Art. 8.
Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime.
Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano gia' state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.(1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 maggio 1991, n. 158 , ha disposto (con l'art.21, comma 1) che "I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190 , sono progati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unita' immobiliari private dovra' comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995." L' art. 23, comma 1 della L. 20 maggio 1991, n. 158 ha inoltre disposto che " Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 , ha disposto (con l'art. 139, comma 1) che "I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall' articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190 , sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge."
Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime.
Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano gia' state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.(1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 maggio 1991, n. 158 , ha disposto (con l'art.21, comma 1) che "I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190 , sono progati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unita' immobiliari private dovra' comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995." L' art. 23, comma 1 della L. 20 maggio 1991, n. 158 ha inoltre disposto che " Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 , ha disposto (con l'art. 139, comma 1) che "I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall' articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190 , sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge."