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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 2 dicembre 2016 al numero 11280, avente per oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura generale alle liti prodotta agli atti del giudizio, dagli avv.ti Emma
Tortora e Lucia Fiorillo, con i quali è elettivamente domiciliata in , alla Pt_1
via Nizza n. 146, presso la Struttura Complessa Funzione Affari Legali
dell'azienda sanitaria di Salerno
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procure alle liti stese in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore
1 depositate il 24 dicembre 2022 e del 5 giugno 2023 dagli avv.ti Biagio Matera
e Carolina Albano, presso il cui studio, sito in alla Via Alberto Pirro Pt_1
n.2, è domiciliata
OPPOSTA
All'udienza del 12 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni integralmente richiamate in questa sede e il giudice con ordinanza del 17
ottobre 2024 ha assunto la causa in decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5 luglio 2016
[...]
ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere la Controparte_1
condanna, in via monitoria, dell' al OP
pagamento di euro 79.444,42, oltre interessi legali moratori in applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002. In particolare, la ricorrente ha dedotto che: 1) in qualità
di struttura accreditata col Servizio sanitario nazionale ex d.lgs. n. 502 del
1992, aveva maturato un credito per euro 79.444,42, oltre interessi, somma indentificata nella misura del 10% di 1/12 del limite di spesa annuo, fissato in euro 9.533.330,00, per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel mese di febbraio dell'anno 2016, giusta fattura n. 3 del 19 aprile 2016, consegnata il
19 aprile 2016; 2) il credito era documentato dalla nota asl prot. n. 18 del 22
aprile 2016; 3) in virtù del decreto legislativo n.192 del 2012, la pubblica amministrazione era tenuta al pagamento dei debiti commerciali entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura;
3) detto termine, eccezionalmente stabilito per gli enti pubblici deputati all'assistenza sanitaria, non era derogabile
2 attraverso la previsione concordata di termini superiori;
4) era inutilmente decorso il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Con decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 2558 del 2016, emesso il 10
ottobre 2016 e notificato in data 24 ottobre 2016, il Tribunale di Salerno ha ingiunto all' il pagamento, in favore della OP
ricorrente , della somma di euro Controparte_1
79.444,42 oltre interessi convenzionali previsti dall'art. 6, comma quinto, del contratto afferente alle prestazioni erogate nell'anno 2014 “in regime di
prorogatio”.
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2016, l' OP
(costituitasi il 2 dicembre 2016) ha esperito tempestiva
[...]
opposizione avverso il decreto monitorio, articolando le seguenti deduzioni:1)
la carenza di legittimazione attiva e il difetto di titolarità del rapporto giuridico,
attesa la cessione - in virtù della scrittura privata autenticata dal notaio in data 2 febbraio 2016 e notificatale in data 10 febbraio 2016 - del Per_1
credito annuo relativo alle prestazioni erogate nell'anno 2016 alla
[...]
fino all'ammontare di Controparte_3
euro 9.629.630,00, oltre interessi maturati e maturandi;
2) l'improponibilità
della pretesa creditoria sul presupposto dell'assunto frazionamento dell'unitario credito afferente al saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nell'anno 2016, saldo da liquidarsi entro il 30 aprile 2017 e,
comunque, entro sessanta giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche e i controlli;
3) l'infondatezza della pretesa in ragione della nullità del contratto indicato dall'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del
1992, nullità determinata dall'assenza della forma scritta ad substantiam,
requisito imposto all'attività negoziale della pubblica amministrazione;
4)
3 l'inesigibilità del credito, azionato in via monitoria il 5 luglio 2016, atteso il riferimento, per la remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2016, alla regolamentazione contrattuale predisposta nell'anno 2014; 5) la mancata scadenza del termine del 30 aprile 2017, ricavabile dalla lettura dell'art.6 del contratto stipulato il 15 dicembre 2014, norma contenente anche la previsione della trasmissione della nota di credito da parte della struttura accredita nell'ipotesi di rideterminazione del saldo sulla base delle verifiche compiute.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa depositata il 21 marzo 2017 si è costituita
[...]
(d'ora innanzi solo la “ ”), Controparte_1 Controparte_4
pretendendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa è stata istruita con produzioni documentali e più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, la cognizione del processo è stata assegnata allo scrivente,
il quale con ordinanza del 17 ottobre 2024 ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In limine, va rammentato che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti,
aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni
4 previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è
chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è
stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del
2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante,
rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto -
ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto
Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex
adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Ciò posto in ordine ai profili morfologici del giudizio che ci impegna,
procedendo con ordine, deve, innanzitutto, chiarirsi che il credito tutelato in via monitoria dalla Casa di cura è quello relativo alla liquidazione del saldo -
pari al 10% di un dodicesimo del tetto di spesa - della fattura emessa il 19
5 aprile 2016 per ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie di ricovero svolte nel mese di febbraio dell'anno 2016, fattura rispetto alla quale l'opposta ha già ricevuto una somma a titolo di acconto, pari al 90% di un dodicesimo del tetto di spesa, scilicet euro 714.999,75 (si legga la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e la nota n. 18 del 22 aprile 2016,
redatta dall'Azienda sanitaria opponente, che, sulla scorta del tetto di spesa definito per l'anno 2015, all'esito dei controlli logico – formali e di qualità,
ha determinato in euro 714.999,75 la somma corrispondente al 90% di un dodicesimo del prefissato limite di spesa annuo, corrispondente, dunque,
all'acconto già erogato).
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, deve evidenziarsi che non risulta, all'esito del dibattito processuale, la prova dell'adozione di pronunce definitive – invero neppure allegata - afferenti al medesimo rapporto contrattuale, scilicet quello relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'anno 2016, tra le odierne parti in causa, seppur in relazione a un periodo di riferimento diverso rispetto a quello che impegna il Tribunale.
Ne deriva che, in capo a questo giudice, residua il potere di conoscere e decidere tutte le questioni poste dalle parti (si confronti, in tema, Cass. n.
24433 del 2013, secondo cui, in tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame,
6 anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo).
Procedendo con ordine, giova innanzitutto rilevare che le difese dell'
[...]
in relazione alla cessione del credito in favore della OP
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - cessione realizzata attraverso il perfezionamento della scrittura privata autenticata dal notaio in Per_1
data 02 febbraio 2016 - sono inconferenti.
Ed invero, dalla lettura dell'art. 3 del regolamento contrattuale di cessione del credito (sesto allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) risulta che la cedente ha comunque mantenuto la facoltà di agire in giudizio, anche autonomamente, per il recupero del credito ceduto.
Peraltro, la documentazione allegata dall'opposta evidenzia che la banca cessionaria ha comunque retrocesso i crediti alla cedente, dandone finanche comunicazione all'opponente, debitore ceduto, con nota del 24 marzo 2017
(si veda allegato alla memoria dell'opposta dell'8 maggio 2017).
Il Tribunale osserva, poi – pur prendendo atto della diversa interpretazione elaborata dalla Corte d'appello di Salerno nella sentenza depositata, per la prima volta, in questo giudizio, afferente, però, al diverso contratto disciplinante le prestazioni di assistenza dell'anno 2015, della quale non viene neppure riferito il passaggio in giudicato -, che anche l'evocazione del fenomeno del frazionamento del credito, illegittimo perché espressione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede posti a governo dei rapporti obbligatori, va al di là del segno.
In tema, è noto che l'applicazione del principio del divieto di frazionamento processuale del credito, come specificato dalle sezioni unite, nella sentenza n. 23726 del 2007, richiede quale presupposto indefettibile, da un punto di
7 vista logico prima ancora che giuridico, che vi sia un soggetto che, in relazione ad uno stesso rapporto obbligatorio, abbia già maturato una pluralità
di diritti di credito nei confronti di un certo debitore e che, nonostante i predetti diritti di credito siano già venuti ad esistenza nella sfera giuridica del creditore e siano quindi già tutti esigibili, decida egualmente di azionarli non già in unico procedimento giudiziario, bensì in differenti procedimenti, in tal modo aggravando la posizione del debitore che si vedrà condannato al pagamento delle spese di lite non già di un unico giudizio, bensì di una molteplicità di controversie. Dunque, perché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata;
per converso - e ovviamente - tale principio non può in alcun modo trovare applicazione ove il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, azioni in sede giudiziaria solo ed esclusivamente il singolo credito di cui sia già in quel preciso momento storico divenuto titolare e solo successivamente azioni,
sempre in sede giudiziaria, l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto successivamente: ebbene, in tal caso, non si è al cospetto di alcuna parcellizzazione processuale di più diritti di credito, bensì solo ed esclusivamente della legittima scelta del creditore di richiedere l'accertamento e la tutela processuale dei diritti di credito di cui egli è
divenuto titolare a mano a mano che tali diritti risultino non solo presenti nella sua sfera giuridica, ma anche giudizialmente tutelabili, ovvero esigibili anche in sede processuale.
