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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4050/2021 del R.G.A.C. riservata in decisione il 12/03/2025 pendente TRA REGALART S.R.L. (c.f.: 02551090646), in persona del legale rapp.te pt., AS TO nato il [...] ad [...] (c.f.: [...]), AS RI nato il [...] a [...] (c.f.: [...]), IE RI IC nata il [...] a [...] (c.f.: [...]), e MINARDROLL DI RI AS & C. S.N.C. (c.f.: 01564170643), in persona del legale rapp.te, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti AR Guido (c.f. [...]) e AR Angelo Antonio (c.f [...]) come da procura su foglio separato;
APPELLANTE E BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC. COOP. (c.f.: 00686880642), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Castelluccio Giovanni (c.f. [...]), come da procura su foglio separato;
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Regalart srl in liquidazione, Minardroll di RI AR & C snc, AR RI, AR MM e BI RI CH, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.9.2021, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Banca di Credito cooperativo di Flumeri, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Benevento, n. 14/2021, pubblicata in data 4.3.2021, con la quale erano state rigettate le domande proposte dagli odierni appellati in primo grado ovvero: di accertare la nullità o l'inefficacia per simulazione del contratto di mutuo fondiario concluso tra la Regalart srl e la Banca di Credito cooperativo di Flumeri dell'importo di € 750.000,00, della garanzia ipotecaria concessa dalla società Minardroll e delle fideiussioni rilasciate da BI RI CH, AR RI e AR MM;
2) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Avellino la
1 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, nonché la ripetizione delle somme pagate;
3) in subordine, dichiarare la nullità della disposizione di accredito di € 334.262,67 in favore della società Prodit srl con condanna della Banca a versare la detta somma alla società Regalart srl;
4) accertare la violazione, da parte della convenuta banca, delle regole di correttezza e buona fede condannandola al ristoro dei danni. Gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande proposte in primo grado con vittoria delle spese processuali. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca di Credito cooperativo di Flumeri, contestando la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Alla prima udienza di trattazione del 25.5.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.2.2025 nella quale, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 12.3.2023; alla predetta udienza del 12.3.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 26.2.2025 ed alla successiva udienza del 12.3.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2013), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 12/03/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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