Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 823/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Francesco SAMMARRO
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contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Manuela VARANI
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MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 5.3.2018 parte ricorrente ha convenuto in giudizio lamentando l'illegittimità e l'arbitrarietà della richiesta restitutoria di prestazione temporanea liquidata dall' CP_2
a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2009 per un importo pari ad euro 4.559,61.
A tal fine, ha dedotto che la pretesa creditoria sia derivata dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Coltivatori diretti per il periodo dal 2007 al 2012, già tradottasi con l'iscrizione a ruolo -avviso di addebito n. 334 2015 0028687 46 000- delle somme dovute a titolo di contributi IVS;
che avverso
Ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito. CP_ Si è costituito in giudizio l' confermando la pendenza del giudizio n. R.G. 4792/2015, contestando l'ammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46/99
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
CP_ Nelle more del giudizio, su invito del giudicante, ha comprovato la definizione del richiamato giudizio, in secondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1166/2022 pubblicata il 2.11.2022, che ha riformato, nei limiti della prescrizione, la sentenza di primo grado.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
In via assorbente, nel merito, la domanda attorea –finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Parte resistente ha dedotto e provato che con sentenza definitiva la Corte di Appello di Catanzaro, riformando il giudizio di primo grado, ha accertato la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari ai fini dell'scrizione nella Gestione Coltivatori Diretti a decorrere dal 2007 fino al 2012.
Testualmente la pronuncia recita:
“6 Il presupposto normativo del percorso decisorio del tribunale non è in contestazione.
L'appellante conviene col tribunale che “ai fini dell'iscrizione di un soggetto quale coltivatore diretto del fondo alla relativa gestione previdenziale”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 L. n.
1047/57 con gli artt. 2 e 3 della l. n. 9/63, “è necessario e sufficiente il concorso” di due requisiti, ossia: a) la diretta e abituale coltivazione del fondo, che costituisca per il soggetto l'attività esclusiva
o prevalente e la sua maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e fabbisogno di manodopera per lo svolgimento di tali attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
7. L'appellante ha però ragione a sostenere, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, di aver fornito la prova di questi due requisiti in relazione all'attività dell'appellato.
(…)
12. Ravvisandosi, pertanto, i requisiti che il tribunale ha invece ritenuto mancanti, ne consegue la conferma dell'iscrizione assicurativa dell'appellato alla gestione dei coltivatori diretti e della corrispondente obbligazione contributiva che è stata azionata con l'avviso di addebito opposto, seppure nei limiti della prescrizione. (…)
15. In questi termini, pertanto, la sentenza appellata va riformata.”
Ciò posto, all'accertamento giudiziale della qualifica di coltivatore diretto consegue l'impossibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. n. 1049/1970 che così recita: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio
1966, n. 613.”.
Tanto basta a dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria del resistente istituto.
Peraltro, si osserva che, nella prospettazione del ricorrente, il rilievo afferente all'illegittimità della iscrizione nell'elenco dei è solo funzionale all'accoglimento della domanda Parte_2 principale di condanna all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009, avendo lo stesso ricorrente dedotto la pendenza di contenzioso in merito all'iscrizione nella specifica gestione previdenziale dei poi definito in corso di causa con sentenza n. 1166/2022 della Parte_2
corte distrettuale sopra richiamata.
Ebbene, l'iscrizione o il diritto attuale all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve essere reputata, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di legittimità, quale ineludibile presupposto per la richiesta giudiziale
CP_ di condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola. Nella specie, alcuna allegazione in merito è stata avanzata in ricorso dall'attore, il quale si
è limitato a prospettare la spettanza dell'indennità sulla sola base dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, senza neanche dedurre, in relazione all'annualità oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributi condizionanti l'accesso alla prestazione economica rivendicata.
Peraltro, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Trattandosi di indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009, la missiva prodotta dall'istituto previdenziale ricevuta il 20.2.2018 (per come allegato dalla parte stessa) ha interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Considerate le vicissitudini processuali le spese di lite sono compensate
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.