Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 459
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza dei ruoli

    La Corte ritiene che, avendo la cartella di pagamento n. 07120220123345537000, di competenza dell'appellante, stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, qualsiasi doglianza relativa alla cartella o al ruolo in essa contenuto sia inammissibile. Non sussiste l'onere per l'Ufficio di provare la notifica del ruolo, poiché la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ritiene che, avendo la cartella di pagamento n. 07120220123345537000, di competenza dell'appellante, stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, qualsiasi doglianza relativa alla cartella o al ruolo in essa contenuto sia inammissibile. Non sussiste l'onere per l'Ufficio di provare la notifica del ruolo, poiché la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione

    La Corte ritiene che, avendo la cartella di pagamento n. 07120220123345537000, di competenza dell'appellante, stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, qualsiasi doglianza relativa alla cartella o al ruolo in essa contenuto sia inammissibile. Non sussiste l'onere per l'Ufficio di provare la notifica del ruolo, poiché la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ritiene che il credito erariale si prescriva nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c. Tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento sono decorsi solo un anno e 4 mesi, pertanto non sussiste prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che, avendo la cartella di pagamento n. 07120220123345537000, di competenza dell'appellante, stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, qualsiasi doglianza relativa alla cartella o al ruolo in essa contenuto sia inammissibile. Non sussiste l'onere per l'Ufficio di provare la notifica del ruolo, poiché la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.

  • Accolto
    Regolare notifica della cartella di pagamento

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 sia stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. Pertanto, le doglianze relative alla cartella e al ruolo sono inammissibili. L'Ufficio non aveva l'onere di provare la notifica del ruolo, in quanto la cartella era stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. La sentenza di primo grado viene riformata.

  • Accolto
    Inammissibilità delle doglianze avverso la cartella di pagamento non impugnata nei termini

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 sia stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. Pertanto, le doglianze relative alla cartella e al ruolo sono inammissibili. L'Ufficio non aveva l'onere di provare la notifica del ruolo, in quanto la cartella era stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. La sentenza di primo grado viene riformata.

  • Accolto
    Tempestività della notifica della cartella di pagamento

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo che la cartella di pagamento n. 07120220123345537000 sia stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. Pertanto, le doglianze relative alla cartella e al ruolo sono inammissibili. L'Ufficio non aveva l'onere di provare la notifica del ruolo, in quanto la cartella era stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. La sentenza di primo grado viene riformata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 459
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 459
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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