Art. 1.
E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.
Il contributo di cui al comma precedente verra' iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo. (1) (2) (3) (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 marzo 1969, n. 99 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 17) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 26) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , elevato a lire venticinque miliardi dall' articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il contributo al comune di Roma previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all' articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , e' elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che "A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , da ultimo rideterminato dall' articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , e confluito nel fondo consolidato di cui all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' incrementato di 175 milioni di euro annui".
E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.
Il contributo di cui al comma precedente verra' iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo. (1) (2) (3) (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 marzo 1969, n. 99 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 17) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 26) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , elevato a lire venticinque miliardi dall' articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il contributo al comune di Roma previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all' articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , e' elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che "A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , da ultimo rideterminato dall' articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , e confluito nel fondo consolidato di cui all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' incrementato di 175 milioni di euro annui".