Articolo 26 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 dicembre 1974
Art. 26.
L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:

"Formano oggetto di annotazione:
1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
3) i contratti di societa' e di associazione con i quali conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
5) i contratti di anticresi;
6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:
a) la costituzione del vincolo dotate, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell' articolo 2647 del codice civile ;
b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.
La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974