Art. 26.
L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Formano oggetto di annotazione:
1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
3) i contratti di societa' e di associazione con i quali conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
5) i contratti di anticresi;
6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.
Formano oggetto di annotazione anche:
a) la costituzione del vincolo dotate, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell' articolo 2647 del codice civile ;
b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.
La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".
L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Formano oggetto di annotazione:
1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
3) i contratti di societa' e di associazione con i quali conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
5) i contratti di anticresi;
6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.
Formano oggetto di annotazione anche:
a) la costituzione del vincolo dotate, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell' articolo 2647 del codice civile ;
b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.
La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".