Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 12 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1340/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pecorario presso il cui studio elettivamente domicilia in Teverola giusta procura in calce al ricorso in appello (domicilio digitale
Email_1
appellante
E
(cf. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato nell'Avvocatura distrettuale dell'INPS in Napoli, Via Alcide De
Gasperi 55, presso l'Avv. Alessandro Mineo (c.f. ; indirizzo pec: C.F._2
t), che lo rappresenta e difende in forza di Email_2 procura generale alle liti Rep. 37875 del 22.3.2024 per atti Notaio in Roma Persona_1
appellato
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 2584/2024 pubblicata il giorno 17.05.2024.
Con ricorso depositato in data 18.05.2024 proponeva appello parziale Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto dello stesso istante a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa (5.05.22); aveva condannato l'INPS a corrispondergli il relativo importo, oltre accessori come per legge ed a pagare le spese del grado liquidate in complessivi euro 1.310,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione.
Lamentava l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, laddove le stesse erano superiori e precisamente pari ad euro 5.391,00, applicando i valori medi per cause di valore indeterminabile e difficoltà bassa, o pari ad euro 2697,00, tenuto conto dei minimi inderogabili. Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura sopra indicata, oltre che di quelle successive con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'Inps chiedendo il rigetto dell'appello, avendo il Tribunale correttamente operato.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 12 maggio 2025; acquisite le note di trattazione e riservata la decisione la controversia -all'esito della camera di consiglio – era decisa come da presente statuizione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle quattro fasi fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da
5.201,00 a 26.000,00, essendo stata riconosciuta la fondatezza della domanda di assegno sociale con conseguente applicazione dell'art. 13 c.p.c. il quale stabilisce che nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (nel caso in esame il valore ammonta ad euro 14.005,94 pari al valore dell'assegno per 26 mensilità).
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie debbano essere applicate le tabelle aggiornate dal DM n. 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n.
23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del
31/03/2016). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Il sistema dei compensi ivi previsto è: 1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali
(e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro); 2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012, infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi: - di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n.
140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto: - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente - dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione (applicabili al caso in esame, in considerazione della scarsa difficoltà della questione oggetto di esame), secondo quanto indicato dalla difesa dell'appellante, operate le dovute riduzioni al massimo, sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00; fase istruttoria/trattazione euro 832,00 ; fase decisionale = euro 1.011,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge, pertanto, ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per
l'attività difensiva svolta è stata di euro 1.310,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l'INPS va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 1.387,00.
In ordine alle spese del grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse devono essere poste a carico dell'Inps soccombente nella misura in dispositivo liquidata, secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 2.697,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l'INPS al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro
1.387,00 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l'INPS al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che liquida in euro 1.458,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano