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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1751 /2023, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il CP_1 patrocinio dell'avv. ATTILIO BIANCIFIORE, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. BARTOLLINI SILVIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e frequentazione del padre nelle forme e modalità ritenute congrue dal Tribunale adito;
2) assegnare la casa coniugale alla ricorrente unitamente alla figlia minore;
3) ordinare al padre il versamento in favore della madre per il mantenimento della figlia dello importo non inferiore ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente Per_1 secondo indici ISTAT;
- disporre che lo assegno unico sia appannaggio della madre perché destinato ai bisogni della figlia;
- regolare le spese scolastiche, ricreative, mediche ordinarie e straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Terni.”
Per parte resistente:
“Disporre l'affidamento condiviso paritario con un collocamento della minore Per_2
nella misura di 3 giorni a casa di un genitore ed i restanti 4 giorni a casa
[...] dell'altro su base settimanale in maniera alternata, con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive da accordarsi;
- Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di mantenimento avanzata da parte ricorrente dell'importo di € 300,00 e per l'effetto del regime dell'affidamento paritario non determinare alcun assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto lo stesso la terrà con sé in eguale misura della madre provvedendo pertanto alle sue esigenze per consistenti periodi di tempo.
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, in via del tutto subordinata disporre l'affidamento paritario della minore alle Persona_2 esposte condizioni e ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento richiesta da
[...]
, non oltre l'importo di € 150,00 a carico di parte resistente da versarsi CP_1 nell'esclusivo interesse della figlia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Voglia L'Ill.mo Giudice adito valutare in alternativa la possibilità di disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la casa paterna, ove è cresciuta ed ove riconosce il contesto familiare che meglio si addice alla sua Per_1 crescita.
Voglia, in ultimo, l'Ill.mo Giudice adito, in caso di collocamento prevalente della minore presso la casa materna, disporre comunque l'affido condiviso e tener conto nella determinazione del contributo al mantenimento in favore di della Per_1 circostanza per la quale la ricorrente, nelle more del giudizio, abbia reperito un'occupazione.”
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.9.2023, La ha chiesto l'emissione di CP_1 provvedimenti in merito all'affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nata il [...] dalla relazione more uxorio con . La Controparte_3 ricorrente ha esposto di aver convissuto con il resistente, nella casa familiare acquistata il 18 febbraio 2021, fino al febbraio 2023, quando il avrebbe lasciato la Per_2 comune residenza per aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un'altra donna, relazione ancora in essere, precisando di trovarsi in gravi difficoltà economiche in quanto disoccupata e priva dei necessari mezzi per sé e per la figlia, non avendo il mai provveduto a fornire con regolarità i mezzi di sussistenza per la figlia, Per_2 inducendo in tal modo la ricorrente a rivolgersi al sostegno economico della propria madre, e rappresentando che il resistente avrebbe svolto nel corso della convivenza attività lavorativa come cameriere percependo congrui redditi. La ricorrente ha, inoltre, chiesto l'emissione di provvedimento indifferibile, ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, con riferimento alla iscrizione scolastica della minore, che nel corso della convivenza aveva frequentato la scuola elementare in Terni via della Persona_3
Pernice 8, distante 5,6 Km dalla residenza familiare, istituto scelto in costanza di convivenza perché limitrofo al luogo di lavoro del padre ed alla residenza dei nonni paterni, e che tale frequentazione non sarebbe stata più conforme all'interesse della minore dopo la cessazione della convivenza, non avendo la ricorrente la patente di guida ed essendo la stessa impossibilitata ad accompagnare e riprendere la figlia presso l'istituto scolastico precedentemente frequentato, con conseguente richiesta di autorizzazione al rilascio del nulla osta dalla scuola precedentemente frequentata e autorizzazione alla iscrizione nel nuovo istituto, denominato Marconi, distante poche centinaia di metri dalla casa familiare, autorizzazione giudiziale necessaria in considerazione del diniego del resistente a tale trasferimento. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la di lei abitazione, disciplinando le frequentazioni padre figlia per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo da concordare con la madre, oltre a due fine settimana alternati ogni mese;
con richiesta di porre a carico del padre importo mensile di € 300/00 mensili per il mantenimento della figlia oltre alle spese scolastiche e mediche straordinarie necessarie per quest'ultima; con richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, anche inaudita altera parte, per autorizzare l'iscrizione della figlia presso la scuola elementare “Istituto Per_1
Comprensivo Guglielmo Marconi “ in Terni. Con vittoria di spese.
Con decreto dell'8.9.2023 è stata fissata udienza per la discussione sulla istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., con fissazione di successiva udienza per il merito del ricorso.
Si è costituito il resistente per la sola udienza fissata al fine della decisione sull'emissione del provvedimenti indifferibili chiedendo il rigetto della richiesta, esponendo la frequentazione da parte della figlia della classe IV dell'istituto primario con necessità di assicurare la continuità scolastica e di garantire la chiusura del ciclo di studi presso l'istituto frequentato, rappresentando, inoltre, come nel corso della convivenza la minore avrebbe risieduto durante la settimana, per concorde scelta dei genitori, presso l'abitazione dei nonni paterni, limitrofa all'istituto scolastico, limitandosi a trascorrere con i genitori stessi il solo fine settimana.
Nel corso dell'udienza, fissata per la decisione sulla richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda non contestando quanto rappresentato dalla parte resistente in merito alla organizzazione di vita seguita nel corso della convivenza con frequentazione da parte della minore dell'istituto scolastico lontano dalla casa familiare e vicino all'abitazione dei nonni, presso la quale la minore si tratteneva per l'intera settimana recandosi nella casa familiare solo nel fine settimana.
All'esito dell'udienza considerata la disponibilità espressa dal padre ad accompagnare la minore nella scuola da sempre frequentata, anche avvalendosi dell'ausilio dei genitori quando impossibilitato per lavoro, considerando necessario privilegiare la continuità scolastica “al fine di evitare che la minore, già esposta ai notevoli cambiamenti che derivano dalla cessazione della convivenza tra i genitori, sia esposta al mutamento della classe frequentata con perdita del rapporto con gli insegnati e con i pari” (cfr. contenuti dell'ordinanza), la richiesta della madre di autorizzazione al trasferimento scolastico della minore è stata rigettata e sono state disciplinate le frequentazioni padre figlia prendendo atto di accordo raggiunto tra le parti nel corso dell'udienza (a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì all'uscita di scuola quando la madre andrà a riprenderla a scuola, e tutti mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 con impegno del padre a accompagnare la bambina dalla madre).
Nel costituirsi per la decisione sulle ulteriori istanze formulate dalla ricorrente il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di controparte di affidamento esclusivo della minore a sé, affermando di essere stato presente e puntuale nella vita della figlia, grazie anche all'aiuto dei nonni paterni che di fatto avevano provveduto alla crescita della nipote, precisando che nel corso della convivenza la minore sarebbe sempre vissuta a casa dei nonni paterni durante tutta la settimana, permanendo nell'abitazione dei genitori solo nel fine settima. Il resistente ha, inoltre, allegato l'esistenza di condotte ostacolanti poste in essere dalla madre in data successiva alla separazione, evidenziando l'esistenza di un ottimo rapporto con la figlia e tra la minore ed i nonni paterni, rappresentando la piena idoneità abitativa dell'abitazione dei nonni paterni, nella quale il resistente si era trasferito dal momento della cessazione della convivenza, rispetto alla scarsa igiene dell'abitazione della ricorrente a causa della presenza di numerosi animali domestici, non adeguatamente accuditi. Pertanto, il resistente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della minore con distribuzione paritetica dei tempi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore. Quanto alle modalità di mantenimento il resistente ha segnalato di essere gravato dal pagamento della rata di mutuo della casa familiare, lasciata nella disponibilità della ricorrente, per importo mensile di € 450,00mensili, di essere allo stato disoccupato percependo NASPI pari ad € 300,00 mensili circa, sottolineando la piena capacità lavorativa dalla , CP_1 non impegnata a trovare un'occupazione potendo contare sul sostegno economico della madre, medico pediatra, che si era sempre fatta carico delle esigenze della figlia, chiedendo pertanto venisse disposto il mantenimento diretto della minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore dichiarandosi disponibile a permettere alla ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico erogato per la minore, e chiedendo in via subordinata in caso di rigetto della domanda di affidamento paritetico la determinazione del contributo da porre a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di € 120,00 mensili, con spese straordinarie al 50% tra le parti.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere in immobile in comproprietà tra le parti con rata di mutuo di e 420/450 mensili pagata dal resistente per intero, di essere casalinga, e di non avere reddito (e di vivere con il sostegno economico della propria madre), di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione e di quota immobile in Piediluco;
di non avere risparmi;
il resistente di risiedere nell'abitazione dei genitori (con altri due fratelli) con canone di locazione pagato dai genitori;
di percepire come cameriere part time reddito mensile di € 600,00, di essere proprietario del 50% della casa familiare, e di non avere risparmi, di essere gravato dal pagamento della rata di mutuo per € 420 mensili circa. All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti provvisori disponendo: l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna, con disciplina delle frequentazioni padre figlia (a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina e per i periodi festivi), con espressa autorizzazione al padre a delegare i di lui familiari per il prelievo della minore dall'istituto scolastico dalla stessa frequentata, determinando in € 150 mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda) detratti gli importi eventualmente corrisposti nelle more della decisione;
con spese straordinarie per la minore al 50% tra i genitori. Sono state ammesse le prove richieste e sono stati disposti accertamenti del Servizio Sociale sulla situazione scolastica della minore.
Acquisite le relazioni del Servizio scoiale, disposta valutazione sulle capacità genitoriali delle parti, revocate le istanze istruttorie (divenute superflue alla luce della documentazione depositata), disposto l'ascolto diretto della minore la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti, come modificate rispetto a quelle iniziali e riportate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 20.5.2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
Affidamento figlia minore
Quanto alle modalità di affidamento della figlia deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori come già statuito nei provvedimenti provvisori, dovendo tuttavia prevedere misure di monitoraggio e sostegno delle parti e della minore da parte del Servizio Sociale. Dagli accertamenti compiuti pur se è emersa la positiva situazione della minore bene inserita nel contesto scolastico (cfr. relazione del servizio sociale del 22.2.2024) è stata evidenziata la forte conflittualità tra i genitori e la presenza di fragilità genitoriali in capo ad entrambe le parti.
Nella relazione redatta dalla competente per la valutazione delle competenze CP_4 genitoriali, della pur se è stata rilevata la presenza di un forte legame Parte_1 affettivo tra ciascuno dei genitori e la minore, è stato segnalato: “La coppia genitoriale appare intrisa di risentimento sia per i disaccordi economici che per i vissuti emotivi negativi legati alla separazione che di fatto non favoriscono il raggiungimento di un nuovo assetto ed equilibrio familiare, utile per ritrovare una nuova stabilità. In tali dinamiche spesso la minore viene coinvolta e triangolata. Pertanto la funzione triadica che si dovrebbe esplicare in una mutua collaborazione di interesse del minore per entrambi i genitori al momento risulta insufficiente e complessa.”
Con riferimento alle capacità genitoriali di ciascuna parte nella relazione si legge.
“Dall'analisi delle funzioni genitoriali della signora è possibile CP_1 affermare che pur ravvisando un buon investimento affettivo le competenze genitoriali sono esercitate in modo limitato. Tali limiti sono rappresentati dalla presenza di una fragilità emotiva affettiva associata a nuclei di sofferenza non lavorati che impattano negativamente su alcuni aspetti del funzionamento genitoriale.
Dall'analisi delle funzioni genitoriali del signor pur ravvisando un buon Per_2 investimento affettivo è possibile affermare che le competenze genitoriali siano esercitate in modo limitato. L'accudimento della bambina è limitato ed eccessivamente subordinato al lavoro. Nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali é infatti supportato dalla sua famiglia di origine che si mostra disponibile verso la nipote, compatibilmente con gli impegni di ciascuno. I nonni e gli zii paterni rappresentano per un'importante risorsa concreta effettiva in linea al modello culturale di CP_5 riferimento che prevede una presenza costante e importante nell'accudimento dei nipoti. Il rischio che si genera però in relazione anche ad altri fattori di vulnerabilità precedentemente evidenziati è che il Signor deleghi in modo eccessivo le Per_2 proprie funzioni di accudimento e che ciò possa incidere negativamente sul bisogno della bambina invece di una relazione costante e strutturata con il padre. Al momento il Signor non intravede la possibilità di cambiamenti in questa direzione in Per_2 quanto ritiene che nel suo ambito lavorativo non sia possibile trovare una modalità diversa di adattamento per avere una maggiore costanza e stabilità nel rapporto con la figlia. “
Alla luce di tali conclusioni la ha formulato i seguenti suggerimenti: CP_4
“-Regolamentare incontri padre figlia in base all'effettiva presenza del signor;
Per_2
-L'osservazione e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del contesto familiare della minore,
-Promuovere un percorso di psicoterapia individuale per la signora volto a CP_1 sviluppare le sue risorse personali affrontare i propri conflitti emotivi irrisolti, raggiungere un maggiore equilibrio integrazione di sé e rafforzare e sviluppare le funzioni genitoriali;
-Favorire ad entrambi i genitori l'attivazione di un sostegno alla genitorialità al fine di ricercare il miglior equilibrio nel sistema familiare e il più funzionale allo sviluppo psicofisico della bambina”.
Nella relazione si dà atto delle fragilità materne presumibilmente conseguenza dei vissuti abbandonici della ricorrente (adottata dai genitori a 5 anni dopo istituzionalizzazione in Russia, paese di nascita a causa dell'abbandono da parte dei genitori naturali) con conseguente necessità di sostenere la nel ruolo CP_1 genitoriale ed evitare l'eccessivo coinvolgimento della figlia nella di lei fragilità Quanto al si dà atto dello scarso coinvolgimento nell'accudimento della figlia, Per_2 delegato in gran parte ai genitori ed in particolare al nonno paterno, e della mancata volontà di mutare tale assetto.
Anche dall'ascolto della minore pur non essendo emerse rilevanti criticità, può essere evidenziato il coinvolgimento della bambina nelle conflittualità genitoriali, con assunzione di un ruolo di protezione della figura materna alla quale comunque la minore ha evidenziato maggior attaccamento, con conferma della scarsa presenza del padre. La minore ha dichiarato: “Vorrei parlare di PÀ; un giorno al parco la Passeggiata ero con i pattini, c'era PÀ e la figlia della sua nuova compagna che ha cinque anni;
sono caduta con i pattini e mentre andavamo via c'era una discesa ripida, ho chiesto la mano a PÀ ed alla fine della discesa mi ha lasciato la mano, ma non sono caduta e ci sono rimasta molto male quando mi ha lasciato la mano perché lui mi aveva vista prima cadere;
quando ho chiesto a PÀ perché mi ha lasciato la mano mi ha detto che pensava fossi capace;
tornati a casa non mi ha fatto giocare con i pattini nel giardino. Vedo poche volte PÀ, la sera viene tardi, il pomeriggio non sempre viene. La sera arriva alle 1:30/ 2:00. Fino a che lui non arriva sto con i miei nonni, che sono bravi e con cui sto bene;
mi piace stare con PÀ, ma non sempre mi piace come si comporta;
PÀ vive con la nuova compagna, dove sono stata molte volte;
non sempre mi piace stare a casa con la sua compagna e la figlia;
mi trovo meglio quando c'è la figlia della nuova compagna, così ho qualcuno con cui giocare. Sto sempre con la mamma, con PÀ sto solo il mercoledì; PÀ spesso mi viene a prendere tardi a scuola (13:40/13:50 quando invece io esco alle 13:00) e in quel tempo sto con le maestre;
il fine settimana sto con i nonni e PÀ a volte c'è il pomeriggio, ad esempio il venerdì. Il sabato e la domenica st con i nonni, che mi portano con loro, non vedo PÀ che lavora. Mi piace molto stare con mamma, mi sta vicino e mi spiega tante cose. Vorrei stare solo il mercoledì con PÀ ed il fine settimana con mamma. Mamma ha un compagno che a volte sta a casa con noi, ma non vive lì. In casa con mamma ci sono animali, un cane giapponese, un cane CA e sette gatti che mi piacciono molto;
solo due gatti vivono in casa;
abbiamo un piazzale dove io esco spesso per giocare. Faccio la quinta elementare;
le materie che mi piacciono di più sono matematica ed educazione fisica;
alle medie voglio andare alla Marconi, che è vicino casa;
non troverò i compagni che conosco, ma preferisco stare vicino casa;
dopo la scuola vorrei fare o la barista o la cameriera. Mamma lavora la mattina, e con lei sto sempre il pomeriggio;
mamma mi aiuta nei compiti, PÀ no, solo se sono io a chiederlo;
quando sto con PÀ nei compiti mi aiutano gli zii che stanno con lui in casa. Con PÀ non riesco a parlare bene, mi mette a disagio perché è tanto severo, mi urla
contro
; ho paura a dirgli di parlare più piano, l'ho detto ai nonni, ma lui continua ad urlare”. Alla luce di tali risultanze, il Collegio pur rilevando che nulla osta all'affidamento condiviso, che nel corso del giudizio ha comunque dimostrato di garantire sufficientemente il benessere della minore deve esortare i genitori a seguire i suggerimenti elaborati dalla invitando le parti a seguire i percorsi di sostegno CP_4 suggeriti.
A tal fine il Servizio Sociale del Comune di Terni dovrà compiere attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e della minore, mettendo a disposizione delle parti percorsi di sostegno alla genitorialità, segnalando eventuali condotte pregiudizievoli per la minore al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.
Quanto alla conflittualità il Collegio deve registrare come dato positivo l'accordo raggiunto dai genitori in una delle ultime udienza in merito all'iscrizione della minore nella scuola media limitrofa all'abitazione della madre, con superamento delle tenzioni pregresse relative all'istituto scolastico frequentato dalla bambina.
In merito alla collocazione della minore e ai tempi di frequentazione della figlia con i genitori, il Collegio ritiene conforme all'interesse della bambina confermare i provvedimenti provvisori vigenti. In particolare deve essere confermato il collocamento prevalente presso l'abitazione materna, in considerazione della assidua presenza della madre e della discontinuità del padre nella presenza nell'abitazione dei genitori (riferita dalla minore ed accertata nel corso delle valutazioni compiute).
Non osta alla collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna la presenza di numerosi animali domestici, poiché anche dovendo esortare la ricorrente a provvedere in maniera più accurata alla loro gestione, la situazione non è stata descritta dagli operatori che hanno compiuti accessi domiciliari come preoccupante, ma solo come suscettibile di un necessario miglioramento.
Parimenti devono essere confermati i tempi di frequentazione padre-minore, come stabiliti che nel corso del procedimento, in quanto tale disciplina ha consentito sufficiente relazione padre figlia. Il Collegio non ritiene di poter aumentare tali frequentazioni in ragione della indisponibilità manifestata dal resistente anche nel corso delle valutazioni delle competenze genitoriali, ad aumentare la presenza personale, a causa degli impegni di lavoro.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare in comproprietà tra le parti deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia minore.
Contributo al mantenimento della minore
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno.
La ricorrente ha dichiarato di non avere reddito, precisando nel corso del procedimento di aver iniziato a svolgere lavori precari in un bar, nel corso della mattina compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia. Viene sostenuta nelle proprie necessità dalla madre (medico pediatra) che allo stato provvede anche al pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in conseguenza del mancato adempimento di tale obbligo da parte del resistente. Dalle relazioni dell' è CP_4 emersa la convivenza nell'abitazione familiare del nuovo compagno della ricorrente che pertanto deve partecipare alle spese abitative.
Il resistente, cameriere, ha dichiarato di lavorare con contatto di lavoro part-time percependo reddito mensile medio di € 600, a tal fine il resistente ha depositato solo poche buste paga. Risiede nell'abitazione dei genitori senza costi abitativi, essendo emerso che in alcune occasioni si trattiene presso l'abitazione dell'attuale compagna;
ha interrotto il pagamento della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare di cui è comproprietario al 50%.
Alla luce di tali risultanze, considerate le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, preso atto della percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente (per accordo del resistente), valutate le potenzialità lavorative della parti (potendo la ricorrente reperire congrua occupazione, e il resistente incrementare l'orario lavorativo da part time a full time), valutato il mancato pagamento da parte del resistente della quota di mutuo della casa familiare sullo stesso gravante (onere considerato al momento dell'emissione del provvedimento provvisorio ma non adempiuto dal ), il contributo mensile da Per_2 porre a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere quantificato in € 200,00, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda), oltre ISTAT annuale (detratti gli importi corrisposti nelle more del giudizio).
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Per la determinazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese per la figlia andranno ripartire al 50 % tra i genitori.
Quanto all'assegno unico, deve prendersi atto dell'accordo tra le parti, che prevede la percezione di tale importo al 100% da parte della ricorrente.
Spese processuali Le spese del procedimento in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la residenza della madre;
-dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, salvo diverso accordo scritto tra i genitori, con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
ad anni alterni per metà delle festività natalizie e pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni anche non consecutivi di ferie da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
-assegna alla ricorrente la casa familiare con quanto in essa contenuto;
-determina in € 200, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda) detratti gli importi eventualmente corrisposti nelle more della presente decisione;
-dispone che i genitori provvedano alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
-prende atto che le parti hanno convenuto che l'intero importo dell'assegno unico verrà riscosso dalla madre;
-compensa tra le parti le spese del giudizio. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio sociale del Comune di Terni per attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare secondo quanto indicato in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1751 /2023, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il CP_1 patrocinio dell'avv. ATTILIO BIANCIFIORE, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. BARTOLLINI SILVIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e frequentazione del padre nelle forme e modalità ritenute congrue dal Tribunale adito;
2) assegnare la casa coniugale alla ricorrente unitamente alla figlia minore;
3) ordinare al padre il versamento in favore della madre per il mantenimento della figlia dello importo non inferiore ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente Per_1 secondo indici ISTAT;
- disporre che lo assegno unico sia appannaggio della madre perché destinato ai bisogni della figlia;
- regolare le spese scolastiche, ricreative, mediche ordinarie e straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Terni.”
Per parte resistente:
“Disporre l'affidamento condiviso paritario con un collocamento della minore Per_2
nella misura di 3 giorni a casa di un genitore ed i restanti 4 giorni a casa
[...] dell'altro su base settimanale in maniera alternata, con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive da accordarsi;
- Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di mantenimento avanzata da parte ricorrente dell'importo di € 300,00 e per l'effetto del regime dell'affidamento paritario non determinare alcun assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto lo stesso la terrà con sé in eguale misura della madre provvedendo pertanto alle sue esigenze per consistenti periodi di tempo.
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, in via del tutto subordinata disporre l'affidamento paritario della minore alle Persona_2 esposte condizioni e ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento richiesta da
[...]
, non oltre l'importo di € 150,00 a carico di parte resistente da versarsi CP_1 nell'esclusivo interesse della figlia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Voglia L'Ill.mo Giudice adito valutare in alternativa la possibilità di disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la casa paterna, ove è cresciuta ed ove riconosce il contesto familiare che meglio si addice alla sua Per_1 crescita.
Voglia, in ultimo, l'Ill.mo Giudice adito, in caso di collocamento prevalente della minore presso la casa materna, disporre comunque l'affido condiviso e tener conto nella determinazione del contributo al mantenimento in favore di della Per_1 circostanza per la quale la ricorrente, nelle more del giudizio, abbia reperito un'occupazione.”
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.9.2023, La ha chiesto l'emissione di CP_1 provvedimenti in merito all'affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nata il [...] dalla relazione more uxorio con . La Controparte_3 ricorrente ha esposto di aver convissuto con il resistente, nella casa familiare acquistata il 18 febbraio 2021, fino al febbraio 2023, quando il avrebbe lasciato la Per_2 comune residenza per aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un'altra donna, relazione ancora in essere, precisando di trovarsi in gravi difficoltà economiche in quanto disoccupata e priva dei necessari mezzi per sé e per la figlia, non avendo il mai provveduto a fornire con regolarità i mezzi di sussistenza per la figlia, Per_2 inducendo in tal modo la ricorrente a rivolgersi al sostegno economico della propria madre, e rappresentando che il resistente avrebbe svolto nel corso della convivenza attività lavorativa come cameriere percependo congrui redditi. La ricorrente ha, inoltre, chiesto l'emissione di provvedimento indifferibile, ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, con riferimento alla iscrizione scolastica della minore, che nel corso della convivenza aveva frequentato la scuola elementare in Terni via della Persona_3
Pernice 8, distante 5,6 Km dalla residenza familiare, istituto scelto in costanza di convivenza perché limitrofo al luogo di lavoro del padre ed alla residenza dei nonni paterni, e che tale frequentazione non sarebbe stata più conforme all'interesse della minore dopo la cessazione della convivenza, non avendo la ricorrente la patente di guida ed essendo la stessa impossibilitata ad accompagnare e riprendere la figlia presso l'istituto scolastico precedentemente frequentato, con conseguente richiesta di autorizzazione al rilascio del nulla osta dalla scuola precedentemente frequentata e autorizzazione alla iscrizione nel nuovo istituto, denominato Marconi, distante poche centinaia di metri dalla casa familiare, autorizzazione giudiziale necessaria in considerazione del diniego del resistente a tale trasferimento. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la di lei abitazione, disciplinando le frequentazioni padre figlia per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo da concordare con la madre, oltre a due fine settimana alternati ogni mese;
con richiesta di porre a carico del padre importo mensile di € 300/00 mensili per il mantenimento della figlia oltre alle spese scolastiche e mediche straordinarie necessarie per quest'ultima; con richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, anche inaudita altera parte, per autorizzare l'iscrizione della figlia presso la scuola elementare “Istituto Per_1
Comprensivo Guglielmo Marconi “ in Terni. Con vittoria di spese.
Con decreto dell'8.9.2023 è stata fissata udienza per la discussione sulla istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., con fissazione di successiva udienza per il merito del ricorso.
Si è costituito il resistente per la sola udienza fissata al fine della decisione sull'emissione del provvedimenti indifferibili chiedendo il rigetto della richiesta, esponendo la frequentazione da parte della figlia della classe IV dell'istituto primario con necessità di assicurare la continuità scolastica e di garantire la chiusura del ciclo di studi presso l'istituto frequentato, rappresentando, inoltre, come nel corso della convivenza la minore avrebbe risieduto durante la settimana, per concorde scelta dei genitori, presso l'abitazione dei nonni paterni, limitrofa all'istituto scolastico, limitandosi a trascorrere con i genitori stessi il solo fine settimana.
Nel corso dell'udienza, fissata per la decisione sulla richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda non contestando quanto rappresentato dalla parte resistente in merito alla organizzazione di vita seguita nel corso della convivenza con frequentazione da parte della minore dell'istituto scolastico lontano dalla casa familiare e vicino all'abitazione dei nonni, presso la quale la minore si tratteneva per l'intera settimana recandosi nella casa familiare solo nel fine settimana.
