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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
'R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Lesione personale
Promossa da
, C.F. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Giuseppe Tata
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore , Controparte_1
con gli Avv.to Rosaria Giuffrida
CONVENUTO
CLONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per
[...] l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €. 67.896,23= - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma anche minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e a maturare nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis adversis Rigettare la domanda proposta dalla signora nei confronti del Parte_1 CP_1
, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e
[...] compensi del giudizio
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 2.02.2019 citava in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici Controparte_1 subìti, allorché il giorno 28.11.2018 poco dopo le 20:00 circa, percorrendo in a piedi, il marciapiedi di Corso Vittorio CP_1 Emanuele, giunta all'altezza del civico N° 134, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione dissestata.
A causa della caduta, la stessa riportava lesioni alla caviglia destra.
Si costituiva il che rigettava ogni addebito, sostenendo la CP_1 responsabilità dell'evento lesivo alla esclusiva negligenza della danneggiata.
Il giudizio è stato istruito con l'assunzione di prove orali e di CTU
MdL.
Conclusa l'istruttoria, il procedimento all'udienza del 16.09.2025 è stato trattenuto in decisine ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si applica in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime.
Rapporto previsto e disciplinato dall'art. 14 C.d.S. che impone a carico degli enti proprietari delle strade o del concessionario di strade pubbliche, una serie di obblighi, tra i quali quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché attrezzature, impianti e servizi (Cass. Sez. II 24/06/08 –
N. 17178); provvedere altresì alla apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta.
La responsabilità ex art.2051 c.c., presunta proprio perché discende dal rapporto di custodia suddetto, presuppone l'allegazione da parte dell'attore, della prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli obblighi di custodia e di controllo dello stato e conservazione ed efficienza delle strutture.
Nel caso di specie, a supporto della propria tesi difensiva
[...]
allegava il Verbale della Polizia Municipale di Pt_1 CP_1 documentazione fotografica dei luoghi, nonché articolava prove orali.
Ora, sebbene le prove orali -ammesse ed assunte- non hanno dato esito certo circa il nesso causale tra l'evento lesivo e lo stato dei luoghi, atteso che i testi escussi hanno dichiarato di essere intervenuti per soccorrere il pedone quando lo stesso era già a terra (cfr. teste tuttavia, appare verosimile che la caduta sia da attribuire Tes_1 alla tipologia della pavimentazione costituita da basole di pietra lavica non perfettamente connesse le une alle altre, deduzione che viene suffragata dal verbale che la Polizia municipale di ebbe a CP_1 redigere il giorno seguente alla caduta dove così relazionavano:” .: ”Al
Comandante la P.M. – Sede - Oggetto: pavimentazione difforme marciapiede in Corso Vittorio Emanuele n. Pt_
[... 134… L'anno 2018, addì 29 del mese di novembre, alle ore 09,35 circa, i sottoscritti . e CP_2
, a seguito di segnalazione per una caduta di pedone la sera precedente, intervenivano all'indirizzo CP_3 di cui in oggetto. Sul posto gli scriventi accertavano che la superficie del marciapiede, antistante il prospetto dello stabile ivi presente, risultava realizzata ancora con masselli in pietra lavica non uniforme e presentava altresì un dislivello verso la sede stradale in tutta la sua lunghezza. Tanto di doveva”.
Ora, per il custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente dimostrare la propria assenza di colpa, ma sarà necessario dimostrare la concreta esistenza del caso fortuito, necessario per spezzare il nesso causale suddetto.
Pertanto, non è sufficiente che il custode dimostri di essere stato diligente, deve dare anche la prova positiva del fatto naturale o del fatto del terzo, deve provare il fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idonea a interrompere il nesso causale (v.Cass.427977/08
204277/08;5910/11).
Per caso fortuito, si intende quel fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (08-26057) recante i caratteri dell'imprevedibilità, rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno.
La prova liberatoria del caso fortuito consiste dunque, nel dimostrare non già l'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo (nel nostro caso il ha semplicemente CP_1 eccepito la disattenzione quale fatto del danneggiato) bensì nel dimostrare – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova
– di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa e in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza, di manutenzione, su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già proprie del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro, appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa appunto.(Cass. Civ.
Sez. II 2/02/2007 n. 2308 – Cass. Civ. Sez. III 20/09/2006 N. 3651).
In tema di responsabilità ex art.2051 c.c. potrà configurarsi il caso fortuito, perciò, tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente abbia potuto provvedere a rimuovere il pericolo, garantendo la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo.
Tuttavia, secondo la Cassazione, l'oggettiva impossibilità di custodia, è esclusa allorché, l'evento dannoso, si sia verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto, oggetto di custodia come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (Cass.Civ. Sez.III N°16540/2012).
Sul punto occorre rilevare che l'incidente per cui è causa, è avvenuto in pieno centro cittadino, essendo Corso Umberto, una centralissima arteria di . CP_1
Con specifico riferimento poi alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che, in particolare, l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno, si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 cod. civ. quale scriminante della responsabilità del custode.
Nel caso a mani, il nulla ha dimostrato in tal senso: CP_1
-non ha provato di aver adottato misure idonee a scongiurare situazioni di pericolo: non c'è prova, infatti, della presenza di transenne e/o segnali di pericolo;
-non ha dato prova di non aver potuto fare nulla per evitare il pericolo
(i suddetti segnali e/o manutenzione))
-non ha dimostrato che l'evento fosse stato improvviso e dunque configurabile quale caso fortuito.
-non ha dimostrato che il comportamento della danneggiata - , semmai fosse stato accertato come imprudente - (elemento che comunque non è emerso dall'istruttoria) fosse stato così abnorme da essere da solo, fonte dell'evento lesivo,con conseguente interruzione del nesso causale tra lo stesso e lo stato dei luoghi.
Pertanto ritenuto che il convenuto non ha dato prova della CP_1 sussistenza del c.d. caso fortuito anche quale comportamento del pedone che in assenza di prova contraria resta verosimilmente prudente , la domanda va accolta.
Accertato l'An, in ordine al quantum debeatur soccorre la con la CP_4 quale il professionista nominato ha riconosciuto la compatibilità delle lesioni subite dalla perizianda con una caduta accidentale;
riconoscendo una percentuale dell'8% di danno biologico, ITA al 100% di gg.30, ITP al
75% di gg 15; ITP al 50% di gg 30.
Dunque in applicazione delle tabelle micro di Milano l'ammontare del risarcimento è di euro 23.362,19, da cui detrarre eventuali acconti ricevuti;
oltre euro 1.684,95 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Non risultano liquidabili le spese di CTP perché la proposta di parcella non documenta il reale avvenuto pagamento delle attività sanitarie svolte.
Accolta la domanda, le spese seguono la soccombenza e in applicazione del
DM 55/14 DM 147/21, scaglione da 5.201- 26.000,valore medio per tutte le fasi si possono liquidare in euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA. Condanna altresì il convenuto alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
nonché alle spese di C.U.
P.Q.M
IL Giudice Dr.ssa Patrizia Fugallo
Reictis adversis
Condanna il in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a risarcire a per quanto in parte motiva la Parte_1 somma di euro 23.362,19, da cui detrarre eventuali acconti ricevuti, oltre euro 1.684,95 per spese sanitarie ritenute congrue dal CTU.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Condanna altresì il per come rappresentato, alle spese Controparte_1 che come da parte motiva si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA. Condanna altresì il convenuto alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
nonché alle spese di C.U. Cosi deciso
Siracusa 12.12.2025
IL GI
Dr.ssa Patrizia Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Lesione personale
Promossa da
, C.F. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Giuseppe Tata
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore , Controparte_1
con gli Avv.to Rosaria Giuffrida
CONVENUTO
CLONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per
[...] l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €. 67.896,23= - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma anche minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e a maturare nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis adversis Rigettare la domanda proposta dalla signora nei confronti del Parte_1 CP_1
, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e
[...] compensi del giudizio
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 2.02.2019 citava in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici Controparte_1 subìti, allorché il giorno 28.11.2018 poco dopo le 20:00 circa, percorrendo in a piedi, il marciapiedi di Corso Vittorio CP_1 Emanuele, giunta all'altezza del civico N° 134, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione dissestata.
A causa della caduta, la stessa riportava lesioni alla caviglia destra.
Si costituiva il che rigettava ogni addebito, sostenendo la CP_1 responsabilità dell'evento lesivo alla esclusiva negligenza della danneggiata.
Il giudizio è stato istruito con l'assunzione di prove orali e di CTU
MdL.
Conclusa l'istruttoria, il procedimento all'udienza del 16.09.2025 è stato trattenuto in decisine ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si applica in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime.
Rapporto previsto e disciplinato dall'art. 14 C.d.S. che impone a carico degli enti proprietari delle strade o del concessionario di strade pubbliche, una serie di obblighi, tra i quali quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché attrezzature, impianti e servizi (Cass. Sez. II 24/06/08 –
N. 17178); provvedere altresì alla apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta.
La responsabilità ex art.2051 c.c., presunta proprio perché discende dal rapporto di custodia suddetto, presuppone l'allegazione da parte dell'attore, della prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli obblighi di custodia e di controllo dello stato e conservazione ed efficienza delle strutture.
Nel caso di specie, a supporto della propria tesi difensiva
[...]
allegava il Verbale della Polizia Municipale di Pt_1 CP_1 documentazione fotografica dei luoghi, nonché articolava prove orali.
Ora, sebbene le prove orali -ammesse ed assunte- non hanno dato esito certo circa il nesso causale tra l'evento lesivo e lo stato dei luoghi, atteso che i testi escussi hanno dichiarato di essere intervenuti per soccorrere il pedone quando lo stesso era già a terra (cfr. teste tuttavia, appare verosimile che la caduta sia da attribuire Tes_1 alla tipologia della pavimentazione costituita da basole di pietra lavica non perfettamente connesse le une alle altre, deduzione che viene suffragata dal verbale che la Polizia municipale di ebbe a CP_1 redigere il giorno seguente alla caduta dove così relazionavano:” .: ”Al
Comandante la P.M. – Sede - Oggetto: pavimentazione difforme marciapiede in Corso Vittorio Emanuele n. Pt_
[... 134… L'anno 2018, addì 29 del mese di novembre, alle ore 09,35 circa, i sottoscritti . e CP_2
, a seguito di segnalazione per una caduta di pedone la sera precedente, intervenivano all'indirizzo CP_3 di cui in oggetto. Sul posto gli scriventi accertavano che la superficie del marciapiede, antistante il prospetto dello stabile ivi presente, risultava realizzata ancora con masselli in pietra lavica non uniforme e presentava altresì un dislivello verso la sede stradale in tutta la sua lunghezza. Tanto di doveva”.
Ora, per il custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente dimostrare la propria assenza di colpa, ma sarà necessario dimostrare la concreta esistenza del caso fortuito, necessario per spezzare il nesso causale suddetto.
Pertanto, non è sufficiente che il custode dimostri di essere stato diligente, deve dare anche la prova positiva del fatto naturale o del fatto del terzo, deve provare il fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idonea a interrompere il nesso causale (v.Cass.427977/08
204277/08;5910/11).
Per caso fortuito, si intende quel fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (08-26057) recante i caratteri dell'imprevedibilità, rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno.
La prova liberatoria del caso fortuito consiste dunque, nel dimostrare non già l'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo (nel nostro caso il ha semplicemente CP_1 eccepito la disattenzione quale fatto del danneggiato) bensì nel dimostrare – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova
– di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa e in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza, di manutenzione, su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già proprie del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro, appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa appunto.(Cass. Civ.
Sez. II 2/02/2007 n. 2308 – Cass. Civ. Sez. III 20/09/2006 N. 3651).
In tema di responsabilità ex art.2051 c.c. potrà configurarsi il caso fortuito, perciò, tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente abbia potuto provvedere a rimuovere il pericolo, garantendo la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo.
Tuttavia, secondo la Cassazione, l'oggettiva impossibilità di custodia, è esclusa allorché, l'evento dannoso, si sia verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto, oggetto di custodia come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (Cass.Civ. Sez.III N°16540/2012).
Sul punto occorre rilevare che l'incidente per cui è causa, è avvenuto in pieno centro cittadino, essendo Corso Umberto, una centralissima arteria di . CP_1
Con specifico riferimento poi alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che, in particolare, l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno, si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 cod. civ. quale scriminante della responsabilità del custode.
Nel caso a mani, il nulla ha dimostrato in tal senso: CP_1
-non ha provato di aver adottato misure idonee a scongiurare situazioni di pericolo: non c'è prova, infatti, della presenza di transenne e/o segnali di pericolo;
-non ha dato prova di non aver potuto fare nulla per evitare il pericolo
(i suddetti segnali e/o manutenzione))
-non ha dimostrato che l'evento fosse stato improvviso e dunque configurabile quale caso fortuito.
-non ha dimostrato che il comportamento della danneggiata - , semmai fosse stato accertato come imprudente - (elemento che comunque non è emerso dall'istruttoria) fosse stato così abnorme da essere da solo, fonte dell'evento lesivo,con conseguente interruzione del nesso causale tra lo stesso e lo stato dei luoghi.
Pertanto ritenuto che il convenuto non ha dato prova della CP_1 sussistenza del c.d. caso fortuito anche quale comportamento del pedone che in assenza di prova contraria resta verosimilmente prudente , la domanda va accolta.
Accertato l'An, in ordine al quantum debeatur soccorre la con la CP_4 quale il professionista nominato ha riconosciuto la compatibilità delle lesioni subite dalla perizianda con una caduta accidentale;
riconoscendo una percentuale dell'8% di danno biologico, ITA al 100% di gg.30, ITP al
75% di gg 15; ITP al 50% di gg 30.
Dunque in applicazione delle tabelle micro di Milano l'ammontare del risarcimento è di euro 23.362,19, da cui detrarre eventuali acconti ricevuti;
oltre euro 1.684,95 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Non risultano liquidabili le spese di CTP perché la proposta di parcella non documenta il reale avvenuto pagamento delle attività sanitarie svolte.
Accolta la domanda, le spese seguono la soccombenza e in applicazione del
DM 55/14 DM 147/21, scaglione da 5.201- 26.000,valore medio per tutte le fasi si possono liquidare in euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA. Condanna altresì il convenuto alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
nonché alle spese di C.U.
P.Q.M
IL Giudice Dr.ssa Patrizia Fugallo
Reictis adversis
Condanna il in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a risarcire a per quanto in parte motiva la Parte_1 somma di euro 23.362,19, da cui detrarre eventuali acconti ricevuti, oltre euro 1.684,95 per spese sanitarie ritenute congrue dal CTU.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Condanna altresì il per come rappresentato, alle spese Controparte_1 che come da parte motiva si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA. Condanna altresì il convenuto alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
nonché alle spese di C.U. Cosi deciso
Siracusa 12.12.2025
IL GI
Dr.ssa Patrizia Fugallo