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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.9124/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9124/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Bellizzi (SA), alla via A. Vesp dell'avv. Ilario Noschese, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di scioglimento del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio civile con , in data 23 luglio 2015 nel Comune di Controparte_1
Bellizzi (SA) e che d on erano nati figli, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 7338/2018 del 27.09.2018, aveva omologato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. In data 26 novembre 2024, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiere. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 luglio 2015 nel Comune di Bellizzi (SA) tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1 ritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di B C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9124/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Bellizzi (SA), alla via A. Vesp dell'avv. Ilario Noschese, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di scioglimento del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio civile con , in data 23 luglio 2015 nel Comune di Controparte_1
Bellizzi (SA) e che d on erano nati figli, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 7338/2018 del 27.09.2018, aveva omologato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. In data 26 novembre 2024, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiere. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 luglio 2015 nel Comune di Bellizzi (SA) tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1 ritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di B C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi