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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2005/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Valente Parte_1
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avvocato Daniela Dal Bo
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Borsani
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a comunicazione somme dovute “Definizione agevolata
(rottamazione ter)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 23.12.2019, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_1
e l'
[...] TE chiedendo l'annullamento parziale del documento AT03490201904072835150 emesso dall' il 17.10.2019, notificatogli il 23.10.2019, avente ad oggetto “Definizione per CP_2 estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo
e stralcio”)”.
A sostegno delle proprie pretese deduceva che in data 29.04.2019 aveva presentato domanda di definizione agevolata per estinzione dei debiti – prot. n.
W2019042901208788 – per i carichi relativi all'ambito provinciale di Cosenza, tra i quali anche le seguenti cartelle di pagamento recanti crediti di titolarità della
[...]
Controparte_1
[...]
- cartella n. 03420080015949336000
- cartella n. 03420090025797514000
- cartella n. 03420110024218702000
- cartella n. 03420120021107528000
- cartella n. 03420130015799938000
- cartella n. 03420140012450507000
- cartella n. 03420150018995157000
- cartella n. 03420160023562854000
- cartella n. 03420170018588852000, chiedendo all' di essere ammesso al “saldo e stralcio” delle stesse, ex art. 1, commi CP_2
184-188 della legge 145/2018 – essendo in possesso dei relativi presupposti, in particolare versando in uno stato di difficoltà economica – ma, inspiegabilmente, il concessionario della riscossione lo ammetteva, quanto ai crediti recati dai citati titoli, alla procedura meno favorevole della “rottamazione ter”, di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018.
Tanto premesso, ritenuto illegittimo il rifiuto dell' di non ammetterlo al “saldo e CP_2
stralcio”, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'atto impugnato ovvero dichiarare nullo o, comunque, inefficace lo stesso nella parte in cui dispone l'inserimento, nella cosiddetta
"Rottamazione - Ter", dei carichi iscritti a ruolo riguardanti i contributi previdenziali della ordinare, Controparte_1
altresì, che le prefate somme riguardanti i contributi previdenziali della
[...]
[...
[...] vengano inserite, per come Parte_2
espressamente richiesto e previsto, nella Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (Saldo e Stralcio); dichiarare, in ogni caso, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di cui al superiore punto 3)”.
Vinte le spese di lite.
Le parti convenute si sono regolarmente costituite in giudizio ed hanno variamente argomentato per il rigetto del ricorso. Inoltre, la CP_1 [...]
ha proposto due Controparte_1
distinte domande riconvenzionali, chiedendo al giudicante: di accertare che nel caso de quo non poteva trovare applicazione neppure la diversa procedura della “rottamazione ter” e per l'effetto annullare l'atto impugnato n. AT03490201904072835150 nella parte in cui si riferisce alle cartelle recanti i crediti di titolarità della convenuta;
di CP_1
condannare l' - nel caso di accertata prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di CP_2
pagamento opposte - al risarcimento del danno in favore di essa da parametrarsi al CP_1
valore del credito recato dalle singole cartelle di pagamento.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorrente impugna l'atto n. AT03490201904072835150, notificatogli il 23.10.2019, con il quale, a seguito di apposita domanda del 29.04.2019 di definizione agevolata per estinzione dei debiti (prot. n. W2019042901208788), il concessionario della riscossione aveva ammesso il carico debitorio, afferente all'omesso versamento di contributi previdenziali di titolarità della Controparte_1
- recato dalle cartelle di pagamento n. 03420080015949336000, n.
[...]
03420090025797514000, n. 03420110024218702000, n. 03420120021107528000, n.
03420130015799938000, n. 03420140012450507000, n. 03420150018995157000, n.
03420160023562854000 e n. 03420170018588852000 - alla procedura di definizione agevolata della “rottamazione ter” in luogo del richiesto e più favorevole “saldo e stralcio”.
