Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8313 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13726 del 2025, proposto da
AR MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele De Girolamo e Giuseppe Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza,
della Sentenza n. 231/2024 del 09/02/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri - Sezione Lavoro, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa BE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1 - Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 231/2024, pubblicata il 09/02/2024, emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, e notificata ai fini esecutivi il 31/1/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta docente previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l’effetto ordina al M.I.M. di attivare in favore della parte ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma complessiva di € 1.500,00, pari ad euro 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento ”.
2. Afferma la ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alle statuizioni di condanna contenute nella predetta sentenza.
3. Il Ministero non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 29/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma
3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione, non costituendosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nei termini detti, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine
concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
11. Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni,
decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
BE BA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| BE BA | NA TA |
IL SEGRETARIO