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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r. 1459 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Dr. Paolo Antonio Aru, oggi 23/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, in seguito all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexiex c.p.c.
PROMOSSA DA:
(nato a [...] il [...], cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e (nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
), entrambi residenti a [...] rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv.to Garau Antonello, elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito in UG, Via Petrella 9/11, in forza di procura in atti;
ricorrenti contro
, nato a [...] il [...], , nata a [...] CP_1 Controparte_2 il 22.05.1941, , nata a [...] il [...], nato a Controparte_3 CP_4
UG il 8.03.1944 (eredi , , nato a [...] il Persona_1 CP_5
8.10.1971, , nata a [...] il [...], , nata in Controparte_6 CP_7
Svizzera il 8.10.1966, , nata a [...] il [...], CP_8 [...]
(coniuge), nata a [...] il [...], CP_9 Controparte_10 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], Controparte_11
nata a [...] il [...], nato a Controparte_12 CP_13
UG il 8.02.1952, tutti non costituiti;
resistenti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: NE
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE:
-accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno acquistato, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., la proprietà esclusiva del terreno sito in agro di UG, Loc.
NT e Mili, distinto in catasto al Foglio 5, mappali 281, 191, 192, 428, 426, 284, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 codice civile.
-compensare interamente le spese di lite tra i ricorrenti e tutti i convenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riepilogo omesso ai sensi del comma 17, art. 45 della legge 18.06.2009 n. 69
(modifica all'art. 132 del c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti esponevano: di avere goduto, da oltre
20 anni, in maniera esclusiva, palese, continua, pacifica ed ininterrotta, “uti dominus”, comportandosi quali unici e legittimi proprietari, i terreni siti in agro di UG
Loc. NT e Milis: Foglio 5 mappali 281, 191, 192, 428, 426, ed il passaggio esclusivo dal mappale 284, come da planimetria allegata, confinanti con
[...]
, e ed Antonello;
che Per_2 Per_3 Per_1 Persona_4 Per_5 sui suddetti immobili i ricorrenti hanno da tempo remoto e certamente da ben oltre 20 anni la piena signoria, utilizzandoli in proprio pacificamente e pubblicamente;
che nello specifico, utilizzavano tali terreni coltivandoli, facendovi pascolare il proprio bestiame, eseguendo opere di spietramento per la semina e così utilizzandoli in relazione all'attività agricola essendo il sig. iscritto ai coltivatori diretti con Pt_1 attività di cui al codice 01210 (allevamento bestiame); di avere sempre provveduto, nei suddetti terreni, alla loro coltivazione, impiantandovi pure un vigneto senza che nessuno abbia mai contestato il loro utilizzo esclusivo;
di non avere mai avuto contestazioni o rivendiche da parte degli intestatari camerali;
che anche i terzi confinanti, oltre che i parenti e conoscenti, hanno sempre ritenuto e considerato i coniugi unici proprietari dei beni rivendicati;
che i ricorrenti Persona_6 provvedevano almeno dal 1978 a coltivare detti terreni seminandoli e raccogliendone i frutti e, pertanto, esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà; che durante tutto questo periodo, gli istanti, che corrispondono anche i relativi tributi richiesti, hanno eseguito opere di miglioramento, trasformazione eseguendovi l'impianto del vigneto e la recinzione. pagina 2 di 3 La domanda proposta dalla parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria, risulta fondata e viene pertanto accolta.
Chi agisce per vedere dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile per usucapione deve provare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di possedere il detto bene da almeno venti anni pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente, ed inequivocabilmente;
deve, cioè, dimostrare di esercitare sulla cosa i poteri pieni ed esclusivi che caratterizzano il diritto di proprietà.
Nel caso di specie le circostanze ed i fatti esposti nel ricorso, sopra riepilogati, hanno trovato una piena conferma nelle deposizioni rese dai signori e Persona_1
, i quali, all'udienza del 16/05/2022, hanno confermato come i Testimone_1 ricorrenti, da oltre vent'anni, utilizzavano il terreno oggetto di causa svolgendo sia attività ordinaria, come pascolare ed eseguire lavori agricoli, passarvi per le relative necessità, sia straordinaria, come la recinzione, lo spietramento, e l'impianto di un vigneto. Queste ultime attività, nel loro complesso riflettono una chiara e inequivoca intenzione di godere l'immobile animo domini, trattandosi, invero, di azioni incompatibili con una mera detenzione, anche qualificata.
L'istruzione probatoria, pertanto, ha integralmente confermato la situazione possessoria prospettata nel ricorso.
Le spese processuali, in considerazione dell'assenza di un'opposizione, verranno compensate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente giudicando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- dichiara che i ricorrenti, per effetto dell'usucapione, hanno acquistato il diritto di proprietà esclusiva del terreno sito in agro di UG, Loc. NT e Mili, distinto in catasto al Foglio 5, mappali 281, 191, 192, 428, 426, e 284;
-autorizza la trascrizione della presente sentenza e la conseguente voltura di accatastamento ai sensi di legge;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Oristano 23/12/2025
IL G.O.T.
Dott. Paolo Antonio Aru pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Dr. Paolo Antonio Aru, oggi 23/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, in seguito all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexiex c.p.c.
PROMOSSA DA:
(nato a [...] il [...], cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e (nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
), entrambi residenti a [...] rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv.to Garau Antonello, elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito in UG, Via Petrella 9/11, in forza di procura in atti;
ricorrenti contro
, nato a [...] il [...], , nata a [...] CP_1 Controparte_2 il 22.05.1941, , nata a [...] il [...], nato a Controparte_3 CP_4
UG il 8.03.1944 (eredi , , nato a [...] il Persona_1 CP_5
8.10.1971, , nata a [...] il [...], , nata in Controparte_6 CP_7
Svizzera il 8.10.1966, , nata a [...] il [...], CP_8 [...]
(coniuge), nata a [...] il [...], CP_9 Controparte_10 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], Controparte_11
nata a [...] il [...], nato a Controparte_12 CP_13
UG il 8.02.1952, tutti non costituiti;
resistenti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: NE
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE:
-accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno acquistato, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., la proprietà esclusiva del terreno sito in agro di UG, Loc.
NT e Mili, distinto in catasto al Foglio 5, mappali 281, 191, 192, 428, 426, 284, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 codice civile.
-compensare interamente le spese di lite tra i ricorrenti e tutti i convenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riepilogo omesso ai sensi del comma 17, art. 45 della legge 18.06.2009 n. 69
(modifica all'art. 132 del c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti esponevano: di avere goduto, da oltre
20 anni, in maniera esclusiva, palese, continua, pacifica ed ininterrotta, “uti dominus”, comportandosi quali unici e legittimi proprietari, i terreni siti in agro di UG
Loc. NT e Milis: Foglio 5 mappali 281, 191, 192, 428, 426, ed il passaggio esclusivo dal mappale 284, come da planimetria allegata, confinanti con
[...]
, e ed Antonello;
che Per_2 Per_3 Per_1 Persona_4 Per_5 sui suddetti immobili i ricorrenti hanno da tempo remoto e certamente da ben oltre 20 anni la piena signoria, utilizzandoli in proprio pacificamente e pubblicamente;
che nello specifico, utilizzavano tali terreni coltivandoli, facendovi pascolare il proprio bestiame, eseguendo opere di spietramento per la semina e così utilizzandoli in relazione all'attività agricola essendo il sig. iscritto ai coltivatori diretti con Pt_1 attività di cui al codice 01210 (allevamento bestiame); di avere sempre provveduto, nei suddetti terreni, alla loro coltivazione, impiantandovi pure un vigneto senza che nessuno abbia mai contestato il loro utilizzo esclusivo;
di non avere mai avuto contestazioni o rivendiche da parte degli intestatari camerali;
che anche i terzi confinanti, oltre che i parenti e conoscenti, hanno sempre ritenuto e considerato i coniugi unici proprietari dei beni rivendicati;
che i ricorrenti Persona_6 provvedevano almeno dal 1978 a coltivare detti terreni seminandoli e raccogliendone i frutti e, pertanto, esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà; che durante tutto questo periodo, gli istanti, che corrispondono anche i relativi tributi richiesti, hanno eseguito opere di miglioramento, trasformazione eseguendovi l'impianto del vigneto e la recinzione. pagina 2 di 3 La domanda proposta dalla parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria, risulta fondata e viene pertanto accolta.
Chi agisce per vedere dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile per usucapione deve provare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di possedere il detto bene da almeno venti anni pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente, ed inequivocabilmente;
deve, cioè, dimostrare di esercitare sulla cosa i poteri pieni ed esclusivi che caratterizzano il diritto di proprietà.
Nel caso di specie le circostanze ed i fatti esposti nel ricorso, sopra riepilogati, hanno trovato una piena conferma nelle deposizioni rese dai signori e Persona_1
, i quali, all'udienza del 16/05/2022, hanno confermato come i Testimone_1 ricorrenti, da oltre vent'anni, utilizzavano il terreno oggetto di causa svolgendo sia attività ordinaria, come pascolare ed eseguire lavori agricoli, passarvi per le relative necessità, sia straordinaria, come la recinzione, lo spietramento, e l'impianto di un vigneto. Queste ultime attività, nel loro complesso riflettono una chiara e inequivoca intenzione di godere l'immobile animo domini, trattandosi, invero, di azioni incompatibili con una mera detenzione, anche qualificata.
L'istruzione probatoria, pertanto, ha integralmente confermato la situazione possessoria prospettata nel ricorso.
Le spese processuali, in considerazione dell'assenza di un'opposizione, verranno compensate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente giudicando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- dichiara che i ricorrenti, per effetto dell'usucapione, hanno acquistato il diritto di proprietà esclusiva del terreno sito in agro di UG, Loc. NT e Mili, distinto in catasto al Foglio 5, mappali 281, 191, 192, 428, 426, e 284;
-autorizza la trascrizione della presente sentenza e la conseguente voltura di accatastamento ai sensi di legge;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Oristano 23/12/2025
IL G.O.T.
Dott. Paolo Antonio Aru pagina 3 di 3