3 2.1. Parte ricorrente chiede, in primo luogo, di ricondurre i carichi iscritti a ruolo riguardanti i contributi previdenziali della Controparte_1
di cui al documento n. AT03490201904072835150, nella più
[...]
favorevole definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della
Legge n. 145/2018 (saldo e stralcio).
La domanda non può essere accolta per le assorbenti ragioni che seguono.
Sul piano normativo, l'art. 1, comma 189 della L. 145/2018, prevede che “il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190”.
Inoltre, l'art. 16 quinquies del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, che ha introdotto il comma 185 bis all'art. 1 della L. 145/2018, prevede che “le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”.
Ed ancora, l'art. 1, comma 192 della L. 145/2018 prevede che “entro il 31 ottobre 2019,
l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185”.
4 Orbene, alla luce del chiaro tenore normativo che precede, in assenza di apposita delibera della Cassa professionale, titolare del credito previdenziale, la procedura del “saldo e stralcio” invocata dall'odierno istante non è praticabile.
Appare pienamente conforme al dato normativo, allora, l'operato dell'agente della riscossione che, nel caso di specie, in assenza di apposita delibera della
[...]
CP_1 Controparte_1
ha escluso il carico debitorio, di cui alle citate cartelle di
[...] pagamento, dalla procedura di definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio”.
In sostanza, e senza dover andare oltre, successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del ricorrente (29.04.2019), ma prima della conclusione del procedimento di ammissione alla definizione agevolata (17.10.2019), è entrata in vigore (il 30.6.2019) la norma di cui all'art. 1, comma 185-bis della L. n. 145 del 2018, sicche l' nel CP_2
momento in cui ha provveduto sull'istanza di ammissione, ha correttamente applicato la norma in vigore che escludeva dalla procedura del “saldo e stralcio” tutte quelle cartelle recanti crediti di Casse previdenziali professionali che non avevano medio tempore provveduto ad adottare la delibera, ex art. 1 comma 185 bis citato.
In assenza di tale presupposto, la domanda deve essere rigettata.
2.2. In secondo luogo, ragioni di ordine logico e sistematico impongono di trattare della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della parte CP_1
ricorrente e volta a far accertare che, nel caso di specie, per le cartelle recanti i crediti di titolarità della non poteva trovare applicazione neppure la diversa procedura CP_1 agevolata della “rottamazione ter”.
Orbene, il giudicante ritiene che la domanda riconvenzionale deve essere accolta alla luce delle conclusioni cui è giunta recente giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. “rottamazione bis”. Tali conclusioni, stanti i medesimi presupposti di applicabilità, devono trovare applicazione anche con riferimento alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. 119/2018 (c.d. “rottamazione ter”).
Si legge in Cassazione civile sez. lav. n. 10673/2024, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il primo motivo è fondato.
Va infatti affermata l'inapplicabilità della definizione agevolata introdotta dall'art.6 d.l.
n.193/16 conv. con mod. dalla l. n.225/16, alla Casse previdenziali dei professionisti.
5 Dispone l'art., co.1 d.l. n.193/16 che: “Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni
e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”. A sua volta, il comma 10 dello stesso articolo specifica l'ambito applicativo della definizione agevolata, disponendo che: “Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti” una serie di debiti enumerati alle lettere a), b), c), d), tra cui anche i debiti (lettera e-bis) derivanti da: “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.” L'art.11, co.10- bis d.l. n.8/17 conv. con mod. dalla l. n.45/17 ha poi chiarito che: “L'articolo 6, comma
10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale”. Quindi, in seguito alla norma di interpretazione autentica, la definizione agevolata consente di non pagare le sanzioni irrogate sia per violazione degli obblighi contributivi dovuti dall'ente previdenziale, sia (“anche”) per violazione degli obblighi contributivi e premi nel caso in cui il debitore sia l'iscritto all'ente previdenziale. Tanto premesso, ritiene questa Corte che il comma 1 dell'art.6 d.l. n.193/16 e il comma 6, lett. e-bis), come interpretato autenticamente dal d.l. n.8/17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato
(associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.509/94). Occorre partire dalla considerazione che l'art.6 d.l. n.193/16, introducendo la definizione agevolata, è norma di stretta interpretazione, dichiaratamente applicabile per i soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016.
La norma fu voluta per far fronte a un'evenienza congiunturale, ovvero la soppressione del concessionario Gruppo LI e il suo avvicendamento con TE
. Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n.29/2018), la definizione
[...] agevolata “conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di LI e per adeguare l'organizzazione
6 dell' anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate TE
e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione». In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'ente subentrante ad LI si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell'Ufficio Studi del
Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. 193/2016)”.
Muovendo dal carattere eccezionale dell'istituto in questione, si comprende come la lettera e-bis) dell'art.6, co.10, aggiunta dalla legge di conversione n.225/10, abbia ribadito, riguardo al profilo qui rilevante ovvero quello delle sanzioni, che la regola generale è quella per cui le sanzioni portate dai ruoli sono sottratte alla definizione agevolata. Fanno eccezione, e rientrano nell'ambito della definizione agevolata, le sanzioni tributarie (d.lgs. n.472/97) e quelle connesse alla violazione degli obblighi previdenziali (le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada beneficiano della definizione agevolata solo per quanto attiene agli interessi: art.6, co.11).
La lettera e-bis) introduce in tal modo un collegamento sistematico con il comma 1 dell'art.
6. Quando l'art.6, co.1 afferma che le sanzioni portate dai carichi sono estinte senza pagamento (al pari degli interessi di mora), si riferisce alle sanzioni tributarie, giusta la regola generale per cui le sanzioni sono invece estranee alla definizione agevolata. Vi è poi il coordinamento tra la lettera e-bis) e l'ultima parte del comma 1 dell'art.6: le sanzioni per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi previdenziali, ancora una volta incluse nella definizione agevolata in deroga alla regola, sono quelle di cui al comma 1 dell'art.6, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, co. 1, d.lgs. n.46/99. Ebbene, l'art.27, co.1 d.lgs. n.46/99 ha riguardo alle sanzioni sui contributi e premi dovuti ai soli enti previdenziali pubblici, tra cui non rientrano le Casse previdenziali dei professionisti, data la loro personalità giuridica di diritto privato.
Tale conclusione è rispettosa dell'autonomia in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, che l'art.4, co.
6-bis l. n.140/97 riconosce alle Casse professionali, in attuazione della loro autonomia nella gestione economico-finanziaria
(art.2, co.2 d.lgs. n.509/94).
7 È vero che l'autonomia realizzata a mezzo della delegificazione, essendo posta da una legge ordinaria (art.2, co.1 d.lgs. n.509/94), può in ipotesi essere limitata da altra legge ordinaria. Ma l'art.6, co.1 d.l. n.193/16 non ha fatto alcuna menzione espressa della volontà di intaccare detta autonomia tramite una definizione agevolata che azzeri il debito previdenziale sorto dalle sanzioni previste nelle disposizioni regolamentari della
. Il silenzio legislativo sul punto, riguardato nella cornice di un istituto di stretta CP_1
applicazione poiché in deroga alla regola di integrale pagamento dei carichi fiscali, meglio si spiega con la volontà di non intaccare l'autonomia delle Casse previdenziali, essendo la definizione agevolata incentrata sulle due macroaree delle sanzioni tributarie
e delle sanzioni connesse a crediti previdenziali in titolarità degli enti previdenziali pubblici.
Quando il legislatore ha voluto riferirsi alle Casse dei professionisti riguardo alla riscossione dei debiti contributivi e all'adozione di agevolazioni transattive, lo ha fatto espressamente (art.1, co.185 l. n.145/18), salvaguardando peraltro l'autonomia deliberativa delle Casse (art.1, co.251 l. n.197/22)”.
Nel caso di specie, dunque, alla luce delle specifiche ragioni esplicitate da Cassazione n.
10673/2024, innanzi richiamate, considerato che il titolare del credito recato dalle citate cartelle di pagamento è la ovvero un ente Controparte_1
previdenziale privatizzato, non può trovare applicazione neppure l'istituto della definizione agevolata, di cui all'art. 3 del D.L. 119/2018.
Ne consegue l'annullamento del provvedimento n. AT-03490201904072835000 del
17.10.2019, notificato al ricorrente il 23.10.2019, nella parte in cui ricomprende nella c.d. rottamazione ter, ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, le cartelle di pagamento n.
03420080015949336000, n. 03420090025797514000, n. 03420110024218702000, n.
03420120021107528000, n. 03420130015799938000, n. 03420140012450507000, n.
03420150018995157000, n. 03420160023562854000 e n. 03420170018588852000.
2.3. Disposto l'annullamento del provvedimento n. AT-03490201904072835000, si deve affrontare l'ulteriore questione sollevata dal ricorrente ed avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale recato dalle citate cartelle di pagamento.
La domanda attorea risulta parzialmente fondata.
8 Nella fattispecie in esame parte ricorrente non contesta la regolare notifica delle cartelle di pagamento ad opera del concessionario della riscossione ma deduce la prescrizione del credito previdenziale riportato nelle stesse per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Tanto precisato, avuto riguardo alle date di notifica delle cartelle di pagamento indicate dall'esattore e non contestate dal ricorrente, risultano prescritti i crediti previdenziali recati dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 03420080015949336000 notificata l'11.09.2008;
- n. 03420090025797514000 notificata il 03.07.2009.
In particolare, dopo la notifica dei citati titoli, il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è stato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201500003072000, notificata al ricorrente in data 07.08.2015 (cfr. all.ti 8 e 16
. CP_2
Orbene, da quanto precede consegue l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale recato dalle citate cartelle di pagamento, considerato che dalla data di notifica dei due titoli a quella di notifica della citata comunicazione preventiva è decorso più di un quinquennio.
L'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Quanto al credito recato dalle altre cartelle di pagamento – la più vetusta delle quali notificata al ricorrente il 22.05.2012 – alcuna prescrizione quinquennale può dirsi maturata, considerato che il concessionario della riscossione ha provato di aver notificato diversi atti interruttivi che hanno impedito il maturare della prescrizione prima del
9 quinquennio (tra tutti la già citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 07.08.2015); inoltre, la stessa dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata, presentata dal ricorrente il 29.04.2019, sostanziandosi in un esplicito ed incondizionato riconoscimento del suddetto debito da parte del ricorrente ha nuovamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale (cfr. Corte di Cassazione n.
26013 del 2015: “Quanto alla censura espressa nel secondo motivo, è sufficiente osservare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n. 18904)”).
Ovviamente, quanto alle due cartelle di pagamento per le quali già era maturata la prescrizione del credito previdenziale in esse recato, la richiesta di definizione agevolata non vale ad integrare una rinunzia alla prescrizione (cfr. Corte di Cassazione n. 23116 del
2004: “…va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 11140 del 2001 e Cass. n. 330 del 2002) che nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile. Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione
(art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione, dunque, non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto. Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale, a prescindere dal regime previdenziale ordinario o speciale applicabile. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e
10 2116 cod.civ., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto
a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla ne' riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice.
A questi principi si ispira certamente la norma di cui all'art. 3 comma 9 della legge n.
335/1995, dalla stessa Corte di appello ritenuta applicabile a tutte le forme di previdenza, sia pure in modo non retroattivo.”).
Alla luce di quanto precede, la domanda attorea risulta parzialmente fondata dovendosi accertare e dichiarare la prescrizione del credito previdenziale recato dalle cartelle di pagamento n. 03420080015949336000 e n. 03420090025797514000 con consequenziale annullamento delle stesse.
2.4. Infine, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti dell' in via subordinata CP_1 Controparte_2 all'accoglimento del ricorso principale, con la precisazione che detta domanda riconvenzionale può avere ad oggetto soltanto le somme portate dalle cartelle di pagamento il cui credito risulta prescritto: n. 03420080015949336000 e n.
03420090025797514000.
La domanda deve essere accolta. Dalla documentazione in atti (cfr. estratto di ruolo allegato al fascicolo dell' pagg. da 26 a 30), emerge che, alla data di formazione CP_2
del ruolo, le pretese contributive non erano ancora prescritte. Il successivo decorso del termine quinquennale di prescrizione, pertanto, è esclusivamente imputabile all'agente della riscossione, che non ha provato nel presente giudizio di aver diligentemente coltivato le iniziative necessarie ad interrompere il suddetto termine. Ne è, quindi, derivata una lesione del credito della la quale deve, pertanto, essere risarcita in CP_1
misura pari alle somme portate dalle cartelle n. 03420080015949336000 e n.
03420090025797514000 di competenza dell'ente di previdenza (con esclusione quindi di spese e compensi di riscossione), che non possono essere pretese dall'odierno ricorrente.
2.5. In definitiva, il giudicante:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso di , dichiarando Parte_1
prescritto il credito previdenziale recato dalle cartelle di pagamento n.
03420080015949336000 e n. 03420090025797514000 e consequenzialmente annullando le citate cartelle di pagamento, rigettandolo nel resto;
11 - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
ei confronti del Controparte_1
ricorrente e per l'effetto annulla il provvedimento n. AT-03490201904072835000 del
17.10.2019, notificato al ricorrente il 23.10.2019, nella parte in cui ammette alla definizione agevolata, c.d. rottamazione ter, ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, i carichi di cui alle cartelle di pagamento n. 03420080015949336000, n. 03420090025797514000, n.
03420110024218702000, n. 03420120021107528000, n. 03420130015799938000, n.
03420140012450507000, n. 03420150018995157000, n. 03420160023562854000 e n.
03420170018588852000;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale trasversale proposta da
Controparte_1
ei confronti di
[...] TE
e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità di quest'ultima per la prescrizione delle pretese di cui alle cartella di pagamento n. 03420080015949336000 e n.
03420090025797514000 e per l'effetto condanna TE
a pagare nei confronti di
[...] [...]
a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 un importo pari alle somme spettanti all'ente di previdenza portate dalle predette cartelle esattoriali, con esclusione di spese e compensi di riscossione, oltre accessori di legge.
3. Le spese, alla luce della natura delle questioni trattate, della natura della decisione, delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, della parziale fondatezza delle difese di tutte le parti e dunque della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso di , dichiarando Parte_1
prescritto il credito previdenziale recato dalle cartelle di pagamento n.
03420080015949336000 e n. 03420090025797514000 e consequenzialmente annullando le citate cartelle di pagamento, rigettandolo nel resto;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
ei confronti del Controparte_1
12 ricorrente e per l'effetto annulla il provvedimento n. AT-03490201904072835000 del
17.10.2019, notificato il 23.10.2019, nella parte in cui ammette alla definizione agevolata,
c.d. rottamazione ter, ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, i carichi di cui alle cartelle di pagamento n. 03420080015949336000, n. 03420090025797514000, n.
03420110024218702000, n. 03420120021107528000, n. 03420130015799938000, n.
03420140012450507000, n. 03420150018995157000, n. 03420160023562854000 e n.
03420170018588852000;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale trasversale proposta da
Controparte_1
ei confronti di
[...] TE
e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità di quest'ultima per la prescrizione delle pretese di cui alle cartelle di pagamento n. 03420080015949336000 e n.
03420090025797514000 e per l'effetto condanna TE
a pagare nei confronti di
[...] [...]
a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 un importo pari alle somme spettanti all'ente di previdenza portate dalle predette cartelle esattoriali, con esclusione di spese e compensi di riscossione, oltre accessori di legge;
- compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.
Si comunichi.
Paola, 07.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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