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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6400/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Claudio SABATTI presso il cui studio, sito in Brescia, Via Malta 7/C, ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Claudio SABATTI presso il cui studio, sito in Brescia, Via Malta 7/C, ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 05.02.2009 (atto iscritto al n. 0141, parte I, Anno 2009)
Divorziati con sentenza n. 10160/2021 del Tribunale di Milano emessa l'01.12.2021 e pubblicata il 06.12.2021
Pagina 1 di 3 con i seguenti figli:
nata il [...] Persona_1
nato il [...] Persona_2
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.05.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della sentenza n. 10160/2021 del Tribunale di Milano, emessa l'01.12.2021 e pubblicata il 06.12.2021, di scioglimento del matrimonio, dando atto che i figli, pur mantenendo ampie frequentazioni con il padre, sono prevalentemente collocati presso la madre in ragione sia delle mutate esigenze di vita e scolastiche dei minori sia delle condizioni personali e lavorative dei genitori. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“
1. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con diritto del padre di tenere con sé i figli ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di vita e scolastici dei figli;
2. In particolare, e fatti salvi tutti gli ulteriori e diversi accordi, le parti in ragione dell'età dei minori, convengono di non prestabilire un calendario di frequentazione definito e rimettersi alla volontà dei figli, stanti gli ottimi rapporti tra i genitori e la loro assoluta disponibilità alla collaborazione reciproca;
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli la somma di € 1.100,00 mensili (€. 550,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4. Le spese straordinarie, per la cui identificazione e modalità di richiesta e rimborso si rimanda alle linee guida del Tribunale dì Milano, già note alle parti, verranno suddivise in maniera paritetica tra entrambi i genitori.
5. Le spese e gli oneri discendenti dal presente procedimento, comprese le spese legali, saranno su accordo dei ricorrenti, posti a carico del sig. ”. Pt_1
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 28.05.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337-octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10160/2021 del Tribunale di Milano emessa l'01.12.2021 e pubblicata il 06.12.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Claudio SABATTI presso il cui studio, sito in Brescia, Via Malta 7/C, ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Claudio SABATTI presso il cui studio, sito in Brescia, Via Malta 7/C, ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 05.02.2009 (atto iscritto al n. 0141, parte I, Anno 2009)
Divorziati con sentenza n. 10160/2021 del Tribunale di Milano emessa l'01.12.2021 e pubblicata il 06.12.2021
Pagina 1 di 3 con i seguenti figli:
nata il [...] Persona_1
nato il [...] Persona_2
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.05.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della sentenza n. 10160/2021 del Tribunale di Milano, emessa l'01.12.2021 e pubblicata il 06.12.2021, di scioglimento del matrimonio, dando atto che i figli, pur mantenendo ampie frequentazioni con il padre, sono prevalentemente collocati presso la madre in ragione sia delle mutate esigenze di vita e scolastiche dei minori sia delle condizioni personali e lavorative dei genitori. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“
1. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con diritto del padre di tenere con sé i figli ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di vita e scolastici dei figli;
2. In particolare, e fatti salvi tutti gli ulteriori e diversi accordi, le parti in ragione dell'età dei minori, convengono di non prestabilire un calendario di frequentazione definito e rimettersi alla volontà dei figli, stanti gli ottimi rapporti tra i genitori e la loro assoluta disponibilità alla collaborazione reciproca;
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli la somma di € 1.100,00 mensili (€. 550,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4. Le spese straordinarie, per la cui identificazione e modalità di richiesta e rimborso si rimanda alle linee guida del Tribunale dì Milano, già note alle parti, verranno suddivise in maniera paritetica tra entrambi i genitori.
5. Le spese e gli oneri discendenti dal presente procedimento, comprese le spese legali, saranno su accordo dei ricorrenti, posti a carico del sig. ”. Pt_1
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 28.05.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337-octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10160/2021 del Tribunale di Milano emessa l'01.12.2021 e pubblicata il 06.12.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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