All'esito dell'udienza considerata la disponibilità espressa dal padre ad accompagnare la minore nella scuola da sempre frequentata, anche avvalendosi dell'ausilio dei genitori quando impossibilitato per lavoro, considerando necessario privilegiare la continuità scolastica “al fine di evitare che la minore, già esposta ai notevoli cambiamenti che derivano dalla cessazione della convivenza tra i genitori, sia esposta al mutamento della classe frequentata con perdita del rapporto con gli insegnati e con i pari” (cfr. contenuti dell'ordinanza), la richiesta della madre di autorizzazione al trasferimento scolastico della minore è stata rigettata e sono state disciplinate le frequentazioni padre figlia prendendo atto di accordo raggiunto tra le parti nel corso dell'udienza (a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì all'uscita di scuola quando la madre andrà a riprenderla a scuola, e tutti mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 con impegno del padre a accompagnare la bambina dalla madre).
Nel costituirsi per la decisione sulle ulteriori istanze formulate dalla ricorrente il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di controparte di affidamento esclusivo della minore a sé, affermando di essere stato presente e puntuale nella vita della figlia, grazie anche all'aiuto dei nonni paterni che di fatto avevano provveduto alla crescita della nipote, precisando che nel corso della convivenza la minore sarebbe sempre vissuta a casa dei nonni paterni durante tutta la settimana, permanendo nell'abitazione dei genitori solo nel fine settima. Il resistente ha, inoltre, allegato l'esistenza di condotte ostacolanti poste in essere dalla madre in data successiva alla separazione, evidenziando l'esistenza di un ottimo rapporto con la figlia e tra la minore ed i nonni paterni, rappresentando la piena idoneità abitativa dell'abitazione dei nonni paterni, nella quale il resistente si era trasferito dal momento della cessazione della convivenza, rispetto alla scarsa igiene dell'abitazione della ricorrente a causa della presenza di numerosi animali domestici, non adeguatamente accuditi. Pertanto, il resistente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della minore con distribuzione paritetica dei tempi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore. Quanto alle modalità di mantenimento il resistente ha segnalato di essere gravato dal pagamento della rata di mutuo della casa familiare, lasciata nella disponibilità della ricorrente, per importo mensile di € 450,00mensili, di essere allo stato disoccupato percependo NASPI pari ad € 300,00 mensili circa, sottolineando la piena capacità lavorativa dalla , CP_1 non impegnata a trovare un'occupazione potendo contare sul sostegno economico della madre, medico pediatra, che si era sempre fatta carico delle esigenze della figlia, chiedendo pertanto venisse disposto il mantenimento diretto della minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore dichiarandosi disponibile a permettere alla ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico erogato per la minore, e chiedendo in via subordinata in caso di rigetto della domanda di affidamento paritetico la determinazione del contributo da porre a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di € 120,00 mensili, con spese straordinarie al 50% tra le parti.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere in immobile in comproprietà tra le parti con rata di mutuo di e 420/450 mensili pagata dal resistente per intero, di essere casalinga, e di non avere reddito (e di vivere con il sostegno economico della propria madre), di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione e di quota immobile in Piediluco;
di non avere risparmi;
il resistente di risiedere nell'abitazione dei genitori (con altri due fratelli) con canone di locazione pagato dai genitori;
di percepire come cameriere part time reddito mensile di € 600,00, di essere proprietario del 50% della casa familiare, e di non avere risparmi, di essere gravato dal pagamento della rata di mutuo per € 420 mensili circa. All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti provvisori disponendo: l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna, con disciplina delle frequentazioni padre figlia (a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina e per i periodi festivi), con espressa autorizzazione al padre a delegare i di lui familiari per il prelievo della minore dall'istituto scolastico dalla stessa frequentata, determinando in € 150 mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda) detratti gli importi eventualmente corrisposti nelle more della decisione;
con spese straordinarie per la minore al 50% tra i genitori. Sono state ammesse le prove richieste e sono stati disposti accertamenti del Servizio Sociale sulla situazione scolastica della minore.
Acquisite le relazioni del Servizio scoiale, disposta valutazione sulle capacità genitoriali delle parti, revocate le istanze istruttorie (divenute superflue alla luce della documentazione depositata), disposto l'ascolto diretto della minore la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti, come modificate rispetto a quelle iniziali e riportate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 20.5.2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
Affidamento figlia minore
Quanto alle modalità di affidamento della figlia deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori come già statuito nei provvedimenti provvisori, dovendo tuttavia prevedere misure di monitoraggio e sostegno delle parti e della minore da parte del Servizio Sociale. Dagli accertamenti compiuti pur se è emersa la positiva situazione della minore bene inserita nel contesto scolastico (cfr. relazione del servizio sociale del 22.2.2024) è stata evidenziata la forte conflittualità tra i genitori e la presenza di fragilità genitoriali in capo ad entrambe le parti.
Nella relazione redatta dalla competente per la valutazione delle competenze CP_4 genitoriali, della pur se è stata rilevata la presenza di un forte legame Parte_1 affettivo tra ciascuno dei genitori e la minore, è stato segnalato: “La coppia genitoriale appare intrisa di risentimento sia per i disaccordi economici che per i vissuti emotivi negativi legati alla separazione che di fatto non favoriscono il raggiungimento di un nuovo assetto ed equilibrio familiare, utile per ritrovare una nuova stabilità. In tali dinamiche spesso la minore viene coinvolta e triangolata. Pertanto la funzione triadica che si dovrebbe esplicare in una mutua collaborazione di interesse del minore per entrambi i genitori al momento risulta insufficiente e complessa.”
Con riferimento alle capacità genitoriali di ciascuna parte nella relazione si legge.
“Dall'analisi delle funzioni genitoriali della signora è possibile CP_1 affermare che pur ravvisando un buon investimento affettivo le competenze genitoriali sono esercitate in modo limitato. Tali limiti sono rappresentati dalla presenza di una fragilità emotiva affettiva associata a nuclei di sofferenza non lavorati che impattano negativamente su alcuni aspetti del funzionamento genitoriale.
Dall'analisi delle funzioni genitoriali del signor pur ravvisando un buon Per_2 investimento affettivo è possibile affermare che le competenze genitoriali siano esercitate in modo limitato. L'accudimento della bambina è limitato ed eccessivamente subordinato al lavoro. Nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali é infatti supportato dalla sua famiglia di origine che si mostra disponibile verso la nipote, compatibilmente con gli impegni di ciascuno. I nonni e gli zii paterni rappresentano per un'importante risorsa concreta effettiva in linea al modello culturale di CP_5 riferimento che prevede una presenza costante e importante nell'accudimento dei nipoti. Il rischio che si genera però in relazione anche ad altri fattori di vulnerabilità precedentemente evidenziati è che il Signor deleghi in modo eccessivo le Per_2 proprie funzioni di accudimento e che ciò possa incidere negativamente sul bisogno della bambina invece di una relazione costante e strutturata con il padre. Al momento il Signor non intravede la possibilità di cambiamenti in questa direzione in Per_2 quanto ritiene che nel suo ambito lavorativo non sia possibile trovare una modalità diversa di adattamento per avere una maggiore costanza e stabilità nel rapporto con la figlia. “
Alla luce di tali conclusioni la ha formulato i seguenti suggerimenti: CP_4
“-Regolamentare incontri padre figlia in base all'effettiva presenza del signor;
Per_2
-L'osservazione e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del contesto familiare della minore,
-Promuovere un percorso di psicoterapia individuale per la signora volto a CP_1 sviluppare le sue risorse personali affrontare i propri conflitti emotivi irrisolti, raggiungere un maggiore equilibrio integrazione di sé e rafforzare e sviluppare le funzioni genitoriali;
-Favorire ad entrambi i genitori l'attivazione di un sostegno alla genitorialità al fine di ricercare il miglior equilibrio nel sistema familiare e il più funzionale allo sviluppo psicofisico della bambina”.
Nella relazione si dà atto delle fragilità materne presumibilmente conseguenza dei vissuti abbandonici della ricorrente (adottata dai genitori a 5 anni dopo istituzionalizzazione in Russia, paese di nascita a causa dell'abbandono da parte dei genitori naturali) con conseguente necessità di sostenere la nel ruolo CP_1 genitoriale ed evitare l'eccessivo coinvolgimento della figlia nella di lei fragilità Quanto al si dà atto dello scarso coinvolgimento nell'accudimento della figlia, Per_2 delegato in gran parte ai genitori ed in particolare al nonno paterno, e della mancata volontà di mutare tale assetto.
Anche dall'ascolto della minore pur non essendo emerse rilevanti criticità, può essere evidenziato il coinvolgimento della bambina nelle conflittualità genitoriali, con assunzione di un ruolo di protezione della figura materna alla quale comunque la minore ha evidenziato maggior attaccamento, con conferma della scarsa presenza del padre. La minore ha dichiarato: “Vorrei parlare di PÀ; un giorno al parco la Passeggiata ero con i pattini, c'era PÀ e la figlia della sua nuova compagna che ha cinque anni;
sono caduta con i pattini e mentre andavamo via c'era una discesa ripida, ho chiesto la mano a PÀ ed alla fine della discesa mi ha lasciato la mano, ma non sono caduta e ci sono rimasta molto male quando mi ha lasciato la mano perché lui mi aveva vista prima cadere;
quando ho chiesto a PÀ perché mi ha lasciato la mano mi ha detto che pensava fossi capace;
tornati a casa non mi ha fatto giocare con i pattini nel giardino. Vedo poche volte PÀ, la sera viene tardi, il pomeriggio non sempre viene. La sera arriva alle 1:30/ 2:00. Fino a che lui non arriva sto con i miei nonni, che sono bravi e con cui sto bene;
mi piace stare con PÀ, ma non sempre mi piace come si comporta;
PÀ vive con la nuova compagna, dove sono stata molte volte;
non sempre mi piace stare a casa con la sua compagna e la figlia;
mi trovo meglio quando c'è la figlia della nuova compagna, così ho qualcuno con cui giocare. Sto sempre con la mamma, con PÀ sto solo il mercoledì; PÀ spesso mi viene a prendere tardi a scuola (13:40/13:50 quando invece io esco alle 13:00) e in quel tempo sto con le maestre;
il fine settimana sto con i nonni e PÀ a volte c'è il pomeriggio, ad esempio il venerdì. Il sabato e la domenica st con i nonni, che mi portano con loro, non vedo PÀ che lavora. Mi piace molto stare con mamma, mi sta vicino e mi spiega tante cose. Vorrei stare solo il mercoledì con PÀ ed il fine settimana con mamma. Mamma ha un compagno che a volte sta a casa con noi, ma non vive lì. In casa con mamma ci sono animali, un cane giapponese, un cane CA e sette gatti che mi piacciono molto;
solo due gatti vivono in casa;
abbiamo un piazzale dove io esco spesso per giocare. Faccio la quinta elementare;
le materie che mi piacciono di più sono matematica ed educazione fisica;
alle medie voglio andare alla Marconi, che è vicino casa;
non troverò i compagni che conosco, ma preferisco stare vicino casa;
dopo la scuola vorrei fare o la barista o la cameriera. Mamma lavora la mattina, e con lei sto sempre il pomeriggio;
mamma mi aiuta nei compiti, PÀ no, solo se sono io a chiederlo;
quando sto con PÀ nei compiti mi aiutano gli zii che stanno con lui in casa. Con PÀ non riesco a parlare bene, mi mette a disagio perché è tanto severo, mi urla
contro
; ho paura a dirgli di parlare più piano, l'ho detto ai nonni, ma lui continua ad urlare”. Alla luce di tali risultanze, il Collegio pur rilevando che nulla osta all'affidamento condiviso, che nel corso del giudizio ha comunque dimostrato di garantire sufficientemente il benessere della minore deve esortare i genitori a seguire i suggerimenti elaborati dalla invitando le parti a seguire i percorsi di sostegno CP_4 suggeriti.
A tal fine il Servizio Sociale del Comune di Terni dovrà compiere attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e della minore, mettendo a disposizione delle parti percorsi di sostegno alla genitorialità, segnalando eventuali condotte pregiudizievoli per la minore al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.
Quanto alla conflittualità il Collegio deve registrare come dato positivo l'accordo raggiunto dai genitori in una delle ultime udienza in merito all'iscrizione della minore nella scuola media limitrofa all'abitazione della madre, con superamento delle tenzioni pregresse relative all'istituto scolastico frequentato dalla bambina.
In merito alla collocazione della minore e ai tempi di frequentazione della figlia con i genitori, il Collegio ritiene conforme all'interesse della bambina confermare i provvedimenti provvisori vigenti. In particolare deve essere confermato il collocamento prevalente presso l'abitazione materna, in considerazione della assidua presenza della madre e della discontinuità del padre nella presenza nell'abitazione dei genitori (riferita dalla minore ed accertata nel corso delle valutazioni compiute).
Non osta alla collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna la presenza di numerosi animali domestici, poiché anche dovendo esortare la ricorrente a provvedere in maniera più accurata alla loro gestione, la situazione non è stata descritta dagli operatori che hanno compiuti accessi domiciliari come preoccupante, ma solo come suscettibile di un necessario miglioramento.
Parimenti devono essere confermati i tempi di frequentazione padre-minore, come stabiliti che nel corso del procedimento, in quanto tale disciplina ha consentito sufficiente relazione padre figlia. Il Collegio non ritiene di poter aumentare tali frequentazioni in ragione della indisponibilità manifestata dal resistente anche nel corso delle valutazioni delle competenze genitoriali, ad aumentare la presenza personale, a causa degli impegni di lavoro.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare in comproprietà tra le parti deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia minore.
Contributo al mantenimento della minore
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno.
La ricorrente ha dichiarato di non avere reddito, precisando nel corso del procedimento di aver iniziato a svolgere lavori precari in un bar, nel corso della mattina compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia. Viene sostenuta nelle proprie necessità dalla madre (medico pediatra) che allo stato provvede anche al pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in conseguenza del mancato adempimento di tale obbligo da parte del resistente. Dalle relazioni dell' è CP_4 emersa la convivenza nell'abitazione familiare del nuovo compagno della ricorrente che pertanto deve partecipare alle spese abitative.
Il resistente, cameriere, ha dichiarato di lavorare con contatto di lavoro part-time percependo reddito mensile medio di € 600, a tal fine il resistente ha depositato solo poche buste paga. Risiede nell'abitazione dei genitori senza costi abitativi, essendo emerso che in alcune occasioni si trattiene presso l'abitazione dell'attuale compagna;
ha interrotto il pagamento della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare di cui è comproprietario al 50%.
Alla luce di tali risultanze, considerate le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, preso atto della percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente (per accordo del resistente), valutate le potenzialità lavorative della parti (potendo la ricorrente reperire congrua occupazione, e il resistente incrementare l'orario lavorativo da part time a full time), valutato il mancato pagamento da parte del resistente della quota di mutuo della casa familiare sullo stesso gravante (onere considerato al momento dell'emissione del provvedimento provvisorio ma non adempiuto dal ), il contributo mensile da Per_2 porre a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere quantificato in € 200,00, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda), oltre ISTAT annuale (detratti gli importi corrisposti nelle more del giudizio).
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Per la determinazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese per la figlia andranno ripartire al 50 % tra i genitori.
Quanto all'assegno unico, deve prendersi atto dell'accordo tra le parti, che prevede la percezione di tale importo al 100% da parte della ricorrente.
Spese processuali Le spese del procedimento in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la residenza della madre;
-dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, salvo diverso accordo scritto tra i genitori, con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
ad anni alterni per metà delle festività natalizie e pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni anche non consecutivi di ferie da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
-assegna alla ricorrente la casa familiare con quanto in essa contenuto;
-determina in € 200, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda) detratti gli importi eventualmente corrisposti nelle more della presente decisione;
-dispone che i genitori provvedano alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
-prende atto che le parti hanno convenuto che l'intero importo dell'assegno unico verrà riscosso dalla madre;
-compensa tra le parti le spese del giudizio. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio sociale del Comune di Terni per attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare secondo quanto indicato in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti