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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4192/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019546876 IRPEF-ALTRO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220123345537 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 18655/4/2024 del 26.11.2024 depositata il 7.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120249019546876 notificata in data 21/6/2024 dalla ADER riportante 4 cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 3.018,03 e precisamente le seguenti cartelle:
1- 071/2014/01096313/20 per violazione del codice della strada anno 2011;
2- 071/2020/00432361/79 per liquidazione imposta di registro anno 2016;
3- 071/2020/00705101/50 a seguito di avviso di accertamento n. 17000000379 notificata il 3/1/2018 per
TARSU 2012;
4- 071/2022/01233455/37 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 per IRPEF anno
2018.
Il ricorso veniva proposto avverso solo 3 cartelle di pagamento, con esclusione della cartella relativa alle violazioni del codice della strada, quali atti prodromici all'atto impugnato.
Eccepiva:
- la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza dei ruoli;
per mancata notifica degli atti prodromici e per carenza di motivazione. Riteneva i documenti non conformi agli originali. L'ADER doveva dimostrare non solo la rituale notifica degli atti presupposti, ma anche la notifica del ruolo che ha generato la pretesa tributaria;
- la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 del c.c. comprese le sanzioni e gli interessi.
Rimarca la inesistenza dei titoli esecutivi. L'ADER avrebbe dovuto esibire l'originale dei ruoli esattoriali. Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva parzialmente fondato il ricorso, con riferimento alle cartelle recanti i numeri 071 202000705101 50000 e 07120220123345537000, mentre per il resto andava respinto. Quanto alla prima, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento nr.
17000000379 asseritamente notificato il 3/1/2018 quale atto prodromico alla cartella;
peraltro notificato oltre i termini di decadenza come da art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296.
In relazione alla seconda, l'eccezione del ricorrente sulla mancata prova della notifica del ruolo era fondata.
L'Ufficio non aveva, infatti, depositato agli atti la prova di consegna del ruolo n. 2022/251600 in data
25/10/2022 al concessionario.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, eccependo che il giudice di prime cure aveva affermato sulla base della documentazione versata agli atti che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 di competenza della Direzione Provinciale Napoli I era stata regolarmente notificata nelle mani del destinatario entro i termini di decadenza (art. 25 del DPR n. 602/1973) e di prescrizione (art 2946 c.c.).
Se quindi come confermato dai giudici di prime cure la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 era stata regolarmente notificata in data 24 febbraio 2023, qualsiasi doglianza avverso presunti vizi della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto era inammissibile perché doveva essere opposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento del 24/02/2023, circostanza che non ricorreva nel caso di specie.
Si costituivano, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché il contribuente, chiedendo, rispettivamente, l'accoglimento e il rigetto della impugnazione.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Resistente_1 ha ricevuto in notifica in data 21/6/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione l'intimazione di pagamento n. 07120249019546876 riportante 4 cartelle di pagamento sotto elencate: 1)
07120140109631320 per violazione del codice della strada anno 2011 (cartella non impugnata nel presente procedimento); 2) - 07120200043236179 per liquidazione imposta di registro di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli;
3) 07120200070510150 a seguito di avviso di accertamento n. 17000000379 notificato il 3/1/2018 per TARSU 2012. 4) 07120220123345537 a seguito di controllo formale ex art 36 ter del DPR n. 600/1973 per Irpef anno 2018 di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale 1 di Napoli.
I giudici di prime cure relativamente alla cartella di pagamento n. 07120220123345537000 scaturita da controllo formale ex art 36 TER del DPR n. 600/1973 per IRPEF anno 2018 di competenza della DPINA hanno affermato che:
- la cartella di pagamento è stata notificata nelle mani del destinatario entro il termine di decadenza;
- non sono decorsi i termini di prescrizione ai sensi dell'art 2946 cc.
I giudici di prime cure hanno ritenuto fondata l'eccezione del ricorrente sulla mancata prova della notifica del ruolo, in quanto l'Ufficio non ha depositato agli atti la prova di consegna del ruolo n. 2022/251600 in data
25/10/2022 al concessionario.
La Corte di primo grado ha affermato sulla base della documentazione versata agli atti che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 di competenza della appellante DPINA è stata regolarmente notificata nelle mani del destinatario appellato entro i termini di decadenza (art 25 del DPR n. 602/1973) e di prescrizione (art 2946 c.c.). Se, come confermato dallo stesso giudicante di prima istanza la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 è stata regolarmente notificata in data 24 febbraio 2023, data riportata anche nell'intimazione di pagamento impugnata dalla parte appellata, qualsiasi doglianza avverso presunti vizi della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto deve ritenersi inammissibile perché doveva essere opposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento del 24/02/2023, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento si è cristallizzato e la parte non può con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento successiva né eccepire vizi sulla cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge né sul ruolo in essa contenuto.
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure sull'Ufficio non incombeva alcun onere circa la prova della notifica del ruolo riportato nella suddetta cartella di pagamento, in quanto trattasi di cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.
Inoltre, il ruolo viene direttamente consegnato/ trasmesso ad ADER che provvede alla notifica al contribuente della successiva cartella di pagamento, solo con la notifica della cartella di pagamento il contribuente viene a conoscenza delle pretese dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto con la sentenza impugnata e con la decisione avverso la cartella di pagamento di competenza dell'Ufficio appellante deve rilevarsi la violazione dell'art 21 comma 1 del DLgs n. 546/1992 in quanto le doglianze rivolte alla cartella di pagamento n. 07120220123345537000 ed al ruolo in essa contenuto sono inammissibili perchè opposti oltre i sessanta giorni dalla notifica del 23/02/202.
Ne discende che una volta provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per combinato disposto ex art 21 co1 e art 19 co 3 del D.Lgs n. 546/1992.
Anche il richiamo dell'ordinanza n. 10846/2023 della Corte di Cassazione operato dai giudici di prime cure a supporto della decisione relativa alla cartella di pagamento n. 07120220123345537000 circa il ruolo quale elemento di prova che deve necessariamente essere prodotto dall'Ufficio se opportunamente contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo non coglie nel segno.
Analizzando l'ordinanza si evince: “ … Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile relativamente alla determinazione del quantum delle imposte iscrivibili a ruolo (nella specie, a titolo provvisorio, con riferimento alla sopravvenienza del d.l. 70 del 2011, che ha ridotto l'importo iscrivibile da un mezzo ad un terzo) viene in linea di conto esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo, che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività, in quanto solo il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario”.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la corretta determinazione del momento di formazione del ruolo corrispondente con la dichiarazione di esecutività del ruolo era necessaria in quanto occorreva stabilire la disciplina applicabile relativamente alla determinazione del quantum delle imposte iscrivibili a ruolo (da un mezzo ad un terzo) pertanto stabilire la data di esecutività del ruolo serviva per individuare la normativa applicabile per la determinazione del quantum dovuto.
Come specificato nell'ordinanza esaminata il ruolo costituisce il titolo, ma la conoscenza del ruolo ad opera del contribuente avviene con la notifica della cartella di pagamento, nel caso oggetto della nostra controversia alla regolare notifica della cartella di pagamento (il giudice di prime cure ha affermato e confermato che la cartella è stata consegnata nella mani del destinatario) è seguita la cosciente omessa impugnazione della cartella nei termini di legge, il contribuente è decaduto dal potere di impugnazione sia della cartella sia del ruolo in essa contenuta e non può provvedere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento successiva a riaprire i termini di impugnazione di un atto il cui credito erariale si è cristallizzato ed è irretrattabile.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 risulta inammissibile ab origine perché opposto in violazione dell'art 21 co.1 del Dlgs n. 546/1992, altrettanto inammissibile è la doglianza sul decorso del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, vizio comunque non rilevato dal primo giudice (infatti la cartella di pagamento da controllo formale ex art 36-ter del DPR n. 600/21973 deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno dalla presentazione della dichiarazione, nel nostro caso dichiarazione anno d'imposta 2018, si presenta nel 2019, pertanto la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2023, la notifica del 24/2/2023 è del tutto tempestiva).
Anche tale doglianza doveva essere rilevata con l'impugnazione della cartella di pagamento n.
07120220123345537000, regolarmente notificata, contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie.
In relazione alla doglianza sulla prescrizione del credito erariale che tra la notifica della cartella di pagamento n. 07120220123345537000 del 24/02/2023 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 21/06/2024 sono decorsi appena un anno e 4 mesi, pertanto come correttamente affermato in sentenza dai giudici di prime cure nel caso di specie non ricorre alcuna prescrizione del credito erariale.
I crediti erariali in contestazione, infatti, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte
Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio, recentemente confermato dalla Suprema Corte anche in seno alle recenti Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n.
32308/2019.
La sentenza deve essere riformata quindi sul punto in cui i giudici di prime cure hanno ritenuto non provata dall'Ufficio la consegna del ruolo n. 2022/251600 in data 25/10/2022 al Concessionario, in quanto i giudici di prime cure hanno emesso sentenza sfavorevole all'Ufficio in manifesta violazione dell'art 21 co.1 del D. lgs n. 546/1992 sulla base di una cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Deve, quindi, riformarsi integralmente la sentenza impugnata in ordine all'omessa prova della notifica del ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 07120220123345537000, prova che per i motivi sin qui argomentati (cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata) non doveva essere assolta dall'Ufficio e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio in ordine al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione del credito erariale
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della procedura e della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4192/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019546876 IRPEF-ALTRO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220123345537 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 18655/4/2024 del 26.11.2024 depositata il 7.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120249019546876 notificata in data 21/6/2024 dalla ADER riportante 4 cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 3.018,03 e precisamente le seguenti cartelle:
1- 071/2014/01096313/20 per violazione del codice della strada anno 2011;
2- 071/2020/00432361/79 per liquidazione imposta di registro anno 2016;
3- 071/2020/00705101/50 a seguito di avviso di accertamento n. 17000000379 notificata il 3/1/2018 per
TARSU 2012;
4- 071/2022/01233455/37 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 per IRPEF anno
2018.
Il ricorso veniva proposto avverso solo 3 cartelle di pagamento, con esclusione della cartella relativa alle violazioni del codice della strada, quali atti prodromici all'atto impugnato.
Eccepiva:
- la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza dei ruoli;
per mancata notifica degli atti prodromici e per carenza di motivazione. Riteneva i documenti non conformi agli originali. L'ADER doveva dimostrare non solo la rituale notifica degli atti presupposti, ma anche la notifica del ruolo che ha generato la pretesa tributaria;
- la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 del c.c. comprese le sanzioni e gli interessi.
Rimarca la inesistenza dei titoli esecutivi. L'ADER avrebbe dovuto esibire l'originale dei ruoli esattoriali. Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva parzialmente fondato il ricorso, con riferimento alle cartelle recanti i numeri 071 202000705101 50000 e 07120220123345537000, mentre per il resto andava respinto. Quanto alla prima, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento nr.
17000000379 asseritamente notificato il 3/1/2018 quale atto prodromico alla cartella;
peraltro notificato oltre i termini di decadenza come da art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296.
In relazione alla seconda, l'eccezione del ricorrente sulla mancata prova della notifica del ruolo era fondata.
L'Ufficio non aveva, infatti, depositato agli atti la prova di consegna del ruolo n. 2022/251600 in data
25/10/2022 al concessionario.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, eccependo che il giudice di prime cure aveva affermato sulla base della documentazione versata agli atti che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 di competenza della Direzione Provinciale Napoli I era stata regolarmente notificata nelle mani del destinatario entro i termini di decadenza (art. 25 del DPR n. 602/1973) e di prescrizione (art 2946 c.c.).
Se quindi come confermato dai giudici di prime cure la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 era stata regolarmente notificata in data 24 febbraio 2023, qualsiasi doglianza avverso presunti vizi della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto era inammissibile perché doveva essere opposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento del 24/02/2023, circostanza che non ricorreva nel caso di specie.
Si costituivano, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché il contribuente, chiedendo, rispettivamente, l'accoglimento e il rigetto della impugnazione.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Resistente_1 ha ricevuto in notifica in data 21/6/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione l'intimazione di pagamento n. 07120249019546876 riportante 4 cartelle di pagamento sotto elencate: 1)
07120140109631320 per violazione del codice della strada anno 2011 (cartella non impugnata nel presente procedimento); 2) - 07120200043236179 per liquidazione imposta di registro di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli;
3) 07120200070510150 a seguito di avviso di accertamento n. 17000000379 notificato il 3/1/2018 per TARSU 2012. 4) 07120220123345537 a seguito di controllo formale ex art 36 ter del DPR n. 600/1973 per Irpef anno 2018 di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale 1 di Napoli.
I giudici di prime cure relativamente alla cartella di pagamento n. 07120220123345537000 scaturita da controllo formale ex art 36 TER del DPR n. 600/1973 per IRPEF anno 2018 di competenza della DPINA hanno affermato che:
- la cartella di pagamento è stata notificata nelle mani del destinatario entro il termine di decadenza;
- non sono decorsi i termini di prescrizione ai sensi dell'art 2946 cc.
I giudici di prime cure hanno ritenuto fondata l'eccezione del ricorrente sulla mancata prova della notifica del ruolo, in quanto l'Ufficio non ha depositato agli atti la prova di consegna del ruolo n. 2022/251600 in data
25/10/2022 al concessionario.
La Corte di primo grado ha affermato sulla base della documentazione versata agli atti che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 di competenza della appellante DPINA è stata regolarmente notificata nelle mani del destinatario appellato entro i termini di decadenza (art 25 del DPR n. 602/1973) e di prescrizione (art 2946 c.c.). Se, come confermato dallo stesso giudicante di prima istanza la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 è stata regolarmente notificata in data 24 febbraio 2023, data riportata anche nell'intimazione di pagamento impugnata dalla parte appellata, qualsiasi doglianza avverso presunti vizi della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto deve ritenersi inammissibile perché doveva essere opposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento del 24/02/2023, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento si è cristallizzato e la parte non può con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento successiva né eccepire vizi sulla cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge né sul ruolo in essa contenuto.
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure sull'Ufficio non incombeva alcun onere circa la prova della notifica del ruolo riportato nella suddetta cartella di pagamento, in quanto trattasi di cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.
Inoltre, il ruolo viene direttamente consegnato/ trasmesso ad ADER che provvede alla notifica al contribuente della successiva cartella di pagamento, solo con la notifica della cartella di pagamento il contribuente viene a conoscenza delle pretese dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto con la sentenza impugnata e con la decisione avverso la cartella di pagamento di competenza dell'Ufficio appellante deve rilevarsi la violazione dell'art 21 comma 1 del DLgs n. 546/1992 in quanto le doglianze rivolte alla cartella di pagamento n. 07120220123345537000 ed al ruolo in essa contenuto sono inammissibili perchè opposti oltre i sessanta giorni dalla notifica del 23/02/202.
Ne discende che una volta provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per combinato disposto ex art 21 co1 e art 19 co 3 del D.Lgs n. 546/1992.
Anche il richiamo dell'ordinanza n. 10846/2023 della Corte di Cassazione operato dai giudici di prime cure a supporto della decisione relativa alla cartella di pagamento n. 07120220123345537000 circa il ruolo quale elemento di prova che deve necessariamente essere prodotto dall'Ufficio se opportunamente contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo non coglie nel segno.
Analizzando l'ordinanza si evince: “ … Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile relativamente alla determinazione del quantum delle imposte iscrivibili a ruolo (nella specie, a titolo provvisorio, con riferimento alla sopravvenienza del d.l. 70 del 2011, che ha ridotto l'importo iscrivibile da un mezzo ad un terzo) viene in linea di conto esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo, che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività, in quanto solo il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario”.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la corretta determinazione del momento di formazione del ruolo corrispondente con la dichiarazione di esecutività del ruolo era necessaria in quanto occorreva stabilire la disciplina applicabile relativamente alla determinazione del quantum delle imposte iscrivibili a ruolo (da un mezzo ad un terzo) pertanto stabilire la data di esecutività del ruolo serviva per individuare la normativa applicabile per la determinazione del quantum dovuto.
Come specificato nell'ordinanza esaminata il ruolo costituisce il titolo, ma la conoscenza del ruolo ad opera del contribuente avviene con la notifica della cartella di pagamento, nel caso oggetto della nostra controversia alla regolare notifica della cartella di pagamento (il giudice di prime cure ha affermato e confermato che la cartella è stata consegnata nella mani del destinatario) è seguita la cosciente omessa impugnazione della cartella nei termini di legge, il contribuente è decaduto dal potere di impugnazione sia della cartella sia del ruolo in essa contenuta e non può provvedere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento successiva a riaprire i termini di impugnazione di un atto il cui credito erariale si è cristallizzato ed è irretrattabile.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 risulta inammissibile ab origine perché opposto in violazione dell'art 21 co.1 del Dlgs n. 546/1992, altrettanto inammissibile è la doglianza sul decorso del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, vizio comunque non rilevato dal primo giudice (infatti la cartella di pagamento da controllo formale ex art 36-ter del DPR n. 600/21973 deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno dalla presentazione della dichiarazione, nel nostro caso dichiarazione anno d'imposta 2018, si presenta nel 2019, pertanto la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2023, la notifica del 24/2/2023 è del tutto tempestiva).
Anche tale doglianza doveva essere rilevata con l'impugnazione della cartella di pagamento n.
07120220123345537000, regolarmente notificata, contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie.
In relazione alla doglianza sulla prescrizione del credito erariale che tra la notifica della cartella di pagamento n. 07120220123345537000 del 24/02/2023 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 21/06/2024 sono decorsi appena un anno e 4 mesi, pertanto come correttamente affermato in sentenza dai giudici di prime cure nel caso di specie non ricorre alcuna prescrizione del credito erariale.
I crediti erariali in contestazione, infatti, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte
Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio, recentemente confermato dalla Suprema Corte anche in seno alle recenti Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n.
32308/2019.
La sentenza deve essere riformata quindi sul punto in cui i giudici di prime cure hanno ritenuto non provata dall'Ufficio la consegna del ruolo n. 2022/251600 in data 25/10/2022 al Concessionario, in quanto i giudici di prime cure hanno emesso sentenza sfavorevole all'Ufficio in manifesta violazione dell'art 21 co.1 del D. lgs n. 546/1992 sulla base di una cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Deve, quindi, riformarsi integralmente la sentenza impugnata in ordine all'omessa prova della notifica del ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 07120220123345537000, prova che per i motivi sin qui argomentati (cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata) non doveva essere assolta dall'Ufficio e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio in ordine al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione del credito erariale
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della procedura e della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado