Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 33 anno 2025
Oggetto: R E P U B B L I C A I T A L I A N A appello avverso la sentenza n. In nome del popolo italiano 88/2024 del Tribunale di L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A RU -giudice del lavoro-
- S E Z I O N E L A V O R O - opposizione ad intimazione di composta dai magistrati: Cont pagamento per omessa Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente contribuzione Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera est. previdenziale Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'udienza del giorno 26 febbraio 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_2 con sede legale in Ponte San Giovanni, Via della Scuola n. 118, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso di primo grado dall'Avv. Alessandro Bacchi dl Foro di RU (C.F. nel cui Studio in via C.F._1
Baglioni n. 36, ha eletto domicilio (fax: 075/575183 – Pec:
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- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede P.IVA_2 legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, elettivamente domiciliato in RU, Via Canali, n. 5, presso il suo procuratore avv. Mirella Arlotta (C.F.
, che lo rappresenta e difende in forza di procura generali C.F._2 alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in Persona_1 data 22 marzo 2024, repertorio n.37875, raccolta n.7313 ( che dichiara di
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- a p p e l l a t o-
, con sede legale in Roma, Via G. Controparte_4
Grezar n. 14, c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore Responsabile Contenzioso Dott. giusta Pt_1 Controparte_5 procura per atto Notar del 25.07.2024, Rep. 181515, Racc. 12772, Per_2 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna Paradiso del Foro di Viterbo – la Email_4 C.F._3 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata o al Email_4 numero di fax 0761321960) che lo rappresenta e difende giusta procura estesa su foglio separato, sottoscritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma nella busta telematica contenente l'atto di costituzione in appello, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma CpC.
- Appellata- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 88/2024 del Tribunale di RU - giudice del lavoro pubblicata il 4.3.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Accogliendo parzialmente l'opposizione che l'associazione Parte_2
aveva proposto avverso l'atto di intimazione di pagamento n.
[...]
080201890004660760000, notificata alla debitrice associazione da parte di Contr
in data 07/06/2018 in relazione a tredici avvisi di addebito per un CP_3 importo complessivo pari ad euro 35.782,11, il Tribunale, nel contraddittorio Contr con e accolse l'eccezione di prescrizione sollevata dall'associazione CP_3 ricorrente limitatamente alla sola pretesa di cui all'avviso di addebito n. 38020130001242801000, notificato in data 22/04/2013 e relativo all'anno contributivo 2007. In relazione a tutti gli altri titoli, afferenti a contribuzione omessa per gli anni 2009 e 2011, 2012 e 2013, ritenne invece il Tribunale non essersi maturato il termine di prescrizione quinquennale valorizzando in tal senso tanto la rateizzazione dei pagamenti cui era stata ammessa la debitrice su propria istanza, equipollente al riconoscimento di debito, quanto una precedente intimazione di pagamento notificata il 16 dicembre 2016. In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 38020120000127828000, riferibile a contributi dovuti all' per l'anno CP_3
2009, notificato in data 21/03/2012, il Tribunale ritenne che dall'avvenuta 2 richiesta di dilazione di pagamento avanzata in data 08/05/2012 fosse desumibile che l'avviso di addebito fosse stato notificato al contribuente almeno in tale data (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ). CP_3
Contro la sentenza ha proposto impugnazione l'associazione denunciandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'
[...]
avesse avuto regolare notifica degli avvisi di Controparte_6 addebito di cui è causa, avendo essa poi presentato istanza di dilazione dei pagamenti, e non prescritto il credito contributivo portato dall'Avviso di addebito n. 38020120000127828000 (contributi anno 2009). Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza di primo grado e con essa l'accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 080201890004660760000, attesa l'omessa prova della notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'Avviso di addebito n. 38020120000127828000, non potendo ritenersi atto interruttivo della prescrizione l'istanza di rateizzazione presentata dal debitore. Fissata con decreto del Presidente di sezione l'udienza di discussione orale della causa, l'impugnazione è stata notificata ad entrambe gli appellati i quali si sono costituiti in giudizio, ciascuno con propria memoria con la quale hanno chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione. In udienza i difensori delle parti si sono limitati a richiamare i rispettivi scritti difensivi di costituzione ed all'esito della camera di consiglio questo collegio ha definito il giudizio pubblicando in PCT, nell'assenza delle parti al momento della sua lettura, il dispositivo che qui è riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo di appello l'” Parte_3
denuncia l'erroneità della decisione appellata per non avere dichiarato
[...] la nullità/illegittimità/inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per mancata prova della notifica di tutti i tredici avvisi di addebito in essa contenuti e la conseguente nullità/illegittimità degli stessi avvisi di addebito impugnati . Il Tribunale, in particolare, in violazione dell'articolo. 2697 cod. civ. avrebbe ritenuto valida e provata la notifica degli atti presupposti, in mancanza di riscontro documentale dell'avvenuto invio e ricevimento degli stessi. Ricorda l'Associazione di avere nel ricorso evidenziato l'onere di controparte di dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito prodromici, CP_3 mentre l'Istituto era rimasto inerte, cioè non aveva documentato l'iter notificatorio degli atti prodromici all'intimazione di pagamento n. 080201890004660760000. Essa, pertanto, secondo la parte appellante doveva ritenersi sfornita del presupposto indefettibile per il valido esercizio del potere
3 di riscossione coattiva, cioè l'atto impositivo asseritamente portato a conoscenza della debitrice e rimasto inevaso. La conseguenza, secondo l'appellante, sarebbe allora l'illegittimità della pretesa contributiva attivata con l'intimazione di pagamento. 2 Il motivo di appello è infondato. a-Innanzi tutto deve rilevarsi come nel proprio originario ricorso l'associazione debitrice non ebbe a dedurre di non avere ricevuto notifica degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta. Avendo la parte ricorrente omesso di fornire allegazione specifica di un fatto ( resta irrilevante che sia negativo) posto a fondamento della domanda, come invece prescritto dall'art. 414 C.p.C., essa non può oggi contestare la ritenuta avvenuta notifica degli avvisi nelle date indicate tanto nell'atto di intimazione, quanto nello stesso ricorso. Del pari sarebbe a dirsi quanto alla ritualità delle notifiche. Se è infatti ben vero che la prova della correttezza della notifica spetta alla parte convenuta ( nel caso di specie l' ), è altrettanto vero che, come CP_3 appena ricordato, l'azione del ricorrente non può essere esplorativa, ma deve essere supportata da specifiche allegazioni in fatto con la conseguenza che spetta sempre al debitore ricorrente dedurre di non avere ricevuto la notifica del titolo, deduzione che impone alla controparte di allegare e provare la ritualità del procedimento di notifica. b)In ogni modo, cioè anche diversamente opinando, la pretesa dell'appellante di far caducare ogni sua debenza per effetto della mancata prova della regolarità della notifica degli avvisi di addebito è infondata. L'atto di intimazione di pagamento che è stato opposto non è un atto esecutivo, tanto meno un atto ad autonoma valenza impositiva, esso, piuttosto, esplicitando la volontà del creditore ( tramite l'agente della riscossione) di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito. L'opposizione che è stata proposta dal debitore avverso l'atto di intimazione è volta, per come formulata, ad ottenere un accertamento negativo del debito richiamato nell'atto di intimazione e ciò, per come interpretata dal Tribunale, in ragione di fatti estintivi ( la prescrizione) tanto successivi all'iscrizione a ruolo, ovvero alla notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione, quanto anteriori alla formazione e notificazione degli stessi avvisi di addebito. L'azione deve dunque qualificarsi come opposizione all'esecuzione. Merita infatti ricordare che la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato (vedi Cass. n. 16425 del 2019, in motivazione) -in tema di opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica ( ovvero la sua nullità) della cartella esattoriale
4 e si deducano fatti estintivi del credito - che l'azione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare nel termine di decadenza previsto dall'art. 24 del D. L.vo n. 46/1999 contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. osservando altresì che “ A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/07)” e “ poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, si è osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).”. L'omessa notifica ovvero la sua nullità, sono dunque circostanze che, se provate, impediscono la decorrenza per il debitore del termine perentorio di quaranta giorni per proporre la relativa opposizione, ai sensi dell'art. 24. c) E' quindi erroneo ritenere, come invece pretende l'appellante, che dalla mancata prova della regolarità della notifica degli avvisi di addebito- o dalla irregolarità della notifica che è lo stesso- possa derivare automaticamente la caducazione delle debenze di cui si sollecita l'adempimento con il successivo atto di intimazione impugnato che non ha, come detto, un'autonoma funzione impositiva. La mancata prova della regolarità della notifica degli avvisi di addebito da parte consente alla debitrice esclusivamente di far valere l'eccezione di CP_3 prescrizione – unica sollevata dalla parte, che mai ha contestato altrimenti la propria debenza contributiva- anche con riguardo ai titoli rivendicati dall'Istituto nei singoli avvisi di addebito. 3 Tanto chiarito, come ricordato nello storico di lite il primo giudice rilevò come dei tredici avvisi, undici di essi facessero riferimento a contribuzione previdenziale che l'associazione avrebbe omesso per gli anni 2011, 2012 e 2013. Contr Per parte sua aveva prodotto in giudizio una prima intimazione di pagamento, n. 08020169004612072/000, che, senza alcuna contestazione da parte dell'associazione, risulta essere stata notificata in data 16/12/2016 (doc. Contr n. 2 ). a)Tanto è già sufficiente ad escludere con certezza la maturata prescrizione – pacificamente quinquennale- per i crediti afferenti agli anni 2012 e CP_3
2013. 4)Con riferimento alla contribuzione omessa per l'anno 2011, così come pure per quella relativa all'anno 2009, essa specificamente inerente l'avviso di addebito n. 38020120000127828000, a differenza di quanto denunciato dall'appellante con il secondo motivo di impugnazione, il primo giudice ha correttamente valorizzato, quale atto interruttivo della prescrizione, la
5 domanda di rateizzazione che l'associazione aveva presentato in data 8 maggio 2012, circostanza allegata dall' e mai contraddetta CP_3 dall'associazione debitrice. Secondo quanto prevede l'art. 2944 C.C. la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere. Si tratta di un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito ( cfr. tra le molte, Cass. sez. 1, n. 9221/2024). A ciò consegue che la richiesta di rateizzazione del debito contributivo, con il successivo anche solo parziale adempimento del piano rateale, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate ( Cass. sez. lav. n.10327/2017). Nell'analogo ambito tributario il giudice di legittimità ha confermato tale qualificazione dell'istanza di rateizzazione, specificando altresì che essa “ facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti ( cfr. Cass. sez. 5, n. 3414/2024)”. Resta poi irrilevante l'osservazione che formula l'appellante e cioè che il pagamento parziale o rateale possa conseguire ad una conoscenza del debito anche diversa dalla ricezione di una rituale notifica del titolo dal momento che, per quanto già chiarito al punto 2) che precede, l'irregolarità della notifica- o la mancanza di prova della sua regolarità- non rende automaticamente illegittima la pretesa del creditore, ma consente al debitore esclusivamente di recuperare le eccezioni che avrebbe potuto proporre con l'opposizione all'avviso di addebito stesso.
5 Nessuna delle argomentazioni spese dall'appellante per ottenere la parziale riforma della sentenza del Tribunale può, in conclusione, trovare accoglimento.
6 In mancanza di impugnazione da parte dell' non è invece più CP_3 controvertibile il punto della sentenza in cui è stata dichiarato prescritto il credito afferente l'avviso di addebito n. 38020130001242801000, CP_3 notificato in data 22/04/2013 e relativo all'anno contributivo 2007. La sentenza del Tribunale va dunque confermata.
7 La regolazione delle spese processuali del grado segue la soccombenza. L'appellante sarà dunque tenuto a rifondere a ciascuno degli appellati le spese processuali sostenute per il grado, liquidate per ciascuna parte come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, sulla base del valore controverso nel grado e dell'effettiva attività defensionale svolta.
6 8 Visto l'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello da versare per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_3
88/2024 del giudice del lavoro di RU che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuta e condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese processuali sostenute per il grado, liquidate per ciascuno in €. 1000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del Contr 15%, da maggiorarsi quanto ad con CPA e IVA. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello da versare per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso a RU il giorno 26 febbraio 2025
Il Presidente Dr.Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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