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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2024, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4747/2023 del Registro Generale e promossa da e , rappresentate e difese dall'avv. BOCCARDI Parte_1 Parte_2
PIETRO
Ricorrenti
nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente pro tempore, con il procuratore dott. LOTITO Controparte_3
GIUSEPPINA
Resistente
Oggetto: carta docenti;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.04.2023, le istanti in epigrafe indicate, premesso di essere docenti precarie, in servizio alle dipendenze del in quanto titolari di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, esponevano di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per i periodi e negli anni scolastici indicati in ricorso.
Specificatamente, la ricorrente esponeva di aver reso attività di docenza per Parte_1 supplenze brevi e successive nell'a.s. 2018/2019 e per supplenze fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, in particolare:
a.s. 2019/2020: dal 27.09.2019 al 30.06.2020;
a.s. 2020/2021: dal 12.10.2020 al 30.06.2021;
a.s. 2021/2022: dal 09.09.2021 al 30.06.2022; a.s. 2022/2023: dal 08.09.2022 al 30.06.2023.
1 La ricorrente esponeva di aver reso attività di docenza, oltre che per supplenze Parte_2 brevi e successive nell'a.s. 2020/2021, per supplenze fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, in particolare:
a.s. 2020/2021: dal 12.10.2020 al 30.06.2021;
a.s. 2021/2022: dal 09.09.2021 al 30.06.2022;
a.s. 2022/2023: dal 01.09.2022 al 31.08.2023.
Le ricorrenti lamentavano di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, le istanti chiedevano dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per tutte le annualità sopra indicate, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi il CP_1 resistente, in subordine anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione alla parte ricorrente Pt_1 dell'importo nominale di Euro 2.500,00, nonché alla parte ricorrente
[...] Parte_2 dell'importo nominale di Euro 1.500,00, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitosi, il resistente contestava gli avversi assunti ed eccepiva, in CP_1 via preliminare di merito, la prescrizione quantomeno parziale del diritto (in particolare, con riguardo alle pretese economiche della docente in riferimento all'a.s. 2018/2019); Parte_1 in ogni caso, evidenziava l'infondatezza della domanda, attesa la vincolatività della normativa applicata di riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti esclusivamente agli insegnanti di ruolo, nonché l'incomparabilità delle posizioni;
concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, deve, in primo luogo, osservarsi come non possa essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'a.s. 2022/2023 per la ricorrente - come pur richiesto in seno alle note di trattazione scritta del Parte_2
19.09.2024 - in quanto non risulta esservi prova del riconoscimento del bonus per tale annualità, né, tantomeno, è agli atti rituale rinuncia all'azione o alla pretesa sostanziale da parte dell'istante.
Tanto chiarito, il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
2 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1, L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
3 Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadrienno normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Orbene, è evidente che i testi normativi innanzi citati non fanno distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione è tenuta a garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. Dunque, l'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal
“ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è, altresì, intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e
4 non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale arresto, la RE Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il Legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
5 grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che la ricorrente Pt_1
ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022 e 2022/2023 con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente;
del pari, la ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli aa.ss. Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda della ricorrente va senz'altro Parte_1 accolta in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e la domanda della ricorrente va accolta in relazione agli anni scolastici 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023, con condanna del all'attivazione dello strumento in favore delle CP_1 istanti.
Difatti, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la ricorrente Pt_1
e, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la ricorrente
[...] Parte_2 hanno svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, come documentati dai contratti di lavoro allegati e altresì dallo stato matricolare versato in atti dal
, entrambe senza aver fruito della Carta elettronica del docente. CP_1
Viceversa, il ricorso della ricorrente non appare fondato relativamente al restante Parte_1 anno scolastico 2018/2019, dal momento che per tale annualità risultano solamente supplenze brevi e successive, come tali non riconducibili alle tipologie di incarico di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione alle quali “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”, come affermato dalla RE Corte (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Al riguardo, appare utile innanzitutto riportare quanto in proposito osservato dalla RE Corte (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961 cit.), secondo cui:
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni
6 organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo 7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961 cit.).
Con maggiore sforzo esplicativo, sulla questione della riconoscibilità del beneficio economico in discorso a docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per supplenze diverse da quelle
- allo specifico esame di Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961 - di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, la RE Corte, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., nel confrontarsi con Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, ha osservato:
“6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.
7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7 7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete.
Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
7.3 In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che
“Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte
8 legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"” (cfr. Cass. n. 7254/2024 del 19 marzo 2024).
La RE Corte ha poi concluso che “8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.
9. Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo.” (cfr. Cass. n. 7254/2024 del 19 marzo 2024).
Orbene, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, si osserva che nel caso di specie, relativamente all'a.s. 2018/2019, al di là del mero dato temporale, non risultano ricavabili dagli atti di causa elementi utili ad evidenziare la sussistenza del “nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”.
Pertanto, la domanda della ricorrente non può essere accolta relativamente Parte_1 all'anno scolastico 2018/2019.
Infine, e per quanto riguarda la condizione di ciascuna delle parti ricorrenti di “interna” o
“esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - nel presente giudizio, non s'è posta questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo entrambe le ricorrenti promosso azione di adempimento e non essendovi specifica contestazione del o CP_1 ulteriori elementi indicativi della fuoriuscita dal sistema scolastico della docente. In ogni caso, le ricorrenti hanno debitamente documentato, in sede di note di trattazione scritta del
19.09.2024, di essere ancora interne al sistema delle docenze scolastiche (v. contratti allegati alle note di trattazione scritta del 19.09.2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda della ricorrente deve essere Parte_1 parzialmente accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di
€500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del CP_1 convenuto ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Infine, la domanda della ricorrente deve essere interamente accolta e deve essere Parte_2 dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici
9 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1 adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 650,00, così compensate per 1/2, in ragione dell'esito complessivo della lite, della complessità e novità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023) e tenuto conto altresì della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1 [...]
con atto depositato il 18.04.2023, nei confronti del Parte_2 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, così provvede:
[...]
accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla Parte_1
c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché il diritto della parte ricorrente Parte_2 al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire alle istanti la fruizione del suddetto beneficio CP_1 mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il Controparte_1
al pagamento in favore delle ricorrenti della residua parte liquidata in € 650,00, oltre
[...] a € 49,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 24.09.2024
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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