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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/03/2024, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3146/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
San IA AN (MI), via Ludovico Ariosto 7;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Marchitelli (c.f. ) con C.F._3 studio in Milano corso XXII Marzo 4, presso la quale eleggono domicilio.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2023 e integrato il 18.01 e il 6.02.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati.
2) Il figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
pagina 1 di 5 I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
I figli manterranno la residenza anagrafica ed il domicilio presso l'immobile di Via Ludovico
Ariosto 7 a San IA AN.
Ciascun genitore, quando avrà i figli con sé, si occuperà personalmente dei loro impegni scolastici, ludici e ricreativi.
3) La casa coniugale, sita in Via Ludovico Ariosto 7 a San IA AN, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla moglie con quanto l'arreda, che l'abiterà con i figli.
Il sig. si trasferirà temporaneamente presso i propri genitori in San IA Parte_2
AN, asportando i propri beni personali entro metà gennaio 2024.
4) e trascorreranno con il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali, un Per_1 Per_2 giorno alla settimana dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, avendo cura il padre di accompagnare i figli a scuola ed a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì mattina all'entrata della scuola.
Nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà con sé i figli per due giorni infrasettimanali, sempre con prelievo dalla scuole e riaccompagno a scuola il mattino successivo.
Indipendentemente dallo schema sopra menzionato, avendo la Sig.ra piacere che il padre Pt_1 possa trascorrere più tempo possibile con i figli, i genitori potranno concordare ulteriori momenti di frequentazione con e così come potranno variare l'organizzazione Per_1 Per_2 delle visite qualora subentrassero difficoltà dovute al loro lavoro o ad impegni dei bambini.
In ogni caso, qualsiasi impedimento dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore.
In caso di malattia dei figli, il padre potrà andare a trovarli presso l'abitazione materna, previo accordo sul giorno e sull'orario e nel rispetto della vita privata dell'altro genitore.
5) Le vacanze di Natale metà con il padre e metà con la madre, alternativamente, saranno divise tra i genitori, dalla fine della scuola fino al 30.12 compreso e dal 31.12 mattina al 6 gennaio sera, con la precisazione che, salvo il caso in cui la festività venga trascorsa in località distante da quella abitativa, ciascun genitore si impegnerà affinché i figli, nel giorno della Vigilia e/o di
Natale, possano condividere qualche momento anche con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua ad anni alterni, ponti alternati e vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30.5 di ogni anno, o comunque in modo equo anche in base alle esigenze lavorative e personali di entrambi;
.
6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con congruo preavviso il luogo ove si recheranno con i figli, unitamente ai relativi recapiti, nonché a rendersi reciprocamente reperibili per eventuali necessità dei minori.
pagina 2 di 5 7) Entrambi i genitori trascorreranno e condivideranno con i figli minori tutte le più importanti ricorrenze e occasioni della vita di questi (esemplificativamente, le recite scolastiche, manifestazioni sportive, cerimonie religiose e quant'altro) indipendentemente da quale sia il genitore cui spetti il giorno o i giorni in cui queste ricorrenze cadranno. Del pari, i genitori, per quanto possibile, cercheranno di festeggiare insieme i compleanni dei figli.
I figli trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e della festa della mamma, e con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà.
8) Entrambi i genitori si impegnano ad avvisare anticipatamente l'altro coniuge in caso di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e/o dimora nonché di recapiti telefonici e/o postali.
Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente e tempestivamente informati sulle notizie che riguardano i minori (esemplificativamente, andamento scolastico, riunioni, orari dei colloqui con gli insegnanti, appuntamenti per visite mediche ed esami, esiti degli stessi, ecc.).
I genitori assumeranno di comune accordo ogni decisione riguardante e avendo Per_1 Per_2 come primario intento quello della loro crescita serena e tranquilla.
9) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_2 minori e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica la somma mensile di €
800,00 annualmente rivalutabile in base agli indici costo vita, da versarsi entro il giorno Org_1
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra in 12 mensilità. Pt_1
Resta inteso che ciascun genitore provvederà alle spese relative ai periodi di vacanza che trascorreranno con i figli.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% secondo ed alle modalità previste dal
Protocollo del Tribunale di Milano, che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante.