8 Al contrario, là dove i crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio vengano ad esistenza e diventino esigibili in momenti differenti, è del tutto legittimo che il creditore si avvalga di una tutela processuale frazionata,
introducendo volta per volta differenti e successive azioni giudiziarie preordinate al riconoscimento soltanto dei crediti divenuti già esigibili al momento dell'avvio del singolo giudizio avente ad oggetto siffatti, già scaduti crediti (si veda Cass. n. 25413 del 2021).
Nel caso di specie, si è proprio al cospetto di un credito nascente da un contratto ad esecuzione periodica, in cui le unità temporali di riferimento sono le singole mensilità in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, il cui pagamento, pertanto, è previsto che avvenga (almeno al momento in cui le prestazioni de quibus agitur sono erogate) mensilmente, previo invio delle fatture.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va osservato che se è vero, da un lato,
che il contratto avente per oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2016 ha previsto che il pagamento del saldo di tutte le fatture mensili deve avvenire in unica soluzione, è pur vero, dall'altro lato, che detta convenzione risulta essere stata perfezionata – legittimamente, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo - solo nel corso del processo, il 17 maggio 2017 (come evidenziato anche dall'opponente), una volta scaduto, dunque, finanche il termine del 30
aprile 2017, evocato dall' per il pagamento del OP
saldo di tutte le fatture mensili relative all'anno 2016.
A ben vedere, anche il contratto avente per oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi
9 nell'anno 2015 risulta essere stato stipulato pendente il presente giudizio di opposizione, in data 24 gennaio 2017.
Quanto immediatamente precede già esclude che possa considerarsi abusiva la condotta dell'odierna opposta, nel cui comportamento processuale non può
rintracciarsi uno stato subiettivo di malafede. La ricorrente per decreto ingiuntivo, infatti, stante l'assenza di contratto al momento dello svolgimento della prestazione e di emissione della fattura, si è limitata a chiedere il saldo della di quest'ultima (già trasmessa), afferente alle prestazioni svolte nel mese di febbraio dell'anno 2016, non riscontrandosi – in altri termini - "una scelta
operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale aggravamento
della posizione del debitore" (si vedano Cass. sez. un. n. 23726 del 2007 e n.
4090 del 2017).
Esclusa, dunque, per gli assorbenti motivi che precedono, la mala fede processuale del creditore ricorrente, mette conto osservare che i ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dall'opponente in data 17 ottobre 2017 fanno sì
riferimento a crediti derivanti dal medesimo rapporto, ma afferenti a prestazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile, maggio, luglio settembre,
ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2016, e sono stati promossi sulla scorta di fatture formate tra il mese di maggio e il mese di dicembre dell'anno
2016, tutte scadute – in assenza di contratto e in ragione dell'assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 231 del 2002 – successivamente (la prima il
30 luglio 2016), dunque, al deposito del ricorso che ci impegna, depositato il
5 luglio 2016 (in ragione di una fattura trasmessa il 19 aprile 2016, relativa alle prestazioni svolte nel mese di febbraio dello stesso anno. Si è, dunque, al cospetto di crediti non ancora maturati al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo che ci impegna.
10 Differentemente, la fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di gennaio è stata formata il 7 marzo 2016 e, sulla base di essa, è stato promosso,
a giugno dell'anno 2016 (il decreto ingiuntivo è del 15 giugno 2015) un ricorso per ingiunzione di pagamento, ricorso che, a ben vedere, risulta essere stato presentato prima della dedotta scadenza della fattura oggetto del presente procedimento (depositata il 19 aprile 2016 e scaduta 19 giugno
2016).
Ciò posto, deve precisarsi, però, che l'assenza di contratto in forma scritta al momento dell'esperimento della domanda monitoria - circostanza valorizzata per escludere la malafede dell'opposta - non appare dirimente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione. Ed invero, ad avviso di questo Tribunale
(già espressosi in questi termini in relazione a vicende analoghe a quella che ci impegna) risulta del tutto destituito di fondamento il motivo di opposizione tendente a denunciare la nullità del contratto tra le parti in ragione della violazione del requisito della forma scritta ad substantiam. Ed invero, la società opposta ha prodotto, unitamente alle note depositate il 22 giugno
2017, il contratto stipulato, per iscritto, con l'opponente in data 17 maggio
2017, avente proprio ad oggetto “i volumi e le tipologie delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per l'anno 2016”.
Ora, la circostanza che tale contratto sia stato stipulato successivamente all'erogazione delle prestazioni sanitarie qui in scrutinio, effettuate nel mese di febbraio dell'anno 2016, non ne inficia la validità, posto che, a ben vedere,
solo con decreto commissariale n. 89 dell'08 agosto 2016 – richiamato nelle
“premesse” del testo contrattuale -, sono stati fissati “i tetti di struttura delle
Case di Cura per l'esercizio 2016”.
11 Invero, come già più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Ufficio: a)
il contratto che la struttura privata è obbligata a stipulare, ai sensi dell'art. 8
quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, deve indicare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
b) perfezionato il regolamento contrattuale l'ente pubblico, dal canto suo, assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del Servizio sanitario regionale,
vincolandosi ad eseguirle secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. n. 17588 del 2018); c)
per ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ad. plen.,
n. 4 del 2012, n. 3 del 2012 e n. 8 del 2006; Cons. Stato n. 2444 del 2016, n.
724 del 2015), la deliberazione regionale che, come nel caso in esame, fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera volta a ripartire tra le Per_2
Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce e, dunque, non può che operare retroattivamente,
atteso che la fissazione dei tetti di spesa suppone la conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto solo nel corso dell'anno; d) al fine di tutelare le strutture private, che erogano prestazioni per il S.S.N. nell'esercizio di una libera scelta, queste possono aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo di determinazione dei tetti di spesa per l'anno in corso – all'entità delle
12 somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all'anno in corso (Cons. Stato, sez.
III, n. 2213 del 2018).
Pertanto, la determinazione retroattiva dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti.
In altri termini, considerata, da un lato, la fisiologica sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa, con efficacia retroattiva, rispetto al momento di erogazione del servizio sanitario (così, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2006)
e, dall'altro, la necessità che gli accordi contrattuali tra e OP
centri accreditati indichino indefettibilmente i tetti di spesa massimi fissati per l'esercizio annuale [l'osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il S.S.N.
può erogare e può, quindi, permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (Cons. Stato n. 2659 de 2018)], allora non può che ritenersi,
giocoforza, che gli accordi suddetti possano essere stipulati successivamente alla sopravvenienza dell'atto determinativo dei tetti di spesa all'erogazione,
totale o parziale, delle prestazioni.
Pertanto, alla luce del peculiare sistema normativo e amministrativo che caratterizza i rapporti tra e strutture accreditate, non può che ritenersi CP_5
legittima la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502
del 1992 nel corso dell'esercizio annuale di riferimento ovvero successivamente.
Ora, nel caso di specie, è evidente che, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di cura nel febbraio dell'anno 2016, non avrebbe potuto
13 pretendersi il perfezionamento dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8
quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 in via preventiva, attesa l'adozione dell'atto definitivo determinativo dei tetti di spesa per l'esercizio 2016, presupposto ed elemento contenutistico essenziale del regolamento d'interessi, solo nell'agosto del 2016 e, dunque, nel corso dell'anno di riferimento.
Ciò chiarito, le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente possono essere esaminate congiuntamente, in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ricorrente in via monitoria e odierna opposta.
