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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. EL AR, ha pro- nunziato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 22912/2023 avente ad oggetto: Impugnativa di delibera assembleare.
TRA
- nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
Nata a Napoli il 20/09/1975 C.F.: ; Parte_2 C.F._2
Nato a Napoli il 05/01/1971 C.F.: e Parte_3 C.F._3
Nata a Napoli il 02/10/1944 C.F.: , tutti Parte_4 C.F._4
residenti in [...] dall'Avv. Anna Santoro (CF ) ed elett.te dom.ti presso lo C.F._5
studio di questi in Giugliano in Campania alla via Colonne 2/9 ,
E
- 32, Napoli, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Avv. C.F. Controparte_3
rapp.to e difeso dall'Avv. Fiorina Sagnella (C.F. C.F._6
, ed elett.te dom.to presso lo studio di questi sito in Napoli C.F._7
alla Piazza Orefici n.5.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025 le parti così concludevano: “ E' presente per la parte attrice
l'Avv. SANTORO ANNA il quale fa presente che la delibera impugnata Parte_1
è stata revocata e che tutti i fondi su cui si è deliberato e le relative correzioni apportate e
chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con soccombenza virtuale delle spese. E' altresì presente per la parte convenuta l'Avv. Angela Carrea Controparte_2 per delega dell'Avv. SAGNELLA FIORINA il quale si riporta agli atti e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , citavano il . 32,
[...] Parte_4 Controparte_2
Napoli, in persona dell'Amministratore Avv. dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Napoli, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:“Dichiarare:1) Nulla e/o annullabile la delibera assembleare assunta in data 31-03-2023 ai punti 3-4-6-7 dell'odg, per i motivi
indicati in premessa ed in diritto. 2) Nominare un revisore dei conti al fine di revisionare
i bilanci e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di cui al punto 3-4 per violazione dei criteri sistemici e contabili oltre che per la presenza di errori contabili che, di fatto,
rendono inidoneo a costituire bilancio consuntivo il rendiconto 2021 e 2022 presentato e
annullare inoltre che la delibera di cui al punto 6 e 7 dell'odg e per violazione degli
articoli codicistici richiamati e per la violazione di legge. 3) In subordine dichiarare nulla
e/o annullabile la delibera di cui ai punti 6 e 7 dell'odg e per violazione degli articoli codicistici richiamati e per la violazione di legge. 4) In subordine ancora dichiarare nulla
e/o annullabile la delibera di cui ai punti 6 dell'odg e per violazione degli articoli codicistici richiamati e per la violazione di legge. 5) In via gradata ancora, dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di cui al punto 7 dell'odg e per violazione per la violazione della norma vigente in materia di circolazione dei contati. 6) In ogni caso
nominare un revisore contabile, in relazione ai bilanci 2021 e 2022, stante la presenza di palesi contrasti contabili e sistemici documentalmente rinvenibili ed evidenziati”.
A sostegno dell'impugnazione, i condomini attori deducevano:1) che i rendiconti 2021 e
2022, ab origine , erano inidonei a formare dei validi bilanci , in quanto sforniti della documentazione richiesta dalla norma;
2) che i documenti presentati direttamente alla assemblea del 31-03-2023 erano assenti nei Bilanci 2021 e 2022 ed addirittura contrastavano con questi riportando criteri sistemici, informazioni e registrazioni cronologiche diverse, oltre alla presenza di somme, indicate sia in avanzo che in disavanzo, diverse rispetto a quelle indicate nelle note dei bilanci 2021 e 2022 e nei bilanci allegati alla convocazione del 30/31-03-2023; 3) che la delibera assunta si differenziava dalla formulazione dei punti dell'o.d.g. sui quali l'assise era stata chiamata a deliberare.
Si costituiva regolarmente il , il quale contestava l'assunto degli attori ed in CP_2
via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda essendo decorso il termine per l'impugnazione oltre al fatto che la non aveva partecipato personalmente Parte_4
agli incontri di mediazione ed il suo legale non aveva prodotto alcun documento idoneo e valido a rappresentarla (procura speciale notarile o sostanziale). Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza del 4.11.2025, disposta ex art. 127 ter c.p.c. il nelle depositate CP_2 note di trattazione scritta rappresentava che in data 10.7.2025 l'assemblea dei Condomini aveva approvato i nuovi bilanci consuntivi anni 2021 e 2022 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Con le disposte note di trattazione scritta per la fissata udienza del 04.11.2025 anche la parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
La revoca di fatto della delibera impugnata non può, quindi, che determinare la cessata materia del contendere.
Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ogni qual volta l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari,
un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (cfr. Cassazione civile, 10445/98;
Tribunale Torino 17.5.2011 n. 3552).
Ed ancora la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido" (Cass. civ., n. 3069/1988; Cass.
civ., n. 3159/1993).
Quanto innanzi, in applicazione dell'art. 2377, comma 8, c.c., dettato in materia societaria ma ritenuto applicabile anche all'assemblee di condominio, ai sensi del quale
"l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”. La norma dell'art. 2377, ult. comma, cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (cfr., Cass., n. 6511/1981, n. 3069/1988, n. 1961/2004, n. 852/2000).
Tale norma esprime il principio generale secondo cui il soggetto, autore dell'atto giuridico unilaterale, che sia inficiato da un vizio può sostituirlo con un valido atto successivo.
Essendo pertanto intervenuto un provvedimento sostitutivo da parte dello stesso organo che ha emesso la deliberazione impugnata, parte attrice non ha più alcun interesse ad impugnare la delibera del 31.03.2023, essendo stata la stessa di fatto revocata con il deliberato assembleare del 10.07.2025.
Inoltre, si ritiene opportuno ricordare che l'istituto della “cessazione della materia del contendere” è di creazione giurisprudenziale, trova applicazione in ogni fase e grado del giudizio, deve essere pronunciata con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Venendo alle spese di lite appare evidente che il giudice deve provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile, 14775/04).
Va rilevato che lo stesso ha ritenuto fondate le doglianze di parte attrice CP_2
provvedendo alla riforma della delibera impugnata;
riforma che comunque è avvenuta solo dopo l'incardinamento del presente giudizio e, comunque anche oltre la fase di conciliazione e per gli stessi motivi oggetto di impugnativa da parte degli attori.
Pertanto, la liquidazione delle spese avviene in applicazione dei parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli 28.11.2025
Il Giudice
Dr. EL AR