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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 853/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso del 28.10.2021 da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 Daniela Garino e Gloria Ferrighi, in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. , ed elettivamente domiciliato, Persona_1 P.IVA_1 ai fini del presente giudizio, in Venezia Dorsoduro a 3500/ d
Appellante
Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Controparte_1 Capuzzo
in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in appello con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Marghera, via Pacinotti n. 4
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 281/2021 pubblicata il 28.4.2021
IN PUNTO : restituzione somme
Conclusioni: Per parte appellante: “”In riforma della sentenza n.281/21, respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto condannarsi la sig. a restituire Controparte_1 all' quanto dall'ente medio tempore corrisposto in esecuzione della sentenza Pt_1 medesima Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi.””
Per parte appellata: “”…rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto Pt_1 infondato per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, con conseguente
1 conferma della sentenza impugnata e con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda di CP_1
accertando il diritto della ricorrente al rimborso dell'importo incassato dall' a
[...] Pt_1 titolo di ricongiunzione ex art 2 l. 29/79 in esecuzione del provvedimento del 24.5.2016 condannando l'Istituto alla restituzione delle somme versate a tale titolo oltre agli interessi legali ed alle spese di lite.
2. L' , a seguito della domanda di ricongiunzione ex l. 29/79 della contribuzione versata Pt_1 presso la Cassa Pensioni Dipendenti enti locali con quella maturata presso l'Istituto medesimo, aveva accolto la richiesta della predisponendo il piano di pagamento CP_1 rateale dell'importo dovuto pari ad € 17.429,51.
2.1 Con successivo intervento legislativo n. 232/2016, era stata introdotta -in tema di unificazione di periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni- la pensione c.d. “in cumulo”, ossia il cumulo dei contributi versati nelle varie gestioni, senza l'onere della ricongiunzione economica, prevedendo, altresì, il diritto di recesso in favore degli utenti che avessero già presentato domanda di ricongiunzione (così da poter usufruire del diverso criterio del cumulo contributivo) e subordinandolo a tre condizioni: la presentazione di un'espressa domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore della norma, l'assenza di titolo per la liquidazione del trattamento pensionistico, l'avvenuto parziale pagamento dell'onere di ricongiunzione. La dichiarazione di recesso della ricorrente, pur in presenza dei requisiti di cui sopra, era stata rigettata dall' , sul presupposto che tale disposizione correttamente intesa Pt_1 imponesse l'osservanza di un ulteriore requisito, ossia la maturazione del diritto a pensione alla data dell' 1.1.2017.
3. Secondo il primo giudice tale ulteriore requisito, individuato da una circolare (la n. Pt_1 60/2017) risultava ultroneo rispetto alla disciplina legislativa, non previsto letteralmente e non coerente con la ratio della norma, ossia con l'obiettivo di realizzare tramite l'istituto del recesso un congruo sistema improntato a uniformità di trattamento tra coloro che avevano presentato la domanda di ricongiunzione prima dell'entrata in vigore della legge 232/2017, purché l'onere di ricongiunzione non fosse stato interamente corrisposto, e coloro che avrebbero presentato la domanda dopo l'entrata in vigore della norma. La riduzione della platea dei beneficiari a quei contribuenti che avessero alla data di entrata in vigore della norma già perfezionato i requisiti di cui all'art. 1 comma 230 della legge 228/20212, appariva una restrizione non coerente con il dato normativo e con la sua interpretazione teleologica;
non coerente neppure con la lettura sistematica della norma, alla luce del fatto che la restituzione delle rate in caso di interruzione dei pagamenti era comunque già prevista e disciplinata dall' (punto 4 circolare n. 534 R.C.V. 149 del 19 Pt_1 luglio 1980, prodotta all'udienza del 10.6.2020).
3.1 Il Tribunale ha, poi, respinto la richiesta di chiamata in causa del datore di lavoro non potendosi quest'ultimo qualificare come necessario contraddittore in ragione del fatto che l'art. 102 c.p.c. presuppone il coinvolgimento sotto il profilo sostanziale del soggetto nei cui confronti viene disposta la chiamata o presuppone l'esistenza di ragioni puramente processuali, espressamente previste (per esempio ex art. 2900 c.c.).
2 4. L ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona con un unico articolato Pt_1 motivo. L'appellato ha contestato le ragioni di gravame, insistendo per la conferma Controparte_1 della sentenza appellata.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza dell'11 dicembre 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'istituto appellante, con l'unico motivo, ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione di legge deducendo che la norma in questione aveva previsto, in via eccezionale e transitoria (per un anno dalla data di entrata in vigore della legge ) la possibilità di esercitare il recesso e di chiedere la restituzione di quanto versato a condizione che il soggetto interessato avesse maturato il diritto a pensione ai sensi del comma 239 dell'art 1 della l 228/2012 e che non avesse pagato integralmente l'onere della ricongiunzione. Nel caso in esame, alla data della entrata in vigore della l. 232/16 , la non aveva CP_1 maturato il diritto a pensione e non vi erano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione. Secondo l'Istituto una corretta lettura dell'articolato normativo non poteva che condurre a circoscrivere la platea dei destinatari a coloro che alla data dell'1.1.2017 avessero maturato il diritto a pensione;
tanto era desumibile sia dall'esplicito richiamo contenuto nell'art.1 co 197 della l. 232/2016 ai soggetti aventi titolo alla pensione in cumulo ex art 1 comma 239 della l. 2012/228 come modificato dall'art 1, co 195, lett a e b) della l. 232/2016, sia dal carattere transitorio della facoltà di recesso prevista dall'art 1 co 197 l. 232/2016. Sotto il primo profilo, la norma prevedeva che i soggetti ivi indicati potessero cumulare periodi assicurativi non coincidenti e presenti in più gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione ed aggiungeva che tale facoltà potesse essere esercitata solo da chi avesse maturato il diritto a pensione (vale a dire il requisito anagrafico e contributivo o di anzianità contributiva prevista dalla legge) Sotto il secondo profilo, operando una contestualizzare della norma, era sufficiente osservare che era proprio per consentire anche a coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste dalla norma citata (art 1 co 239), non avrebbero potuto giovarsi di tale opportunità a causa di una ricongiunzione in atto ex l. 29/79, che il legislatore ha previsto, in via transitoria ed eccezionale, la possibilità di svincolarsi attraverso il recesso, da esercitarsi entro un arco temporale predeterminato (dall'1.1.2017 all'1.1.2018) a condizione che: a) la ricongiunzione non fosse stata integralmente pagata b) non fosse stato liquidato il trattamento di pensione, c) i soggetti interessati dovevano aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione , come esplicitamente previsto dall'art1 co 239 citato e richiamato dall'art 1 co 197 della l. 232/16. In ogni caso, se era vero che la facoltà di recedere dalla ricongiunzione e di chiedere il rimborso del versato era prevista dall'art 1 co 197 della l. 232 /2016 in funzione dell'accesso alla pensione in cumulo nei termini sopra specificati, era evidente che si trattava di un diritto che non poteva essere esercitato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La non aveva diritto al rimborso di quanto versato in sede di ricongiunzione, in CP_1 quanto alla data dell' 1.1.2017 (data di entrata in vigore della l. 232/2016 ) non aveva ancora maturato il diritto a pensione, secondo quanto previsto dall'art 1, co 239, della l. 2012/228 come modificato dall'art 1 co 195 della l. 232/2016, dovendosi così applicare la regola generale in base alla quale, ove l'assicurato interrompa il pagamento dell'onere dopo l'attivazione decadrà dalla ricongiunzione senza possibilità di riconoscimento alcuno (dato che la Legge 29/79 non ammette ricongiunzioni parziali) e senza possibilità di ottenere il
3 rimborso delle rate già versate, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art1 co 197 della l. 232/2016 e neppure nelle ipotesi di cui nella circolare n. 534/80.
7. L'appellata ha rimarcato come l'opzione ermeneutica offerta dall'Istituto Controparte_1 risultava palesemente contrastante sia con l'interpretazione letterale che logico-sistematica delle fonti normative applicabili alla fattispecie;
l'art. 1, comma 197, della legge 232/2016 imponeva l'obbligo dell'Istituto di restituire quanto versato dalla in presenza dei CP_1 presupposti previsti dalla stessa norma. Ha precisato che i commi 195-198 art. 1 della legge 232/2016 avevano previsto la possibilità di utilizzare, ai fini del diritto e della misura della pensione, tutti i periodi di versamento previdenziale effettuati nelle varie gestioni allo scopo di facilitare e Pt_1 semplificare l'accesso alla pensione di coloro che avevano versato i contributi in due o più gestioni previdenziali, nonché di ridurre il negativo fenomeno delle contribuzioni silenti che non originavano nessuna prestazione, ma rimanevano nelle casse dell' oppure in quelle Pt_1 professionali. La legge citata aveva, inoltre, disciplinato il recesso dalla ricongiunzione di cui alla legge 29 del 1979 e la rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione per tutti i soggetti che accedevano al pensionamento in regime di cumulo. La norma sul recesso (art. 1 comma 197) riguarda i soggetti con pagamento in corso (iniziato e non concluso) dell'onere di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979, con le sole condizioni di avere un pagamento in corso dell'onere di ricongiunzione, di rientrare tra i beneficiari del diritto al cumulo ai fini pensionistici r di esercitare il recesso nel termine di un anno (entro il 31.12.2017); di non rientrare nei casi in cui … il recesso abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. La posizione dell'Istituto (con il restringimento della platea dei potenziali beneficiari del recesso ai soggetti in possesso dei requisiti per il cumulo alla data del 1° gennaio 2017) risultava confliggere con l'interpretazione letterale dell'art. 1 comma 197 in quanto il legislatore non aveva affatto inteso limitare la platea dei beneficiari a coloro che soddisfacevano i requisiti del cumulo al 1.1.2017, ma aveva espressamente previsto un limite diverso nel senso che di precludere la possibilità di recedere (e di ottenere il rimborso) solo per coloro che avevano già ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico per effetto della ricongiunzione stessa. L'opzione ermeneutica dell'Istituto risultava confliggere anche con l'interpretazione logico sistematica: l'Istituto fissava in modo arbitrario all'1.1.2017 il termine ultimo per il perfezionamento del requisito del diritto al cumulo pur consentendo, la norma, il recesso dalla ricongiunzione fino a tutto il 31.12.2017 così escludendo inopinatamente dal diritto di recesso tutti coloro che, per effetto della norma introdotta dalla legge 232/2016, avrebbero perfezionato il diritto al cumulo in data successiva all'1.1.2017, inficiando di fatto l'esercizio della facoltà di opzione offerta dalla norma tra il perfezionamento del diritto a pensione in cumulo e il perfezionamento del diritto con la ricongiunzione. La posizione dell' risultava in conflitto, inoltre, anche con la regola generale di cui alla Pt_1 legge 29/1979 che prevede la possibilità di ottenere il rimborso delle rate già versate in caso di esercizio di recesso, che può essere anche implicito. Parimenti censurabile risultava il rifiuto dell'Istituto di restituire all'interessata (almeno) l'importo di euro 747,60 illegittimamente trattenute dopo il formale esercizio del diritto di recesso.
8. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate
9. L'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.
4 Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. A differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo. Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell' oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive Pt_1 della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) nonchè anche dagli iscritti alle casse professionali (es. CP_2 Cassa dei Dottori Commercialisti). Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate (non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale cioè diretto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni); inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse professionali). Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo.
9.1 L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione che attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione.
9.2 Il cumulo si attiva, dunque, solo con la domanda di pensione (vecchiaia, anticipata, invalidità) sommando gratuitamente i contributi da diverse gestioni a differenza della ricongiunzione che può essere richiesta anche prima della pensione per "spostare" i contributi e sfruttare le regole più vantaggiose della gestione di arrivo, ma solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici per accedere alla liquidazione. Il vantaggio del cumulo è dato dalla possibilità di ottenere la pensione se si raggiungono i requisiti contributivi complessivi, cosa non possibile con una singola gestione e serve a raggiungere il diritto alla pensione, non a ottenerla prima e la liquidazione del trattamento pensionistico avviene a requisiti raggiunti.
9.3 Il successivo comma 197 dispone che “ Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il
5 recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.”.
10. Il dato testuale del comma 197, che qui interessa, diversamente da quanto sostenuto dall' , non prevede affatto che l'esercizio del recesso dalla precedente Controparte_3 domanda di ricongiunzione e la possibilità di chiedere la restituzione di quanto versato sia condizionato dalla circostanza che il soggetto interessato abbia maturato il diritto a pensione. In realtà le uniche limitazione che la norma impone al recesso dalla domanda di ricongiunzione già presentata ed all'ottenimento del rimborso degli oneri versati sono date dal mancato perfezionamento del pagamento integrale degli oneri stessi di ricongiunzione e che non sia già intervenuto titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico;
inoltre la domanda di recesso e del conseguente rimborso andava presentata nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (e cioè sino all'1.1.2018). Tali presupposti/condizioni risultano essere tutti presenti nella fattispecie di causa.
11. Non vi è a livello sostanziale una norma che limiti l'accesso al recesso dalla ricongiunzione ed alla restituzione degli importi versati subordinandolo alla avvenuta maturazione dei requisiti del diritto a pensione e l'Istituto appellante, da parte sua, non ha richiamato o indicato quale disposizione di legge, regolamento, direttiva o statuto preveda l'ulteriore requisito della maturazione del diritto a pensione per avere accesso alle previsioni di cui al comma 197 richiamato, limitandosi nelle proprie difese a generiche affermazioni e deduzioni, anche avuto riguardo alla eccezionalità e transitorietà della disposizione di cui si discute, senza però indicazione alcuna dei fondamenti giuridici o regolamentari che supportano siffatte argomentazioni. Né l'Ente ha chiarito il contesto logico sistematico che conduce ad interpretare ed applicare la norma nei termini esposti nella difesa in appello.
12. Al rigetto dell'appello consegue che, per il principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 secondo la fascia di valore indeterminato nella misura dei minimi essendo oggetto di esame una unica questione, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori costituiti anticipatari.
13. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti anticipatari avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
6 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario AT
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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