Ebbene, il (sopravvenuto) regolamento contrattuale, perfezionato tra le parti in data 17 maggio 2017 e afferente all'esercizio dell'anno 2016, prevede che,
a fronte di un limite complessivo annuale di spesa per le prestazioni sanitarie ospedaliere della Casa di euro 9.485.660,00 (come determinato dal CP_1
richiamato decreto commissariale n. 89 dell'agosto 2016), l' OP
(art. 5) avrebbe corrisposto all'odierna opposta, in relazione alle
[...]
prestazioni erogate e rendicontate: - un acconto del 90% di 1/12 del predetto limite di spesa, entro sessanta giorni dall'emissione della fattura mensile;
- il saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2016 entro il
30 aprile dell'anno successivo, e quindi entro il 30 aprile 2017, “previa
comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo
liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle
prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base
annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la
sottoscritta si impegna ad emettere nota di credito a storno CP_1
dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di
eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte
14 non più in contestazione)…Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del
conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte
Cont dell' della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma
precedente”.
Se così è, appare evidente, sulla scorta di un mero calcolo matematico, che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo investito dall'opposizione che ci impegna, pari al saldo della fattura emessa per il pagamento delle prestazioni erogate nel mese di febbraio dell'anno 2016, è errato. Ed infatti, tenuto conto del tetto di spesa (successivamente) fissato per l'anno 2016, id est euro
9.485.660,00 (decreto del commissario ad acta n. 89 dell'08 agosto 2016,
espressamente richiamato nel contratto del 17 maggio 2017), l'importo corrispondente alla misura del 10% di un dodicesimo risulta evidentemente,
pari alla minore somma di euro 79.047,17, anziché euro 79.444,42 (somma superiore richiesta in sede monitoria, determinata sulla scorta del tetto di spesa di euro 9.533.330,00, fissato in relazione all'anno 2015 e superato dalla sopravvenuta previsione contrattuale).
Detta somma, però, certamente non era esigibile alla data di emanazione del decreto ingiuntivo (10 ottobre 2016), in quanto: a) il contratto, la cui stipulazione, ai sensi dell'art. 6, comma primo, (“La remunerazione a carico
del Servizio sanitario regionale delle prestazioni erogate dalla sottoscritta
Casa di Cura è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto”)
rappresenta, in ogni caso, condizione per ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, è stato sottoscritto – come già evidenziato –solo il 17 maggio 2017; 2) la (sopravvenuta) nota di credito del 22 gennaio 2018 ,
emessa a storno dell'eventuale fatturato eccedente i fissati limiti di spesa (art. 15 5, comma terzo, del contratto) è stata depositata, nel presente giudizio, solo unitamente alle note del 29 gennaio 2018.
Dunque, in ragione del perfezionamento del più volte citato contratto e della trasmissione della nota di credito del 22 gennaio 2018, il credito, inesigibile al momento dell'instaurazione del giudizio, è diventato liquido ed esigibile nel corso del processo.
È appena il caso di osservare che la difesa della parte opposta si è concentrata sulla nullità dell'art. 6, comma terzo, del contratto, che subordina il pagamento del saldo al completamento, da parte dell' , dei OP
controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale e all'eventuale inoltro della nota di credito da parte della struttura accreditata.
Il parametro normativo di riferimento, evocato a fondamento della prospettata nullità contrattuale, è la norma di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012 - nella sua versione precedente alle modifiche apportate dal d.l.14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 – , la quale prevede che:
“Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi
moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste
o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in
danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del codice civile” (primo comma); “Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la
nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il
grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del
contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi
16 legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a
titolo di risarcimento per i costi di recupero” (secondo comma); “Si
considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di
interessi di mora. Non è ammessa prova contraria” (terzo comma); “Si
presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento
per i costi di recupero di cui all'articolo 6” (quarto comma); “Nelle
transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è
nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della
data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice”
(quinto comma).
Ora, ai sensi della lettura coordinata dei commi secondo e quinto dell'art. 4
del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificati dal riferito d.lgs. n. 192 del 2012,
il termine massimo di pagamento per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria è di sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura;
dalla scadenza di tale termine decorrono gli interessi moratori calcolati ai sensi della predetta normativa.
Ai sensi del successivo comma quarto dell'art. 4 d.lgs. cit., poi, il riferito termine non può essere superiore a sessanta giorni neppure nell'ipotesi di accordo tra le parti.
