Art. 19.
Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'art. 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale secondo le modalita' ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;
b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera d) del successivo art. 22;
c) fissare modalita' e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;
d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.
Le delibere di cui alle lettere a), b) e c), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale.
Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla spedizione.
Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale e' effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il Collegio eleggera' nel suo seno il presidente.
I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.
Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'art. 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale secondo le modalita' ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;
b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera d) del successivo art. 22;
c) fissare modalita' e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;
d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.
Le delibere di cui alle lettere a), b) e c), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale.
Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla spedizione.
Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale e' effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il Collegio eleggera' nel suo seno il presidente.
I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.