Ciascun genitore dovrà corrispondere la quota di sua spettanza contestualmente all'esborso o anticipatamente a favore di colui che dovrà provvedervi;
qualora ciò non fosse possibile, il rimborso dovrà avvenire entro fine mese o al massimo entro 30 giorni, fermo restando l'obbligo di esibizione della relativa attestazione di spesa;
10) L'assegno unico per i figli spetterà integralmente alla sig.ra mentre le detrazioni Pt_1 fiscali per i figli al 50% ciascuno;
11) I coniugi si impegnano a corrispondere i ratei di mutuo gravanti sull'immobile di Via Ariosto
7 a San IA AN nella misura del 50% cad.
A questo scopo, il conto corrente cointestato sul quale viene addebitato il mutuo resterà acceso e le parti si impegnano ad alimentarlo versando mensilmente la propria quota di rateo di mutuo.
Le spese ordinarie relative all'immobile di cui sopra verranno sostenute dalla sig.ra Pt_1 mentre quelle straordinarie al 50% tra i comproprietari.
Il Sig. , unico intestatario della titolarità della spesa, si impegna a corrispondere alla Parte_2 sig.ra il 50% del rimborso annuale per la detrazione fiscale decennale relativa ai lavori Pt_1 di ristrutturazione dell'immobile di Via L. Ariosto 7, le cui spese sono state sostenute da entrambi i coniugi;
pagina 3 di 5 12) I coniugi convengono di utilizzare la giacenza attiva attualmente in essere sul conto corrente comune per provvedere ai finanziamenti familiari in atto e per le spese di famiglia. Se la giacenza dovesse esaurirsi prima della scadenza dei finanziamenti, i coniugi si impegnano a versare sul conto comune l'importo necessario a coprire i ratei dei finanziamenti e/o delle spese nella misura del 50% cadauno.
13) Il sig. provvederà a spostare su proprio conto personale il finanziamento acceso Parte_2 per l'acquisto dell'autovettura e la sig.ra a spostare su proprio conto Org_2 Pt_1 personale le bollette relative alle utenze domestiche dell'immobile di Via L. Ariosto 7;
14) Tutti i beni intestati al sig. o alla sig.ra resteranno in esclusiva proprietà Parte_2 Pt_1 degli intestatari, senza necessità di alcun conguaglio in denaro.
15) I coniugi convengono che, nel caso decidessero di porre in vendita l'immobile coniugale (Via
L. Ariosto 7 – San IA AN), se i figli fossero ancora conviventi con la madre, il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di una casa di tre locali in cui la madre vivrà con i figli e l'eventuale residuo corrisposto al sig. . Diversamente, se i figli dovessero essere Parte_2 autonomi, anche dal punto abitativo (cioè se non vivessero più in famiglia), il ricavato dalla vendita verrà suddiviso tra i comproprietari in parti uguali.
16) Il cane AL, di proprietà del sig. , resterà a vivere nell'immobile di L. Ariosto 7, Parte_2
e tutte le spese ad esso relative saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi, di qualunque natura esse siano. Entrambi i coniugi si impegnano a prestare le dovute cure ed al mantenimento di in base alle proprie possibilità, impegnandosi altresì a gestirlo in modo alternato Per_3 durante i periodi di vacanza in caso non si possa portare con sé.
17) I coniugi, per quanto occorrer possa, si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, personali e del minore, anche validi ai fini dell'espatrio.
18) Eventuali nuovi compagni dei genitori dovranno essere introdotti nella vita di e Per_1 solo quando la relazione sarà stabile, con gradualità e nel pieno rispetto della figura Per_2 dell'altro genitore.
19) Con la sottoscrizione del ricorso i coniugi dichiarano e danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, e di non aver, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altra.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 18.01.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il 7.02.2024 il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 4 di 5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Ossago Lodigiano (LO) in data 7.06.2008 (atto trascritto nei
Registri dello Stato civile del suddetto Comune al n. 1 – parte II – serie C – anno 2008 e nei Registri del Comune di San IA AN al n. 18 – parte II – serie C – anno
2008);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile dei Comuni di Ossago e di San IA
AN perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27.02.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3146/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
San IA AN (MI), via Ludovico Ariosto 7;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Marchitelli (c.f. ) con C.F._3 studio in Milano corso XXII Marzo 4, presso la quale eleggono domicilio.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2023 e integrato il 18.01 e il 6.02.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati.
2) Il figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
pagina 1 di 5 I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
I figli manterranno la residenza anagrafica ed il domicilio presso l'immobile di Via Ludovico
Ariosto 7 a San IA AN.
Ciascun genitore, quando avrà i figli con sé, si occuperà personalmente dei loro impegni scolastici, ludici e ricreativi.
3) La casa coniugale, sita in Via Ludovico Ariosto 7 a San IA AN, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla moglie con quanto l'arreda, che l'abiterà con i figli.
Il sig. si trasferirà temporaneamente presso i propri genitori in San IA Parte_2
AN, asportando i propri beni personali entro metà gennaio 2024.
4) e trascorreranno con il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali, un Per_1 Per_2 giorno alla settimana dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, avendo cura il padre di accompagnare i figli a scuola ed a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì mattina all'entrata della scuola.
Nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà con sé i figli per due giorni infrasettimanali, sempre con prelievo dalla scuole e riaccompagno a scuola il mattino successivo.
Indipendentemente dallo schema sopra menzionato, avendo la Sig.ra piacere che il padre Pt_1 possa trascorrere più tempo possibile con i figli, i genitori potranno concordare ulteriori momenti di frequentazione con e così come potranno variare l'organizzazione Per_1 Per_2 delle visite qualora subentrassero difficoltà dovute al loro lavoro o ad impegni dei bambini.
In ogni caso, qualsiasi impedimento dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore.
In caso di malattia dei figli, il padre potrà andare a trovarli presso l'abitazione materna, previo accordo sul giorno e sull'orario e nel rispetto della vita privata dell'altro genitore.
5) Le vacanze di Natale metà con il padre e metà con la madre, alternativamente, saranno divise tra i genitori, dalla fine della scuola fino al 30.12 compreso e dal 31.12 mattina al 6 gennaio sera, con la precisazione che, salvo il caso in cui la festività venga trascorsa in località distante da quella abitativa, ciascun genitore si impegnerà affinché i figli, nel giorno della Vigilia e/o di
Natale, possano condividere qualche momento anche con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua ad anni alterni, ponti alternati e vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30.5 di ogni anno, o comunque in modo equo anche in base alle esigenze lavorative e personali di entrambi;
.
6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con congruo preavviso il luogo ove si recheranno con i figli, unitamente ai relativi recapiti, nonché a rendersi reciprocamente reperibili per eventuali necessità dei minori.
pagina 2 di 5 7) Entrambi i genitori trascorreranno e condivideranno con i figli minori tutte le più importanti ricorrenze e occasioni della vita di questi (esemplificativamente, le recite scolastiche, manifestazioni sportive, cerimonie religiose e quant'altro) indipendentemente da quale sia il genitore cui spetti il giorno o i giorni in cui queste ricorrenze cadranno. Del pari, i genitori, per quanto possibile, cercheranno di festeggiare insieme i compleanni dei figli.
I figli trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e della festa della mamma, e con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà.
8) Entrambi i genitori si impegnano ad avvisare anticipatamente l'altro coniuge in caso di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e/o dimora nonché di recapiti telefonici e/o postali.
Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente e tempestivamente informati sulle notizie che riguardano i minori (esemplificativamente, andamento scolastico, riunioni, orari dei colloqui con gli insegnanti, appuntamenti per visite mediche ed esami, esiti degli stessi, ecc.).
I genitori assumeranno di comune accordo ogni decisione riguardante e avendo Per_1 Per_2 come primario intento quello della loro crescita serena e tranquilla.
9) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_2 minori e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica la somma mensile di €
800,00 annualmente rivalutabile in base agli indici costo vita, da versarsi entro il giorno Org_1
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra in 12 mensilità. Pt_1
Resta inteso che ciascun genitore provvederà alle spese relative ai periodi di vacanza che trascorreranno con i figli.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% secondo ed alle modalità previste dal
Protocollo del Tribunale di Milano, che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante.
Ciascun genitore dovrà corrispondere la quota di sua spettanza contestualmente all'esborso o anticipatamente a favore di colui che dovrà provvedervi;
qualora ciò non fosse possibile, il rimborso dovrà avvenire entro fine mese o al massimo entro 30 giorni, fermo restando l'obbligo di esibizione della relativa attestazione di spesa;
10) L'assegno unico per i figli spetterà integralmente alla sig.ra mentre le detrazioni Pt_1 fiscali per i figli al 50% ciascuno;
11) I coniugi si impegnano a corrispondere i ratei di mutuo gravanti sull'immobile di Via Ariosto
7 a San IA AN nella misura del 50% cad.
A questo scopo, il conto corrente cointestato sul quale viene addebitato il mutuo resterà acceso e le parti si impegnano ad alimentarlo versando mensilmente la propria quota di rateo di mutuo.
Le spese ordinarie relative all'immobile di cui sopra verranno sostenute dalla sig.ra Pt_1 mentre quelle straordinarie al 50% tra i comproprietari.
Il Sig. , unico intestatario della titolarità della spesa, si impegna a corrispondere alla Parte_2 sig.ra il 50% del rimborso annuale per la detrazione fiscale decennale relativa ai lavori Pt_1 di ristrutturazione dell'immobile di Via L. Ariosto 7, le cui spese sono state sostenute da entrambi i coniugi;
pagina 3 di 5 12) I coniugi convengono di utilizzare la giacenza attiva attualmente in essere sul conto corrente comune per provvedere ai finanziamenti familiari in atto e per le spese di famiglia. Se la giacenza dovesse esaurirsi prima della scadenza dei finanziamenti, i coniugi si impegnano a versare sul conto comune l'importo necessario a coprire i ratei dei finanziamenti e/o delle spese nella misura del 50% cadauno.
13) Il sig. provvederà a spostare su proprio conto personale il finanziamento acceso Parte_2 per l'acquisto dell'autovettura e la sig.ra a spostare su proprio conto Org_2 Pt_1 personale le bollette relative alle utenze domestiche dell'immobile di Via L. Ariosto 7;
14) Tutti i beni intestati al sig. o alla sig.ra resteranno in esclusiva proprietà Parte_2 Pt_1 degli intestatari, senza necessità di alcun conguaglio in denaro.
15) I coniugi convengono che, nel caso decidessero di porre in vendita l'immobile coniugale (Via
L. Ariosto 7 – San IA AN), se i figli fossero ancora conviventi con la madre, il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di una casa di tre locali in cui la madre vivrà con i figli e l'eventuale residuo corrisposto al sig. . Diversamente, se i figli dovessero essere Parte_2 autonomi, anche dal punto abitativo (cioè se non vivessero più in famiglia), il ricavato dalla vendita verrà suddiviso tra i comproprietari in parti uguali.
16) Il cane AL, di proprietà del sig. , resterà a vivere nell'immobile di L. Ariosto 7, Parte_2
e tutte le spese ad esso relative saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi, di qualunque natura esse siano. Entrambi i coniugi si impegnano a prestare le dovute cure ed al mantenimento di in base alle proprie possibilità, impegnandosi altresì a gestirlo in modo alternato Per_3 durante i periodi di vacanza in caso non si possa portare con sé.
17) I coniugi, per quanto occorrer possa, si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, personali e del minore, anche validi ai fini dell'espatrio.
18) Eventuali nuovi compagni dei genitori dovranno essere introdotti nella vita di e Per_1 solo quando la relazione sarà stabile, con gradualità e nel pieno rispetto della figura Per_2 dell'altro genitore.
19) Con la sottoscrizione del ricorso i coniugi dichiarano e danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, e di non aver, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altra.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 18.01.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il 7.02.2024 il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 4 di 5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Ossago Lodigiano (LO) in data 7.06.2008 (atto trascritto nei
Registri dello Stato civile del suddetto Comune al n. 1 – parte II – serie C – anno 2008 e nei Registri del Comune di San IA AN al n. 18 – parte II – serie C – anno
2008);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile dei Comuni di Ossago e di San IA
AN perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27.02.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Maria Teresa Latella
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