2.Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M
1. accoglie l'eccezione di incompetenza e dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Salerno, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 156/2025 del Tribunale di Avellino;
3.condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al
15%, con attribuzione.
AVELLINO, 4 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2025 promossa da:
, c.f. , convenuto in giudizio in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore e procuratore dei singoli condomini del ed elett.te Controparte_1 dom.to in Bellizzi alla via Roma 177, presso lo studio dell'avv. Pasquale Pizzuti ( C.F._2
) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Pizzuti
[...]
( , posta elettronica certificata: e/o C.F._3 Email_1
Email_2
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pt., p.i. , rappresentata e difesa dagli CP_2 P.IVA_1 avv.ti Antonella Forino (C.F. e Giovanna Florio (C.F. ) C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante Alighieri n. 50, pec:
Email_3 Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2025 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 570.800,78, oltre Controparte_2 pagina 1 di 6 interessi e spese di procedura, per l'omesso pagamento di fatture riferite all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, agevolati ai sensi del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
77/2020 e così come modificato dalla Legge 234/2021, da eseguirsi in favore dell'edificio condominiale sito in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 418/B, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “sentir revocare, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c), l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
In via subordinata e nel merito accogliere il motivo di cui alla lett. d) e previo accertamento della legittimità del recesso, dichiarare cessato alla data del 25.10.23 il contratto di appalto con conseguente revoca dell'impugnato decreto, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
A sostegno della spiegata domanda, la società attrice deduceva l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale, per esser competente il Tribunale di Salerno, tenuto conto che il Condominio è situato in
Bellizzi ed ove, peraltro, la prestazione per cui si chiede l'ingiunzione di pagamento è stata eseguita.
Si costituiva in giudizio la la quale precisava che, all'art. 22 del contratto stipulato Controparte_2 tra le parti in lite, veniva indicata la competenza territoriale dell'adito Tribunale, deducendo la trattativa che escludeva la vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 del contratto stipulato tra le parti in lite che prevede quale foro competente per qualsiasi controversia attinente al rapporto contrattuale il Tribunale di Avellino;
deduceva, nel merito, l'infondatezza di ogni avversa domanda ed eccezione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
All'udienza del 24.9.2025, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni sull'eccezione di incompetenza, la causa veniva riservata.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
L'opponente ha eccepito il difetto di incompetenza territoriale del giudice adito, per essere territorialmente competente il Tribunale di Salerno, quale foro del consumatore.
La società opposta, diversamente, ha ritenuto radicata la competenza dell'adito Tribunale, avendo le parti espressamente pattuito, all'art. 22, rubricato “Foro esclusivo” del contratto di appalto sottoscritto il 18.02.2023, come “per qualsiasi controversia in diretta e indiretta con il presente contratto, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Avellino”.
§ Al riguardo, giova ricordare come la giurisprudenza abbia più volte affermato che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta, infatti, a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò pagina 2 di 6 inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(Cassazione Civile, ordinanza n. 15253/2020; cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 15958/2018).
La legge prevede la possibilità di derogare alla competenza per territorio stabilita nel codice di rito attraverso un accordo da redarsi in forma scritta ed avente ad oggetto uno o più affari determinati;
suddetto negozio giuridico ad effetti processuali attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva qualora le parti abbiano manifestato in maniera espressa ed inequivoca la loro volontà di devolvere a questi la cognizione della causa.
La scelta di derogare la cognizione della controversia al giudice designato in via pattizia, peraltro, non può essere desunta da elementi presuntivi, in quanto deve risultare senza alcun dubbio l'intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n.
21010/2020: “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” e n.
1838/2018: “La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario”).
Nel caso in esame si evince che le parti hanno manifestato attraverso la clausola contrattuale di cui all'art. 22 la scelta della esclusiva competenza del Foro di Avellino, avendo pattuito che:
In applicazione dei suesposti principi, tuttavia, non può dirsi radicata per la sussistenza di un foro esclusivo, essendo la clausola generica, poiché non prevede le singole ipotesi analiticamente.
§ Va, altresì, rilevato un ulteriore profilo che rende la clausola non idonea a derogare alla competenza inderogabilmente prevista dalla disciplina consumeristica (art. 66bis del codice del consumo).
Occorre infatti premettere che il condominio può stare in giudizio attraverso l'amministratore che lo rappresenta, per la tutela dei diritti e degli interessi comuni dei condomini.
Pur non essendo il condominio un soggetto giuridico, la giurisprudenza di legittimità, ha recepito l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha previsto la possibilità di estendere la qualifica di consumatore, così come accolta dalla direttiva 93/13/CEE, anche in favore dello stabile condominiale.
pagina 3 di 6 Tale assunto conduce alla conclusione che il condominio rientri nella nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ed è dunque possibile per gli Stati membri applicare le disposizioni di tale direttiva anche ai condomini a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali possa garantire un livello di tutela più elevato per i consumatori.
Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza nazionale, “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 23/05/2024; cfr. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015).
Dalla qualifica del condominio quale consumatore discende l'applicabilità del foro inderogabile del consumatore, vedi Sez. 2 - , Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024 “In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo”.
In particolare, l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), effettiva (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) ed individuale (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto), non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (Cassazione Civile, ordinanze n. 18785/2010 e 497/2021).
La apposizione in calce al contratto della doppia sottoscrizione, invero, se può ritenersi utile ai fini dell'art. 1342 c.c., non fornisce la necessaria prova della intervenuta trattativa “su ogni sua previsione” come genericamente indicato in calce al contratto. pagina 4 di 6 § Peraltro, non essendo prodotta in atti la procura conferita singolarmente al non è fornita Parte_1 la prova dei poteri conferitigli anche in punto di deroga al foro esclusivo da parte dei singoli condomini. Deve invero ritenersi sussistente la legittimazione passiva di , nella Parte_1 qualità di amministratore del (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. Parte_2
21506 del 31/07/2024 “Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini.”).
Il contratto di appalto risulta infatti sottoscritto da , nella qualità di Parte_1
Amministratore del Condominio ” e non è fornita alcuna prova in ordine Parte_2 alla cessazione dell'attività di amministratore del sopracitato condominio.
Il ha sottoscritto il contratto anche nella qualità di procuratore dei singoli condomini;
non Parte_1 risulta tuttavia adeguatamente contestata la circostanza, eccepita dall'opponente, della limitazione del mandato conferitogli alla sola stipula del contratto, atteso altresì l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia tale per cui in caso di accertamento della vessatorietà di una clausola,
l'esclusione dell'applicazione della disciplina del consumatore è rimessa alla prova da parte del professionista dell'avvenuta trattativa in ordine ad essa (ex ceteribus cfr. Cass. sez. terza, ordinanza 3 luglio – 26 settembre 2008, n. 24262).
Resta validamente eccepita la violazione della disciplina consumeristica in favore del consumatore essendo questa rilevabile anche d'ufficio (Cfr. Cass. 2023 n. 14275).
In applicazione dei suddetti principi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Avellino, essendo competente il Tribunale di Salerno, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge.
Deve, dunque, dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale e, contestualmente, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 156/2025.
§ Va, infatti, rilevato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. – configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (ex multis Cassazione
pagina 5 di 6 Civile, ordinanza n. 18774/2009), decisione da assumersi con sentenza non essendo limitata alla declaratoria di incompetenza e/o cancellazione della causa dal ruolo (Cass. 2012, n. 14594).
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del
Tribunale di Salerno, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
2.Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M
1. accoglie l'eccezione di incompetenza e dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Salerno, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 156/2025 del Tribunale di Avellino;
3.condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al
15%, con attribuzione.
AVELLINO, 4 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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