Tanto chiarito, ad avviso del Tribunale, l'esame della questione della nullità
della pattuizione di un termine di pagamento superiore a sessanta giorni per la remunerazione del saldo dei corrispettivi appare superflua ai fini della soluzione della presente controversia. Ed infatti, le difese delle parti hanno imposto di analizzare non già la previsione contrattuale del termine di pagamento, ma la clausola in forza della quale i paciscenti hanno attribuito
17 alla trasmissione della richiesta nota di credito il ruolo di evento sospensivamente condizionante il pagamento del saldo.
Trattasi, evidentemente, di una condizione sospensiva, istituto che – come noto – va tenuto distinto dal termine di adempimento, che non limita l'efficacia del contratto, ma attiene alla sua esecuzione, regolando il tempo della sua prestazione.
I termini evocati nell'assetto normativo innanzi illustrato sono, chiaramente,
termini di adempimento, in quanto non sono diretti a incidere sull'efficacia del rapporto obbligatorio – che sorge immediatamente – ma a regolare la modalità dell'adempimento.
Se così è, l'art. 7 cit., nel disciplinare la nullità della clausola relativa al termine di pagamento gravemente iniqua, si riferisce, allora, al termine di adempimento, non involgendo né il termine di efficacia né, tanto meno, la condizione sospensiva, nel cui spettro applicativo deve ricondursi – si ripeta
– la previsione negoziale che condiziona l'obbligo di pagamento del saldo alla trasmissione della richiesta nota di credito e, dunque, a un atto del creditore.
Neppure potrebbe predicarsi la vessatorietà della clausola in discorso, pure rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16394 del 2009).
Giova premettere, in tema, che un contratto per adesione – rilevante ai fini dell'applicazione dell'istituto della vessatorietà - è quello il cui contenuto è
stato predisposto in via unilaterale da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass.
n. 7605 del 2015; Cass. n. 11757 del 2006; Cass. n. 15385 del 2000; Cass. n.
18 8881 del 2000; Cass. n. 6644 del 1999; Cass. n. 3091 del 1988). Ancora più
dettagliatamente, altri arresti giurisprudenziali sottolineano che possono qualificarsi come contratti per adesione [perfezionabili anche dalla pubblica amministrazione (si veda Cass. n. 1321 del 1996)] soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se cioè predisposte da un contraente che esplichi attività
contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove cioè predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa del tutto legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né a maggior ragione quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n. 20461 del 2020; Cass. n. 9738 del 2020; Cass. n. 6753 del 2018;
n. 2208 del 2002; n. 2294 del 2001).
Peraltro, non vale a configurare l'ipotesi sub art. 1341 c.c. il fatto che il contenuto del contratto è stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti (si vedano già Cass. n.
230 del 1986; Cass. n. 6406 del 1981).
Ora, nel caso di specie, è evidente che il contenuto del contratto, sebbene non predisposto mediante moduli o formulari, segua uno schema predisposto dalla pubblica amministrazione al servizio di una serie di rapporti negoziali con le strutture accreditate.
19 Tuttavia, la clausola qui in scrutinio, id est quella che condiziona sospensivamente il pagamento del saldo all'emissione della richiesta nota di credito, non può ritenersi vessatoria e, pertanto, necessitante di specifica sottoscrizione.
Si ricordi che, a mente del secondo comma dell'art. 1341 c.c. sono vessatorie
– e, quindi, inefficaci se non specificamente approvate per iscritto - le clausole
“che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del
contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria”.
Trattasi di un elenco tassativo, del quale, però, è ammessa l'interpretazione estensiva (Cass. n. 14038 del 2013; Cass. n. 1006 del 1965), quando l'ipotesi non prevista nella norma sia accomunata a quella espressamente contemplata dalla medesima ratio, ossia dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli (Cass. n. 14912 del 2001;
Cass. n. 8062 del 1987).
Orbene, la Corte di cassazione ha già avuto modo di evidenziare, in modo condivisibile, come in tale elenco è inclusa la clausola attributiva della facoltà
di recesso e della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, ma non è
contemplata la condizione sospensiva potestativa – in rilievo nel caso che ci impegna - né alcun caso che a questa possa essere assimilato (già Cass. n. 999
del 1987).
20 Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che neppure potrebbe ritersi nulla la clausola condizionale in discorso qualificandola in termini di condizione sospensiva meramente potestativa, in quanto l'evento condizionante, id est la trasmissione della nota, non rappresenta un atto volontario del debitore, bensì
del creditore.
A ciò aggiungasi che, pur volendo considerare quale evento sospensivamente condizionante, il controllo di regolarità delle prestazioni e, quindi, un fatto ascrivibile al debitore, non vi sarebbe comunque spazio per affermare che si
è al cospetto di una condizione sospensiva meramente potestativa. Ed infatti,
la condizione può dirsi meramente potestativa solo quando l'evento dedotto dipenda dal mero arbitrio della parte, “svincolato da qualsiasi razionale
valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una
seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto” (così Cass. n.
26590 del 2021).
Nel caso di specie, però, il controllo appare, evidentemente, rivolto a soddisfare un apprezzabile interesse anche del debitore, in quanto teso ad accertare che le prestazioni svolte siano regolari e che non vi sia il superamento dei tetti di spesa.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve rilevarsi che il credito di euro 79.047,17 vantato dalla società opposta (non oggetto di alcuna contestazione da parte dell' opponente in relazione OP
all'effettiva esecuzione delle prestazioni sanitarie inerenti alla mensilità di febbraio 2016), sebbene non esigibile alla data di emissione del decreto ingiuntivo, è diventato tale nel corso del presente giudizio, e precisamente a decorrere dal 22 gennaio 2018, data emissione della nota di credito.
21 Ne consegue che al pagamento della predetta, minore, somma, costituente ormai credito certo, liquido ed esigibile, va condannata l' OP
.
[...]
Per quanto attiene agli interessi moratori spettanti alla Casa di Cura opposta,
l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 e succ. modif. in tema di transazioni commerciali, oltre che ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità
in relazione agli accordi di fonte negoziale tra e strutture accreditate CP_5
(Cass. n. 5042 del 2017), trova riscontro pattizio nell'art. 5, comma quinto,
del contratto stipulato tra le parti, ai sensi del quale: “Senza che sia necessaria
Cont la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel
pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del
termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi
di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di
cui agli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come
modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come
segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti
percentuali; b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro
punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei
punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo:
maggiorazione di otto punti percentuali”. Pertanto, sulla riconosciuta minore somma di euro 79.047,17 vanno applicati gli interessi moratori di cui agli artt.
2 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 e succ. modif., con le maggiorazioni di cui all'art. 5, comma quinto, del contratto intercorso tra le parti, considerando come data di esigibilità del pagamento il giorno 22 gennaio 2018.
22 Infine, poiché il comma settimo dell'art. 5 del contratto intercorso tra le parti
Cont prevede che “Il pagamento da parte della di interessi moratori…avverrà
a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare
fattura…”, all'emissione di tale fattura va subordinato il pagamento di tali interessi (si veda circa l'ammissibilità delle sentenze di condanna la cui efficacia è subordinata a un determinato evento già Cass n. 4809 del 2000).
Concludendo, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto contrassegnato da numero 2558 del 2016 e l' sanitaria locale va condannata al pagamento, a favore CP_2 CP_2
della della minore somma di Controparte_1
euro 79.047,17, oltre interessi moratori convenzionali secondo le modalità e i termini sopra determinati, previa emissione di apposita fattura da parte della società opposta.
Da ultimo, quanto alle spese, se ne stima equa la compensazione in ragione
(Corte cost. n. 77 del 2018): a) della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste,
(si veda Cass. sez. un. n. 20598 del 2008), tenuto conto della serialità delle questioni e dell'attività difensiva concretamente svolta;
b) della controvertibilità degli itinerari interpretativi in materia di frazionamento dello specifico credito in esame (si veda la sentenza della Corte d'appello allegata in questo giudizio dall'opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo OP
n. 2558 del 2016, notificatole il 24 ottobre 2016, respinta ogni contraria
23 eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) revoca il decreto ingiuntivo innanzi indicato;
2) condanna l' al pagamento a favore della OP [...]
della minore somma di euro 79.047,17, Controparte_1
oltre interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 secondo i termini e le modalità indicati in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali.
Salerno, 20 febbraio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
24