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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1032 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza telematica del 14.11.2025, promossa da in atti Parte_1 generalizzata, dall'Avvocato Baldassari Dario, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Frosinone, in Via Aldo Moro, n.196, in forza della procura in calce all'atto introduttivo;
-Attore-
CONTRO
, in persona del rappresentante p.t., Controparte_1 dichiarato contumace nel presente giudizio;
- convenuto contumace-
Oggetto: compensi professionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al predetto Tribunale, la Parte_1 società chiedendo, previo riconoscimento del rapporto di Parte_2 procacciamento d'affari intercorrente con la convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento delle provvigioni maturate a seguito dell'attività di promozione e conclusione di contratti commerciali.
Espone parte attrice che nel periodo compreso tra l'inizio del 2018 e la fine del 2020, la a svolto l'attività di procacciamento d'affari per la società Parte_1 convenuta, promuovendo prodotti e servizi della contattando potenziali CP_1 clienti, presentando offerte, raccogliendo ordinazioni e trasmettendole alla convenuta, facilitando così la conclusione dei contratti commerciali.
Grazie a tale attività, secondo quanto allegato avrebbe giovato alla convenuta la stipulazione di molti contratti con numerose imprese tra cui, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti società: Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
[...] Controparte_15 [...] così come documentato nell'atto di citazione. Controparte_16
Con provvedimento del 2 luglio 2024, questo Giudice, riscontrata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
All'udienza telematica del 14 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale ritiene fondata la domanda di parte attrice.
In tema di qualificazione giuridica del rapporto, occorre preliminarmente richiamare la disciplina dei principali tipi contrattuali potenzialmente rilevanti nel caso di specie: il contratto di mediazione, il contratto di agenzia e la figura del procacciatore d'affari.
Il contratto di mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 ss. c.c., consiste in un rapporto nel quale il mediatore, dietro corrispettivo, si limita a mettere in contatto due o più parti affinché concludano un affare.
Accanto alla mediazione tipica, l'ordinamento riconosce forme atipiche nelle quali il soggetto interviene solo occasionalmente per favorire la conclusione di contratti: è il caso del procacciatore d'affari, che segnala potenziali clienti o raccoglie ordinazioni senza assumere alcun obbligo di stabilità o continuità. Diversamente, il contratto di agenzia, regolato dagli artt. 1742 ss. c.c., si caratterizza per la continuità e stabilità dell'incarico conferito dall'impresa all'agente. Quest'ultimo si obbliga a promuovere, in modo stabile e continuativo, la conclusione di contratti per conto del preponente, maturando il diritto alla provvigione per gli affari realizzati grazie alla propria attività, anche qualora la conclusione intervenga in un momento successivo.
Nel caso di specie, il rapporto intercorso tra e la società convenuta Parte_1 presenta tutti gli elementi tipici del contratto di agenzia, alla luce anche del criterio ermeneutico dettato dall'art. 1362, c.c., che impone di valorizzare il comportamento complessivo delle parti, con particolare riguardo alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In particolare, risulta documentato da parte attrice che, tra l'inizio del 2018 e la fine del 2020, ha svolto un'attività ampia, continuativa e stabile di Pt_1 promozione commerciale, contattando numerosi potenziali clienti, presentando offerte, raccogliendo ordinazioni e trasmettendole alla convenuta, contribuendo così alla conclusione di una pluralità di contratti.
Il rapporto deve, pertanto, essere qualificato secondo la sua effettiva natura e non come semplice procacciamento d'affari occasionale e atipico.
Sul piano probatorio, va evidenziato che il contratto di agenzia richiede, ai sensi dell'art. 1742 c.c., la forma scritta ad probationem, con la conseguenza che la mancanza di un documento contrattuale formalizzato non preclude l'accertamento giudiziale dell'esistenza del rapporto, ma impone che esso sia dimostrato attraverso la documentazione prodotta e i comportamenti concludenti delle parti. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza, la quale ha precisato che l'assenza del contratto scritto non impedisce il riconoscimento di un rapporto di agenzia qualora le modalità esecutive evidenzino gli elementi caratteristici di tale figura (Corte d'Appello di Milano, 18.05.2023, n. 532).
Nel caso di specie, la parte attrice ha fornito prova sufficiente e coerente dell'esistenza del rapporto di agenzia e del suo riconoscimento da parte della convenuta.
Risultano infatti depositati: a) documenti fiscali (fatture) provenienti dalla convenuta, riferibili all'attività svolta da b) scambi di corrispondenza e- Pt_1 mail, dai quali emerge la costante attività di promozione commerciale, di raccolta degli ordini e di trasmissione degli stessi alla convenuta;
c) riscontri e comunicazioni della convenuta, che attestano in modo inequivoco l'accettazione e l'utilizzo dell'attività svolta dall'attrice. Tali elementi, valutati unitariamente alla luce dell'art. 1362, c.c., dimostrano che la convenuta ha consapevolmente riconosciuto e beneficiato dell'attività stabile, continuativa e professionalmente organizzata prestata da confermando Pt_1 così la sussistenza di un rapporto di agenzia e non di un mero procacciamento occasionale.
La documentazione acquisita è pertanto idonea ad accertare la natura del rapporto e a fondare il conseguente diritto dell'attrice alla provvigione.
Ne deriva il diritto di alla provvigione nella misura del 3%, come dedotto Pt_1 dalla parte attrice e risultante dagli usi contenuti nella “Raccolta Provinciale degli Usi” pubblicata presso la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, da ritenersi conformi all'attività complessivamente svolta dall'attrice.
Pertanto, considerato che l'attività promozionale di ha consentito la Pt_1 conclusione dei contratti sopra indicati per un importo complessivo di euro 1.097.511,99, e tenuto fermo il diritto alla provvigione nella misura percentuale predetta, devono essere riconosciuti in favore di euro 40.168,94 iva Pt_1 inclusa.
In virtù del principio della soccombenza, la parte convenuta va condannata alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la , Parte_2 in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere all'attrice, Parte_1
, l'importo di € 40.168,94, iva inclusa, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 545,00 per spese vive e in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Frosinone, lì 28/11/25 Il Giudice
Dott. Stefano Troiani Cont Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio Processo nella persona del dott. L. Campoli.