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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTI BERNARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOTTI BERNARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GASBARRI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GASBARRI ANDREA
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Intimazione Sfratto per Morosità.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dalla convenuta;
intimava sfratto per morosità nei confronti della Parte_1 Controparte_1
lamentando il mancato pagamento dei canoni pari ad un complessivo importo, per il periodo Dicembre
2023/Marzo 2024, di euro 2.400,00 in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 31.5.2022 (registrato il 14.6.2022) come da atto di intimazione;
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 22.5.2024, il Tribunale così disponeva:
“ omissis… rilevato che nella fase sommaria del presente procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che ogni ulteriore questione può essere affrontata nel merito della causa,
Rilevato e Ritenuto in particolare:
a) Che il contratto di locazione è stato stipulato con destinazione esclusiva ad uso magazzino ed esposizione merce e risale al mese di Maggio 2022;
b) Che nessuna corrispondenza intercorsa tra le parti al fine di far valere il presunto abuso edilizio è documentata in atti;
c) Che neanche la presunta sussistenza di un abuso edilizio, legittima, anche in considerazione della mancata interlocuzione sul tema da parte della conduttrice, l'interruzione nel pagamento dei canoni;
d) Che la condotta posta in essere dalla conduttrice, anche in considerazione della clausola contrattuale risolutiva sottoscritta tra le parti, legittima di ritenere la sussistenza, allo stato, della gravità dell'inadempimento.
pagina 2 di 4 Rilevato che la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale;
visto l'art. 665
c.p.c.
Convalida lo sfratto.
ORDINA
il rilascio dell'immobile sito in Viterbo, Via Valle Piatta 5, concesso in locazione al Sig. Controparte_1
, e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 28 Novembre 2024 tenuto conto della durata della
[...]
morosità, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto.
Riserva allo stato la richiesta di emissione di Decreto Ingiuntivo.
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del … omissis…”
Ciò premesso, Rilevato e Ritenuto:
a) che non sono sopravvenuti elementi tali da confutare le argomentazioni di cui all'Ordinanza sopra trascritta che deve pertanto ritenersi parte integrante della presente Sentenza;
b) che, nella specie, non appare contestabile la sussistenza dell'inadempimento di parte convenuta, non avendo la stessa neppure contestato il mancato pagamento dei canoni dovuti;
c) che il ricorrente ha esaustivamente comprovato la sua pretesa relativamente al contratto di locazione in essere e al mancato pagamento dei canoni;
Pertanto – escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'inadempimento (da considerarsi grave in relazione all'entità complessiva delle somme dovute, al lasso temporale trascorso ed alle giustificazioni pretestuose della resistente che nulla ha documentato a sostegno delle sue pretese) dell'intimata nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data
31.5.2022 (registrato il 14.6.2022) per inadempimento della conduttrice e Controparte_1
conseguentemente la è tenuto alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 4 della somma di euro 2.400,00 in relazione ai canoni dovuti per il periodo Dicembre 2023/Marzo 2024, oltre alle somme dovute per i canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento;
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data
31.5.2022 (registrato il 14.6.2022) per inadempimento della conduttrice ; Controparte_1
- Condanna , al rimborso, in favore di della somma Controparte_2 Parte_1
di euro 2.400,00 in relazione ai canoni scaduti per il periodo Dicembre 2023/Marzo 2024 nonché per quelli a scadere fino alla data di effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle scadenze dei singoli canoni di locazione al saldo, e infine al rimborso delle spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre spese accessorie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che la sentenza viene depositata in pari data per via telematica.
Viterbo, 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTI BERNARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOTTI BERNARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GASBARRI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GASBARRI ANDREA
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Intimazione Sfratto per Morosità.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dalla convenuta;
intimava sfratto per morosità nei confronti della Parte_1 Controparte_1
lamentando il mancato pagamento dei canoni pari ad un complessivo importo, per il periodo Dicembre
2023/Marzo 2024, di euro 2.400,00 in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 31.5.2022 (registrato il 14.6.2022) come da atto di intimazione;
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 22.5.2024, il Tribunale così disponeva:
“ omissis… rilevato che nella fase sommaria del presente procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che ogni ulteriore questione può essere affrontata nel merito della causa,
Rilevato e Ritenuto in particolare:
a) Che il contratto di locazione è stato stipulato con destinazione esclusiva ad uso magazzino ed esposizione merce e risale al mese di Maggio 2022;
b) Che nessuna corrispondenza intercorsa tra le parti al fine di far valere il presunto abuso edilizio è documentata in atti;
c) Che neanche la presunta sussistenza di un abuso edilizio, legittima, anche in considerazione della mancata interlocuzione sul tema da parte della conduttrice, l'interruzione nel pagamento dei canoni;
d) Che la condotta posta in essere dalla conduttrice, anche in considerazione della clausola contrattuale risolutiva sottoscritta tra le parti, legittima di ritenere la sussistenza, allo stato, della gravità dell'inadempimento.
pagina 2 di 4 Rilevato che la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale;
visto l'art. 665
c.p.c.
Convalida lo sfratto.
ORDINA
il rilascio dell'immobile sito in Viterbo, Via Valle Piatta 5, concesso in locazione al Sig. Controparte_1
, e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 28 Novembre 2024 tenuto conto della durata della
[...]
morosità, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto.
Riserva allo stato la richiesta di emissione di Decreto Ingiuntivo.
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del … omissis…”
Ciò premesso, Rilevato e Ritenuto:
a) che non sono sopravvenuti elementi tali da confutare le argomentazioni di cui all'Ordinanza sopra trascritta che deve pertanto ritenersi parte integrante della presente Sentenza;
b) che, nella specie, non appare contestabile la sussistenza dell'inadempimento di parte convenuta, non avendo la stessa neppure contestato il mancato pagamento dei canoni dovuti;
c) che il ricorrente ha esaustivamente comprovato la sua pretesa relativamente al contratto di locazione in essere e al mancato pagamento dei canoni;
Pertanto – escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'inadempimento (da considerarsi grave in relazione all'entità complessiva delle somme dovute, al lasso temporale trascorso ed alle giustificazioni pretestuose della resistente che nulla ha documentato a sostegno delle sue pretese) dell'intimata nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data
31.5.2022 (registrato il 14.6.2022) per inadempimento della conduttrice e Controparte_1
conseguentemente la è tenuto alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 4 della somma di euro 2.400,00 in relazione ai canoni dovuti per il periodo Dicembre 2023/Marzo 2024, oltre alle somme dovute per i canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento;
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data
31.5.2022 (registrato il 14.6.2022) per inadempimento della conduttrice ; Controparte_1
- Condanna , al rimborso, in favore di della somma Controparte_2 Parte_1
di euro 2.400,00 in relazione ai canoni scaduti per il periodo Dicembre 2023/Marzo 2024 nonché per quelli a scadere fino alla data di effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle scadenze dei singoli canoni di locazione al saldo, e infine al rimborso delle spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre spese accessorie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che la sentenza viene depositata in pari data per via telematica.
Viterbo, 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4