Art. 5.
In applicazione dell'art. 19 della Convenzione e' autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 cosi' ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.
In applicazione dell'art. 19 della Convenzione e' autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 cosi' ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.